Autore: Andrea Marton

  • Articolo 443 Codice di Procedura Civile: Rilevanza del procedimento amministrativo

    Articolo 443 Codice di Procedura Civile: Rilevanza del procedimento amministrativo

    Art. 443 c.p.c. – Rilevanza del procedimento amministrativo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell’articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.

    Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l’improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all’attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.

    Il processo deve essere riassunto, a cura dell’attore, nel termine perentorio di centottanta giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 442 Codice di Procedura Civile: Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

    Articolo 442 Codice di Procedura Civile: Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

    Art. 442 c.p.c. – Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall’applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

    Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

    Per le controversie di cui all’articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo [1].

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 1991, n. 156, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo, nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, applicando l’indice dei prezzi calcolato dall’ISTAT per la scala mobile nel settore dell’industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell’istituto o ente debitore per il ritardo dell’adempimento. Con sentenza n. 196 del 27 aprile 1993, la stessa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito.

    [1] Comma aggiunto dall’art. 26, comma 22, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 441 Codice di Procedura Civile: Consulente tecnico in appello

    Articolo 441 Codice di Procedura Civile: Consulente tecnico in appello

    Art. 441 c.p.c. – Consulente tecnico in appello

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il collegio, nell’udienza di cui al primo comma dell’articolo 437, può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 423.

    Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 440 Codice di Procedura Civile: Appellabilità delle sentenze

    Articolo 440 Codice di Procedura Civile: Appellabilità delle sentenze

    Art. 440 c.p.c. – Appellabilità delle sentenze

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a euro 25,82.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 439 Codice di Procedura Civile: Cambiamento del rito in appello

    Articolo 439 Codice di Procedura Civile: Cambiamento del rito in appello

    Art. 439 c.p.c. – Cambiamento del rito in appello

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La corte di appello [1], se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] Le parole «Il tribunale» sono state sostituite dalle parole «La corte di appello» dall’art. 85, D.L. 19 febbraio 1998, n. 81.

  • Articolo 438 Codice di Procedura Civile: Deposito della sentenza di appello

    Articolo 438 Codice di Procedura Civile: Deposito della sentenza di appello

    Art. 438 c.p.c. – Deposito della sentenza di appello

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l’osservanza delle norme di cui all’articolo 430.

    Si applica il disposto del secondo comma dell’articolo 431.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 437 Codice di Procedura Civile: Udienza di discussione

    Articolo 437 Codice di Procedura Civile: Udienza di discussione

    Art. 437 c.p.c. – Udienza di discussione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nell’udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.

    Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa.

    È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.

    Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l’udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 423.

    Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 429.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 436-bis Codice di Procedura Civile: Inammissibilità dell’appello e pronuncia

    Articolo 436-bis Codice di Procedura Civile: Inammissibilità dell’appello e pronuncia

    Art. 436-bis c.p.c. – Inammissibilità dell’appello e pronuncia

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    All’udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e 348-ter.

    Articolo aggiunto dall’art. 54, comma 1d, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134.

  • Articolo 436 Codice di Procedura Civile: Costituzione dell’appellato e appello incidentale

    Articolo 436 Codice di Procedura Civile: Costituzione dell’appellato e appello incidentale

    Art. 436 c.p.c. – Costituzione dell’appellato e appello incidentale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza.

    La costituzione dell’appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.

    Se propone appello incidentale, l’appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l’impugnazione. L’appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell’appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo precedente.

    Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 416.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

  • Articolo 435 Codice di Procedura Civile: Decreto del presidente

    Articolo 435 Codice di Procedura Civile: Decreto del presidente

    Art. 435 c.p.c. – Decreto del presidente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il presidente della corte di appello [1] entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l’udienza di discussione dinanzi al collegio.

    L’appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto dell’appellato [2].

    Tra la data di notificazione all’appellato e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

    Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all’estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni.

    Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

    [1] Le parole «del tribunale» sono state sostituite dalle parole «della corte di appello» dall’art. 85, D.L. 19 febbraio 1998, n. 81.

    [2] La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 1977, n. 15, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non dispone che l’avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione sia comunicato all’appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione all’appellato.