Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 97 TULPS (abrogato)

    Art. 97 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

    Articolo abrogato. Non è più in vigore. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    La vendita delle bevande alcooliche aventi un contenuto di alcool superiore al 21 % del volume è vietata nei giorni festivi e in quelli in cui hanno luogo operazioni elettorali

  • Art. 96 TULPS (abrogato)

    Art. 96 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

    Articolo abrogato. Non è più in vigore. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    L’orario di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici è stabilito per ciascun comune dal questore, sentito il podestà.

    Senza speciale autorizzazione del prefetto, l’ora di apertura degli esercizi destinati esclusivamente alla vendita o al consumo di bevande alcooliche non può essere fissata prima delle ore 10 per i giorni feriali e delle ore 11 per i giorni festivi e l’ora di chiusura non può essere fissata oltre le ore 23 per il tempo compreso tra il 15 maggio e il 31 ottobre, né oltre le ore 22 per il tempo compreso tra il 1° novembre e il 14 maggio.

    Prima delle ore di apertura e dopo le ore di chiusura sopra indicate, è vietata la vendita di bevande alcooliche in ogni altro esercizio di caffè, bar, ristorante, albergo e simili

  • Art. 95 TULPS (abrogato)

    Art. 95 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

    Articolo abrogato. Non è più in vigore. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    In ciascun comune o fazione di comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevande alcoolica non può superare il rapporto di uno per quattrocento abitanti.

    Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 4,1/2 % del volume, non può superare, per ciascun comune o frazione di comune, il rapporto di uno per mille abitanti.

    Le predette disposizioni non si applicano al proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi.

    Le limitazioni stabilite in questo articolo non impediscono che possa essere conceduta la licenza all’avente causa, per atto tra vivi o a causa di morte, da un esercente debitamente autorizzato, purché l’avente causa provi l’effettivo trapasso dell’azienda.

    In ciascun comune o in ciascuna frazione di comune il numero delle autorizzazioni prevedute dall’art. 89 non può superare il rapporto stabilito nel primo capoverso di questo articolo

  • Art. 94 TULPS (abrogato)

    Art. 94 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    L’autorizzazione di cui all’art. 89 non può essere conceduta per le cantine delle caserme, per gli spacci di cibi o bevande esistenti negli stabilimenti di qualsiasi specie, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, né per gli esercizi temporanei

  • Art. 93 TULPS

    Art. 93 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

    [Comma abrogato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311] Si può condurre l’esercizio per mezzo di rappresentante

    È abrogato un comma, non l’articolo. L’articolo resta in vigore. Le parti soppresse sono segnate fra parentesi quadre nel testo (D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).

  • Art. 92 TULPS – Requisiti soggettivi per esercizi pubblici

    Art. 92 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

  • Art. 91 TULPS (abrogato)

    Art. 91 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

    Articolo abrogato. Non è più in vigore. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Senza il parere di una speciale commissione provinciale, non possono essere concedute licenze per l’esercizio di vendita al minuto o il consumo di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, né possono essere concedute le speciali autorizzazioni prevedute dall’art. 89

  • Art. 90 TULPS (abrogato)

    Art. 90 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

    Articolo abrogato. Non è più in vigore.

  • Art. 89 TULPS (abrogato)

    Art. 89 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

    Articolo abrogato. Non è più in vigore. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    È vietata, senza speciale autorizzazione del prefetto, la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 % del volume

  • Art. 88 TULPS – Licenza per l’esercizio delle scommesse

    Art. 88 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.

    97

  • Art. 87 TULPS – Divieto di vendita ambulante di bevande alcoliche

    Art. 87 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    È vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

  • Art. 86 TULPS – Licenza del questore per esercizi pubblici di somministrazione

    Art. 86 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.

    Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma .

    COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35 .

    Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

    a) per l'attività di produzione o di importazione;

    b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;

    c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

    (44a)

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