Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 76/2023 – Stabilizzazione del personale regionale e limiti statali

    Con la sentenza n. 76/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge di stabilità della Regione Siciliana sulla stabilizzazione del personale, perché in contrasto con i limiti posti dalla normativa statale in materia.

    Di cosa si tratta

    La «stabilizzazione» è la procedura con cui un ente pubblico trasforma in rapporti a tempo indeterminato il lavoro di personale precario. È una materia delicata, perché incide sull’accesso al pubblico impiego, regolato dal principio del concorso, e sui vincoli statali alla spesa di personale. La legge di stabilità della Regione Siciliana per il 2022-2024 (legge reg. n. 13 del 2022) prevedeva diverse procedure di stabilizzazione, anche «in deroga» al piano triennale dei fabbisogni e con requisiti di servizio non coincidenti con quelli statali. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato più disposizioni, ritenendo che la Regione avesse oltrepassato i limiti fissati dalla legge statale, alla quale spetta dettare i principi sull’ordinamento del lavoro pubblico e sul coordinamento della finanza pubblica. La Corte ha esaminato le singole norme, colpendo quelle che si discostavano dai vincoli statali e salvando o dichiarando inammissibili le altre.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato varie disposizioni dell’art. 13 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 sulla stabilizzazione del personale, in riferimento, tra gli altri, all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i limiti posti dalla normativa statale in materia di pubblico impiego e di spesa di personale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 55, secondo periodo, e dell’art. 13, comma 91, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, quest’ultimo nelle parti in cui consentiva la stabilizzazione «anche in deroga» anziché «in coerenza» con il piano triennale dei fabbisogni, estendeva la procedura a personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario e fissava un termine di servizio difforme da quello statale. Ha dichiarato inammissibili altre questioni (tra cui quella sull’art. 13, comma 55, primo periodo) ed estinto il processo per ulteriori profili.

    Il principio

    Le Regioni possono stabilizzare il proprio personale precario solo nel rispetto dei limiti fissati dalla legge statale: la procedura deve restare coerente con il piano dei fabbisogni e con i requisiti previsti dalla normativa nazionale. Deroghe ampliative dei presupposti statali sono incostituzionali.

    Domande e risposte

    Che cos’è la stabilizzazione del personale?

    È il passaggio da contratti precari a rapporti a tempo indeterminato per chi ha già lavorato per l’ente. La legge statale ne fissa requisiti e limiti, per conciliarla con il principio del concorso pubblico.

    Perché la Regione non può stabilizzare liberamente?

    Perché l’ordinamento del lavoro pubblico e i limiti alla spesa di personale rientrano in ambiti dove lo Stato detta principi vincolanti: la Regione non può ampliare i requisiti statali con deroghe proprie.

    Cosa cambia per il personale già stabilizzato?

    Gli effetti dipendono dalla disciplina specifica annullata; in generale, le procedure devono ricondursi ai requisiti statali, e quelle fondate sulle norme dichiarate illegittime non possono più applicarsi.

    Tutte le norme siciliane sulla stabilizzazione sono cadute?

    No. Sono state annullate solo le disposizioni che si discostavano dai limiti statali; altre questioni sono state dichiarate inammissibili o il processo è stato dichiarato estinto.

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  • Corte cost. n. 77/2023 – Residenza prolungata e accesso alle case popolari

    Con la sentenza n. 77/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Liguria che richiedeva almeno cinque anni di residenza per accedere all’edilizia residenziale pubblica, perché in contrasto con il principio di eguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Le case popolari (edilizia residenziale pubblica) servono a dare un alloggio a chi non può permetterselo sul mercato. Per ottenerle si entra in graduatorie basate su criteri di bisogno. La legge della Regione Liguria n. 10 del 2004 imponeva, come requisito di accesso, la residenza nella regione «da almeno cinque anni». Il Tribunale di Genova, davanti al quale pendeva una causa su questo punto, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. Il problema è concreto e ricorrente: subordinare un aiuto sociale a una residenza prolungata penalizza chi si è trasferito di recente pur trovandosi in stato di bisogno, senza che la durata della residenza dica nulla sull’effettiva necessità dell’alloggio. La Corte si era già pronunciata più volte su norme simili (sentenza n. 44 del 2020 e successive), ribadendo che la residenza protratta è un indice debole della stabilità del bisogno e non può trasformarsi in una barriera all’accesso ai servizi sociali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Genova ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge reg. Liguria n. 10 del 2004, nella parte in cui richiede la residenza «da almeno cinque anni», in riferimento all’art. 3 della Costituzione (eguaglianza e ragionevolezza) e all’art. 117, primo comma, in relazione al diritto dell’Unione europea.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alle parole «da almeno cinque anni». Richiamando la propria giurisprudenza, ha rilevato che la disposizione era sovrapponibile a quella già annullata con la sentenza n. 44 del 2020: il requisito della residenza prolungata determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto a tutti i soggetti, italiani o stranieri, privi di quel radicamento, in violazione dell’art. 3, primo comma, Cost. La seconda censura (sull’art. 117) è rimasta assorbita.

    Il principio

    Pretendere un periodo minimo di residenza per accedere alle case popolari è incostituzionale: la durata della residenza è un indice debole della stabilità del bisogno e introduce una discriminazione irragionevole tra chi vive da più tempo nel territorio e chi vi si è trasferito di recente, pur trovandosi nelle stesse condizioni di necessità.

    Domande e risposte

    Perché il requisito dei cinque anni è incostituzionale?

    Perché la durata della residenza non misura il bisogno abitativo: chi si è trasferito da poco può averne tanto quanto chi risiede da anni. Usarla come barriera viola il principio di eguaglianza dell’art. 3 Cost.

    Le Regioni possono ancora chiedere la residenza per le case popolari?

    Possono chiedere la residenza come collegamento con il territorio, ma non possono imporre una durata minima prolungata che escluda chi si è trasferito di recente.

    Questa decisione vale solo per la Liguria?

    L’annullamento riguarda la norma ligure, ma il principio si applica a tutte le norme analoghe: la Corte ha già colpito disposizioni simili di altre Regioni con la sentenza n. 44 del 2020 e successive.

    Cosa accade ora a chi era escluso per mancanza di anzianità di residenza?

    Caduto il requisito, l’accesso non può più essere negato per la sola insufficiente durata della residenza; restano gli altri requisiti di bisogno previsti dalla legge.

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  • Corte cost. n. 79/2023 – Limiti delle Province autonome e cessazione della materia del contendere

    Con la sentenza n. 79/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Provincia autonoma di Bolzano per superamento dei limiti della competenza provinciale, dichiarando invece cessata la materia del contendere su un’altra disposizione modificata nel corso del giudizio.

    Di cosa si tratta

    Le Province autonome di Trento e Bolzano godono di un’ampia autonomia legislativa, ma sempre entro i limiti fissati dallo statuto speciale e dalla Costituzione. La legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2021, n. 5 – un provvedimento «omnibus» che toccava decine di materie, dal procedimento amministrativo all’ambiente – è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri su due articoli, il 26 e il 33. Il governo riteneva che la Provincia avesse legiferato oltre le proprie competenze, invadendo ambiti riservati allo Stato. Durante il giudizio la Provincia ha modificato una delle disposizioni contestate, facendo venire meno l’oggetto del contendere su quel punto. Il caso illustra il meccanismo del controllo statale sulle leggi delle autonomie speciali: lo Stato può impugnare le leggi provinciali che ritiene invasive delle proprie competenze, e la Provincia può «disinnescare» il ricorso correggendo la norma prima della decisione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 26 e 33 della legge prov. Bolzano n. 5 del 2021, in riferimento agli artt. 8 e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e agli artt. 5, 117, 118 e 120 della Costituzione, per asserito superamento dei limiti della competenza provinciale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26 della legge prov. Bolzano n. 5 del 2021. Ha invece dichiarato cessata la materia del contendere sulle questioni relative all’art. 33, perché la disposizione era stata modificata nel corso del giudizio in senso satisfattivo delle ragioni del ricorrente, facendo venire meno l’interesse alla pronuncia di merito.

    Il principio

    Anche le Province autonome devono rispettare i limiti posti dallo statuto speciale e dalla Costituzione: superarli rende la norma illegittima. Se però la disposizione contestata viene modificata in corso di causa in modo da soddisfare il ricorso, la Corte non decide il merito e dichiara cessata la materia del contendere.

    Domande e risposte

    Perché lo Stato può impugnare le leggi delle Province autonome?

    Perché l’autonomia speciale non è illimitata: opera entro gli ambiti definiti dallo statuto e dalla Costituzione. Se una legge provinciale invade competenze statali, il Governo può portarla davanti alla Corte.

    Cosa cambia se una Provincia modifica la norma durante il processo?

    Se la modifica soddisfa le ragioni del ricorso e la norma originaria non ha avuto applicazione, viene meno l’oggetto del contendere e la Corte chiude la questione senza giudicare il merito.

    Quale autonomia hanno Trento e Bolzano?

    Un’autonomia legislativa molto ampia, garantita dallo statuto speciale del Trentino-Alto Adige, ma comunque soggetta ai limiti costituzionali e statutari sul riparto di competenze.

    L’annullamento dell’art. 26 ha effetti sugli atti già adottati?

    La dichiarazione di illegittimità fa venire meno la norma con effetti retroattivi, salvi i rapporti ormai esauriti; gli effetti concreti dipendono dalla specifica disciplina annullata.

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  • Corte cost. n. 80/2023 – Copertura della spesa nelle leggi di stabilità regionali

    Con la sentenza n. 80/2023 la Corte costituzionale ha esaminato più disposizioni della legge di stabilità della Regione Siciliana per il 2022-2024, annullando alcune norme per difetto di copertura e respingendo o dichiarando inammissibili altre questioni, in un quadro tipico del controllo statale sui conti regionali.

    Di cosa si tratta

    Ogni anno le Regioni approvano la legge di stabilità, che fissa entrate, spese e politiche di bilancio. Quella siciliana per il triennio 2022-2024 (legge reg. n. 13 del 2022, poi modificata dalla legge reg. n. 16 del 2022) è stata impugnata in più punti dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il governo contestava soprattutto la mancata o insufficiente copertura di alcune voci di spesa e il loro impatto sull’equilibrio di bilancio. La Corte ha riunito i due ricorsi e ha deciso questione per questione, riservando ad altre pronunce le censure restanti. Il caso mostra come funziona in concreto il controllo dello Stato sulle leggi finanziarie regionali: non un giudizio politico sulle scelte di spesa, ma una verifica tecnica del rispetto delle regole costituzionali di copertura, di buon andamento dell’amministrazione e di armonizzazione dei bilanci, a garanzia della sostenibilità dei conti pubblici e dei rapporti tra i diversi livelli di governo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, tra le altre, disposizioni della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 e dell’art. 12 della legge reg. n. 16 del 2022, in riferimento agli artt. 81, 97, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, lamentando difetti di quantificazione e copertura della spesa e violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022 e, in via consequenziale, di parte dell’art. 3 della legge reg. n. 13 del 2022, per i profili di copertura. Ha dichiarato inammissibili alcune questioni (tra cui quelle sull’art. 3, commi 1 e 2, nella formulazione originaria, e sull’art. 13, comma 50), non fondate quelle sull’art. 12, comma 1, lettera c), cessata la materia del contendere per l’art. 13, comma 14, ed estinto il processo per ulteriori profili.

    Il principio

    Le leggi di stabilità regionali devono rispettare i vincoli costituzionali di copertura della spesa e di equilibrio di bilancio. Il controllo della Corte distingue puntualmente, norma per norma, tra disposizioni prive di copertura (illegittime), questioni mal poste (inammissibili) e censure superate dalle modifiche legislative sopravvenute.

    Domande e risposte

    Che cos’è una legge di stabilità regionale?

    È la legge con cui ogni Regione, in parallelo al bilancio, definisce manovre su entrate e spese per il periodo di riferimento. È il principale strumento di programmazione finanziaria dell’ente.

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che, durante il giudizio, la Regione ha modificato o abrogato la norma contestata in modo da soddisfare le ragioni del ricorso: non c’è più nulla su cui decidere e la questione si chiude senza pronuncia di merito.

    Perché alcune questioni sono dichiarate inammissibili?

    Perché il ricorso non rispettava i requisiti tecnici necessari, ad esempio per genericità delle censure o per il modo in cui erano formulate. L’inammissibilità riguarda il «come» è posta la questione, non il merito.

    L’intera legge siciliana è stata annullata?

    No. Sono cadute solo specifiche disposizioni legate a profili di copertura; molte censure sono state respinte, dichiarate inammissibili o assorbite, e altre riservate a pronunce successive.

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  • Corte cost. n. 81/2023 – Debiti fuori bilancio e copertura nelle leggi regionali

    Con la sentenza n. 81/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Molise che riconosceva debiti fuori bilancio senza indicarne le risorse di copertura, estendendo l’annullamento, in via consequenziale, all’intera legge e alla sua tabella allegata.

    Di cosa si tratta

    Quando un ente pubblico spende oltre i limiti del proprio bilancio, nasce un «debito fuori bilancio»: una spesa già sostenuta che il consiglio regionale deve riconoscere e finanziare con un’apposita procedura. La legge della Regione Molise 25 marzo 2022, n. 2 riconosceva la legittimità di alcuni di questi debiti ai sensi dell’art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata perché il riconoscimento avveniva senza individuare con precisione le risorse con cui pagare quei debiti, in violazione dell’obbligo di copertura. La questione è concreta: riconoscere un debito senza dire da dove arrivano i soldi significa creare un onere a carico dei bilanci futuri senza una scelta trasparente, in contrasto con il principio dell’equilibrio di bilancio. La Corte ha colto l’occasione per ribadire che il riconoscimento del debito fuori bilancio non è un atto puramente formale: deve sempre accompagnarsi all’indicazione delle risorse, a tutela della corretta gestione della finanza pubblica e della responsabilità amministrativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2 della legge reg. Molise n. 2 del 2022, in riferimento all’art. 81, terzo comma, e all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (coordinamento della finanza pubblica), per la mancata indicazione della copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Molise n. 2 del 2022. In via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, ha esteso l’annullamento all’art. 1, all’art. 3 e alla Tabella A) allegata alla legge, perché strettamente collegati alla disposizione caducata: caduto il riconoscimento dei debiti privo di copertura, restavano travolte anche le norme che ne costituivano il presupposto e l’allegato di dettaglio.

    Il principio

    Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve essere sempre accompagnato dalla puntuale indicazione delle risorse con cui farvi fronte. Non basta dichiarare legittimo il debito: senza copertura la norma viola l’equilibrio di bilancio e travolge, in via consequenziale, le disposizioni collegate.

    Domande e risposte

    Che cos’è un debito fuori bilancio?

    È una spesa che un ente ha sostenuto al di fuori delle ordinarie procedure di bilancio. Per essere regolarizzata richiede una delibera che ne riconosca la legittimità e ne indichi la copertura finanziaria.

    Cosa significa illegittimità «in via consequenziale»?

    È la possibilità, prevista dall’art. 27 della legge n. 87 del 1953, che la Corte annulli anche norme non impugnate ma così collegate a quella incostituzionale da non poter sopravvivere autonomamente.

    Perché è caduta l’intera legge regionale?

    Perché l’art. 2 era il cuore del provvedimento: riconosceva i debiti. Venuto meno quello, gli articoli 1 e 3 e la tabella che ne completavano la disciplina sono stati annullati di conseguenza.

    Quali sono le conseguenze pratiche?

    Quei debiti non possono considerarsi validamente riconosciuti finché la Regione non adotta un nuovo atto che ne indichi correttamente le risorse di copertura.

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  • Corte cost. n. 82/2023 – Clausole di invarianza finanziaria nelle leggi regionali di spesa

    Con la sentenza n. 82/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la clausola di «invarianza finanziaria» di una legge della Regione Abruzzo sul mototurismo, perché introduceva nuove attività senza la relazione tecnica che ne dimostrasse la copertura. Ha invece salvato la norma che rinviava la spesa effettiva alle future leggi di bilancio.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Abruzzo 11 marzo 2022, n. 4 ha istituito una rete di itinerari mototuristici, eventi, l’accompagnatore mototuristico e altre attività di promozione del territorio. L’art. 6 della legge conteneva due regole finanziarie: al comma 1 affermava che da quelle attività non sarebbero derivati nuovi oneri per il bilancio regionale (la cosiddetta clausola di invarianza); al comma 2 prevedeva uno stanziamento, a partire dal 2023, per gli interventi più onerosi. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intero art. 6, sostenendo che la Regione avesse promesso «spesa zero» senza dimostrarlo con la relazione tecnica richiesta dalle regole statali di contabilità, e che gli oneri futuri non fossero quantificati. La questione tocca un nodo concreto: quando una Regione vara una legge che crea nuovi compiti, deve indicare con quali soldi li finanzia, altrimenti rischia di scaricare costi non coperti sui bilanci futuri. È una garanzia dell’equilibrio dei conti pubblici prevista dall’art. 81 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 6, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022 in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 17 e 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica). Il vizio contestato era l’assenza di una relazione tecnica e di una idonea copertura per le nuove attività introdotte dalla legge.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1: la clausola di invarianza finanziaria non era supportata da alcuna relazione tecnica capace di dimostrare che le nuove funzioni si potessero svolgere con le risorse già esistenti. Ha invece dichiarato non fondata la questione sul comma 2: quella norma, richiamando l’art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, rinviava la spesa alle leggi di bilancio annuali, trattandosi di attività dal carattere eventuale e non obbligatorio, la cui quantificazione spetterà di volta in volta agli stanziamenti annuali.

    Il principio

    Una clausola che dichiara una legge regionale a costo zero non basta da sola: deve essere accompagnata dalla dimostrazione tecnica che le nuove funzioni siano realizzabili con le risorse già disponibili. È invece legittimo rinviare a future leggi di bilancio la spesa di attività solo eventuali, purché ogni loro attuazione sia preceduta da adeguata quantificazione e copertura.

    Domande e risposte

    Che cos’è una clausola di invarianza finanziaria?

    È la frase con cui una legge afferma che dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio pubblico. Per essere valida deve poggiare su una verifica concreta, non su una semplice dichiarazione.

    Perché il comma 1 cade e il comma 2 si salva?

    Il comma 1 prometteva «costo zero» senza prova: è illegittimo. Il comma 2 non nascondeva la spesa, ma la rinviava alle leggi di bilancio degli anni successivi per attività solo eventuali: questo è ammesso dalla Costituzione.

    La legge regionale sul mototurismo è stata cancellata?

    No. È stata annullata soltanto la clausola di invarianza dell’art. 6, comma 1. Le attività di promozione restano, ma la loro effettiva realizzazione dipende dalle risorse stanziate nei bilanci annuali.

    Cosa deve fare una Regione per evitare questo vizio?

    Allegare alla legge una relazione tecnica che quantifichi gli effetti finanziari e indichi la copertura, come richiesto dalle norme statali di contabilità a tutela dell’equilibrio di bilancio.

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  • Corte cost. n. 157/2023 – Intercettazioni di un deputato e prerogative parlamentari

    Con la sentenza n. 157 del 2023, decidendo un conflitto tra poteri dello Stato, la Corte costituzionale ha stabilito che non spettava alla Camera dei deputati negare l’autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni informatiche nei confronti di un deputato, richiesta in sede disciplinare dal CSM.

    Di cosa si tratta

    La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura aveva sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati. Il CSM, in un procedimento disciplinare, aveva chiesto l’autorizzazione successiva all’utilizzo di captazioni informatiche che coinvolgevano un parlamentare; la Camera aveva negato l’autorizzazione, invocando le prerogative previste a tutela dei membri del Parlamento. Il nodo costituzionale riguarda i limiti dell’immunità parlamentare di fronte alle esigenze di altri organi costituzionali, qui il CSM in funzione disciplinare. Per l’equilibrio tra poteri la posta in gioco era rilevante: stabilire fino a dove arrivino le prerogative parlamentari quando entrano in gioco intercettazioni utilizzabili in un procedimento disciplinare a carico di un magistrato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Sezione disciplinare del CSM nei confronti della Camera dei deputati, in relazione al diniego di autorizzazione successiva all’utilizzo di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 140 del 2003, attuativa dell’art. 68 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che, nei sensi di cui in motivazione, non spettava alla Camera dei deputati deliberare il diniego all’autorizzazione successiva all’utilizzo delle captazioni informatiche richiesta dal CSM, ritenendo illegittimo l’esercizio della prerogativa parlamentare nel caso concreto.

    Il principio

    Le prerogative parlamentari poste a tutela dell’art. 68 della Costituzione non possono essere esercitate in modo da paralizzare immotivatamente l’attività di altri organi costituzionali: il diniego di autorizzazione deve fondarsi su un reale collegamento con la funzione parlamentare.

    Domande e risposte

    Cosa tutela l’art. 68 della Costituzione?

    Le prerogative dei parlamentari: l’insindacabilità delle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni e particolari garanzie per intercettazioni, perquisizioni e arresti.

    La Camera può sempre negare l’uso delle intercettazioni di un deputato?

    No. Il diniego deve fondarsi su un effettivo nesso con la funzione parlamentare; un rifiuto immotivato eccede le prerogative e lede le attribuzioni di altri organi.

    Che effetto ha la pronuncia?

    La delibera di diniego della Camera viene caducata: l’organo richiedente può utilizzare le captazioni nei termini previsti dalla legge.

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  • Corte cost. n. 156/2023 – Obbligo vaccinale anti COVID-19 per il personale sanitario

    Con la sentenza n. 156 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’obbligo vaccinale anti COVID-19 per il personale sanitario e sulla conseguente sospensione dall’esercizio della professione.

    Di cosa si tratta

    Era in discussione l’art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (poi modificato e convertito in legge), che aveva introdotto l’obbligo di vaccinazione anti SARS-CoV-2 per il personale sanitario, prevedendo, in caso di inadempimento, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie. I giudici rimettenti dubitavano della compatibilità di questa disciplina con i principi costituzionali in materia di salute, libertà di autodeterminazione, lavoro e ragionevolezza. Si tratta di uno dei temi più discussi della fase pandemica: il bilanciamento tra la libertà individuale di scelta sul trattamento sanitario e la tutela della salute collettiva, in particolare dei pazienti che entrano in contatto con gli operatori sanitari. La Corte ha esaminato le numerose censure ma ha riscontrato profili che ne hanno determinato l’inammissibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021 (come modificato), nella parte in cui prevedeva l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, in caso di inadempimento, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, in riferimento a più parametri costituzionali (tra gli altri artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 Cost.). Le questioni erano state sollevate in via incidentale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative all’obbligo vaccinale del personale sanitario e alla conseguente sospensione, senza pronunciarsi sul merito della disciplina.

    Il principio

    Le scelte sul bilanciamento tra autodeterminazione individuale e tutela della salute collettiva, nella disciplina degli obblighi vaccinali, rientrano ampiamente nella discrezionalità del legislatore; le relative questioni, se non correttamente impostate, sono inammissibili.

    Domande e risposte

    L’obbligo vaccinale per i sanitari è stato annullato?

    No. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, senza decidere nel merito: la disciplina impugnata non è stata annullata.

    Su quali principi si fondava il dubbio di costituzionalità?

    In particolare sul diritto alla salute e all’autodeterminazione (art. 32), sul diritto al lavoro (art. 4) e sui principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3).

    Cosa dice l’art. 32 della Costituzione sui trattamenti sanitari?

    Tutela la salute come diritto e interesse della collettività e stabilisce che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, nel rispetto della persona.

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  • Corte cost. n. 155/2023 – Variazioni di bilancio della Regione Siciliana e copertura finanziaria

    Con la sentenza n. 155 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una disposizione di variazione di bilancio della Regione Siciliana e inammissibili altre questioni connesse.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato vari commi degli artt. 13 e 20 della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16, di variazione del bilancio di previsione 2022-2024 e modifica di precedenti leggi regionali. Le censure riguardavano scelte contabili e organizzative ritenute in contrasto con i principi di equilibrio di bilancio e con il riparto di competenze. Si tratta della stessa legge regionale già oggetto di altre pronunce dello stesso periodo: il contenzioso sulle manovre siciliane è stato infatti articolato in più decisioni. Per i conti della Regione la posta in gioco era la legittimità di singole poste di bilancio. La Corte, riservando ad altre pronunce le ulteriori questioni, ha annullato la disposizione in contrasto con la Costituzione e dichiarato inammissibili altre censure.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati vari commi degli artt. 13 e 20 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, in riferimento agli artt. 81 e 117 della Costituzione, sotto i profili dell’equilibrio di bilancio e del coordinamento della finanza pubblica. La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 92, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022 e inammissibili altre questioni connesse.

    Il principio

    Le variazioni di bilancio regionali devono rispettare l’equilibrio di bilancio e il coordinamento della finanza pubblica: la singola disposizione che li violi è illegittima, mentre le censure non adeguatamente impostate sono inammissibili.

    Domande e risposte

    Perché la stessa legge siciliana è oggetto di più sentenze?

    Perché il ricorso statale conteneva numerose censure, trattate dalla Corte in più pronunce successive per ragioni di organizzazione del giudizio.

    Cosa garantisce l’art. 81 della Costituzione?

    L’equilibrio tra entrate e spese del bilancio e l’obbligo di copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove spese.

    Cosa cambia per la Regione?

    La disposizione annullata cessa di avere efficacia; le parti dichiarate inammissibili e quelle non decise seguono il loro corso.

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  • Corte cost. n. 154/2023 – Ammissibilità di un conflitto tra Tribunale e Camera dei deputati

    Con l’ordinanza n. 154 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Salerno nei confronti della Camera dei deputati.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale ordinario di Salerno, sezione prima civile, aveva sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati. Questa ordinanza riguarda la prima fase del giudizio, in cui la Corte valuta non il merito della contesa, ma se il conflitto sia ammissibile: cioè se ricorrano i presupposti soggettivi (i poteri in conflitto) e oggettivi (la materia del contendere) previsti dalla legge. Si tratta di un passaggio tipico dei conflitti tra poteri, che si articolano in due fasi: prima il vaglio di ammissibilità, poi, una volta superato, il giudizio sul merito. Con questa ordinanza la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti, ammettendo il conflitto e disponendo gli adempimenti necessari per la prosecuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di un giudizio su una legge, ma della fase di ammissibilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Tribunale di Salerno nei confronti della Camera dei deputati, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e ha disposto gli adempimenti per la prosecuzione del giudizio (comunicazioni e notifiche), rinviando alla fase successiva la decisione sul merito.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato si svolge in due fasi: la Corte verifica anzitutto l’ammissibilità, cioè la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi; solo dopo, eventualmente, decide nel merito.

    Domande e risposte

    L’ammissibilità significa che il Tribunale ha già ragione?

    No. L’ammissibilità riguarda solo la sussistenza dei presupposti del conflitto: il merito sarà deciso in una fase successiva.

    Chi può sollevare un conflitto tra poteri?

    Gli organi dello Stato competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono; qui un’autorità giurisdizionale nei confronti di un ramo del Parlamento.

    Cosa succede ora?

    Il giudizio prosegue: il ricorso e l’ordinanza vengono comunicati e notificati, e la Corte deciderà nel merito in un secondo momento.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 153/2023 – Misure urgenti in materia di energia ed estinzione del processo

    Con l’ordinanza n. 153 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo a una norma in materia di energia, per rinuncia al ricorso accettata dalle parti.

    Di cosa si tratta

    Era stato impugnato l’art. 19, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica e politiche sociali e industriali, convertito in legge. Il giudizio costituzionale, instaurato in via principale, riguardava il riparto di competenze tra Stato e Regioni in un settore strategico come quello energetico. Nel corso del processo, però, è intervenuta la rinuncia al ricorso. Quando la parte ricorrente rinuncia e la rinuncia è accettata, la Corte non decide nel merito ma dichiara estinto il processo. La vicenda mostra come, accanto alle pronunce di merito, vi siano esiti puramente processuali che chiudono il giudizio senza affrontare la fondatezza delle questioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 19, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), del d.l. n. 115 del 2022, in riferimento a parametri sul riparto di competenze e sull’autonomia (artt. 5 e 120 Cost. tra gli altri). I giudizi sono stati riuniti.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinto il processo, a seguito della rinuncia al ricorso accettata, senza pronunciarsi sul merito.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, se accettata dalle altre parti costituite, determina l’estinzione del processo costituzionale: la Corte chiude il giudizio senza esaminare la fondatezza delle questioni.

    Domande e risposte

    Cosa significa «estinto il processo»?

    Significa che il giudizio si è chiuso per ragioni processuali (qui la rinuncia al ricorso) senza una decisione sul merito delle questioni.

    La norma sull’energia è stata annullata?

    No. L’estinzione non comporta annullamento: la disposizione resta in vigore.

    Perché una parte rinuncia al ricorso?

    Spesso perché nel frattempo la materia del contendere è stata risolta in altro modo, ad esempio con modifiche normative o intese tra Stato e Regione.

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  • Corte cost. n. 152/2023 – Revoca della patente nel Codice della strada

    Con l’ordinanza n. 152 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione su una norma del Codice della strada in materia di revoca della patente.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Udine aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale sull’art. 219, comma 3-ter, del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), in riferimento al principio di eguaglianza. La disposizione riguarda gli effetti della revoca della patente di guida. Il giudice riteneva che la disciplina determinasse una disparità di trattamento irragionevole. Le questioni sul Codice della strada giungono spesso alla Corte tramite i giudici di pace, ma devono comunque rispettare i requisiti di ammissibilità: in particolare la corretta individuazione della norma applicabile e la motivazione sulla rilevanza. La Corte ha riscontrato vizi tali da rendere la questione manifestamente inammissibile, senza poter esaminare il merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 219, comma 3-ter, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La questione era stata sollevata in via incidentale dal Giudice di pace di Udine.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi sul merito.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità consegue a vizi evidenti dell’ordinanza di rimessione (ad esempio nell’individuazione della norma o nella motivazione sulla rilevanza), che impediscono in radice l’esame del merito.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra inammissibilità e manifesta inammissibilità?

    La manifesta inammissibilità è dichiarata, di norma con ordinanza, quando i vizi del rinvio sono particolarmente evidenti; gli effetti pratici sono analoghi: la Corte non decide nel merito.

    La norma del Codice della strada resta in vigore?

    Sì. La pronuncia non annulla la disposizione, che continua ad applicarsi.

    Il giudice può riproporre la questione?

    Una questione correttamente formulata potrebbe in teoria essere riproposta in altri giudizi; questa specifica è stata ritenuta manifestamente inammissibile.

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