Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 204/2024 – Indipendenza dei giudici tributari e ordinamento della giurisdizione fiscale

    Con la sentenza n. 204/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’ordinamento della giustizia tributaria, sollevate da una Corte di giustizia tributaria che dubitava dell’indipendenza dei propri giudici.

    Di cosa si tratta

    La giustizia tributaria è il settore della giurisdizione che decide le controversie tra contribuenti e fisco. I giudici tributari, storicamente, hanno avuto uno statuto particolare, diverso da quello dei magistrati ordinari, e questo ha sollevato nel tempo interrogativi sulla loro indipendenza e imparzialità. Il decreto legislativo n. 545 del 1992 disciplina l’ordinamento degli organi della giurisdizione tributaria. Una Corte di giustizia tributaria, dovendo decidere una controversia, ha dubitato che le regole sul proprio ordinamento garantissero un’adeguata indipendenza, sollevando la questione davanti alla Corte costituzionale. Il tema è centrale per la fiducia nel sistema fiscale: chi contesta un atto del fisco ha diritto a essere giudicato da un organo indipendente e imparziale, e l’assetto della giustizia tributaria deve assicurare questa garanzia, in linea con i principi costituzionali e con la CEDU.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati numerosi articoli del d.lgs. n. 545 del 1992 (ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria) e dell’art. 8 della legge n. 130 del 2022, sollevati dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, in riferimento a vari parametri tra cui gli artt. 3, 101, 104, 108, 111 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato inammissibili le questioni. Il modo in cui erano formulate non consentiva alla Corte di pronunciarsi nel merito sull’indipendenza dei giudici tributari. L’ordinamento della giustizia tributaria resta dunque quello vigente.

    Il principio

    I dubbi sull’indipendenza dei giudici tributari devono essere posti in modo da consentire alla Corte una valutazione nel merito: quando la questione non è adeguatamente formulata, la pronuncia è di inammissibilità e la disciplina vigente resta in vigore.

    Domande e risposte

    I giudici tributari sono indipendenti?

    La questione sull’indipendenza non è stata decisa nel merito: la Corte ha dichiarato inammissibili i dubbi sollevati. L’ordinamento vigente della giustizia tributaria continua ad applicarsi.

    Perché la giustizia tributaria ha un ordinamento speciale?

    Perché si occupa di una materia tecnica e specifica, le controversie fiscali, ed è organizzata in organi distinti dalla magistratura ordinaria, con regole proprie definite dalla legge.

    La sentenza incide sui processi tributari in corso?

    No. Essendo le questioni inammissibili, la disciplina resta invariata e i processi proseguono secondo le regole vigenti.

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  • Corte cost. n. 185/2023 – Obbligo vaccinale per le professioni sanitarie

    Con la sentenza n. 185 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’obbligo vaccinale anti COVID-19 esteso a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, compresi chimici e fisici.

    Di cosa si tratta

    Tra le misure anti COVID-19, una norma del 2021 imponeva l’obbligo di vaccinazione, pena la sospensione dall’albo, agli esercenti le professioni sanitarie. Il Tribunale di Genova ha sollevato un dubbio: l’obbligo, formulato in modo ampio, si applicava indistintamente a tutti gli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, compresi i chimici e i fisici, anche quando la loro attività concreta non comportasse contatto con i pazienti. Secondo il giudice, estendere l’obbligo senza alcuna verifica delle effettive modalità di esercizio della professione poteva risultare irragionevole e lesivo di diritti fondamentali e del diritto al lavoro. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, invocando i principi di tutela dei diritti inviolabili, di uguaglianza, del lavoro e della salute. Anche in questo caso, però, la Corte non ha esaminato il merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Genova, sezione prima civile, ha impugnato l’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 (conv. nella legge n. 76 del 2021, come sostituito dal d.l. n. 172 del 2021), in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 32 della Costituzione, nella parte in cui imponeva l’obbligo vaccinale, a pena di sospensione dall’albo, indistintamente a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, in particolare ai chimici e ai fisici, o comunque senza verifica delle concrete modalità di svolgimento della professione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La decisione non entra nel merito dell’obbligo vaccinale: la Corte ha riscontrato ostacoli processuali che le hanno impedito di valutarne la conformità alla Costituzione, lasciando in vigore la disposizione.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale, anche su temi sensibili come l’obbligo vaccinale, devono essere prospettate in modo da permettere l’esame nel merito; quando difettano i presupposti processuali la Corte si ferma all’inammissibilità.

    Domande e risposte

    La Corte ha valutato se l’obbligo per chimici e fisici fosse giustificato?

    No. Avendo dichiarato inammissibili le questioni, non si è pronunciata sul merito: la valutazione sulla ragionevolezza dell’estensione resta impregiudicata.

    Che cosa contestava il Tribunale di Genova?

    L’applicazione indistinta dell’obbligo a tutti gli iscritti agli albi sanitari, compresi chimici e fisici, senza verificare se la professione comportasse effettivo contatto con i pazienti.

    Qual era la sanzione in caso di mancata vaccinazione?

    La sospensione dall’albo professionale, con conseguente impossibilità di esercitare, finché perdurava l’obbligo.

    La questione può tornare davanti alla Corte?

    In linea generale sì, se riproposta correttamente; va però considerato che la disciplina emergenziale anti COVID-19 è in larga parte cessata.

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  • Corte cost. n. 186/2023 – Obbligo vaccinale del personale delle strutture sanitarie

    Con la sentenza n. 186 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’obbligo vaccinale anti COVID-19 per il personale che lavora a qualsiasi titolo nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza COVID-19, il legislatore introdusse l’obbligo di vaccinazione per varie categorie di lavoratori. Tra queste, una norma del 2021 imponeva la vaccinazione come requisito essenziale per il personale che, a qualsiasi titolo, svolgesse la propria attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, ha dubitato della legittimità di questa previsione, lamentando in particolare una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori legati da contratti esterni e una possibile lesione del diritto al lavoro. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, in riferimento ai principi di uguaglianza e di tutela del lavoro. La Corte, tuttavia, non è arrivata a valutare se l’obbligo fosse o meno conforme alla Costituzione, perché ha riscontrato profili che rendevano le questioni inammissibili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, ha impugnato l’art. 4-ter, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 44 del 2021 (conv. nella legge n. 76 del 2021, come modificato), in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, nella parte in cui imponeva la vaccinazione quale requisito essenziale per il personale operante nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non entra nel merito dell’obbligo vaccinale: la Corte ha riscontrato ostacoli processuali che le hanno impedito di valutare se la norma violasse la Costituzione, lasciando quindi la disposizione in vigore.

    Il principio

    Anche le questioni che toccano temi delicati come l’obbligo vaccinale devono essere prospettate in modo da consentire l’esame nel merito; in mancanza dei presupposti processuali la Corte si arresta all’inammissibilità.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto che l’obbligo vaccinale era legittimo?

    No. Dichiarando inammissibili le questioni, la Corte non si è pronunciata sul merito: non ha affermato né che la norma fosse costituzionale né il contrario.

    Quale disparità lamentava il giudice di Brescia?

    Una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori con contratti esterni, oltre a una possibile lesione del diritto al lavoro tutelato dall’art. 4 Cost.

    L’obbligo vaccinale è ancora in vigore?

    La sentenza riguarda la disciplina emergenziale dell’epoca; la decisione non l’ha dichiarata illegittima, ma molte misure anti COVID-19 sono nel frattempo cessate per il superamento dell’emergenza.

    La questione può essere riproposta?

    Un’inammissibilità per vizi di prospettazione non preclude, in linea generale, la riproposizione della questione in un altro giudizio con una corretta impostazione.

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  • Corte cost. n. 187/2023 – Legge siciliana sulla Dieta mediterranea: processo estinto

    Con l’ordinanza n. 187 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso del Governo contro la legge della Regione Siciliana sulla Dieta mediterranea, dopo la rinuncia all’impugnazione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana aveva approvato la legge regionale 12 maggio 2022, n. 12, sul “Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea”. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’aveva impugnata davanti alla Corte costituzionale con ricorso in via principale, ritenendo che alcune sue previsioni eccedessero le competenze regionali o presentassero profili di contrasto con la Costituzione, anche sotto il profilo della copertura finanziaria. Prima che la Corte decidesse il merito, però, il giudizio si è chiuso senza una pronuncia sulla legittimità della legge: tipicamente ciò avviene quando il ricorrente rinuncia al ricorso, spesso perché la Regione modifica nel frattempo la norma contestata. In questi casi la Corte non valuta se la legge sia costituzionale, ma si limita a prendere atto della fine del processo, dichiarandolo estinto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale la legge della Regione Siciliana 12 maggio 2022, n. 12, sul riconoscimento e la promozione della Dieta mediterranea, davanti alla Corte costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Non vi è quindi alcuna decisione sul merito della legittimità della legge regionale: il giudizio si è chiuso per ragioni processuali, senza pronuncia sulla conformità della norma alla Costituzione.

    Il principio

    Quando il giudizio in via principale viene meno (di regola per rinuncia al ricorso, eventualmente seguita all’accettazione), la Corte dichiara estinto il processo senza esaminare il merito della questione.

    Domande e risposte

    Che cosa significa “estinzione del processo”?

    Significa che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito, di solito perché chi aveva proposto il ricorso vi ha rinunciato.

    La legge siciliana sulla Dieta mediterranea è valida?

    La Corte non si è pronunciata sulla sua legittimità: l’estinzione del processo non equivale né a un annullamento né a una conferma della norma.

    Perché un ricorso viene ritirato?

    Spesso perché nel frattempo la Regione modifica o abroga la disposizione contestata, facendo venir meno l’interesse dello Stato a proseguire l’impugnazione.

    La questione può ripresentarsi?

    Lo Stato potrebbe impugnare nuovamente eventuali nuove disposizioni regionali, ma su questa specifica vicenda la Corte non ha deciso il merito.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione – riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, ambito tipico dei giudizi in via principale.
    • Legge della Regione Siciliana 12 maggio 2022, n. 12 (testo su Normattiva).
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  • Corte cost. n. 188/2023 – Recidiva e attenuante per la collaborazione nell’autoriciclaggio

    Con la sentenza n. 188 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui vietava di far prevalere sulla recidiva reiterata l’attenuante prevista per la collaborazione nel reato di autoriciclaggio.

    Di cosa si tratta

    L’autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.) punisce chi reimpiega in attività economiche o finanziarie il denaro o i beni provenienti da un delitto da lui stesso commesso, ostacolandone l’individuazione. La norma prevede un’attenuante per chi collabora, ad esempio adoperandosi per evitare conseguenze ulteriori o per assicurare le prove. L’art. 69, quarto comma, cod. pen. vietava però, per chi è recidivo reiterato (art. 99, quarto comma, cod. pen.), di far prevalere alcune attenuanti nel bilanciamento con le aggravanti, tra cui quella per la collaborazione nell’autoriciclaggio. Il Tribunale di Firenze, giudicando un imputato, ha osservato che questo divieto produceva un effetto irragionevole, svuotando l’incentivo premiale che la legge riconosce a chi collabora e impedendo di adeguare la pena al caso concreto. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze ha impugnato l’art. 69, quarto comma, cod. pen., in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui vietava la prevalenza dell’attenuante prevista per il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1, secondo comma, cod. pen., nella versione applicabile al caso) sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 648-ter.1, secondo comma, cod. pen. (nella versione applicabile) sulla recidiva reiterata. Il giudice può quindi ora far prevalere l’attenuante per la collaborazione anche a favore del recidivo reiterato.

    Il principio

    Il divieto rigido di prevalenza dell’attenuante per la collaborazione nell’autoriciclaggio comprimeva la funzione premiale della norma e poteva condurre a pene irragionevoli e contrarie alla finalità rieducativa: il bilanciamento con la recidiva deve restare affidato alla valutazione del giudice.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’autoriciclaggio?

    È il reato di chi reimpiega in attività economiche o finanziarie i proventi di un delitto da lui stesso commesso, in modo da ostacolarne l’identificazione della provenienza.

    Che cosa premia l’attenuante richiamata?

    Premia il comportamento collaborativo dell’imputato (ad esempio adoperarsi per evitare ulteriori conseguenze del reato o per assicurare le prove), incentivando la collaborazione con la giustizia.

    Perché il divieto era incostituzionale?

    Perché, impedendo all’attenuante di prevalere sulla recidiva, poteva equiparare o penalizzare chi aveva collaborato rispetto a chi non lo aveva fatto, vanificando l’incentivo e producendo pene irragionevoli.

    È la stessa logica di altre pronunce sull’art. 69 c.p.?

    Sì: la Corte è intervenuta più volte sul divieto di prevalenza fissato dall’art. 69, quarto comma, cod. pen., quando questo rende irragionevole il trattamento sanzionatorio rispetto ad attenuanti dotate di particolare valore.

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  • Corte cost. n. 189/2023 – Alloggi del terremoto del 1980 e cessione gratuita agli assegnatari

    Con la sentenza n. 189 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che non prevedeva la cessione gratuita in proprietà agli assegnatari degli alloggi prefabbricati costruiti dopo il terremoto del 1980 in Campania e Basilicata.

    Di cosa si tratta

    Dopo il terremoto che colpì Campania e Basilicata nel novembre 1980, lo Stato dispose interventi urgenti per le popolazioni colpite, tra cui la costruzione o l’acquisto, da parte dei Comuni, di alloggi prefabbricati da assegnare alle famiglie rimaste senza casa. Una legge del 1995 disciplinò la sorte di questo patrimonio prevedendo, per alcune categorie di alloggi, la cessione gratuita in proprietà agli assegnatari; per gli alloggi prefabbricati costruiti o acquistati dai Comuni come concessionari del Commissario straordinario per il terremoto del 1980, però, quella cessione gratuita non era contemplata. In una controversia tra alcuni privati e il Comune di Pescopagano, la Corte di cassazione ha ritenuto irragionevole questa disparità: assegnatari in situazioni analoghe ricevevano un trattamento diverso senza una giustificazione, in contrasto con il principio di uguaglianza. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione seconda civile, ha impugnato l’art. 21-bis, comma 1, primo periodo, del d.l. n. 244 del 1995 (conv. nella legge n. 341 del 1995), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva la cessione gratuita in proprietà agli assegnatari degli alloggi prefabbricati costruiti o acquistati dai Comuni delle Regioni Campania e Basilicata quali concessionari del Commissario straordinario per il terremoto del 1980.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21-bis, comma 1, primo periodo, del d.l. n. 244 del 1995, nella parte in cui non prevede la cessione gratuita in proprietà ai relativi assegnatari di quegli alloggi prefabbricati. Con questa pronuncia “additiva” la Corte estende la cessione gratuita anche a tali assegnatari, eliminando la disparità di trattamento.

    Il principio

    Trattare diversamente assegnatari di alloggi realizzati nello stesso contesto emergenziale, senza una ragione giustificatrice, viola il principio di uguaglianza: la cessione gratuita prevista per categorie analoghe deve estendersi anche agli alloggi prefabbricati costruiti dai Comuni quali concessionari del Commissario per il terremoto del 1980.

    Domande e risposte

    Che cosa cambia per gli assegnatari?

    Gli assegnatari degli alloggi prefabbricati interessati possono ora beneficiare della cessione gratuita in proprietà, come già previsto per altre categorie di alloggi post-terremoto.

    Che cos’è una sentenza “additiva”?

    È una decisione con cui la Corte dichiara illegittima una norma “nella parte in cui non prevede” qualcosa, aggiungendo così la previsione mancante per renderla conforme alla Costituzione.

    Perché la disparità era incostituzionale?

    Perché assegnatari in situazioni sostanzialmente uguali ricevevano un trattamento diverso (cessione gratuita sì o no) senza una ragionevole giustificazione, in contrasto con l’art. 3 Cost.

    La pronuncia riguarda solo Campania e Basilicata?

    Sì: riguarda gli alloggi prefabbricati costruiti o acquistati dai Comuni di quelle Regioni nell’ambito degli interventi per il terremoto del 1980.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza, violato dalla disparità di trattamento tra assegnatari.
    • Art. 21-bis del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. nella legge n. 341 del 1995; d.l. n. 776 del 1980, conv. nella legge n. 874 del 1980 (testo su Normattiva).
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  • Corte cost. n. 190/2023 – Inimpugnabilità dell’estratto di ruolo e tutela del contribuente

    Con la sentenza n. 190 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla norma che vieta di impugnare l’estratto di ruolo e limita l’impugnazione della cartella conosciuta solo casualmente.

    Di cosa si tratta

    Quando il fisco chiede il pagamento di un tributo non versato, iscrive la pretesa in un “ruolo” e notifica al contribuente una cartella di pagamento. L’estratto di ruolo è il documento, ottenibile su richiesta, che riepiloga le partite a carico del contribuente. Una norma introdotta nel 2021 (art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973) ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile e ha limitato la possibilità di contestare in via “diretta” il ruolo e la cartella invalidamente notificati ma conosciuti solo occasionalmente tramite la consultazione dell’estratto. Alcuni giudici – il Giudice di pace di Napoli e la Corte di giustizia tributaria di Napoli – hanno dubitato che questa restrizione comprimesse troppo il diritto del contribuente alla tutela giurisdizionale, sollevando la questione davanti alla Corte costituzionale in riferimento a vari parametri sul diritto di difesa e sulla tutela contro gli atti della pubblica amministrazione. La Corte, però, non ha esaminato il merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Napoli e la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli hanno impugnato l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021 (conv. nella legge n. 215 del 2021), in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione (il secondo giudice limitatamente agli artt. 3, 24 e 113).

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibili tutte le questioni. La pronuncia non entra nel merito: la Corte ha riscontrato ostacoli processuali che le hanno impedito di valutare se la norma sull’inimpugnabilità dell’estratto di ruolo violi la Costituzione, lasciando quindi la disposizione in vigore.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono essere prospettate in modo da consentirne l’esame nel merito; in assenza dei presupposti processuali la Corte si arresta all’inammissibilità, senza decidere sulla conformità della norma alla Costituzione.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’estratto di ruolo?

    È il documento che riepiloga le somme iscritte a ruolo a carico del contribuente; la norma censurata ne esclude l’impugnabilità diretta.

    Posso ancora contestare una cartella mai notificata?

    La sentenza non si pronuncia nel merito; la disciplina vigente consente l’impugnazione della cartella entro i limiti fissati dalla norma, che la Corte non ha dichiarato illegittima.

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Per ragioni processuali legate al modo in cui erano state prospettate dai giudici rimettenti, che hanno impedito alla Corte di esaminarle nel merito.

    La questione può tornare davanti alla Corte?

    Sì: un’inammissibilità per vizi di prospettazione non preclude che la questione sia riproposta correttamente in un altro giudizio.

    Norme collegate

    • Art. 24 della Costituzione – diritto di agire e difendersi in giudizio, al centro delle censure.
    • Art. 113 della Costituzione – tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.
    • Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri invocati.
    • Art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. nella legge n. 215 del 2021 (testo su Normattiva).
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  • Corte cost. n. 191/2023 – Garanzie parlamentari e conflitto con il Senato

    Con l’ordinanza n. 191 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Giudice dell’udienza preliminare di Roma contro il Senato, che aveva negato l’utilizzo di atti relativi a un parlamentare.

    Di cosa si tratta

    La Costituzione prevede particolari garanzie per i parlamentari: certe limitazioni della loro libertà o l’uso di determinati atti che li riguardano richiedono l’autorizzazione della Camera di appartenenza. Nel caso, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma aveva chiesto al Senato l’autorizzazione necessaria nell’ambito di un procedimento penale; il Senato, con deliberazione del 9 marzo 2022, aveva rigettato la richiesta. Il giudice ha ritenuto che questo diniego ledesse le proprie prerogative giurisdizionali e ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte costituzionale di stabilire se la decisione del Senato fosse legittima o se avesse indebitamente compresso il potere del giudice di procedere. In questa prima fase la Corte non decide il merito del contrasto, ma solo se il conflitto possa essere instaurato, verificando che vi siano gli organi e la materia per un conflitto tra poteri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si tratta di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, non di una questione su una legge. Il Giudice dell’udienza preliminare di Roma lamenta che la deliberazione del Senato del 9 marzo 2022 (Doc. IV, n. 10), di rigetto della sua richiesta ai sensi dell’art. 6 della legge n. 140 del 2003 (attuazione dell’art. 68 Cost.), abbia leso le sue attribuzioni giurisdizionali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti del Senato. La pronuncia dispone la notifica del ricorso al Senato e il prosieguo del giudizio: la decisione di merito è rinviata alla fase successiva.

    Il principio

    Il giudice che ritenga lesa la propria potestà di procedere da una delibera parlamentare in materia di garanzie ex art. 68 Cost. può sollevare conflitto di attribuzione: la sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo ne rende ammissibile la trattazione, salvo l’esame del merito.

    Domande e risposte

    Che cosa decide questa ordinanza?

    Decide soltanto che il conflitto è ammissibile e va istruito: non stabilisce ancora se il Senato avesse ragione a rigettare la richiesta del giudice.

    Perché serviva l’autorizzazione del Senato?

    Perché l’art. 68 Cost. e la legge n. 140 del 2003 subordinano certi atti che riguardano i parlamentari all’autorizzazione della Camera di appartenenza, a tutela dell’indipendenza della funzione.

    Chi può promuovere un conflitto tra poteri dello Stato?

    Gli organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono: qui un giudice, in quanto organo giurisdizionale indipendente, e il Senato.

    Cosa accadrà ora?

    Il ricorso sarà notificato al Senato e il giudizio proseguirà nella fase di merito, in cui la Corte deciderà a chi spettasse il potere conteso.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione – garanzie e autorizzazioni a tutela dei membri del Parlamento, oggetto della delibera del Senato.
    • Art. 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (attuazione dell’art. 68 Cost.) (testo su Normattiva).
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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 192/2023 – Processo in assenza e delitti di tortura

    Con la sentenza n. 192 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 420-bis del codice di procedura penale nella parte in cui impediva di processare in assenza l’imputato di atti di tortura quando, per la mancata cooperazione del suo Stato, è impossibile provare che conosca il processo.

    Di cosa si tratta

    Il processo penale “in assenza” è quello che si svolge anche se l’imputato non è presente, purché risulti che ne fosse a conoscenza. La regola serve a evitare che si condanni qualcuno all’oscuro del procedimento. L’art. 420-bis cod. proc. pen. fissa le condizioni per procedere in assenza. Il Giudice dell’udienza preliminare di Roma si è trovato di fronte a un caso particolare: imputati per atti di tortura, rispetto ai quali lo Stato di appartenenza non forniva assistenza giudiziaria, rendendo impossibile dimostrare che conoscessero la pendenza del processo. Con le regole vigenti, il giudice non poteva procedere in assenza, con il rischio che gravi crimini come la tortura restassero di fatto impuniti per l’inerzia di uno Stato estero. Il giudice ha quindi sollevato la questione, segnalando la tensione tra il diritto dell’imputato a conoscere il processo e l’obbligo di perseguire la tortura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha impugnato l’art. 420-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 111, 112 e 117 della Costituzione, nella parte in cui non consente di procedere in assenza quando l’impossibilità di provare la conoscenza del processo dipende dalla mancata cooperazione dello Stato di appartenenza o residenza dell’imputato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice proceda in assenza per i delitti di tortura, come definiti dalla Convenzione di New York del 1984, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che egli, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fermo restando il diritto dell’imputato a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito.

    Il principio

    Quando è uno Stato estero a impedire, negando cooperazione, la prova della conoscenza del processo da parte dell’imputato per fatti di tortura, deve potersi procedere in assenza per non lasciare impuniti tali crimini, salvaguardando però il diritto dell’imputato a un nuovo processo in sua presenza.

    Domande e risposte

    Che cos’è il processo “in assenza”?

    È il processo che si celebra senza l’imputato presente, ammesso a condizioni rigorose che assicurino che egli fosse a conoscenza del procedimento e abbia scelto di non parteciparvi.

    Perché la mancata cooperazione dello Stato estero era decisiva?

    Perché impediva di acquisire la prova che l’imputato conoscesse il processo: senza quella prova non si poteva procedere, con il rischio che i crimini di tortura restassero impuniti.

    L’imputato perde le sue garanzie?

    No. La Corte ha espressamente fatto salvo il diritto dell’imputato a un nuovo processo in presenza, per il riesame del merito della causa, una volta che possa partecipare.

    La decisione riguarda tutti i reati?

    No. La pronuncia è circoscritta ai delitti commessi mediante atti di tortura, come definiti dalla Convenzione di New York del 1984: è in quella materia che l’esigenza di non lasciare impuniti i crimini ha giustificato l’intervento.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 193/2023 – Legge sullo spettacolo e competenze delle Regioni

    Con la sentenza n. 193 del 2023 la Corte costituzionale ha accolto in parte i ricorsi di sei Regioni contro la legge sullo spettacolo, dichiarando illegittima la norma che prevedeva il semplice parere della Conferenza Stato-Regioni invece dell’intesa, e respingendo le altre censure.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 106 del 2022 ha delegato il Governo a riordinare il settore dello spettacolo (teatro, musica, danza, attività dal vivo). Sei Regioni – Campania, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte – hanno impugnato alcune disposizioni davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che invadessero le loro competenze. Lo spettacolo, infatti, tocca materie su cui Stato e Regioni hanno competenze intrecciate, e la Costituzione impone, quando gli ambiti si sovrappongono, forme di leale collaborazione. Il punto centrale: la legge prevedeva che alcuni decreti del Ministro della cultura fossero adottati “sentita” la Conferenza permanente Stato-Regioni, cioè previo semplice parere, mentre le Regioni chiedevano che fosse necessaria una vera e propria “intesa”, strumento più garantista del loro coinvolgimento. La Corte è stata chiamata a stabilire dove finisca la competenza statale e dove inizi quella regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le sei Regioni hanno impugnato gli artt. 5, comma 6, 6, comma 2, lettera c), e 7 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in riferimento a vari parametri, in particolare agli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione (riparto di competenze e leale collaborazione), oltre agli artt. 81, 97 e 3 Cost. e agli statuti speciali.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 6, della legge n. 106 del 2022 nella parte in cui prevedeva che i decreti del Ministro della cultura fossero adottati “sentita” la Conferenza Stato-Regioni anziché “previa intesa” con essa, e dell’art. 7, comma 1, lettera c). Ha dichiarato inammissibile una questione sull’art. 7, comma 1, primo periodo, e non fondate tutte le altre questioni sugli artt. 6, comma 2, lettera c), e 7.

    Il principio

    Quando un intervento statale incide su materie di competenza concorrente o intrecciata con quelle regionali, la leale collaborazione può richiedere l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e non il solo parere: il semplice “sentita” non garantisce un coinvolgimento adeguato delle Regioni.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra “intesa” e “parere”?

    Con il parere (“sentita la Conferenza”) lo Stato deve solo ascoltare le Regioni ma può decidere diversamente; con l’intesa serve invece un accordo, che assicura un coinvolgimento più forte e vincolante delle Regioni.

    La legge sullo spettacolo è stata annullata?

    No. La Corte ha colpito solo singole previsioni (in particolare il “sentita” in luogo dell’intesa e l’art. 7, comma 1, lettera c); il resto della disciplina resta in vigore.

    Perché lo spettacolo coinvolge le Regioni?

    Perché tocca ambiti come la promozione culturale e le attività sul territorio, in cui le competenze di Stato e Regioni si intrecciano, imponendo forme di leale collaborazione.

    Cosa cambia per i futuri decreti del Ministro?

    I decreti interessati dovranno essere adottati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e non più sul solo parere, per rispettare la competenza regionale.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 194/2023 – Revoca automatica della patente per guida in stato di ebbrezza

    Con la sentenza n. 194 del 2023 la Corte costituzionale ha salvato la revoca automatica della patente per il conducente in stato di ebbrezza che provoca un incidente: ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’art. 186 del codice della strada.

    Di cosa si tratta

    L’art. 186, comma 2-bis, del codice della strada prevede che, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, alla condanna penale si accompagni automaticamente la revoca della patente di guida. La Corte d’appello di Milano, giudicando un imputato, ha dubitato della legittimità di questo automatismo: a suo avviso la revoca scatterebbe in modo rigido, senza che il giudice possa valutare la concreta gravità del fatto e la personalità del conducente, in possibile contrasto con il principio di uguaglianza e con quello di offensività (l’idea che la sanzione debba colpire condotte effettivamente lesive). Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, invocando il principio di ragionevolezza e quello di offensività desunto da più norme costituzionali. In gioco era se la perdita della patente debba sempre conseguire all’incidente causato in stato di ebbrezza o se il giudice debba poterla graduare.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Milano ha impugnato l’art. 186, comma 2-bis, cod. strada in riferimento all’art. 3 della Costituzione e al principio di offensività desunto dagli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede l’applicazione automatica della revoca della patente per il conducente che, in stato di ebbrezza, provochi un incidente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni proposte in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost., e non fondata la questione riferita all’art. 3 Cost. La revoca automatica della patente per chi provoca un incidente in stato di ebbrezza resta quindi in vigore.

    Il principio

    La previsione della revoca della patente come conseguenza automatica dell’incidente causato in stato di ebbrezza non è irragionevole: risponde alla particolare pericolosità di quella condotta e rientra nelle scelte sanzionatorie che la Costituzione consente al legislatore.

    Domande e risposte

    Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?

    Perché, per i parametri relativi al principio di offensività, la Corte ha ravvisato ostacoli processuali che le hanno impedito di esaminarle nel merito, decidendo invece nel merito solo la questione fondata sull’art. 3 Cost.

    Il giudice può evitare la revoca della patente?

    La sentenza conferma l’automatismo: confermata la responsabilità per l’incidente causato in stato di ebbrezza nei casi previsti, la revoca consegue alla condanna.

    Che cos’è il principio di offensività?

    È l’idea, ricavata dalla Costituzione, secondo cui la sanzione deve colpire condotte effettivamente lesive di un bene giuridico; il giudice rimettente lo riteneva violato dall’automatismo, ma la Corte non ha accolto la censura.

    La revoca è una sanzione penale o amministrativa?

    È una sanzione amministrativa accessoria che consegue alla condanna penale per la guida in stato di ebbrezza con incidente, secondo l’art. 186 cod. strada.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione ritenuta non fondata.
    • Art. 27 della Costituzione – responsabilità penale personale e finalità della pena, evocato per il principio di offensività.
    • Art. 25 della Costituzione – principio di legalità in materia penale, secondo comma, tra i parametri delle questioni inammissibili.
    • Art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) (testo su Normattiva).
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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 182/2024 – Governo del territorio in Provincia di Trento e tutela dell’abitazione

    Con la sentenza n. 182/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla legge urbanistica della Provincia autonoma di Trento, per come erano state formulate dal giudice rimettente.

    Di cosa si tratta

    Il governo del territorio comprende le regole urbanistiche su come si può costruire, ristrutturare e utilizzare il suolo. La Provincia autonoma di Trento, in virtù del proprio statuto speciale, ha competenze in questa materia e con la legge provinciale n. 15 del 2015 ha disciplinato il governo del territorio. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, decidendo una controversia tra un privato e un Comune, ha dubitato che alcune disposizioni di quella legge fossero compatibili con la Costituzione, sollevando profili legati alla tutela della famiglia e dell’abitazione. La Corte costituzionale è stata chiamata a valutare i dubbi. Il tema riguarda chi possiede o vuole costruire un immobile e i rapporti tra disciplina urbanistica e diritti della persona: stabilire i limiti delle scelte urbanistiche locali incide sulla possibilità di realizzare o trasformare un’abitazione, bilanciando interessi pubblici e privati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato il combinato disposto degli artt. 87, comma 4, lettera a), numero 2), e 90, comma 1, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 2015 (legge per il governo del territorio), sollevato dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, in riferimento agli artt. 2, 3, 31 e 47 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 31 Cost. Il modo in cui il giudice rimettente aveva impostato i dubbi non consentiva alla Corte di pronunciarsi nel merito. La disciplina urbanistica provinciale resta dunque in vigore.

    Il principio

    Quando la questione di legittimità è formulata in modo da non consentire alla Corte una valutazione nel merito, la pronuncia è di inammissibilità: i dubbi sulla disciplina urbanistica restano impregiudicati, ma la norma resta in vigore.

    Domande e risposte

    La Corte ha bocciato la legge urbanistica di Trento?

    No. Ha dichiarato inammissibili le questioni per come erano formulate, senza valutarle nel merito: la legge provinciale sul governo del territorio resta in vigore.

    Cosa significa che le questioni erano “mal poste”?

    Significa che il giudice non aveva impostato i dubbi in modo da permettere alla Corte di decidere: ad esempio per difetti nella ricostruzione della norma o nella rilevanza. In questi casi la pronuncia è di inammissibilità.

    Perché si discuteva di tutela dell’abitazione?

    Perché il rimettente collegava la disciplina urbanistica alla protezione della famiglia (art. 31) e del risparmio destinato alla casa (art. 47), ma la Corte non ha potuto esaminare nel merito tali profili.

    Norme collegate

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