Art. 453 c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili [1].
Sono nulle le clausole di deroga alla competenza [2].
Il giudice può disporre d’ufficio, in qualsiasi momento, l’ispezione della cosa e l’ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.
Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All’esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d’appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l’efficacia esecutiva o l’esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all’altra parte gravissimo danno.
Articolo aggiunto dall’art. 70, L. 26 novembre 1990, n. 353.
[1] Comma così sostituito dall’art. 87, comma 1a, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51. Successivamente la parola «446-bis» è stata aggiunta dall’art. 54, comma 1e, D.L. 22 giugno 2012, n. 83.
[2] Il primo periodo del comma è stato soppresso dall’art. 87, comma 1b, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all’articolo 442 sono provvisoriamente esecutive.
Si applica il disposto dell’articolo 431.
Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti possono, su istanza dell’assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all’articolo 425.
Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell’articolo 696 – bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all’accertamento peritale di cui all’articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all’articolo 195.
L’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l’accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento dell’accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.
In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell’articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell’ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile [1].
Articolo aggiunto dall’art. 38, comma 1b, numero 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
[1] Comma aggiunto dall’art. 27, comma 1f, L. 12 novembre 2011, n. 183.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell’articolo 424.
Nei casi di particolare complessità il termine di cui all’articolo 424 può essere prorogato fino a sessanta giorni.
Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell’articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha residenza l’attore [1]. Se l’attore è residente all’estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza [2].
Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il tribunale [3], in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio del porto di iscrizione della nave.
Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale [3], in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente.
Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
[1] Comma così sostituito dall’art. 86, comma 1a, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.
[2] Periodo aggiunto dall’art. 46, comma 23, L. 18 giugno 2009, n. 69.
[3] La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «tribunale» dall’art. 86, comma 1b, D.L. 19 febbraio 1998, n. 81.