Art. 474 c.p.c. – Titolo esecutivo
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed
esigibile.
Sono titoli esecutivi:
le sentenze, e i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia
esecutiva;
le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse
contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa
efficacia;
gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai
numeri 1 e 3 del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo
480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.
