Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 222/2023 – Consulenza tecnica preventiva e crediti da fonti diverse dal contratto

    Con la sentenza n. 222 del 2023 la Corte costituzionale ha esteso l’ambito della consulenza tecnica preventiva del codice di procedura civile, finora limitata ai crediti da contratto o da fatto illecito, a ogni altra obbligazione riconosciuta dall’ordinamento.

    Di cosa si tratta

    La consulenza tecnica preventiva è uno strumento processuale che consente, prima ancora di iniziare una causa vera e propria, di far accertare da un consulente l’esistenza e l’ammontare di un credito, anche per favorire una conciliazione tra le parti. La norma del codice di procedura civile la ammetteva però solo per i crediti derivanti dall’inadempimento di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, escludendo le obbligazioni che nascono da altre fonti previste dall’ordinamento. Il Tribunale di Bari ha ritenuto questa limitazione irragionevole: i crediti che derivano da fonti diverse dal contratto e dall’illecito hanno la stessa natura e meritano lo stesso strumento di tutela. Escluderli creava una disparità di trattamento ingiustificata tra titolari di posizioni sostanzialmente equivalenti, e un’incoerenza interna dello stesso istituto, che serve proprio a deflazionare il contenzioso e a favorire accordi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 696-bis, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, sollevato dal Tribunale di Bari in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente la consulenza tecnica preventiva per i crediti derivanti da fonti diverse dal contratto e dal fatto illecito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 696-bis, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile nella parte in cui, dopo le parole “da fatto illecito”, non prevede “o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico”. La consulenza tecnica preventiva è quindi ora ammessa anche per i crediti che nascono da fonti diverse dal contratto e dall’illecito.

    Il principio

    Limitare la consulenza tecnica preventiva ai soli crediti da contratto o da fatto illecito è irragionevole: i crediti che derivano da altre fonti riconosciute dall’ordinamento hanno la stessa natura e devono poter accedere allo stesso strumento di accertamento e conciliazione, in coerenza con i principi di uguaglianza e di tutela giurisdizionale.

    Domande e risposte

    A cosa serve la consulenza tecnica preventiva?

    A far accertare da un esperto l’esistenza e l’importo di un credito prima della causa, favorendo anche un accordo tra le parti ed evitando un giudizio lungo.

    Quali crediti rientrano ora nell’istituto?

    Oltre a quelli da contratto e da fatto illecito, anche quelli derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli secondo l’ordinamento giuridico.

    Perché la vecchia limitazione era discriminatoria?

    Perché trattava in modo diverso crediti di natura analoga sulla base della sola fonte, senza un motivo coerente con la funzione dello strumento.

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  • Corte cost. n. 205/2022 – Responsabilita civile dei magistrati e danni non patrimoniali

    Con la sentenza n. 205/2022 la Corte costituzionale ha ampliato la tutela del cittadino danneggiato da un errore giudiziario, riconoscendo il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili anche oltre i casi di privazione della liberta personale.

    Di cosa si tratta

    La legge del 1988 sulla responsabilita civile dei magistrati disciplina i casi in cui lo Stato risponde dei danni causati da un comportamento, atto o provvedimento giudiziario adottato con dolo o colpa grave. Nel testo originario, anteriore alla riforma del 2015, la norma limitava il risarcimento dei danni non patrimoniali ai soli casi di privazione della liberta personale. Restavano cosi senza ristoro le lesioni di altri diritti inviolabili della persona, anche gravi, non collegate alla detenzione. La Corte di cassazione, sezione terza civile, investita di un caso del genere, ha sollevato la questione: se la Costituzione tutela tutti i diritti inviolabili, non e ragionevole risarcire il danno non patrimoniale solo quando e in gioco la liberta personale, lasciando privi di protezione gli altri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988 nel testo anteriore alla riforma del 2015, e l’art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 18 del 2015. La Cassazione lamentava la violazione della tutela dei diritti inviolabili, del principio di uguaglianza e del diritto alla salute, nella parte in cui il risarcimento dei danni non patrimoniali era circoscritto alla sola lesione della liberta personale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, nel testo anteriore alla riforma del 2015, nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona anche diversi dalla liberta personale. Ha invece dichiarato non fondate le questioni sull’art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 18 del 2015.

    Il principio

    Il danno non patrimoniale derivante dall’esercizio dolosamente o gravemente colposo della funzione giudiziaria va risarcito ogni volta che sia leso un diritto inviolabile della persona, non soltanto quando viene compromessa la liberta personale.

    Domande e risposte

    Chi puo chiedere il risarcimento?

    Chi ha subito un danno ingiusto da un comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere con dolo o colpa grave, secondo le condizioni della legge sulla responsabilita civile dei magistrati.

    Cosa cambia con questa sentenza?

    Per i casi regolati dal testo anteriore al 2015, il risarcimento dei danni non patrimoniali non e piu limitato alla privazione della liberta personale, ma copre la lesione di qualunque diritto inviolabile.

    La causa si propone contro il singolo magistrato?

    No. La legge prevede che il cittadino agisca contro lo Stato; lo Stato puo poi rivalersi sul magistrato nei limiti di legge. La pronuncia riguarda l’ambito dei danni risarcibili.

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  • Corte cost. n. 223/2023 – Dirigenti scolastici e leale collaborazione con le Regioni

    Con la sentenza n. 223 del 2023 la Corte costituzionale, decidendo i ricorsi di Toscana, Emilia-Romagna e Puglia, ha richiesto il parere della Conferenza unificata per il riparto di un fondo statale sull’istruzione, respingendo invece le altre censure.

    Di cosa si tratta

    La legge di bilancio 2023 ha disciplinato il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, la sua distribuzione tra le Regioni e alcuni fondi e stanziamenti nel settore dell’istruzione. Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia hanno impugnato queste disposizioni davanti alla Corte, sostenendo che incidessero su materie di competenza concorrente, come l’istruzione, senza adeguato coinvolgimento del sistema delle autonomie. In gioco era il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni: quando lo Stato adotta misure che toccano competenze regionali, deve prevedere forme di coordinamento, come pareri o intese in sede di Conferenza. Le Regioni lamentavano in particolare che il decreto ministeriale destinato a ripartire le risorse di un fondo non prevedeva il coinvolgimento della Conferenza unificata, l’organo in cui Stato, Regioni ed enti locali si confrontano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate varie disposizioni della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), promosse in via principale dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 34, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 558, terzo periodo, della legge n. 197 del 2022 nella parte in cui non prevede che il decreto di riparto del fondo sia adottato previo parere della Conferenza unificata. Ha invece dichiarato inammissibili o non fondate le altre questioni, salvando il restante impianto della disciplina sui dirigenti scolastici.

    Il principio

    Quando lo Stato adotta misure che incidono su competenze regionali, come il riparto di risorse nel settore dell’istruzione, deve garantire il coinvolgimento del sistema delle autonomie: l’omissione del parere della Conferenza unificata viola il principio di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Cosa è la Conferenza unificata?

    È la sede in cui Stato, Regioni ed enti locali si confrontano e coordinano su materie di interesse comune; il suo parere o la sua intesa sono spesso richiesti quando lo Stato incide su competenze regionali.

    La Corte ha bocciato tutta la riforma sui dirigenti scolastici?

    No: ha colpito solo la parte sul riparto di un fondo, imponendo il parere della Conferenza unificata, e ha respinto le altre censure.

    Cosa significa “leale collaborazione”?

    È il principio per cui Stato e Regioni devono cooperare quando le rispettive competenze si intrecciano, attraverso forme di confronto come pareri e intese.

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  • Corte cost. n. 223/2022 – Patrocinio a spese dello Stato escluso per i condannati per droga

    Con la sentenza n. 223/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’esclusione automatica dal patrocinio a spese dello Stato per chi e stato condannato per il piccolo spaccio previsto dall’art. 73, comma 5, del testo unico stupefacenti.

    Di cosa si tratta

    Il patrocinio a spese dello Stato consente a chi non ha redditi sufficienti di difendersi in giudizio senza pagare l’avvocato. Per evitare abusi, la legge presume che chi e stato condannato per certi reati gravi (tipicamente di criminalita organizzata o di forte allarme sociale) disponga in realta di redditi superiori alle soglie, e lo esclude dal beneficio. Tra questi reati il testo unico spese di giustizia includeva anche tutte le condanne in materia di stupefacenti, comprese quelle per il fatto di lieve entita previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990: una fattispecie che riguarda spesso piccoli spacciatori, talvolta tossicodipendenti, e che ha una cornice di pena molto piu contenuta. Il Tribunale di Firenze, sezione penale, ha dubitato che fosse ragionevole presumere la ricchezza, e quindi negare la difesa gratuita, anche a chi e condannato per questa ipotesi minore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico spese di giustizia), nella parte in cui esclude dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presumendo redditi superiori ai limiti, anche chi e stato condannato per il reato di lieve entita di cui all’art. 73, comma 5, del testo unico stupefacenti. Il giudice rimettente lamentava l’irragionevolezza della presunzione e la lesione del diritto di difesa dei non abbienti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui ricomprende anche la condanna per il reato di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Per il piccolo spaccio non opera piu l’esclusione automatica dal patrocinio gratuito.

    Il principio

    La presunzione che esclude i condannati per reati gravi dal patrocinio a spese dello Stato non puo estendersi al fatto di lieve entita in materia di droga: per quella fattispecie, di minore disvalore, non e ragionevole presumere redditi elevati negando la difesa gratuita a chi non puo permettersela.

    Domande e risposte

    Chi e condannato per piccolo spaccio puo ora avere l’avvocato gratis?

    Si, se ricorrono le condizioni di reddito previste in generale. La condanna per il fatto di lieve entita dell’art. 73, comma 5, non comporta piu l’esclusione automatica dal patrocinio a spese dello Stato.

    Per gli altri reati di droga resta l’esclusione?

    La sentenza interviene solo sul comma 5 (lieve entita). Per le ipotesi piu gravi del medesimo art. 73 la disciplina non e toccata da questa pronuncia.

    Cosa deve dimostrare l’interessato?

    I normali requisiti reddituali del patrocinio a spese dello Stato. Viene meno solo la barriera della presunzione assoluta legata a quella specifica condanna.

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  • Corte cost. n. 224/2023 – Enti locali in dissesto e uso del fondo di rotazione

    Con la sentenza n. 224 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime, in parte, le norme che consentivano ai Comuni in difficoltà finanziaria di utilizzare le anticipazioni del fondo di rotazione come se fossero risorse stabili di copertura della spesa.

    Di cosa si tratta

    I Comuni in grave difficoltà possono accedere a procedure di riequilibrio finanziario e ottenere anticipazioni di liquidità dal fondo di rotazione, somme che però vanno restituite e non costituiscono nuove entrate. Il problema sorge quando questi anticipi vengono contabilizzati come risorse di copertura di nuove spese, migliorando artificialmente i conti: in pratica un debito viene trattato come un’entrata, mascherando il reale stato di salute del bilancio. Nel caso esaminato, la Corte dei conti, nel giudizio sul piano di riequilibrio del Comune di Fara in Sabina, ha rilevato che le norme statali consentivano questo impiego improprio del fondo di rotazione, senza adeguate poste di neutralizzazione. Ciò metteva a rischio l’equilibrio dei bilanci e la trasparenza dei conti pubblici, perché permetteva di coprire debiti fuori bilancio con risorse che andranno restituite, scaricando il problema sugli esercizi futuri e sulla collettività.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 43, commi 1 e 2, del d.l. n. 133 del 2014 e l’art. 53, comma 4, del d.l. n. 104 del 2020, sollevati dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, in riferimento agli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione, in tema di equilibrio dei bilanci e copertura della spesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014 nella parte in cui non prevede che l’utilizzo delle risorse del fondo di rotazione avvenga solo a titolo di cassa, e del comma 2 nella parte in cui non garantisce l’iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma pari alle anticipazioni incassate e non restituite, come quota accantonata. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 53, comma 4, del d.l. n. 104 del 2020.

    Il principio

    Le anticipazioni di liquidità sono prestiti da restituire e non possono essere usate come risorse stabili di copertura della spesa: devono essere neutralizzate contabilmente con apposite poste accantonate, a tutela dell’equilibrio dei bilanci e della veridicità dei conti degli enti locali.

    Domande e risposte

    Perché un anticipo di liquidità non è una vera entrata?

    Perché è una somma che il Comune deve restituire: contabilizzarla come copertura di nuove spese altera il risultato di amministrazione e nasconde il reale disavanzo.

    Cosa cambia per i Comuni in dissesto?

    Dovranno accantonare contabilmente le anticipazioni ricevute e non ancora restituite, evitando di usarle per migliorare artificialmente i conti.

    Perché interessa i cittadini?

    Perché una contabilità che maschera i debiti rischia di tradursi in tagli ai servizi o in nuove difficoltà finanziarie negli anni successivi.

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  • Corte cost. n. 224/2022 – Pensione dei lavoratori marittimi e calcolo sfavorevole

    Con la sentenza n. 224/2022 la Corte costituzionale ha riconosciuto ai lavoratori marittimi il diritto a neutralizzare, nel calcolo della pensione, il particolare prolungamento contributivo quando questo finisce per ridurre l’importo dell’assegno.

    Di cosa si tratta

    I lavoratori del mare godono di una disciplina previdenziale speciale: in ragione della gravosita del lavoro, i periodi di navigazione vengono “prolungati” e valgono ai fini pensionistici piu del tempo effettivamente trascorso a bordo. Questo meccanismo nasce come beneficio. Puo pero succedere che, per il modo in cui si combina con le regole di calcolo dell’importo, il prolungamento produca l’effetto opposto, abbassando la pensione invece di aumentarla. Un marittimo si e visto liquidare una pensione di vecchiaia piu bassa proprio a causa di quel prolungamento, e il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione: un istituto pensato per favorire il lavoratore non puo trasformarsi in un suo danno. La “neutralizzazione” gia ammessa per altri periodi contributivi sfavorevoli doveva valere anche qui.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982 in combinato disposto con l’art. 24 della legge n. 413 del 1984 (riordino pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui non consentono di neutralizzare il prolungamento previsto per i marittimi quando esso determina un risultato sfavorevole nel calcolo dell’importo della pensione. Il giudice del lavoro lamentava la violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza e della tutela previdenziale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale delle norme nella parte in cui non consentono la neutralizzazione del prolungamento, per il calcolo della pensione di vecchiaia, in favore dei lavoratori marittimi che abbiano gia maturato il diritto a pensione, quando quel prolungamento produce un risultato sfavorevole nell’importo dell’assegno.

    Il principio

    Un beneficio previdenziale concepito a favore di una categoria di lavoratori non puo ritorcersi contro di loro: quando il prolungamento contributivo dei marittimi abbassa la pensione, deve poter essere neutralizzato, in coerenza con la sua funzione protettiva.

    Domande e risposte

    Cosa significa “neutralizzare” il prolungamento?

    Significa non conteggiare quel periodo aggiuntivo nel calcolo dell’importo quando, anziche aumentare la pensione, la ridurrebbe. Il lavoratore ottiene cosi il trattamento piu favorevole.

    Riguarda solo i lavoratori marittimi?

    Si. La decisione interviene sulla disciplina speciale dei marittimi, ma applica un principio gia affermato dalla Corte in materia di neutralizzazione dei periodi contributivi sfavorevoli.

    Devo gia avere maturato il diritto a pensione?

    Si. La pronuncia riguarda i marittimi che hanno gia raggiunto il diritto a pensione di vecchiaia e per i quali il prolungamento determina un importo piu basso.

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  • Corte cost. n. 195/2022 – Cittadinanza per matrimonio e morte del coniuge durante la pratica

    Con la sentenza n. 195/2022 la Corte costituzionale ha stabilito che la morte del coniuge italiano, sopravvenuta mentre la pratica di cittadinanza è ancora in corso, non fa più perdere il diritto a diventare cittadini.

    Di cosa si tratta

    Chi sposa un cittadino italiano può chiedere la cittadinanza dopo un certo periodo di matrimonio. La legge sulla cittadinanza del 1992 richiede però che il vincolo coniugale permanga fino al momento dell’acquisto. Accadeva così che, se il coniuge italiano moriva mentre la domanda era ancora all’esame dell’amministrazione, lo straniero perdeva la possibilità di ottenere la cittadinanza, pur avendo presentato la richiesta nei termini e pur avendo condiviso una vita familiare effettiva. Il risultato dipendeva da un evento del tutto casuale e indipendente dalla volontà dell’interessato: la durata dell’istruttoria amministrativa. Il Tribunale di Trieste, davanti al ricorso di una persona che si era vista negare la cittadinanza per la morte del coniuge avvenuta a pratica aperta, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 5 della legge n. 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui considera causa ostativa al riconoscimento della cittadinanza anche la morte del coniuge sopravvenuta in pendenza dei termini per la conclusione del procedimento. Il giudice rimettente lamentava la lesione del principio di uguaglianza e ragionevolezza e del diritto di difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge n. 91 del 1992 nella parte in cui non esclude, tra le cause che impediscono il riconoscimento della cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento. Chi ha presentato la domanda non è più penalizzato dalla morte del coniuge avvenuta mentre la pratica è in corso.

    Il principio

    Una volta presentata regolarmente la domanda di cittadinanza per matrimonio, la sopravvenuta morte del coniuge italiano durante l’istruttoria non può cancellare il diritto a diventare cittadini: l’esito non può dipendere dalla durata, variabile e non imputabile all’interessato, del procedimento amministrativo.

    Domande e risposte

    Se il coniuge italiano muore mentre la domanda è in corso, perdo la cittadinanza?

    No. Dopo questa sentenza la morte del coniuge sopravvenuta dopo la presentazione della domanda, mentre la pratica è ancora in corso, non è più causa ostativa al riconoscimento.

    Vale anche per il divorzio o la separazione?

    No. La pronuncia riguarda specificamente la morte del coniuge in pendenza dei termini del procedimento, non lo scioglimento volontario del matrimonio.

    Cosa conta è la data della domanda o la data della morte?

    Conta che la domanda sia stata regolarmente presentata: se la morte del coniuge avviene dopo, mentre il procedimento è ancora aperto, non blocca più l’acquisto della cittadinanza.

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  • Corte cost. n. 209/2022 – IMU e abitazione principale dei coniugi con residenze diverse

    Con la sentenza n. 209/2022 la Corte costituzionale ha cancellato la regola che impediva ai coniugi (o ai componenti di un’unione civile) con residenze e dimore diverse di godere ciascuno dell’esenzione IMU sulla propria abitazione principale.

    Di cosa si tratta

    L’imposta municipale propria (IMU) non si paga sull’abitazione principale, intesa come l’immobile dove il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Il problema nasceva quando marito e moglie (o i partner di un’unione civile) avevano la residenza e la dimora in due Comuni o in due immobili diversi: la norma del 2011, modificata nel 2013, agganciava l’abitazione principale all’intero “nucleo familiare”, così che la coppia poteva ottenere l’esenzione per una sola casa. Ne derivava un trattamento penalizzante per chi, per ragioni di lavoro o di vita, viveva stabilmente in luoghi diversi, mentre conviventi non sposati o coppie che dichiaravano residenze fittizie potevano risultare avvantaggiati. La questione era stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli nel corso di una controversia su un avviso di accertamento IMU. In gioco c’era il principio per cui il matrimonio non deve trasformarsi in uno svantaggio fiscale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito nella legge n. 214 del 2011), come modificato nel 2013, nella parte in cui definiva abitazione principale l’immobile in cui “il possessore e il suo nucleo familiare” dimorano e risiedono. La Commissione tributaria di Napoli lamentava il contrasto con il principio di uguaglianza e ragionevolezza, con la tutela della famiglia e con la capacità contributiva.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui richiedeva la coincidenza di residenza e dimora dell’intero nucleo familiare, anziché del solo possessore. In via consequenziale ha esteso la declaratoria anche al periodo successivo (quinto periodo del 2011 e art. 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019, nuova IMU). Resta quindi sufficiente che ciascun coniuge dimori e risieda abitualmente nel proprio immobile perché su quella casa spetti l’esenzione.

    Il principio

    L’esenzione IMU per l’abitazione principale va riconosciuta sulla base della situazione del singolo possessore: due coniugi con dimora e residenza effettive e diverse hanno ciascuno diritto all’esenzione sulla propria casa. Il vincolo coniugale non può tradursi in un trattamento fiscale deteriore rispetto ai conviventi.

    Domande e risposte

    Due coniugi che vivono in case diverse possono avere entrambi l’esenzione IMU?

    Sì. Dopo questa sentenza ciascun coniuge ha diritto all’esenzione sulla propria abitazione, a condizione che vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente in modo effettivo, non fittizio.

    Vale anche per le unioni civili?

    Sì. La pronuncia riguarda l’abitazione principale agganciata al “nucleo familiare”, categoria che include i coniugi e i componenti delle unioni civili.

    Il Comune può contestare residenze di comodo?

    Sì. L’esenzione presuppone una dimora e una residenza reali. Restano fermi i poteri di accertamento sull’effettività della situazione dichiarata, per evitare abusi.

    La decisione riguarda anche la nuova IMU del 2020?

    Sì. La Corte, in via consequenziale, ha esteso la pronuncia anche all’art. 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019, che disciplina l’IMU vigente.

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  • Corte cost. n. 164/2023 – Legge-provvedimento e sanatoria urbanistica retroattiva in Umbria

    Con la sentenza n. 164 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Umbria che sanava retroattivamente un atto urbanistico comunale, incidendo su giudizi in corso.

    Di cosa si tratta

    La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 22, comma 2, della legge della Regione Umbria 4 aprile 2014, n. 5, collegata alla manovra di bilancio 2014. La disposizione consentiva di sanare, con effetto retroattivo, l’iter di formazione di strumenti urbanistici comunali avviati prima di una certa data, incidendo così sulla qualificazione di edificabilità dei terreni rilevante ai fini tributari (ICI e IMU). Il giudice rimettente riteneva che si trattasse, nella sostanza, di una legge-provvedimento volta a sanare retroattivamente una specifica delibera comunale, in contrasto con il diritto di difesa, con la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione e con il principio di eguaglianza. Per i contribuenti coinvolti la posta in gioco era la possibilità di far valere le proprie ragioni in giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 22 (comma 2) della legge reg. Umbria n. 5 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 113 e 117 della Costituzione, sotto i profili della ragionevolezza, del diritto di difesa, della tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi e del buon andamento. La questione era stata sollevata in via incidentale dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria; i giudizi sono stati riuniti.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 2, della legge reg. Umbria n. 5 del 2014, ritenendo incostituzionale la sanatoria retroattiva incidente sui giudizi in corso.

    Il principio

    Le cosiddette leggi-provvedimento, e in particolare le sanatorie retroattive che incidono su specifici rapporti e sui giudizi in corso, sono ammesse solo entro limiti rigorosi: non possono ledere il diritto di difesa e la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.

    Domande e risposte

    Cos’è una «legge-provvedimento»?

    È una legge che, anziché dettare regole generali e astratte, dispone su una situazione concreta e specifica, come la sanatoria di un singolo atto amministrativo.

    Perché la sanatoria retroattiva è stata annullata?

    Perché incideva su giudizi in corso sanando retroattivamente un atto comunale, comprimendo il diritto di difesa e la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.

    Cosa garantisce l’art. 113 della Costituzione?

    La tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della pubblica amministrazione, sempre ammessa davanti agli organi di giurisdizione.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 163/2023 – Manovra di bilancio della Regione Molise 2022-2024

    Con la sentenza n. 163 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime più disposizioni di una legge della Regione Molise collegata alla manovra di bilancio 2022-2024.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni dell’art. 6 (e l’art. 8) della legge della Regione Molise 23 maggio 2022, n. 7, collegata alla manovra di bilancio 2022-2024, con modifiche a varie leggi regionali. Le censure riguardavano scelte regionali in materie quali la tutela dell’ambiente e del paesaggio, il buon andamento dell’amministrazione e il riparto di competenze. Le leggi collegate alla manovra, come le leggi di stabilità, contengono spesso misure eterogenee che possono toccare ambiti riservati allo Stato. Per il territorio molisano la posta in gioco riguardava la legittimità di più previsioni regionali. La Corte ha esaminato analiticamente le singole disposizioni impugnate, annullando quelle in contrasto con la Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati vari commi e lettere dell’art. 6, nonché l’art. 8, comma 1, della legge reg. Molise n. 7 del 2022, in riferimento a più parametri costituzionali (tra gli altri artt. 3, 9, 97 e 117 Cost.), sotto i profili della tutela dell’ambiente, del buon andamento e del riparto di competenze. La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più disposizioni dell’art. 6 della legge reg. Molise n. 7 del 2022 (tra cui i commi 2, lettera a, e 6, lettere b e d), ritenute in contrasto con i parametri costituzionali invocati.

    Il principio

    Le leggi regionali collegate alla manovra di bilancio devono rispettare la tutela dell’ambiente, il buon andamento dell’amministrazione e il riparto di competenze con lo Stato: le singole disposizioni che li violino sono illegittime.

    Domande e risposte

    Perché sono state annullate più disposizioni?

    Perché il ricorso statale conteneva più censure, ciascuna esaminata separatamente: la Corte ha accolto quelle relative alle disposizioni in effettivo contrasto con la Costituzione.

    Cosa tutela l’art. 9 della Costituzione?

    La promozione della cultura e della ricerca e la tutela del paesaggio, dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.

    Cosa cambia per la Regione Molise?

    Le disposizioni dichiarate illegittime cessano di avere efficacia; la Regione potrà eventualmente legiferare di nuovo nel rispetto dei limiti costituzionali.

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  • Corte cost. n. 162/2023 – Legge di stabilità della Valle d’Aosta ed estinzione del processo

    Con l’ordinanza n. 162 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo a una norma della legge di stabilità della Valle d’Aosta.

    Di cosa si tratta

    Era stato impugnato l’art. 18 della legge della Regione Valle d’Aosta 22 dicembre 2021, n. 35, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale (legge di stabilità regionale). Il giudizio, instaurato in via principale, riguardava profili di riparto di competenze tra Stato e Regione. Nel corso del processo, però, è intervenuta la rinuncia al ricorso. Quando la parte ricorrente rinuncia e la rinuncia è accettata, la Corte non si pronuncia sul merito ma dichiara estinto il processo. La vicenda è un esempio di esito puramente processuale: spesso, dopo l’impugnazione, lo Stato e la Regione raggiungono un’intesa o la norma viene modificata, facendo venir meno l’interesse a proseguire il giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 18 della legge reg. Valle d’Aosta n. 35 del 2021, in riferimento al riparto di competenze tra Stato e Regione (art. 117 Cost.). La questione era stata promossa in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, a seguito della rinuncia al ricorso accettata, senza pronunciarsi sul merito della disposizione regionale.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, accettata dalle parti, determina l’estinzione del processo costituzionale: la Corte chiude il giudizio senza esaminare la fondatezza delle questioni.

    Domande e risposte

    Cosa significa «estinto il processo»?

    Che il giudizio si è chiuso per ragioni processuali, qui la rinuncia al ricorso, senza una decisione sul merito.

    La norma valdostana è stata annullata?

    No. L’estinzione non comporta annullamento: la disposizione resta in vigore.

    Perché lo Stato rinuncia al ricorso?

    Spesso perché la Regione ha modificato la norma o è stata raggiunta un’intesa, facendo venir meno l’interesse a proseguire.

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  • Corte cost. n. 161/2023 – Revoca del consenso nella procreazione medicalmente assistita

    Con la sentenza n. 161 del 2023 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla norma in materia di procreazione medicalmente assistita che non consente la revoca del consenso dopo la fecondazione dell’ovulo, dichiarando in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale ordinario di Roma aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sulla procreazione medicalmente assistita (PMA). Quella disposizione stabilisce che, una volta avvenuta la fecondazione dell’ovulo, il consenso al trattamento non può più essere revocato. Il giudice dubitava che questo limite alla revoca del consenso, in particolare per la donna, contrastasse con la libertà personale, con il diritto all’autodeterminazione in materia di salute, con i diritti inviolabili e il principio di eguaglianza, anche alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il tema tocca uno dei punti più sensibili del diritto: il bilanciamento tra l’autodeterminazione della persona e la tutela dell’embrione già formato. La Corte ha articolato la sua decisione su più piani.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non consente la revoca del consenso dopo la fecondazione dell’ovulo, in riferimento agli artt. 13, primo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione (profilo dichiarato inammissibile) e agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 8 CEDU (profilo dichiarato non fondato). La questione era stata sollevata in via incidentale dal Tribunale di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 13 e 32 della Costituzione e non fondate quelle sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 8 CEDU). La disciplina che esclude la revoca del consenso dopo la fecondazione dell’ovulo è stata quindi confermata.

    Il principio

    L’impossibilità di revocare il consenso alla procreazione medicalmente assistita dopo la fecondazione dell’ovulo non è in contrasto con la Costituzione: riflette un bilanciamento, riservato al legislatore, tra l’autodeterminazione della persona e la tutela dell’embrione già formato.

    Domande e risposte

    Si può revocare il consenso alla PMA?

    Il consenso può essere revocato fino al momento della fecondazione dell’ovulo; dopo, secondo la legge n. 40 del 2004 confermata dalla Corte, non più.

    Perché una parte è inammissibile e una non fondata?

    Per i profili sub artt. 13 e 32 la Corte ha riscontrato vizi che impedivano l’esame del merito; per i profili sub artt. 2, 3 e 117 (CEDU) ha deciso nel merito, ritenendoli infondati.

    Cosa stabilisce l’art. 32 della Costituzione sui trattamenti sanitari?

    Che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, nel rispetto della persona: principio invocato, in questo caso, sul versante della revoca del consenso.

    Norme collegate

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