Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 220/2023 – Onere fiscale minimo sulle sigarette e direttiva europea

    Con la sentenza n. 220 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’onere fiscale minimo applicato alle sigarette, sollevate dal TAR Lazio in relazione alla direttiva europea sulle accise.

    Di cosa si tratta

    Le sigarette sono soggette a un’imposizione fiscale particolarmente articolata, che comprende anche un onere fiscale minimo, cioè un livello minimo di tassazione previsto per ciascun prodotto. La disciplina italiana attua, in questo ambito, una direttiva dell’Unione europea sulle accise dei tabacchi lavorati. Nel caso esaminato, alcune imprese avevano impugnato davanti al TAR Lazio le determinazioni con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva aggiornato le tabelle di ripartizione del prezzo di vendita delle sigarette per diversi anni. Il TAR ha ritenuto che queste determinazioni trovassero fondamento in una norma di legge della quale dubitava la legittimità costituzionale, per possibile contrasto con la direttiva europea: ha quindi sollevato la questione, ipotizzando che la disciplina nazionale dell’onere fiscale minimo non fosse conforme ai parametri fissati a livello europeo. La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 39-octies, comma 6, del decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico delle accise), nelle versioni modificate da successive leggi di bilancio, sollevato dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 11, 41 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla direttiva 2011/64/UE sulle accise dei tabacchi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non vi è quindi una pronuncia sul merito: la disciplina dell’onere fiscale minimo sulle sigarette resta in vigore e la Corte non si è espressa sulla sua conformità alla Costituzione e al diritto dell’Unione.

    Il principio

    L’inammissibilità chiude il giudizio per ragioni processuali, senza valutare la fondatezza delle censure: la disciplina fiscale resta applicabile e l’eventuale contrasto con il diritto dell’Unione potrà essere riproposto con un’ordinanza che superi gli ostacoli rilevati.

    Domande e risposte

    La Corte ha confermato la tassazione sulle sigarette?

    No: l’inammissibilità significa che la Corte non ha esaminato il merito, quindi la disciplina non è stata né confermata né dichiarata illegittima.

    Cosa è l’onere fiscale minimo?

    È il livello minimo di tassazione previsto per ciascun prodotto del tabacco, fissato in attuazione di parametri stabiliti dalla direttiva europea sulle accise.

    Perché era coinvolto il diritto dell’Unione europea?

    Perché la disciplina italiana attua una direttiva UE: il giudice ipotizzava un contrasto tra la norma nazionale e i parametri europei, che però la Corte non ha esaminato nel merito.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 215/2023 – Riforma delle Camere di commercio siciliane e omogeneità del decreto-legge

    Con la sentenza n. 215 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma, inserita in sede di conversione di un decreto-legge anti COVID, che riorganizzava le Camere di commercio siciliane, per difetto di omogeneità con il provvedimento d’urgenza.

    Di cosa si tratta

    I decreti-legge sono provvedimenti d’urgenza che devono avere un contenuto omogeneo, coerente con i presupposti di necessità e urgenza che ne giustificano l’adozione. In sede di conversione in legge, il Parlamento non può inserire norme del tutto estranee all’oggetto originario: farlo significa aggirare i limiti costituzionali del decreto-legge. Nel caso esaminato, in sede di conversione di un decreto-legge contenente misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per imprese, lavoro, giovani e salute, era stata inserita una disposizione che istituiva due nuove Camere di commercio in Sicilia e disciplinava una fase transitoria con la nomina di commissari. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha rilevato che questa norma sull’assetto delle Camere di commercio era priva di collegamento con l’oggetto e le finalità del decreto anti COVID, e ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 54-ter, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19), convertito nella legge n. 106 del 2021, sollevato dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 77 e 97 della Costituzione, per difetto di omogeneità della norma inserita in conversione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54-ter, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito. La disposizione sulla riorganizzazione delle Camere di commercio siciliane, estranea all’oggetto e alle finalità del decreto anti COVID, è stata ritenuta in contrasto con i limiti costituzionali del decreto-legge e del relativo procedimento di conversione.

    Il principio

    In sede di conversione di un decreto-legge non possono essere inserite norme prive di omogeneità rispetto all’oggetto e alle finalità del provvedimento d’urgenza: l’innesto di disposizioni eterogenee viola l’art. 77 della Costituzione e il corretto uso della decretazione d’urgenza.

    Domande e risposte

    Perché un decreto-legge deve essere omogeneo?

    Perché è un atto d’urgenza adottato dal Governo: il suo contenuto deve essere coerente con i motivi di necessità e urgenza, e la conversione non può trasformarlo in un contenitore di norme estranee.

    Cosa significa “norma eterogenea” inserita in conversione?

    È una disposizione, aggiunta dal Parlamento in sede di conversione, che non ha alcun collegamento con la materia e le finalità del decreto originario.

    Cosa succede alle Camere di commercio siciliane?

    La norma che ne disponeva la riorganizzazione è caduta: un eventuale riassetto dovrà avvenire con uno strumento normativo idoneo e coerente.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 211/2022 – Reato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale antimafia

    Con la sentenza n. 211/2022 la Corte costituzionale ha confermato la legittimita del reato che punisce chi viola gli obblighi imposti con la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza prevista dal codice antimafia.

    Di cosa si tratta

    La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e una misura di prevenzione applicata a chi e ritenuto socialmente pericoloso: comporta una serie di obblighi e prescrizioni (ad esempio non allontanarsi dalla dimora, non frequentare determinate persone, rientrare a una certa ora). Il codice antimafia punisce penalmente la violazione di questi obblighi. Si discute pero della determinatezza di alcune prescrizioni, in particolare quelle piu generiche come l’obbligo di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”, che la giurisprudenza ha progressivamente ridimensionato. La Corte di cassazione e il Tribunale di Ravenna hanno sollevato la questione, dubitando che il reato fosse compatibile con il principio di uguaglianza, con la riserva di legge e determinatezza in materia penale e con la finalita rieducativa della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 73 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia), in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione. I giudici rimettenti dubitavano della determinatezza della fattispecie e della ragionevolezza della sanzione penale per la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011. La punizione della violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, nei limiti chiariti dalla giurisprudenza sulle prescrizioni sufficientemente determinate, non contrasta con i principi costituzionali in materia penale.

    Il principio

    Il reato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale antimafia e compatibile con la Costituzione quando ha ad oggetto prescrizioni sufficientemente determinate: la sanzione penale per la loro inosservanza rispetta il principio di legalita e la finalita rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    Cosa rischia chi viola gli obblighi della sorveglianza speciale?

    La violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale e punita penalmente dall’art. 73 del codice antimafia, che la Corte ha ritenuto legittimo.

    Anche le prescrizioni generiche sono penalmente rilevanti?

    La rilevanza penale riguarda le prescrizioni sufficientemente determinate. La giurisprudenza ha gia escluso che obblighi vaghi come “vivere onestamente” possano da soli fondare la condanna.

    La misura e una pena?

    No. La sorveglianza speciale e una misura di prevenzione, non una pena; il reato punisce la successiva violazione dei suoi obblighi.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 219/2022 – Dissesto del Comune e immunita dalle azioni esecutive dei creditori

    Con la sentenza n. 219/2022 la Corte costituzionale ha salvato la regola che, in caso di dissesto di un Comune, blocca le azioni esecutive dei creditori sui beni e sulle entrate dell’ente per i debiti pregressi.

    Di cosa si tratta

    Quando un Comune dichiara il dissesto finanziario si apre una procedura ordinata di liquidazione, affidata a un organo straordinario, che ha il compito di rilevare i debiti pregressi e pagarli secondo regole di parita tra i creditori. Per non vanificare questo meccanismo, la legge sugli enti locali stabilisce che, dalla dichiarazione di dissesto, i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni e sulle risorse dell’ente per i debiti rientranti nella massa passiva. Un creditore che si era visto bloccare l’esecuzione contro un Comune in dissesto ha contestato la regola, e il Consiglio di Stato ha sollevato la questione: il blocco potrebbe ledere il diritto di agire in giudizio, la parita di trattamento e gli equilibri tra ente e creditori.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 248, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico enti locali), in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 97, 114 e 118 della Costituzione. Il Consiglio di Stato dubitava che il divieto di azioni esecutive individuali a carico del Comune in dissesto fosse compatibile con i diritti dei creditori e con i principi sull’amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 248, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000. Il blocco delle azioni esecutive individuali sui beni e sulle entrate del Comune in dissesto e funzionale alla gestione ordinata e paritaria della massa passiva e non viola i parametri invocati.

    Il principio

    Nel dissesto del Comune il divieto di azioni esecutive individuali dei creditori non e arbitrario: serve a garantire una liquidazione ordinata e la parita di trattamento tra i creditori, salvaguardando al tempo stesso la continuita delle funzioni essenziali dell’ente.

    Domande e risposte

    Un creditore di un Comune in dissesto puo pignorarne i conti?

    No, per i debiti rientranti nella massa passiva del dissesto. Le azioni esecutive individuali sono bloccate e i crediti vanno fatti valere nella procedura gestita dall’organo straordinario di liquidazione.

    Il creditore perde il suo credito?

    No. Il credito non si estingue: viene inserito nella massa passiva e soddisfatto secondo le regole della procedura di liquidazione del dissesto, in condizioni di parita con gli altri creditori.

    Perche e legittimo limitare cosi i creditori?

    Perche la procedura di dissesto persegue una composizione ordinata e paritaria dei debiti e la continuita dei servizi essenziali del Comune; la Corte ha ritenuto questo bilanciamento non irragionevole.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 216/2023 – Premio ai piloti militari e abrogazione retroattiva del beneficio

    Con la sentenza n. 216 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della legge di stabilità 2015 che aveva abrogato il premio spettante a determinati piloti militari alla cessazione dal servizio.

    Di cosa si tratta

    Il Codice dell’ordinamento militare prevedeva un premio per gli ufficiali piloti dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in possesso del brevetto di pilota militare che, per ragioni legate ai limiti di età, non avevano potuto svolgere tutti i periodi di ferma volontaria consentiti. Il premio veniva corrisposto, in un’unica soluzione, alla cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, e serviva a compensare la differenza tra i premi spettanti per i periodi di ferma e quelli effettivamente percepiti. La legge di stabilità 2015 ha però disposto l’abrogazione di questa previsione. Alcuni piloti che avevano maturato o stavano maturando il diritto al beneficio si sono visti privare di un’attribuzione patrimoniale su cui avevano fatto affidamento. Il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, dubitando della ragionevolezza di un’abrogazione che incideva su posizioni consolidate e sul legittimo affidamento dei destinatari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 261, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), nella parte in cui aveva abrogato la norma del Codice dell’ordinamento militare sul premio ai piloti, sollevato dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU (tutela della proprietà).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 261, della legge n. 190 del 2014 nella parte in cui ha disposto l’abrogazione dell’art. 2261 del Codice dell’ordinamento militare. È stata così ripristinata la tutela del premio per i piloti militari che ne avevano i presupposti.

    Il principio

    L’abrogazione di un beneficio economico su cui i destinatari hanno fatto ragionevole affidamento, incidendo su posizioni consolidate, deve rispettare i principi di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento: un intervento che li sacrifica senza adeguata giustificazione è costituzionalmente illegittimo.

    Domande e risposte

    Chi beneficia di questa decisione?

    I piloti militari che avevano maturato i presupposti del premio previsto dal Codice dell’ordinamento militare, abrogato dalla legge di stabilità 2015 e ora ripristinato.

    Cosa è il legittimo affidamento?

    È la tutela della ragionevole aspettativa del cittadino sulla stabilità delle situazioni giuridiche su cui ha fatto conto: il legislatore non può travolgerla in modo arbitrario.

    Perché è stata richiamata la CEDU?

    Perché la Convenzione, all’art. 1 del Primo Protocollo, tutela il diritto di proprietà, comprensivo delle aspettative patrimoniali consolidate come quella al premio.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 217/2023 – Rapina aggravata e vizio parziale di mente nel bilanciamento delle circostanze

    Con la sentenza n. 217 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di considerare prevalente o equivalente l’attenuante del vizio parziale di mente rispetto a una specifica aggravante della rapina.

    Di cosa si tratta

    Nel determinare la pena, il giudice valuta le circostanze attenuanti e aggravanti del reato e ne opera il bilanciamento. Per alcuni reati e per alcune aggravanti, però, la legge vieta di considerare le attenuanti prevalenti o equivalenti: in tal caso la pena viene comunque aumentata per l’aggravante, e solo dopo si applica la diminuzione per l’attenuante. Nel caso esaminato si discuteva del delitto di rapina aggravata: la norma vietava di ritenere prevalente o equivalente l’attenuante del vizio parziale di mente, cioè la condizione di chi, per infermità, ha una capacità di intendere e di volere grandemente diminuita. Il Tribunale di Torino ha ritenuto irragionevole questo automatismo: impedire al giudice di valorizzare pienamente la ridotta capacità dell’imputato significa equiparare situazioni con un disvalore diverso e contrastare con i principi di proporzionalità e personalità della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 628, quinto comma, del codice penale, sollevato dal Tribunale di Torino in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui vieta di ritenere prevalente o equivalente l’attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.) rispetto all’aggravante della rapina commessa in luogo di privata dimora.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, quinto comma, del codice penale nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente l’attenuante del vizio parziale di mente quando concorra con l’aggravante prevista dal terzo comma, numero 3-bis), dello stesso art. 628. Ha invece dichiarato non fondate le ulteriori questioni sollevate sotto altri profili.

    Il principio

    Il divieto di bilanciamento non può spingersi fino a impedire al giudice di valorizzare il vizio parziale di mente: la ridotta capacità di intendere e di volere incide sul grado di colpevolezza, e un automatismo che la neutralizza contrasta con i principi di proporzionalità e personalità della pena.

    Domande e risposte

    Cosa è il vizio parziale di mente?

    È la condizione di chi, per infermità, al momento del fatto aveva una capacità di intendere e di volere grandemente diminuita, ma non del tutto esclusa: comporta una diminuzione di pena.

    Cosa cambia con questa decisione?

    Il giudice può ora considerare il vizio parziale di mente prevalente o equivalente rispetto a quella specifica aggravante della rapina, adeguando la pena alla reale colpevolezza dell’imputato.

    Perché contano proporzionalità e personalità della pena?

    Perché la pena deve essere commisurata alla gravità del fatto e alla colpevolezza personale dell’autore, e non può ignorare una condizione che riduce la sua capacità di autodeterminarsi.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 218/2023 – Insindacabilità parlamentare e opinioni del senatore

    Con la sentenza n. 218 del 2023 la Corte costituzionale ha annullato in parte la delibera con cui il Senato aveva dichiarato insindacabili alcune condotte di un proprio membro, riaffermando i limiti dell’immunità per le opinioni dei parlamentari.

    Di cosa si tratta

    La Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa garanzia, però, copre solo le opinioni collegate all’attività parlamentare, non qualsiasi condotta del parlamentare. Quando è in corso un processo penale, la Camera di appartenenza può deliberare che i fatti contestati costituiscono opinioni insindacabili: ma se il giudice ritiene che quella delibera sia infondata, può sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. È quanto avvenuto nel caso esaminato: il Tribunale di Modena, davanti a un procedimento penale a carico di un senatore per varie ipotesi di reato, ha contestato la delibera con cui il Senato aveva dichiarato insindacabili quelle condotte. La Corte è stata chiamata a verificare se i fatti contestati fossero davvero espressione della funzione parlamentare oppure condotte estranee a essa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Tribunale di Modena contro la deliberazione del Senato del 16 febbraio 2022 che aveva dichiarato insindacabili condotte di un senatore, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione (insindacabilità delle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto limitatamente alla condotta contestata come oltraggio a pubblico ufficiale. Per le altre condotte contestate al senatore ha dichiarato che non spettava al Senato deliberare che costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, e ha annullato per l’effetto la deliberazione di insindacabilità in quella parte.

    Il principio

    L’insindacabilità parlamentare copre soltanto le opinioni collegate all’esercizio delle funzioni: la Camera non può estenderla a condotte estranee, e il giudice può far valere il superamento di questo limite attraverso il conflitto di attribuzione.

    Domande e risposte

    Cosa protegge l’insindacabilità dell’art. 68 della Costituzione?

    Le opinioni espresse e i voti dati dal parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, non ogni sua condotta personale.

    Il Senato può decidere da solo cosa è insindacabile?

    Può deliberarlo, ma il giudice che ritenga superati i limiti dell’immunità può sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

    Cosa è accaduto in concreto?

    La Corte ha annullato la delibera di insindacabilità per le condotte estranee alla funzione parlamentare, consentendo la prosecuzione del processo per quei fatti.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 207/2022 – Niente rito abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo

    Con la sentenza n. 207/2022 la Corte costituzionale ha confermato la legittimita della norma che esclude il giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo.

    Di cosa si tratta

    Il giudizio abbreviato e un rito che consente all’imputato di essere giudicato allo stato degli atti, in cambio di uno sconto di pena. Una legge del 2019 ha pero escluso l’accesso al rito abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo, eliminando per essi la possibilita di ottenere, attraverso l’abbreviato, la sostituzione dell’ergastolo con una pena detentiva temporanea. La Corte d’assise di Bologna, in un processo per un reato di questo tipo, ha dubitato della legittimita di tale esclusione: il diverso trattamento rispetto ad altri imputati, la finalita rieducativa della pena e la tutela della salute dell’imputato potrebbero essere compromessi dalla preclusione assoluta del rito premiale per i reati piu gravi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 33 del 2019, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione. Il giudice rimettente lamentava la disparita di trattamento, la lesione della funzione rieducativa della pena e della tutela della salute, derivanti dall’esclusione del rito abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale. La scelta del legislatore di escludere il giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo rientra nella discrezionalita legislativa e non contrasta con i parametri invocati.

    Il principio

    Escludere il giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo e una scelta che appartiene alla discrezionalita del legislatore e non viola il principio di uguaglianza, la funzione rieducativa della pena ne la tutela della salute dell’imputato.

    Domande e risposte

    Chi e imputato di un reato da ergastolo puo chiedere l’abbreviato?

    No. Per i delitti puniti con l’ergastolo il giudizio abbreviato e escluso, e questa esclusione e stata ritenuta legittima dalla Corte.

    Perche il legislatore ha introdotto questa esclusione?

    Per riservare al dibattimento ordinario, con piena istruttoria, i processi relativi ai reati piu gravi, sottraendoli al meccanismo premiale dello sconto di pena tipico dell’abbreviato.

    La pena dell’ergastolo e quindi sempre applicabile per questi reati?

    Resta ferma la possibilita di applicare l’ergastolo all’esito del processo ordinario. Viene meno solo la via dell’abbreviato come strumento per ottenere una pena temporanea.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 219/2023 – Detenzione domiciliare del padre con figli minori e bigenitorialità

    Con la sentenza n. 219 del 2023 la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandole non fondate, le questioni sulla diversa disciplina della detenzione domiciliare per le madri e per i padri di figli minori.

    Di cosa si tratta

    L’ordinamento penitenziario consente la detenzione domiciliare, una misura alternativa al carcere, ai genitori di figli minori, ma con regole diverse per le madri e per i padri. La madre convivente con un figlio fino a dieci anni può accedere alla misura quando deve scontare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni; il padre, invece, può accedervi solo se esercita la responsabilità genitoriale e la madre è deceduta o assolutamente impossibilitata ad assistere il figlio. Il Magistrato di sorveglianza di Cosenza ha ritenuto questa differenza in contrasto con l’interesse del minore a mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, configurando un vero e proprio diritto alla bigenitorialità. La questione tocca un equilibrio delicato: da un lato la tutela del minore e la parità tra i genitori, dall’altro la specifica considerazione del ruolo materno che storicamente ha ispirato la disciplina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, in tema di uguaglianza e tutela dell’infanzia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni relative alla lettera b) dell’art. 47-ter, comma 1, dell’ordinamento penitenziario. La differente disciplina tra madri e padri non è stata ritenuta in contrasto con la Costituzione nei termini prospettati dal giudice rimettente.

    Il principio

    La diversa disciplina della detenzione domiciliare per madri e padri di figli minori, nei termini esaminati, non viola di per sé i principi costituzionali: la tutela del minore può essere assicurata anche attraverso altri strumenti, e la scelta dei presupposti della misura rientra nella discrezionalità del legislatore.

    Domande e risposte

    Il padre detenuto non può mai stare ai domiciliari per i figli?

    Può accedere alla detenzione domiciliare alle condizioni previste dalla legge, più stringenti rispetto a quelle della madre; la Corte ha ritenuto questa disciplina non incostituzionale nei termini sollevati.

    Cosa è il diritto alla bigenitorialità?

    È l’interesse del minore a mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori; il giudice rimettente lo invocava come fondamento della parità tra madre e padre.

    Restano altri strumenti per tutelare il minore?

    Sì: l’ordinamento prevede altre misure a tutela del rapporto tra genitore detenuto e figlio, che possono essere valutate dal magistrato di sorveglianza.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 230/2022 – Riqualificazione del fatto in sentenza e diritto di difesa

    Con la sentenza n. 230/2022 la Corte costituzionale ha ritenuto legittima la norma che consente al giudice di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella contestata, respingendo i dubbi sul diritto di difesa dell’imputato.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale l’accusa formula un’imputazione qualificando il fatto come un determinato reato. Il codice di procedura penale consente al giudice, al momento della decisione, di dare al medesimo fatto una qualificazione giuridica diversa (ad esempio riconducendolo a un reato differente, ma sui medesimi elementi materiali). Si discute da tempo se questo potere comprima il diritto di difesa: l’imputato si e difeso rispetto a un’accusa e si trova condannato per un’altra qualificazione, senza un contraddittorio specifico su di essa. Il Giudice dell’udienza preliminare di Palermo ha sollevato la questione, ipotizzando un contrasto con il principio di uguaglianza e con l’obbligatorieta dell’azione penale, anche alla luce delle garanzie convenzionali sull’informazione dell’accusato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 521, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione. Il giudice rimettente dubitava che il potere del giudice di riqualificare il fatto, senza una previa interlocuzione con le parti, fosse compatibile con l’uguaglianza e con l’obbligatorieta dell’azione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 521, comma 2, del codice di procedura penale. Il potere del giudice di attribuire al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione non e di per se incostituzionale, restando assicurate le garanzie difensive attraverso l’interpretazione conforme della disciplina processuale.

    Il principio

    La possibilita per il giudice di riqualificare giuridicamente il fatto non lede di per se il diritto di difesa: e compito dell’ordinamento processuale, interpretato in modo conforme alle garanzie del giusto processo, assicurare che l’imputato possa interloquire sulla diversa qualificazione.

    Domande e risposte

    Il giudice puo condannare per un reato diverso da quello contestato?

    Puo attribuire al medesimo fatto storico una diversa qualificazione giuridica. Non puo invece giudicare su un fatto diverso da quello contestato, che richiede una nuova contestazione.

    Come e tutelata la difesa in questi casi?

    La Corte ha richiamato la necessita di un’interpretazione conforme che garantisca all’imputato la possibilita di difendersi anche rispetto alla nuova qualificazione, in linea con il giusto processo.

    La sentenza ha cambiato la norma?

    No. Le questioni sono state dichiarate non fondate: la norma resta in vigore, letta in coerenza con le garanzie difensive.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 233/2022 – Fondo sanitario regionale usato per rimborsare un prestito allo Stato

    Con la sentenza n. 233/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma siciliana che attingeva al Fondo sanitario per rimborsare allo Stato un vecchio prestito, sottraendo cosi risorse destinate ai livelli essenziali di assistenza.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni devono tenere separati nel bilancio i soldi destinati alla sanita (il cosiddetto perimetro sanitario), in modo che le risorse per i livelli essenziali di assistenza (LEA) non finiscano per coprire altre spese. La Regione Siciliana, con una legge del 2016, aveva autorizzato l’uso di una quota del Fondo sanitario per pagare le rate di un prestito ottenuto anni prima dallo Stato. Quel debito, pero, aveva ormai natura puramente finanziaria: serviva a restituire denaro allo Stato, non a pagare prestazioni o fornitori sanitari. Mettere quella spesa dentro il perimetro sanitario riduceva le risorse effettivamente disponibili per la salute e liberava margini per spese ordinarie. La Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, durante il giudizio di parificazione del rendiconto regionale 2019, ha sollevato la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 6 della legge della Regione Siciliana n. 3 del 2016, in riferimento agli artt. 32, 81, 117 e 119 della Costituzione. La Corte dei conti contestava che destinare il Fondo sanitario al rimborso di un prestito statale violasse la competenza esclusiva dello Stato sull’armonizzazione dei bilanci, le regole sui livelli essenziali e la tutela della salute.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 6 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, accogliendo le censure relative alla competenza statale sull’armonizzazione contabile (art. 117, secondo comma, lettera e) e alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lettera m). Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 81, sesto comma, e 119, quarto e sesto comma.

    Il principio

    Il Fondo sanitario regionale non puo essere impiegato per coprire spese estranee alla sanita, come il rimborso di un prestito allo Stato: la separazione contabile del perimetro sanitario serve a garantire che le risorse per i livelli essenziali di assistenza non vengano distratte.

    Domande e risposte

    Perche la spesa per il prestito non e “sanitaria”?

    Perche il debito originario era gia stato pagato ai fornitori della sanita: la rata serviva solo a restituire allo Stato il denaro anticipato, con funzione meramente finanziaria, estranea all’erogazione di prestazioni.

    Che cos’e il giudizio di parificazione?

    E il controllo con cui la Corte dei conti valida il rendiconto regionale, verificando la correttezza dei dati contabili e degli equilibri di bilancio prima della loro approvazione definitiva.

    Perche alcune censure sono state dichiarate inammissibili?

    La Corte ha ritenuto che, per i parametri sugli equilibri di bilancio e sull’indebitamento, la Corte dei conti non avesse motivato a sufficienza o avesse prospettato un vizio in modo contraddittorio, senza esaminare la legge statale richiamata.

    Norme collegate

    • Art. 117 Cost. (Normattiva) — competenza esclusiva statale su armonizzazione dei bilanci e livelli essenziali delle prestazioni: profilo accolto
    • Art. 32 della Costituzione — tutela della salute, collegata alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza
    • Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria e vincoli di bilancio delle Regioni, evocati nel giudizio
    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 221/2023 – Compenso degli amministratori giudiziari e adeguatezza della retribuzione

    Con la sentenza n. 221 del 2023 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sul compenso degli amministratori giudiziari, ritenendo la disciplina in parte non scrutinabile e in parte conforme al principio della giusta retribuzione.

    Di cosa si tratta

    L’amministratore giudiziario è il professionista incaricato di gestire e custodire beni nell’ambito di procedure giudiziarie, ad esempio nelle misure di prevenzione o nelle procedure concorsuali. Il suo compenso è determinato secondo criteri stabiliti dalla legge e da regolamenti. Nel caso esaminato, un amministratore giudiziario aveva impugnato la liquidazione del proprio compenso, ritenuta inadeguata rispetto alla complessità dell’attività svolta: l’esame di domande di creditori per oltre un miliardo e trecento milioni di euro e la formulazione di proposte motivate di ammissione o esclusione. La Corte d’appello di Roma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, dubitando che i criteri di calcolo del compenso garantissero una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato. Il tema tocca il principio costituzionale della giusta retribuzione e la dignità del lavoro professionale anche quando svolto nell’interesse della giustizia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 8 del decreto legislativo n. 14 del 2010 (istituzione dell’Albo degli amministratori giudiziari), sollevato dalla Corte d’appello di Roma in riferimento agli artt. 36 (giusta retribuzione) e 54 (dovere di adempiere le funzioni pubbliche con disciplina e onore) della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 54 della Costituzione e non fondata quella sollevata in riferimento all’art. 36. La disciplina sul compenso degli amministratori giudiziari è stata ritenuta compatibile con il principio della giusta retribuzione.

    Il principio

    I criteri di determinazione del compenso degli amministratori giudiziari, nei termini esaminati, non violano il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente: la fissazione dei parametri di calcolo rientra nella discrezionalità del legislatore, purché non sganciata dall’attività effettivamente svolta.

    Domande e risposte

    Chi è l’amministratore giudiziario?

    È il professionista nominato dal giudice per gestire e custodire beni nell’ambito di procedure giudiziarie, ad esempio sequestri, confische o procedure concorsuali.

    La Corte ha ritenuto giusto il compenso contestato?

    Ha ritenuto la disciplina dei criteri di calcolo compatibile con il principio della giusta retribuzione, senza entrare nella misura concreta liquidata nel singolo caso.

    Cosa garantisce l’art. 36 della Costituzione?

    Il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e comunque sufficiente a un’esistenza libera e dignitosa.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche