Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 130/2023 – Trattamento economico del personale e diritto alla retribuzione

    Con la sentenza n. 130 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni su alcune norme statali in materia di trattamento economico del personale, censurate per asserito contrasto con il diritto a una retribuzione proporzionata.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale su disposizioni statali contenute nel decreto-legge n. 79 del 1997 e nel decreto-legge n. 78 del 2010 (entrambi convertiti in legge), in materia di trattamento economico del personale pubblico. Il giudice rimettente riteneva che tali norme potessero contrastare con il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro. Il tema riguarda il delicato equilibrio tra esigenze di contenimento della spesa pubblica e tutela delle posizioni retributive dei lavoratori. Per i dipendenti interessati la posta in gioco era il riconoscimento di determinate componenti retributive; sul piano costituzionale la Corte doveva valutare la corretta impostazione delle censure prima di entrare nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997 e l’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, per asserito contrasto con l’art. 36 della Costituzione. La questione era stata sollevata in via incidentale dal TAR per il Lazio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi sul merito delle disposizioni impugnate.

    Il principio

    La questione di legittimità deve essere rilevante e correttamente motivata rispetto al giudizio principale: censure non adeguatamente argomentate o non decisive per la causa a quo sono inammissibili.

    Domande e risposte

    Che cosa garantisce l’art. 36 della Costituzione?

    Garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e comunque sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

    Le norme impugnate restano in vigore?

    Sì. Con l’inammissibilità la Corte non annulla le disposizioni, che continuano ad applicarsi.

    Il lavoratore può comunque far valere le sue ragioni?

    Sì, nelle sedi ordinarie: la pronuncia riguarda l’ammissibilità della specifica questione sollevata, non il diritto sostanziale in sé.

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  • Corte cost. n. 26/2024 – Medici di base in Sardegna: legittima la legge regionale sull’assistenza primaria

    Con la sentenza n. 26/2024 la Corte costituzionale ha respinto le censure con cui lo Stato contestava una legge della Regione Sardegna in materia di assistenza primaria.

    Di cosa si tratta

    L’assistenza primaria comprende i servizi sanitari di base, come quelli erogati dai medici di medicina generale, fondamentali per garantire la copertura sanitaria sul territorio, soprattutto nelle aree con carenza di personale. La Regione Sardegna aveva approvato una legge urgente in questa materia. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che la Regione avesse invaso ambiti riservati allo Stato, in particolare quello dell’ordinamento del rapporto di lavoro e della disciplina uniforme valevole a livello nazionale. La vicenda riguarda il riparto di competenze tra Stato e Regioni nel settore sanitario, ambito in cui convivono la competenza statale a fissare principi e regole uniformi e quella regionale a organizzare i servizi sul territorio: la Corte era chiamata a verificare se la legge sarda fosse rimasta entro i limiti delle proprie attribuzioni, anche alla luce dello statuto speciale.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 5 maggio 2023, n. 5 (assistenza primaria), in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonche’ a disposizioni dello statuto speciale per la Sardegna. La questione e’ stata sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale. La legge regionale sull’assistenza primaria e’ stata quindi ritenuta compatibile con la Costituzione e resta in vigore.

    Il principio

    La disciplina regionale dell’organizzazione dei servizi di assistenza primaria e’ legittima quando rimane nell’ambito delle competenze regionali e non invade gli spazi riservati allo Stato, come l’ordinamento civile e le regole uniformi sul rapporto di lavoro.

    Domande e risposte

    La legge sarda sull’assistenza primaria resta valida?

    Si’. La Corte ha respinto le censure: la legge regionale e’ compatibile con la Costituzione e continua ad applicarsi.

    Perche’ lo Stato l’aveva impugnata?

    Perche’ riteneva che la Regione avesse invaso ambiti riservati allo Stato, in particolare in materia di ordinamento del rapporto di lavoro e regole uniformi a livello nazionale.

    Le Regioni possono organizzare la sanita’ sul territorio?

    Si’, nei limiti delle proprie competenze: lo Stato fissa principi e regole uniformi, le Regioni organizzano i servizi sul territorio, ferma la verifica di legittimita’ affidata alla Corte.

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  • Corte cost. n. 129/2023 – Indennizzo per danni da vaccinazioni e trasfusioni

    Con la sentenza n. 129 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati.

    Di cosa si tratta

    La Corte di cassazione, sezione lavoro, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, che disciplina l’indennizzo per i soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Il dubbio del giudice riguardava l’ambito di applicazione della tutela e la sua compatibilità con i principi di solidarietà, eguaglianza e tutela della salute. Si tratta di un tema di forte rilievo sociale: l’indennizzo rappresenta una forma di solidarietà verso chi ha subito un danno grave a seguito di trattamenti sanitari di interesse collettivo. Per i potenziali beneficiari la posta in gioco era l’estensione di una misura di sostegno; la Corte, tuttavia, ha rilevato profili che le hanno impedito di esaminare il merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, per asserito contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. La questione era stata sollevata in via incidentale dalla Corte di cassazione, sezione lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi sul merito della disciplina dell’indennizzo.

    Il principio

    Quando l’eventuale accoglimento richiederebbe scelte discrezionali riservate al legislatore o quando la questione non è correttamente impostata, la Corte non può sostituirsi al legislatore e dichiara inammissibile la questione.

    Domande e risposte

    L’indennizzo della legge n. 210 del 1992 viene meno?

    No. La pronuncia di inammissibilità lascia la norma in vigore: la disciplina dell’indennizzo resta quella vigente.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché ha riscontrato profili di inammissibilità: in casi simili, estendere la tutela avrebbe richiesto una scelta discrezionale che spetta al legislatore, non alla Corte.

    Cosa può fare chi ritiene di avere diritto all’indennizzo?

    Può agire in giudizio secondo le regole vigenti; questa sentenza non amplia né restringe i presupposti previsti dalla legge.

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  • Corte cost. n. 27/2024 – Autonomia finanziaria della Valle d’Aosta e legge di bilancio statale 2023

    Con la sentenza n. 27/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte respinto le censure con cui la Valle d’Aosta contestava alcune disposizioni della legge di bilancio statale 2023.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni e le Province ad autonomia speciale, come la Valle d’Aosta, godono di una particolare autonomia finanziaria, fondata sui rispettivi statuti e sulle relative norme di attuazione. Quando lo Stato, con la legge di bilancio, adotta misure che incidono sulle risorse o sui rapporti finanziari con queste autonomie, possono insorgere conflitti sul riparto delle competenze. La Regione autonoma Valle d’Aosta ha impugnato in via principale alcuni commi della legge di bilancio statale per il 2023, ritenendo che ledessero la propria autonomia finanziaria e violassero i parametri costituzionali sul coordinamento della finanza pubblica. La vicenda riguarda il delicato equilibrio tra le esigenze unitarie di finanza pubblica, di competenza statale, e la tutela dell’autonomia finanziaria garantita alle Regioni speciali: un equilibrio che la Corte e’ chiamata a presidiare di fronte a misure statali percepite come invasive.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, in combinato disposto con lo statuto speciale e le relative norme di attuazione. Le questioni sono state sollevate in via principale dalla Regione autonoma Valle d’Aosta.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, e ha respinto le ulteriori censure. Le disposizioni statali impugnate non sono state quindi rimosse.

    Il principio

    Le misure statali che incidono sui rapporti finanziari con le autonomie speciali rientrano, entro certi limiti, nel coordinamento della finanza pubblica di competenza statale: l’autonomia finanziaria regionale e’ tutelata, ma non impedisce ogni intervento unitario dello Stato.

    Domande e risposte

    La Valle d’Aosta ha ottenuto l’annullamento delle norme statali?

    No. La Corte ha dichiarato inammissibili alcune censure e respinto le altre: le disposizioni della legge di bilancio statale restano in vigore.

    Cosa distingue le Regioni a statuto speciale?

    Dispongono di una maggiore autonomia, anche finanziaria, fondata su statuti adottati con legge costituzionale e sulle relative norme di attuazione.

    Lo Stato puo’ incidere sulla finanza delle autonomie speciali?

    Si’, entro i limiti del coordinamento della finanza pubblica e nel rispetto degli statuti speciali: la Corte verifica che l’intervento non comprima illegittimamente l’autonomia.

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  • Corte cost. n. 128/2023 – Debiti fuori bilancio della Regione Molise

    Con la sentenza n. 128 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune leggi della Regione Molise di riconoscimento di debiti fuori bilancio, per violazione dei principi di equilibrio finanziario.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato leggi della Regione Molise (n. 16 e n. 17 del 2022) che riconoscevano legittimi alcuni debiti fuori bilancio, cioè spese già sostenute al di fuori delle ordinarie procedure contabili. Secondo lo Stato tale riconoscimento, per il modo in cui era stato disposto, violava i principi costituzionali di equilibrio di bilancio e di corretta gestione delle risorse pubbliche. Il tema dei debiti fuori bilancio è ricorrente nel contenzioso costituzionale sulle finanze regionali: si tratta di capire entro quali limiti una Regione possa sanare a posteriori spese non previste senza compromettere la trasparenza e l’equilibrio dei conti. Per i cittadini molisani la corretta gestione di queste poste incide sulla sostenibilità del bilancio regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1 e 2 delle leggi reg. Molise n. 16 e n. 17 del 2022, per contrasto con l’art. 81 della Costituzione e con i principi di equilibrio e copertura finanziaria. La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri; i giudizi sono stati riuniti.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 delle leggi reg. Molise n. 16 e n. 17 del 2022, ritenendo violati i principi costituzionali in materia di bilancio.

    Il principio

    Il riconoscimento di debiti fuori bilancio deve avvenire nel rispetto dei principi di equilibrio di bilancio e di copertura finanziaria: una sanatoria contabile che eluda tali principi è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa sono i «debiti fuori bilancio»?

    Sono obbligazioni di spesa sorte al di fuori delle regolari procedure contabili, che l’ente pubblico deve poi riconoscere e coprire seguendo precise regole di bilancio.

    Perché il riconoscimento è stato dichiarato illegittimo?

    Perché le modalità con cui la Regione lo ha disposto contrastavano con i principi di equilibrio di bilancio e di copertura finanziaria garantiti dall’art. 81 della Costituzione.

    Che effetto ha la riunione dei giudizi?

    Quando più ricorsi riguardano questioni connesse, la Corte li tratta insieme e decide con un’unica sentenza, per ragioni di economia e coerenza.

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  • Corte cost. n. 28/2024 – Occupazione di immobili (art. 633 c.p.): la norma penale e’ legittima

    Con la sentenza n. 28/2024 la Corte costituzionale ha respinto le censure contro il reato di invasione di terreni o edifici previsto dall’art. 633 del codice penale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 633 del codice penale punisce chi invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne profitto: e’ la norma che colpisce, tra l’altro, le occupazioni abusive di immobili. Il Tribunale di Firenze, in un procedimento penale a carico di piu’ persone, ha sollevato la questione di legittimita’ costituzionale, dubitando che la disciplina fosse compatibile con alcuni principi costituzionali, in particolare in relazione ai diritti sociali, all’eguaglianza e alla tutela della proprieta’ e del risparmio. La vicenda tocca un tema socialmente sensibile, quello dell’occupazione di immobili spesso legata a situazioni di disagio abitativo: la Corte era chiamata a verificare se la risposta penale prevista dall’ordinamento, e i beni che essa tutela, rispettino l’equilibrio costituzionale tra le esigenze abitative e la protezione della proprieta’.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 633 del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 42 e 47 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 633 del codice penale. La norma che punisce l’invasione di terreni o edifici resta quindi pienamente in vigore.

    Il principio

    La tutela penale della proprieta’ e del possesso degli immobili contro le occupazioni arbitrarie e’ compatibile con la Costituzione: il bilanciamento operato dal legislatore tra esigenze abitative e protezione della proprieta’ non e’ manifestamente irragionevole.

    Domande e risposte

    L’occupazione abusiva di un immobile resta reato?

    Si’. La Corte ha respinto le censure: l’art. 633 del codice penale continua a punire l’invasione arbitraria di terreni o edifici.

    Le situazioni di disagio abitativo non sono rilevanti?

    La Corte ha ritenuto la norma compatibile con la Costituzione; le situazioni di disagio possono semmai rilevare nell’applicazione concreta, ma non rendono illegittima la previsione del reato.

    Quali interessi tutela l’art. 633 del codice penale?

    Tutela la proprieta’ e il possesso degli immobili, pubblici o privati, contro le occupazioni arbitrarie finalizzate a occuparli o a trarne profitto.

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  • Corte cost. n. 127/2023 – Albo regionale degli assistenti per alunni con disabilità in Molise

    Con la sentenza n. 127 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di una legge della Regione Molise che istituiva un albo unico degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge della Regione Molise 10 giugno 2022, n. 10, che istituiva un albo unico regionale degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. Secondo lo Stato la disciplina dei requisiti di accesso a tale figura professionale e l’istituzione di un albo incidevano su materie riservate al legislatore statale, in particolare l’ordinamento delle professioni. La questione coinvolge un settore delicato, quello del sostegno scolastico agli alunni con disabilità, dove convivono competenze statali e regionali. Per le famiglie e per gli operatori la posta in gioco era la concreta organizzazione di un servizio essenziale; sul piano costituzionale ciò che la Corte doveva stabilire era se la Regione potesse creare un proprio albo professionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 2, commi 1 e 2, e 5, comma 1, della legge reg. Molise n. 10 del 2022, per contrasto con l’art. 117 della Costituzione, in quanto la disciplina dei requisiti professionali e l’istituzione dell’albo invadevano la competenza statale in materia di ordinamento delle professioni. La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate e, in via conseguenziale (ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953), dell’intera restante parte della legge regionale, ritenendo la disciplina inscindibilmente legata alle norme caducate.

    Il principio

    L’individuazione di nuove figure professionali e dei relativi requisiti, con la creazione di albi, rientra nella competenza statale in materia di ordinamento delle professioni: le Regioni non possono istituire autonomamente albi professionali.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non poteva istituire l’albo?

    Perché l’individuazione delle professioni e la creazione di albi sono riservate allo Stato: la Regione, creando un proprio albo regionale, ha invaso questa competenza.

    Cosa significa illegittimità «in via conseguenziale»?

    È un potere previsto dall’art. 27 della legge n. 87 del 1953: la Corte estende l’annullamento ad altre norme che, pur non impugnate, restano prive di senso una volta caducate quelle censurate.

    Gli assistenti per l’autonomia scolastica spariscono?

    No: la figura resta disciplinata dalla normativa statale e dalla generale organizzazione del sostegno scolastico; viene meno solo l’albo regionale istituito dal Molise.

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  • Assegno per il nucleo familiare e stranieri: la Corte interpella la Corte UE (Corte cost. ord. n. 29/2024)

    Con l’ordinanza n. 29/2024 la Corte costituzionale ha sospeso il giudizio e rinviato alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione sulla compatibilita’ tra una norma italiana in materia di prestazioni familiari e il diritto UE.

    Di cosa si tratta

    Le prestazioni di sostegno alla famiglia, come l’assegno per il nucleo familiare, sono spesso al centro di contenziosi quando coinvolgono cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti e lavoratori in Italia. Il diritto dell’Unione europea, in particolare la direttiva sul permesso unico, prevede la parita’ di trattamento tra questi lavoratori e i cittadini nazionali per una serie di prestazioni. La Corte di cassazione, in un contenzioso tra l’INPS e un beneficiario, aveva sollevato una questione di legittimita’ costituzionale. La Corte costituzionale, prima di decidere, ha ritenuto necessario chiarire il significato delle norme europee applicabili e ha quindi rinviato la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea (il cosiddetto rinvio pregiudiziale), sospendendo il proprio giudizio. La vicenda riguarda la concreta possibilita’, per i lavoratori stranieri regolari, di accedere alle prestazioni familiari in condizioni di parita’.

    La questione

    Il giudizio nasceva dall’impugnazione dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), sollevata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nel procedimento tra l’INPS e un beneficiario, in relazione alla parita’ di trattamento prevista dal diritto dell’Unione europea.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’UE, una questione pregiudiziale sull’interpretazione della direttiva (UE) 2011/98 in materia di permesso unico e parita’ di trattamento, sospendendo il giudizio costituzionale fino alla pronuncia europea.

    Il principio

    Quando la decisione dipende dall’interpretazione del diritto dell’Unione europea, la Corte costituzionale puo’ rivolgere alla Corte di giustizia un rinvio pregiudiziale e sospendere il proprio giudizio, per assicurare un’applicazione conforme al diritto UE.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se la norma e’ incostituzionale?

    No. Ha sospeso il giudizio e chiesto chiarimenti alla Corte di giustizia UE: decidera’ solo dopo la risposta europea.

    Cos’e’ il rinvio pregiudiziale alla Corte UE?

    E’ lo strumento con cui un giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia di interpretare il diritto dell’Unione, per applicarlo correttamente al caso concreto.

    Cosa rischiano i lavoratori stranieri interessati?

    Nulla nell’immediato: la questione resta aperta. L’esito sulla parita’ di trattamento dipendera’ dall’interpretazione che dara’ la Corte di giustizia UE.

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  • Corte cost. n. 30/2024 – Restituzione degli atti per ius superveniens: il TAR dovra’ riesaminare

    Con la sentenza n. 30/2024 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al TAR Lazio, affinche’ il giudice riesamini la questione alla luce delle modifiche normative sopravvenute.

    Di cosa si tratta

    Quando un giudice solleva una questione di legittimita’ costituzionale, la Corte la esamina sulla base del quadro normativo esistente. Puo’ accadere, pero’, che nel frattempo la legge cambi: in questi casi la Corte non decide nel merito, ma restituisce gli atti al giudice che aveva sollevato la questione, perche’ valuti se, alla luce delle nuove norme, il dubbio di costituzionalita’ sussista ancora e sia ancora rilevante per il giudizio in corso. In questa vicenda, originata da un giudizio davanti al TAR Lazio, la Corte ha ritenuto che le sopravvenienze normative imponessero una nuova valutazione da parte del giudice. La decisione, pur avendo natura essenzialmente processuale, e’ importante perche’ restituisce al giudice di merito il compito di riconsiderare la questione nel mutato contesto normativo.

    La questione

    La questione di legittimita’ costituzionale era stata sollevata nell’ambito di un giudizio pendente davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta. Nel corso del procedimento costituzionale sono intervenute modifiche normative rilevanti per l’oggetto della questione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta. Il giudice dovra’ quindi riesaminare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Il principio

    In presenza di modifiche normative sopravvenute che incidono sulla questione sollevata, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perche’ ne valuti nuovamente la rilevanza e la fondatezza nel mutato contesto.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se la norma era incostituzionale?

    No. Non ha deciso il merito: ha restituito gli atti al giudice perche’ riesamini la questione alla luce delle nuove norme.

    Cosa deve fare ora il TAR Lazio?

    Deve valutare se il dubbio di costituzionalita’ sia ancora attuale e rilevante nel quadro normativo modificato e, se del caso, sollevare nuovamente la questione.

    Perche’ la Corte restituisce gli atti invece di decidere?

    Perche’ la rilevanza della questione va verificata sulle norme effettivamente applicabili: se queste cambiano, spetta al giudice rivalutare la situazione.

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  • Corte cost. n. 126/2023 – Vitalizi dei deputati e autonomia della Camera

    Con la sentenza n. 126 del 2023, resa in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la Corte costituzionale ha stabilito che il giudice ordinario non poteva disapplicare il regolamento della Camera dei deputati sugli assegni vitalizi e ha annullato la relativa ordinanza.

    Di cosa si tratta

    La Camera dei deputati aveva sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato lamentando che un giudice dell’esecuzione, il Tribunale ordinario di Lecce, avesse di fatto disapplicato l’art. 15 del regolamento interno per gli assegni vitalizi dei deputati, riconoscendo a un ex parlamentare un vitalizio in misura superiore a quella prevista da tale regolamento. Il nodo costituzionale riguarda l’autonomia degli organi parlamentari e i limiti del potere giurisdizionale di fronte ai regolamenti interni delle Camere. Per i cittadini la vicenda tocca un tema sensibile, quello dei vitalizi dei parlamentari, ma sul piano giuridico ciò che la Corte doveva chiarire era a chi spettasse l’ultima parola sull’applicazione di quelle regole interne.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si trattava di un giudizio su una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: la Camera dei deputati contestava che il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, avesse leso le proprie attribuzioni costituzionali (riconducibili all’autonomia regolamentare delle Camere) disapplicando l’art. 15 del regolamento per gli assegni vitalizi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava al Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, disapplicare l’art. 15 del regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati, e ha annullato per l’effetto l’ordinanza di assegnazione del vitalizio nella parte eccedente quanto previsto da quel regolamento.

    Il principio

    I regolamenti interni delle Camere, espressione dell’autonomia costituzionale del Parlamento, non possono essere disapplicati dal giudice ordinario: la loro applicazione e interpretazione spetta agli organi parlamentari competenti.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È un giudizio davanti alla Corte costituzionale in cui un potere dello Stato lamenta che un altro potere abbia invaso o leso le sue competenze costituzionali. Qui la Camera contestava un’invasione da parte del giudice.

    Significa che i vitalizi non possono mai essere discussi in tribunale?

    No: il giudice può pronunciarsi sulle controversie, ma non può disapplicare il regolamento interno della Camera, che resta riservato all’autonomia parlamentare.

    Cosa comporta l’annullamento dell’ordinanza?

    L’assegnazione del vitalizio nella parte eccedente quanto previsto dall’art. 15 del regolamento è venuta meno, perché fondata su una disapplicazione non consentita.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 31/2024 – Opere PNRR e ruolo delle Regioni: serve l’intesa con la Regione Puglia

    Con la sentenza n. 31/2024 la Corte costituzionale ha stabilito che l’approvazione di alcune opere infrastrutturali del PNRR deve avvenire previa intesa con la Regione interessata, a tutela della leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede numerose opere infrastrutturali, spesso approvate con procedure accelerate per rispettare le scadenze europee. Una norma statale disciplinava l’adozione dei decreti interministeriali di approvazione del programma delle opere, ma senza richiedere il coinvolgimento, tramite intesa, della Regione interessata. La Regione Puglia ha impugnato la disposizione, lamentando una compressione delle proprie competenze e una violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, che impone forme di concertazione quando vengono incise materie di interesse regionale. La vicenda riguarda il difficile equilibrio tra l’esigenza di realizzare rapidamente gli investimenti del PNRR e il rispetto dell’autonomia regionale: anche di fronte a obiettivi urgenti, lo Stato non puo’ del tutto estromettere le Regioni dalle decisioni che incidono sul loro territorio.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 33, comma 5-ter, lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (attuazione del PNRR), convertito nella legge n. 41 del 2023, in riferimento all’art. 117 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. La questione e’ stata sollevata in via principale dalla Regione Puglia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della norma nella parte in cui non richiede l’acquisizione dell’intesa della Regione Puglia ai fini dell’adozione dei decreti interministeriali di approvazione del programma delle opere infrastrutturali. Ha invece respinto le ulteriori censure.

    Il principio

    Anche nell’attuazione accelerata del PNRR lo Stato deve coinvolgere le Regioni, tramite intesa, quando le decisioni incidono su materie di competenza regionale: il principio di leale collaborazione impone forme di concertazione.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per le opere del PNRR in Puglia?

    I decreti di approvazione del programma delle opere infrastrutturali devono ora essere adottati previa intesa con la Regione, che non puo’ essere esclusa dal procedimento.

    Le opere del PNRR si fermano?

    No. La sentenza non blocca le opere: impone solo di coinvolgere la Regione tramite intesa, integrando una fase di concertazione nel procedimento.

    Cos’e’ la leale collaborazione tra Stato e Regioni?

    E’ un principio che impone allo Stato e alle Regioni di cooperare quando le rispettive competenze si intrecciano, attraverso strumenti come l’intesa, per evitare decisioni unilaterali su materie condivise.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 125/2023 – Misure regionali anti-emergenza sanitaria in Calabria

    Con la sentenza n. 125 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dallo Stato contro una legge della Regione Calabria adottata per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Calabria 7 luglio 2022, n. 22, contenente misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria. Secondo lo Stato la Regione, intervenendo su aspetti dell’organizzazione sanitaria e del rapporto di lavoro del personale, avrebbe invaso competenze riservate allo Stato, in particolare in materia di ordinamento civile. La questione riguardava il confine, spesso conteso, tra l’organizzazione regionale del servizio sanitario e le materie che restano di competenza statale. Per gli operatori sanitari calabresi e per l’amministrazione regionale era in gioco la sorte di misure adottate in un contesto emergenziale. La Corte, prima di entrare nel merito, ha verificato la corretta formulazione delle censure statali e ha riscontrato profili che ne impedivano l’esame.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 2, commi 3 (secondo periodo), 4, 5 e 6, della legge reg. Calabria n. 22 del 2022, per contrasto con gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione. La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi sul merito della legge regionale.

    Il principio

    Il ricorso statale contro una legge regionale deve indicare in modo puntuale le norme impugnate e le ragioni del contrasto con la Costituzione: censure generiche o non adeguatamente argomentate sono inammissibili e impediscono alla Corte di decidere nel merito.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra «inammissibile» e «non fondata»?

    Con l’inammissibilità la Corte non valuta se la norma sia giusta o sbagliata: rileva un difetto del ricorso (ad esempio censure generiche) che le impedisce di decidere. Con la non fondatezza, invece, entra nel merito e conferma la legge.

    La legge regionale calabrese resta in vigore?

    Sì. Poiché le questioni sono state dichiarate inammissibili, le disposizioni impugnate non sono state annullate.

    Cosa rientra nell’«ordinamento civile» riservato allo Stato?

    Vi rientrano gli istituti del rapporto di lavoro privato e i rapporti tra privati; le Regioni non possono disciplinarli, anche quando intervengono nell’organizzazione sanitaria.

    Norme collegate

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    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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