Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 68/2023 – Oleoturismo e governo del territorio agricolo

    Con la sentenza n. 68/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Toscana sull’oleoturismo, perché consentiva ampliamenti volumetrici in territorio agricolo oltre i limiti dei principi statali in materia di governo del territorio.

    Di cosa si tratta

    L’oleoturismo è la valorizzazione turistica legata alla produzione dell’olio, sul modello dell’enoturismo. Per ospitare i visitatori, le aziende agricole possono avere bisogno di adeguare i propri edifici, ma il territorio agricolo è protetto da regole che limitano le nuove costruzioni, per evitarne lo snaturamento. La legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15 disciplinava l’oleoturismo e l’ospitalità agrituristica, consentendo l’utilizzo di volumetrie trasferite per ampliare gli edifici a fini agrituristici. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata, sostenendo che la norma superasse i limiti fissati dai principi fondamentali statali in materia di governo del territorio, che riservano agli interventi sul patrimonio esistente finalità di recupero e non di nuova edificazione. La Corte ha esaminato se l’ampliamento consentito dalla Regione restasse nei confini del recupero del preesistente o si traducesse in una vera e propria trasformazione del territorio agricolo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 7, comma 1, della legge reg. Toscana n. 15 del 2022, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (governo del territorio), per violazione dei principi fondamentali statali in materia, oltre ad ulteriori parametri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della legge reg. Toscana n. 15 del 2022. La norma, eliminando i limiti previsti dalla disciplina regionale sui trasferimenti di volumetrie, consentiva utilizzi che si risolvevano nell’estensione delle possibilità edificatorie per finalità agrituristiche, esorbitando dal recupero del patrimonio esistente e determinando una trasformazione del territorio agricolo in violazione dei principi fondamentali statali sul governo del territorio. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite.

    Il principio

    Le Regioni possono valorizzare l’oleoturismo, ma non possono consentire ampliamenti volumetrici in territorio agricolo che vadano oltre il recupero del patrimonio esistente, traducendosi in nuova edificazione. Devono rispettare i principi fondamentali statali in materia di governo del territorio.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’oleoturismo?

    È la forma di turismo legata alla cultura e alla produzione dell’olio: visite ai frantoi, degustazioni, attività nelle aziende olivicole. È disciplinato sul modello dell’enoturismo.

    Perché la Regione non poteva ampliare le volumetrie liberamente?

    Perché il governo del territorio è materia concorrente: lo Stato detta i principi fondamentali, e tra questi c’è il limite degli interventi sul patrimonio agricolo, finalizzati al recupero e non a nuove costruzioni.

    Cosa distingue il recupero dalla trasformazione del territorio?

    Il recupero riguarda gli edifici già esistenti, senza snaturare il fondo agricolo; la trasformazione amplia le possibilità edificatorie creando nuovi volumi, ciò che la Corte ha ritenuto vietato in questo caso.

    L’oleoturismo in Toscana resta possibile?

    Sì, l’attività resta disciplinata; cade soltanto la specifica norma che consentiva ampliamenti volumetrici eccessivi in territorio agricolo.

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  • Corte cost. n. 193/2022 – Liquidazione coatta degli enti regionali soppressi

    Con la sentenza n. 193 del 2022 la Corte costituzionale ha bocciato la norma della Regione Siciliana che consentiva di mettere in liquidazione coatta amministrativa gli enti regionali soppressi con un semplice decreto del Presidente della Regione.

    Di cosa si tratta

    La vicenda nasce dalla liquidazione dell’Ente Acquedotti Siciliani (EAS). Una legge regionale del 2017 prevedeva che, per le liquidazioni deficitarie degli enti regionali soppressi, si potesse far luogo alla liquidazione coatta amministrativa con decreto del Presidente della Regione. Due giudici — il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Palermo, davanti al quale un creditore tentava un pignoramento presso terzi, e il TAR Sicilia, investito del ricorso contro il decreto di liquidazione — hanno dubitato della legittimità di questa regola. Il problema: la liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale che incide pesantemente sui diritti dei creditori (blocca le azioni esecutive individuali e cambia le regole di soddisfazione dei crediti). Disciplinare questi effetti spetta allo Stato, non alla Regione. La questione, quindi, non era solo tecnica: riguardava chi paga e come, quando un ente pubblico regionale non ha più risorse per saldare i propri debiti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4 della legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8, nella parte in cui prevedeva la liquidazione coatta amministrativa degli enti soppressi con decreto del Presidente della Regione. I due rimettenti lamentavano il contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato le materie «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento civile»: la Regione, regolando una procedura concorsuale e i suoi effetti sui creditori, avrebbe invaso una competenza statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, limitatamente alla parte che disponeva la liquidazione coatta amministrativa con decreto presidenziale. In via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, ha dichiarato illegittimo anche il successivo comma 1-bis dello stesso articolo, strettamente collegato. La ragione: la procedura concorsuale e i suoi effetti sostanziali e processuali rientrano nell’ordinamento civile e nelle norme processuali, materie riservate allo Stato.

    Il principio

    La Regione non può istituire o disciplinare una procedura concorsuale come la liquidazione coatta amministrativa, perché gli effetti che ne derivano per i creditori toccano l’ordinamento civile e le norme processuali, riservati alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    Domande e risposte

    Che cos’è la liquidazione coatta amministrativa?

    È una procedura concorsuale che si applica a determinati enti e imprese (non il fallimento ordinario): blocca le azioni esecutive individuali dei singoli creditori e affida a un commissario la gestione e il riparto del patrimonio secondo regole di concorso. Proprio perché incide sui diritti di credito, la sua disciplina spetta allo Stato.

    Perché una legge regionale non poteva prevederla?

    Perché non si trattava di organizzare un ente regionale (materia regionale), ma di stabilire come vengono trattati i crediti e le azioni esecutive: cioè ordinamento civile e norme processuali, riservati allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    Cosa cambia per i creditori dell’ente liquidato?

    Caduta la norma regionale, non si può più aprire quella liquidazione coatta «regionale» con decreto del Presidente. I rapporti con i creditori tornano a essere regolati dalle norme statali applicabili, senza la deroga introdotta dalla Regione.

    La pronuncia vale solo per la Sicilia?

    La norma annullata era siciliana, quindi l’effetto diretto riguarda quella legge. Ma il principio — le Regioni non possono creare procedure concorsuali — vale per tutte.

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    • Art. 117 della Costituzione — Riparto delle competenze tra Stato e Regioni: la lettera l) del secondo comma riserva allo Stato giurisdizione, norme processuali e ordinamento civile, parametro violato dalla norma regionale.
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  • Corte cost. n. 28/2023 – Udienza preliminare e giudizio immediato: questioni manifestamente inammissibili

    Con l’ordinanza n. 28/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul codice di procedura penale relative al giudizio immediato e all’incompatibilità del giudice.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna aveva sollevato dubbi di legittimità su alcune norme del codice di procedura penale che regolano i rapporti tra giudizio immediato, udienza preliminare e incompatibilità del giudice. In particolare erano in gioco l’art. 429, comma 2-bis, in combinato con l’art. 458, e l’art. 34, che disciplina i casi in cui un giudice non può partecipare a una fase del processo se ha già assunto decisioni in fasi precedenti, a tutela della sua imparzialità. Il rimettente lamentava il contrasto con i princìpi del giusto processo, con la soggezione del giudice soltanto alla legge e con gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte, però, non ha potuto esaminare nel merito le questioni, riscontrandone l’inammissibilità in modo evidente: di qui la forma dell’ordinanza di manifesta inammissibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 429, comma 2-bis, cod. proc. pen., in combinato disposto con l’art. 458, e dell’art. 34 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 111, secondo e sesto comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni. Non è entrata nel merito dei profili sul giusto processo e sull’imparzialità del giudice, per evidenti carenze nel modo in cui le questioni erano state sollevate: le norme processuali restano in vigore.

    Il principio

    Le questioni sul giusto processo e sull’incompatibilità del giudice devono essere prospettate in modo rigoroso: in difetto, la Corte le dichiara manifestamente inammissibili senza esaminarle nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa tutela l’art. 34 cod. proc. pen. richiamato?

    Disciplina i casi di incompatibilità del giudice, impedendo che chi ha già deciso in una fase del processo ne giudichi un’altra, a garanzia dell’imparzialità.

    Le norme del codice di procedura penale sono cambiate?

    No. La Corte non si è pronunciata nel merito: le disposizioni restano in vigore.

    Cosa significa il richiamo all’art. 6 CEDU?

    L’art. 6 della Convenzione europea sancisce il diritto a un processo equo davanti a un giudice imparziale; tramite l’art. 117, primo comma, Cost. diventa parametro nei giudizi costituzionali.

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  • Corte cost. n. 69/2023 – Controlli sui veicoli inquinanti e competenze regionali

    Con la sentenza n. 69/2023 la Corte costituzionale ha respinto le censure contro la legge della Regione Lombardia che prevedeva strumenti tecnologici per controllare la circolazione dei veicoli inquinanti, riconducendola alla tutela dell’ambiente e non alla sola sicurezza riservata allo Stato.

    Di cosa si tratta

    Per migliorare la qualità dell’aria, le Regioni impongono limiti alla circolazione dei veicoli più inquinanti. Per verificare il rispetto di questi limiti servono strumenti di controllo, come i sistemi di lettura delle targhe. La legge della Regione Lombardia 20 maggio 2022, n. 8 prevedeva l’introduzione di ulteriori strumenti tecnologici a questo scopo. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata, sostenendo che la circolazione stradale e i controlli relativi rientrassero nella competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza. La questione tocca un confine delicato: gli stessi dispositivi possono servire sia alla sicurezza, materia statale, sia alla tutela dell’ambiente e della salute, dove le Regioni hanno competenza. La Corte ha dovuto stabilire a quale finalità prevalente ricondurre lo strumento contestato, perché da questo dipende quale livello di governo possa disciplinarlo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, comma 1, lettere c) e g), e 11, comma 1, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 8 del 2022, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettera h) (ordine pubblico e sicurezza), e comma sesto della Costituzione, ritenendo invasa la competenza statale sulla circolazione stradale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha rilevato che gli strumenti tecnologici previsti dalla legge lombarda non perseguono la prevenzione dei reati, ma l’effettività delle misure regionali a tutela della qualità dell’aria, ricadendo nelle competenze intrecciate di tutela dell’ambiente e della salute, peraltro non evocate dal ricorrente come parametri. La norma, inoltre, prevedeva l’introduzione dei dispositivi previa intesa con i competenti organi statali e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

    Il principio

    Gli strumenti tecnologici che controllano il rispetto dei limiti regionali alla circolazione dei veicoli inquinanti non appartengono alla materia della sicurezza riservata allo Stato, ma a quella della tutela dell’ambiente e della salute, di competenza anche regionale, quando la loro funzione prevalente è far rispettare le misure per la qualità dell’aria.

    Domande e risposte

    Perché lo Stato riteneva invasa la propria competenza?

    Perché la circolazione stradale è stata storicamente ricondotta alla sicurezza e all’ordine pubblico, materie esclusive statali. Lo Stato temeva che la Regione avesse legiferato su un ambito che non le compete.

    Perché la Corte ha dato ragione alla Regione?

    Perché lo scopo prevalente degli strumenti non era prevenire reati, ma garantire l’effettività delle misure ambientali sulla qualità dell’aria, materia in cui la Regione ha competenza.

    Conta la finalità della norma per stabilire la competenza?

    Sì. La Corte valuta la finalità e gli interessi coinvolti da ciascuna disposizione: lo stesso strumento può ricadere in materie diverse a seconda dell’obiettivo che persegue.

    Erano tutelati i dati personali degli automobilisti?

    Sì. La norma imponeva l’introduzione dei dispositivi nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e previa intesa con gli organi statali competenti.

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  • Corte cost. n. 70/2023 – Contributi statali ai Comuni e intesa con le autonomie

    Con la sentenza n. 70/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due disposizioni della legge di bilancio statale per il 2022, tra cui quella che ripartiva un contributo ai Comuni senza la previa intesa in sede di Conferenza unificata, respingendo invece le altre censure della Regione Veneto.

    Di cosa si tratta

    Quando lo Stato distribuisce risorse agli enti locali in materie che toccano competenze regionali, deve coinvolgere le autonomie attraverso strumenti di concertazione come l’intesa in Conferenza unificata, sede in cui Stato, Regioni ed enti locali si confrontano. La Regione Veneto ha impugnato alcune disposizioni della legge di bilancio statale per il 2022 (legge n. 234 del 2021), tra cui quella che affidava a un decreto interministeriale la determinazione di un contributo ai Comuni senza prevedere il previo accordo con le autonomie. La questione tocca un principio cardine dei rapporti tra livelli di governo: il principio di leale collaborazione, che impone allo Stato di non decidere unilateralmente quando incide su ambiti condivisi con Regioni e enti locali. La Corte ha distinto tra le censure fondate, legate al mancato coinvolgimento delle autonomie, e quelle infondate, relative a scelte rientranti nella discrezionalità del legislatore statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato l’art. 1, commi 269, da 534 a 537 e 721, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in riferimento agli artt. 3, 32, 97 e 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, lamentando in particolare la mancata previsione dell’intesa con le autonomie e la lesione delle competenze regionali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 537, della legge n. 234 del 2021, nella parte in cui non prevedeva che il decreto interministeriale di riparto del contributo ai Comuni fosse adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, e dell’art. 1, comma 721, lettera a). Ha invece dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni relative all’art. 1, comma 269, lettera c), promosse in riferimento agli artt. 3, 32, 97 e 117 Cost.

    Il principio

    Quando lo Stato ripartisce risorse incidendo su ambiti di competenza regionale, deve coinvolgere le autonomie attraverso l’intesa in sede di Conferenza unificata. L’omissione di questo passaggio viola il principio di leale collaborazione e rende illegittima la norma.

    Domande e risposte

    Che cos’è la Conferenza unificata?

    È la sede istituzionale in cui Stato, Regioni, Province e Comuni si confrontano e raggiungono intese sulle materie di interesse comune. Serve a garantire la collaborazione tra i diversi livelli di governo.

    Perché l’intesa era necessaria?

    Perché il riparto del contributo incideva su ambiti di competenza regionale: lo Stato non poteva deciderlo unilateralmente, ma doveva coinvolgere le autonomie a tutela del principio di leale collaborazione.

    Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

    È una pronuncia interpretativa: la Corte respinge la censura, ma solo a condizione che la norma sia intesa nel significato indicato in motivazione, che la rende compatibile con la Costituzione.

    Che cosa deve fare ora lo Stato per il contributo ai Comuni?

    Deve adottare il decreto di riparto solo dopo aver raggiunto l’intesa in Conferenza unificata, integrando così il procedimento dichiarato carente dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 29/2023 – Fondo di solidarietà comunale e ripiano dei disavanzi: questione inammissibile

    Con la sentenza n. 29/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione su una norma della legge di bilancio 2018 relativa alle risorse degli enti locali.

    Di cosa si tratta

    La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), all’art. 1, comma 838, conteneva una disposizione incidente sulle risorse finanziarie destinate agli enti locali, profilo che tocca da vicino l’autonomia finanziaria di Comuni e Regioni garantita dalla Costituzione. Il TAR per il Lazio, davanti al quale pendeva un contenzioso su questi trasferimenti, ha dubitato della legittimità della norma, ritenendola in contrasto con il principio di ragionevolezza, con il buon andamento dell’amministrazione e con l’autonomia finanziaria degli enti territoriali. La Corte, tuttavia, non ha potuto esaminare il merito: ha riscontrato profili che impedivano la decisione, legati al modo in cui la questione era stata sollevata e alla sua rilevanza nel giudizio. Il tema dell’autonomia finanziaria degli enti locali resta comunque centrale, perché definisce le risorse di cui Comuni e Regioni dispongono per erogare i servizi ai cittadini.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento agli artt. 3, 97 e 119, commi primo, terzo e quarto, della Costituzione (ragionevolezza, buon andamento e autonomia finanziaria degli enti territoriali).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Non è entrata nel merito dei dubbi sull’autonomia finanziaria degli enti locali, a causa di vizi nella prospettazione o nella rilevanza della questione: la norma di bilancio resta quindi in vigore.

    Il principio

    L’inammissibilità preclude alla Corte l’esame nel merito: i dubbi sulla compatibilità della norma di bilancio con l’autonomia finanziaria degli enti locali non sono stati decisi per difetto dei presupposti del giudizio.

    Domande e risposte

    Cosa garantisce l’art. 119 della Costituzione?

    Riconosce a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni autonomia finanziaria di entrata e di spesa, con risorse proprie e perequative per finanziare le funzioni loro attribuite.

    La norma di bilancio è stata annullata?

    No. La questione è stata dichiarata inammissibile: la Corte non si è pronunciata nel merito e la disposizione resta efficace.

    Perché l’autonomia finanziaria degli enti locali è importante?

    Perché determina le risorse di cui Comuni e Regioni dispongono per erogare servizi: tagli o vincoli possono incidere sulla loro capacità di funzionare.

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  • Corte cost. n. 30/2023 – Reati ostativi e benefici penitenziari: restituzione degli atti

    Con l’ordinanza n. 30/2023 la Corte costituzionale ha restituito gli atti al Tribunale di sorveglianza di Perugia sulla questione dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, dopo le modifiche sopravvenute in tema di ostatività.

    Di cosa si tratta

    Come per l’ordinanza n. 31 del 2023, anche in questo caso la questione riguardava l’art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, cioè la disciplina dei reati ostativi all’accesso ai benefici penitenziari. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva sollevato il dubbio di costituzionalità della norma. Durante il giudizio costituzionale, il legislatore è intervenuto a riformare proprio quel regime, su sollecitazione della stessa giurisprudenza costituzionale che aveva segnalato l’esigenza di superare gli automatismi più rigidi. Mutato il quadro normativo, la Corte ha preferito non decidere la questione nel testo originario, restituendo gli atti al giudice rimettente affinché valuti se il dubbio sia ancora rilevante e attuale rispetto alla nuova disciplina. La pronuncia conferma il dialogo tra Corte e legislatore su un tema che incide sul senso rieducativo della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di benefici penitenziari per i reati ostativi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Perugia, perché riconsideri la questione alla luce delle modifiche normative sopravvenute sulla disciplina dell’ostatività.

    Il principio

    La sopravvenienza di una riforma legislativa sull’ostatività penitenziaria impone la restituzione degli atti al giudice rimettente per la rivalutazione della rilevanza, senza decisione nel merito.

    Domande e risposte

    Perché due ordinanze simili (30 e 31 del 2023)?

    Perché diversi giudici avevano sollevato la stessa questione sull’art. 4-bis; la riforma sopravvenuta ha indotto la Corte a restituire gli atti in entrambi i casi.

    La pena per i reati ostativi è cambiata?

    La disciplina dell’accesso ai benefici è stata modificata dal legislatore: la Corte non ha deciso nel merito e ha rinviato la valutazione ai giudici rimettenti.

    Cosa c’entra la funzione rieducativa della pena?

    L’art. 27 Cost. impone che la pena tenda alla rieducazione: gli automatismi che precludono i benefici sono stati al centro del confronto tra Corte e legislatore.

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  • Corte cost. n. 31/2023 – Ostatività e benefici penitenziari: restituzione degli atti

    Con l’ordinanza n. 31/2023 la Corte costituzionale ha restituito gli atti al Magistrato di sorveglianza di Avellino sulla questione dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, dopo le modifiche normative sull’ostatività.

    Di cosa si tratta

    L’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 disciplina i cosiddetti reati ostativi, per i quali l’accesso a benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione è precluso o fortemente limitato in assenza di collaborazione con la giustizia. Su questa disciplina la Corte costituzionale era intervenuta più volte, sollecitando il legislatore a una riforma. Il Magistrato di sorveglianza di Avellino aveva sollevato una questione di legittimità della norma; nelle more, però, il legislatore è intervenuto modificando proprio il regime dell’ostatività. Di fronte a questo mutamento, la Corte non ha deciso la questione, ma ha restituito gli atti al giudice perché ne valutasse la perdurante rilevanza alla luce del nuovo testo. È la tipica risposta della Corte quando una riforma sopravvenuta rende necessario riconsiderare il dubbio di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Avellino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di benefici penitenziari per i reati ostativi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché riconsideri la questione alla luce delle sopravvenute modifiche normative sulla disciplina dell’ostatività penitenziaria.

    Il principio

    Le riforme legislative sopravvenute in materia di ostatività penitenziaria impongono al giudice rimettente di rivalutare la rilevanza della questione: la Corte restituisce gli atti senza decidere nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa sono i reati ostativi?

    Sono reati di particolare gravità per i quali l’accesso a benefici penitenziari e misure alternative è precluso o limitato in assenza di collaborazione con la giustizia, secondo l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario.

    La Corte ha cancellato l’ostatività?

    No. Con questa ordinanza non ha deciso nel merito: ha restituito gli atti al giudice per riconsiderare la questione dopo le modifiche normative.

    Perché restituire gli atti invece di decidere?

    Perché il legislatore ha modificato la disciplina nel corso del giudizio: la Corte evita di pronunciarsi su un testo superato e chiede al giudice di rivalutare la rilevanza.

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  • Corte cost. n. 32/2023 – Accreditamento delle strutture sanitarie in Puglia: illegittima la deroga

    Con la sentenza n. 32/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima una norma pugliese sull’accreditamento delle strutture sanitarie, perché in contrasto con i princìpi fondamentali statali in materia di tutela della salute.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Puglia n. 9 del 2017 disciplina l’autorizzazione, l’accreditamento e gli accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private. L’accreditamento è il procedimento con cui una struttura viene riconosciuta idonea a erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario, ed è regolato da princìpi fondamentali che lo Stato fissa per garantire uniformità e qualità su tutto il territorio nazionale. Una disposizione pugliese prevedeva una deroga, consentendo modifiche, ampliamenti e trasformazioni di strutture già accreditate al di fuori dei limiti generali. La Corte ha verificato se questa deroga rispettasse i princìpi statali della materia, di competenza concorrente tra Stato e Regioni: in gioco c’era l’equilibrio tra l’autonomia regionale nell’organizzare la sanità e la cornice unitaria che lo Stato deve assicurare.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione, sollevata in via incidentale, riguardava l’art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, che attribuisce la tutela della salute alla competenza concorrente: spetta allo Stato dettare i princìpi fondamentali, alle Regioni la disciplina di dettaglio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, limitatamente alla parte che introduceva una deroga per modifiche, ampliamenti e trasformazioni di strutture già accreditate. La Regione aveva travalicato i princìpi fondamentali statali in materia di accreditamento sanitario.

    Il principio

    Nella tutela della salute, materia di competenza concorrente, la Regione non può derogare ai princìpi fondamentali fissati dallo Stato in tema di accreditamento delle strutture sanitarie: la disposizione che lo fa è illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per le strutture sanitarie pugliesi?

    Viene meno la deroga che consentiva modifiche e ampliamenti di strutture già accreditate al di fuori dei limiti generali: si torna ad applicare la disciplina ordinaria conforme ai princìpi statali.

    Perché la sanità è materia concorrente?

    Perché la Costituzione, all’art. 117, affida allo Stato i princìpi fondamentali della tutela della salute e alle Regioni la disciplina di dettaglio e l’organizzazione concreta dei servizi.

    Cos’è l’accreditamento di una struttura sanitaria?

    È il riconoscimento che abilita una struttura a erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, subordinato al possesso di requisiti di qualità e organizzazione.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 34/2023 – Insindacabilità del parlamentare: ammissibile il conflitto sollevato dal giudice

    Con l’ordinanza n. 34/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile, nella fase preliminare, il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Potenza contro una delibera del Senato sull’insindacabilità di un senatore.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni: è la cosiddetta insindacabilità. Quando una Camera delibera che certe affermazioni di un proprio membro rientrano in questa garanzia, il giudice che procede contro quel parlamentare può non essere d’accordo e sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale. In questo caso, il Tribunale di Potenza contestava la delibera con cui il Senato aveva ritenuto insindacabili i fatti attribuiti a un senatore. La pronuncia in esame riguarda solo la prima fase del conflitto, quella dell’ammissibilità: la Corte verifica se il ricorso provenga da un soggetto legittimato e presenti i requisiti minimi, riservando al successivo giudizio di merito l’esame nel concreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Potenza, sezione civile, ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, contestando la deliberazione del 16 febbraio 2022 con cui il Senato aveva affermato l’insindacabilità dei fatti ascritti a un senatore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, riconoscendo che il Tribunale è legittimato a sollevare il conflitto, e ha disposto le notifiche al Senato. Si tratta di una decisione che apre la fase di merito: non stabilisce ancora chi abbia ragione, ma consente al conflitto di proseguire.

    Il principio

    Nella fase preliminare del conflitto di attribuzione, la Corte verifica solo la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi: l’ammissibilità del ricorso del giudice contro la delibera di insindacabilità non anticipa l’esito del merito.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare?

    È la garanzia, prevista dall’art. 68 Cost., per cui deputati e senatori non rispondono delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle funzioni.

    La Corte ha dato ragione al giudice o al Senato?

    Né l’uno né l’altro: ha solo dichiarato ammissibile il conflitto, aprendo la successiva fase di merito in cui si deciderà nel concreto.

    Perché il giudice solleva un conflitto contro il Senato?

    Perché ritiene che la delibera di insindacabilità incida sulle proprie attribuzioni, impedendogli di procedere: spetta alla Corte stabilire chi abbia titolo a decidere.

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  • Corte cost. n. 36/2023 – Pensione di reversibilità e personale di polizia: restituzione degli atti

    Con l’ordinanza n. 36/2023 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte dei conti per la Puglia, perché il quadro normativo rilevante per la questione era mutato.

    Di cosa si tratta

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale sull’art. 23, quinto comma, della legge n. 121 del 1981, che disciplina l’ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, in una controversia previdenziale tra un interessato e l’INPS. Nelle more del giudizio costituzionale, però, il contesto normativo o giurisprudenziale di riferimento è cambiato. In questi casi la Corte non decide direttamente la questione, ma restituisce gli atti al giudice che l’ha sollevata, affinché valuti se il dubbio di costituzionalità sia ancora rilevante alla luce della nuova situazione. È uno strumento di leale collaborazione tra la Corte e i giudici comuni, che evita pronunce su norme nel frattempo modificate o su questioni divenute superflue.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione monocratica, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, quinto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, in un giudizio previdenziale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. Spetterà ora alla Corte dei conti rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce delle sopravvenienze, e decidere se riproporla.

    Il principio

    Quando muta il quadro normativo o giurisprudenziale rilevante, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché riconsideri la perdurante rilevanza della questione, senza pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa restituzione degli atti?

    È la decisione con cui la Corte rinvia il fascicolo al giudice che ha sollevato la questione, affinché verifichi se questa sia ancora rilevante dopo un mutamento del quadro normativo o giurisprudenziale.

    La norma sulla pubblica sicurezza è stata annullata?

    No. La Corte non si è pronunciata nel merito: la norma resta in vigore in attesa che il giudice rimettente valuti se riproporre la questione.

    Perché la Corte non decide subito?

    Per evitare di pronunciarsi su un quadro normativo superato: la restituzione consente di adeguare la valutazione alla situazione attuale.

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  • Corte cost. n. 38/2023 – Accoglienza e inclusione in Sicilia: processo estinto

    Con l’ordinanza n. 38/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sull’impugnazione statale della legge della Regione Siciliana sull’accoglienza e l’inclusione, a seguito della rinuncia al ricorso.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato diverse disposizioni della legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 20, dedicata all’accoglienza e all’inclusione delle persone straniere. Secondo il Governo, alcune norme regionali avrebbero invaso ambiti riservati allo Stato, in particolare in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero, che la Costituzione affida alla competenza esclusiva statale. Nel corso del giudizio in via principale, però, è venuto meno l’interesse del Governo a proseguire: lo Stato ha rinunciato al ricorso, tipicamente perché la Regione ha modificato o abrogato le disposizioni contestate. La Corte non ha quindi esaminato il merito delle censure, limitandosi a dichiarare l’estinzione del processo. Questa pronuncia conferma quanto sia frequente, nel contenzioso tra Stato e Regioni, che la soluzione arrivi per via politica e legislativa prima della decisione costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato in via principale questioni di legittimità costituzionale di vari articoli della legge reg. Siciliana n. 20 del 2021, in materia di accoglienza e inclusione, lamentando l’invasione di competenze statali. È intervenuto un atto di rinuncia al ricorso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Non vi è stata alcuna pronuncia sul merito: la legge regionale, nel testo eventualmente modificato, resta in vigore.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso nel giudizio in via principale, in assenza di costituzione della Regione o con la sua accettazione, comporta l’estinzione del processo senza esame del merito.

    Domande e risposte

    La legge siciliana sull’accoglienza è stata bocciata?

    No. La Corte non ha deciso nel merito: ha dichiarato estinto il processo per rinuncia dello Stato al ricorso.

    Perché la materia immigrazione è delicata nel rapporto Stato-Regioni?

    Perché la condizione giuridica dello straniero e l’immigrazione sono di competenza esclusiva statale; le Regioni possono però intervenire su profili sociali e assistenziali, e il confine non è sempre netto.

    Cosa comporta l’estinzione?

    La chiusura del giudizio senza decisione: la norma impugnata non viene esaminata e resta efficace nel testo vigente.

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