Art. 492 c.p.c. – Forma del pignoramento
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un’ingiunzione che
l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito
esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del
giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del
circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza
ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive
notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
Il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’art. 495, può
chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al
creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese,
oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in
cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, la
relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui
è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di
intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono
insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario
invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le
generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione.
Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate
cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti
dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo
in cui si trovano per gli adempimenti di cui all’articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in
altro circondario, trasmette copia del verbale all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se
sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera
perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito
custode della somma o della cosa anche agli effetti dell’articolo 388, quarto comma, del codice penale
quando il terzo, prima che gli sia notificato l’atto di cui all’articolo 543, effettua il pagamento o
restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e
seguenti.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente il
creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi
ai fini dell’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 499, quarto comma.
In ogni caso l’ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad
esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o
indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori
intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe
tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei
cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di
ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L’ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere
l’assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Se il debitore è un imprenditore commerciale l’ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo
comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a
indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato
ovvero un notaio iscritto nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazione del
presente codice per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili. Il
professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché
sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati
nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre
l’assistenza dell’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita
relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all’ufficiale giudiziario che lo ha nominato,
che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti
non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell’accesso alle scritture contabili e della
relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.
Quando la legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo
esecutivo, il presidente del tribunale competente per l’esecuzione può concedere al creditore l’autorizzazione
prevista nell’articolo 488 secondo comma.