Autore: Andrea Marton

  • Articolo 494 Codice di Procedura Civile: Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario

    Articolo 494 Codice di Procedura Civile: Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario

    Art. 494 c.p.c. – Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il debitore puo’ evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore.

    All’atto del versamento si puo’ fare riserva di ripetere la somma versata.

    Puo’ altresi’ evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell’ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all’importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.

    Articolo cosi’ sostituito dalla Legge 14 luglio 1950, n. 581.

  • Articolo 493 Codice di Procedura Civile: Pignoramenti su istanza di piu’ creditori

    Articolo 493 Codice di Procedura Civile: Pignoramenti su istanza di piu’ creditori

    Art. 493 c.p.c. – Pignoramenti su istanza di piu’ creditori

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Piu’ creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.

    Il bene sul quale e’ stato compiuto un pignoramento puo’ essere pignorato successivamente su istanza di uno o piu’ creditori.

    Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se e’ unito ad altri in unico processo.

  • Articolo 492 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Articolo 492 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Art. 492 c.p.c. – Forma del pignoramento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un’ingiunzione che

    l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito

    esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.

    Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del

    giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del

    circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza

    ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive

    notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

    Il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’art. 495, può

    chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al

    creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese,

    oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in

    cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, la

    relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui

    è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di

    intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

    Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono

    insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l’ufficiale giudiziario

    invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le

    generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione.

    Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate

    cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti

    dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo

    in cui si trovano per gli adempimenti di cui all’articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in

    altro circondario, trasmette copia del verbale all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se

    sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera

    perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito

    custode della somma o della cosa anche agli effetti dell’articolo 388, quarto comma, del codice penale

    quando il terzo, prima che gli sia notificato l’atto di cui all’articolo 543, effettua il pagamento o

    restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e

    seguenti.

    Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente il

    creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi

    ai fini dell’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 499, quarto comma.

    In ogni caso l’ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad

    esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o

    indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori

    intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe

    tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei

    cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di

    ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L’ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere

    l’assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.

    Se il debitore è un imprenditore commerciale l’ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo

    comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a

    indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato

    ovvero un notaio iscritto nell’elenco di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni per l’attuazione del

    presente codice per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili. Il

    professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché

    sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati

    nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre

    l’assistenza dell’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita

    relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all’ufficiale giudiziario che lo ha nominato,

    che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti

    non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell’accesso alle scritture contabili e della

    relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

    Quando la legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo

    esecutivo, il presidente del tribunale competente per l’esecuzione può concedere al creditore l’autorizzazione

    prevista nell’articolo 488 secondo comma.

  • Articolo 491 Codice di Procedura Civile: Inizio dell’espropriazione

    Articolo 491 Codice di Procedura Civile: Inizio dell’espropriazione

    Art. 491 c.p.c. – Inizio dell’espropriazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Salva l’ipotesi prevista nell’art. 502, l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento.

  • Articolo 490 Codice di Procedura Civile: Pubblicità degli avvisi

    Articolo 490 Codice di Procedura Civile: Pubblicità degli avvisi

    Art. 490 c.p.c. – Pubblicità degli avvisi

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati,

    che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell’albo dell’ufficio

    giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.

    In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni

    immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima

    redatta ai sensi dell’articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì

    inserito in appositi siti internet almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o

    della data dell’incanto.

    Il giudice dispone inoltre che l’avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la

    presentazione delle offerte o della data dell’incanto una o più volte sui quotidiani di informazione locali

    aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione

    nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione

    degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non

    alternativa. Sono equiparati ai quotidiani i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali

    editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali

    analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell’avviso è

    omessa l’indicazione del debitore.

  • Articolo 489 Codice di Procedura Civile: Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni

    Articolo 489 Codice di Procedura Civile: Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni

    Art. 489 c.p.c. – Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell’atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d’intervento.

    In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione.

  • Articolo 488 Codice di Procedura Civile: Fascicolo dell’esecuzione

    Articolo 488 Codice di Procedura Civile: Fascicolo dell’esecuzione

    Art. 488 c.p.c. – Fascicolo dell’esecuzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il cancelliere forma per ogni procedimento d’espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall’ufficiale giudiziario e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

    Il pretore o il presidente del tribunale competente per l’esecuzione o il giudice dell’esecuzione stessa puo’ autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell’originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l’originale a ogni richiesta del giudice.

  • Articolo 487 Codice di Procedura Civile: Forma dei provvedimenti del giudice

    Articolo 487 Codice di Procedura Civile: Forma dei provvedimenti del giudice

    Art. 487 c.p.c. – Forma dei provvedimenti del giudice

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono dati con ordinanza, che puo’ essere dal giudice stesso modificata o revocata finche’ non abbia avuto esecuzione.

    Per le ordinanze del giudice dell’esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell’articolo 186.

  • Articolo 486 Codice di Procedura Civile: Forma delle domande e delle istanze

    Articolo 486 Codice di Procedura Civile: Forma delle domande e delle istanze

    Art. 486 c.p.c. – Forma delle domande e delle istanze

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell’esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all’udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi.

  • Articolo 485 Codice di Procedura Civile: Audizione degli interessati

    Articolo 485 Codice di Procedura Civile: Audizione degli interessati

    Art. 485 c.p.c. – Audizione degli interessati

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando la legge richiede, o il giudice ritiene necessario, che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti il giudice stesso fissa con decreto l’udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui.

    Il decreto e’ comunicato dal cancelliere.

    Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volonta’, il giudice dell’esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere da’ comunicazione alla parte non comparsa.