Autore: Andrea Marton

  • Articolo 514 Codice di Procedura Civile: Cose mobili assolutamente impignorabili

    Articolo 514 Codice di Procedura Civile: Cose mobili assolutamente impignorabili

    Art. 514 c.p.c. – Cose mobili assolutamente impignorabili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:

    le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto

    l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie,

    gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la

    lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto

    indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili,

    meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

    i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone

    indicate nel numero precedente;

    abrogato

    le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;

    le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo

    che formino parte di una collezione.

  • Articolo 513 Codice di Procedura Civile: Ricerca delle cose da pignorare

    Articolo 513 Codice di Procedura Civile: Ricerca delle cose da pignorare

    Art. 513 c.p.c. – Ricerca delle cose da pignorare

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, puo’ ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Puo’ anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

    Quando e’ necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l’assistenza della forza pubblica.

    Il pretore, su ricorso del creditore, puo’ autorizzare con decreto l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli puo’ direttamente disporre.

    In ogni caso l’ufficiale giudiziario puo’ sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.

  • Articolo 512 Codice di Procedura Civile: Risoluzione delle controversie

    Articolo 512 Codice di Procedura Civile: Risoluzione delle controversie

    Art. 512 c.p.c. – Risoluzione delle controversie

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo

    assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza

    di diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti,

    provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, secondo comma.

    Il giudice può, anche con l’ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la

    distribuzione della somma ricavata.

  • Articolo 511 Codice di Procedura Civile: Domanda di sostituzione

    Articolo 511 Codice di Procedura Civile: Domanda di sostituzione

    Art. 511 c.p.c. – Domanda di sostituzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell’articolo 499 secondo comma.

    Il giudice dell’esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.

  • Articolo 510 Codice di Procedura Civile: Distribuzione della somma ricavata

    Articolo 510 Codice di Procedura Civile: Distribuzione della somma ricavata

    Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se vi e’ un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, sentito il

    debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e

    spese.

    In caso diverso, la somma ricavata e’ dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni

    contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle

    somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in

    tutto o in parte riconosciuti dal debitore.

    L’accantonamento è disposto dal giudice dell’esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinchè i

    predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non

    superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d’ufficio, il giudice

    dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti,

    con l’eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione

    della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti

    di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta

    anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne

    siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.

    Il residuo della somma ricavata, dopo l’ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia

    decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l’espropriazione.

  • Articolo 509 Codice di Procedura Civile: Composizione della somma ricavata

    Articolo 509 Codice di Procedura Civile: Composizione della somma ricavata

    Art. 509 c.p.c. – Composizione della somma ricavata

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La somma da distribuire e’ formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e risarcimento di danno da parte dell’aggiudicatario.

  • Articolo 508 Codice di Procedura Civile: Assunzione di debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario

    Articolo 508 Codice di Procedura Civile: Assunzione di debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario

    Art. 508 c.p.c. – Assunzione di debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l’aggiudicatario o assegnatario, con l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, puo’ concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l’assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore.

    In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l’assunzione del debito.

  • Articolo 507 Codice di Procedura Civile: Forma dell’assegnazione

    Articolo 507 Codice di Procedura Civile: Forma dell’assegnazione

    Art. 507 c.p.c. – Forma dell’assegnazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell’esecuzione contente l’indicazione dell’assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione.

  • Articolo 506 Codice di Procedura Civile: Valore minimo per l’assegnazione

    Articolo 506 Codice di Procedura Civile: Valore minimo per l’assegnazione

    Art. 506 c.p.c. – Valore minimo per l’assegnazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’assegnazione puo’ essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell’offerente.

    Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull’eccedenza concorrono l’offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono.

  • Articolo 505 Codice di Procedura Civile: Assegnazione

    Articolo 505 Codice di Procedura Civile: Assegnazione

    Art. 505 c.p.c. – Assegnazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il creditore pignorante puo’ chiedere l’assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti.

    Se sono intervenuti altri creditori, l’assegnazione puo’ essere chiesta a vantaggio di uno solo o di piu’, d’accordo fra tutti.