Autore: Andrea Marton

  • Ordinamento penitenziario e benefici: restituzione degli atti al giudice (Corte cost. ord. n. 18/2024)

    Con l’ordinanza n. 18/2024 la Corte costituzionale ha restituito gli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze, perche’ riesamini la questione sull’accesso ai benefici penitenziari alla luce delle modifiche normative sopravvenute.

    Di cosa si tratta

    L’ordinamento penitenziario disciplina i cosiddetti reati ostativi, per i quali l’accesso ai benefici (come permessi premio e misure alternative alla detenzione) e’ subordinato a condizioni particolarmente rigorose, in passato fondate soprattutto sulla collaborazione con la giustizia. Questa disciplina e’ stata oggetto, negli ultimi anni, di importanti modifiche legislative, anche per adeguarla a precedenti pronunce costituzionali. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze aveva sollevato una questione di legittimita’ costituzionale sull’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario. Nel frattempo, pero’, la normativa e’ cambiata. La Corte costituzionale ha quindi restituito gli atti al giudice, perche’ valuti se, nel nuovo contesto, il dubbio di costituzionalita’ sussista ancora e sia rilevante. La vicenda riguarda il delicato equilibrio tra esigenze di sicurezza e finalita’ rieducativa della pena, in un settore in continua evoluzione normativa.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), in riferimento agli artt. 3, 4 e 27 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Firenze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Il giudice dovra’ riesaminare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce delle modifiche normative intervenute sull’art. 4-bis.

    Il principio

    In presenza di modifiche normative sopravvenute che incidono sulla disposizione impugnata, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perche’ ne rivaluti la rilevanza e la fondatezza nel nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso sui reati ostativi?

    No. Ha restituito gli atti al giudice perche’ riesamini la questione alla luce delle nuove norme: non vi e’ una decisione di merito.

    Cosa deve fare ora il Tribunale di sorveglianza?

    Deve verificare se il dubbio di costituzionalita’ sia ancora attuale e rilevante nel mutato quadro normativo e, se del caso, sollevare nuovamente la questione.

    Perche’ la disciplina dei reati ostativi cambia spesso?

    Perche’ e’ al centro di un continuo adeguamento tra esigenze di sicurezza e finalita’ rieducativa della pena, anche in attuazione di precedenti pronunce costituzionali.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 19/2024 – Abusi edilizi in Lombardia: illegittima la sanzione minima dell’ottanta per cento

    Con la sentenza n. 19/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la parte di una legge urbanistica lombarda che fissava in modo rigido la misura minima della sanzione pecuniaria per gli abusi edilizi.

    Di cosa si tratta

    Quando viene realizzato un abuso edilizio non sanabile con la demolizione, l’ordinamento prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria. La legge della Regione Lombardia per il governo del territorio stabiliva pero’ che questa sanzione non potesse essere inferiore all’ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere abusive, calcolato secondo parametri predeterminati, con una soglia minima rigida. Il TAR Lombardia, sezione di Brescia, ha sollevato la questione, ritenendo che la Regione avesse invaso la competenza statale in materia, fissando in modo autonomo e rigido la sanzione. La vicenda riguarda il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella disciplina edilizia e sanzionatoria: stabilire la misura delle sanzioni per gli abusi edilizi e’ ambito in cui la potesta’ regionale incontra precisi limiti, posti a garanzia di un trattamento uniforme e del rispetto dei principi statali in materia.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 83 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (governo del territorio), in riferimento agli artt. 23, 25 e 117 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dal TAR per la Lombardia, sezione staccata di Brescia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 83 nella parte in cui fissava la sanzione “in misura non inferiore all’ottanta per cento del costo teorico” delle opere abusive, con la relativa soglia minima. Viene cosi’ rimossa la determinazione rigida operata dalla legge regionale.

    Il principio

    La determinazione della misura delle sanzioni per gli abusi edilizi incontra i limiti del riparto di competenze e della riserva di legge: la Regione non puo’ fissare in modo autonomo e rigido soglie sanzionatorie eccedenti le proprie attribuzioni.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi commette un abuso edilizio in Lombardia?

    Viene meno la soglia minima rigida dell’ottanta per cento del costo teorico: la misura della sanzione pecuniaria va determinata secondo i parametri legittimi applicabili, senza quel vincolo regionale.

    Gli abusi edilizi restano sanzionabili?

    Si’. La sentenza non elimina la sanzione, ma cancella la modalita’ rigida con cui la legge regionale ne fissava la misura minima.

    Perche’ la Regione non poteva fissare quella soglia?

    Perche’ la determinazione delle sanzioni in materia edilizia incontra i limiti del riparto di competenze e della riserva di legge: la Regione aveva ecceduto le proprie attribuzioni.

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  • Inclusione sociale e competenze regionali: cessata la materia del contendere (Corte cost. ord. n. 20/2024)

    Con l’ordinanza n. 20/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere su una questione sollevata dalla Regione Campania in materia di inclusione sociale, dopo la modifica della norma impugnata.

    Di cosa si tratta

    Quando una Regione impugna una legge statale ritenendola lesiva delle proprie competenze, puo’ accadere che, nel corso del giudizio, lo Stato modifichi o abroghi la disposizione contestata, facendo venire meno la ragione stessa del contendere. In questo caso la Regione Campania aveva impugnato una disposizione del decreto-legge sulle misure per l’inclusione sociale e l’accesso al lavoro, lamentando una compressione delle proprie competenze e una violazione del principio di leale collaborazione. Nel corso del giudizio la norma e’ stata modificata, eliminando i profili contestati. La Corte costituzionale ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere: non vi e’ piu’ una controversia attuale da decidere. La vicenda mostra come l’evoluzione della legislazione possa rendere superfluo l’intervento della Corte, quando la fonte del conflitto tra Stato e Regione viene rimossa prima della decisione.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 36, comma 1-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (misure per l’inclusione sociale e l’accesso al lavoro), convertito nella legge n. 85 del 2023, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. La questione e’ stata sollevata in via principale dalla Regione Campania.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo venuti meno, per effetto della modifica normativa intervenuta, i profili che avevano dato origine alla controversia.

    Il principio

    La materia del contendere cessa quando la norma impugnata e’ modificata o abrogata in modo da eliminare i profili contestati, facendo venire meno l’interesse a una decisione nel merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha dato ragione alla Regione Campania?

    Non ha deciso il merito: la modifica della norma ha eliminato i profili contestati, per cui la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere.

    Cosa significa cessata materia del contendere?

    Significa che e’ venuta meno la ragione stessa della controversia, di solito perche’ la norma impugnata e’ stata modificata o abrogata: non c’e’ piu’ nulla da decidere.

    Cosa succede se la norma fosse stata applicata nel frattempo?

    La Corte valuta anche se la norma contestata abbia avuto applicazione: in mancanza di effetti pregiudizievoli persistenti, dichiara cessata la materia del contendere.

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  • Corte cost. n. 21/2024 – IMU e abitazione principale dei coniugi con residenze diverse: questioni inammissibili

    Con la sentenza n. 21/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla disciplina IMU relativa all’abitazione principale dei coniugi con residenze in immobili diversi.

    Di cosa si tratta

    L’IMU (imposta municipale sugli immobili) non si applica, in linea di principio, all’abitazione principale. Sorge pero’ un problema quando i due coniugi hanno la residenza in immobili diversi: la legge sul federalismo fiscale municipale disciplina, in questi casi, a quali condizioni l’esenzione spetta, per evitare che entrambi gli immobili siano qualificati come abitazione principale e quindi esentati. La Corte di giustizia tributaria, in alcuni contenziosi, ha sollevato la questione di legittimita’ costituzionale, lamentando una possibile irragionevolezza e una violazione dei principi di eguaglianza e capacita’ contributiva. La Corte costituzionale, tuttavia, non e’ entrata nel merito, dichiarando le questioni inammissibili. La vicenda interessa molte coppie, in particolare quelle che per ragioni di lavoro o familiari risiedono in Comuni o immobili diversi e si interrogano sul corretto trattamento IMU delle proprie abitazioni.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (federalismo fiscale municipale), come sostituito dalla legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione. Le questioni sono state sollevate dalla Corte di giustizia tributaria.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita’ costituzionale. La disciplina non e’ stata quindi esaminata nel merito e resta in vigore nei termini vigenti.

    Il principio

    Le questioni sono inammissibili quando non superano il vaglio sui requisiti di ammissibilita’, ad esempio per insufficiente ricostruzione del quadro normativo o per inadeguata motivazione della rilevanza: la Corte non puo’ decidere nel merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha chiarito il trattamento IMU dei coniugi con residenze diverse?

    No. Ha dichiarato le questioni inammissibili, senza pronunciarsi sul merito della disciplina, che resta quella vigente.

    Cosa devono fare le coppie con residenze in immobili diversi?

    Devono fare riferimento alla disciplina vigente e agli orientamenti applicativi: la sentenza non ha modificato le regole sull’esenzione dell’abitazione principale.

    Il tema potra’ tornare davanti alla Corte?

    Si’, se un giudice solleva nuovamente la questione in modo conforme ai requisiti di ammissibilita’.

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  • Corte cost. n. 22/2024 – Licenziamento illegittimo: la reintegra non e’ limitata alle violazioni espresse

    Con la sentenza n. 22/2024 la Corte costituzionale ha ampliato le ipotesi di reintegrazione nel posto di lavoro per i licenziamenti illegittimi nel regime delle tutele crescenti, eliminando la parola “espressamente”.

    Di cosa si tratta

    Nel regime del contratto a tutele crescenti, introdotto dal Jobs Act per i nuovi assunti, la legge limita i casi in cui il lavoratore licenziato illegittimamente ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, anziche’ al solo risarcimento. Una norma prevedeva la reintegra quando il fatto contestato non sussiste, ma usava la formula del fatto “direttamente dimostrato in giudizio” con un riferimento che, attraverso la parola “espressamente”, restringeva le ipotesi tutelate. La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole quella limitazione. La vicenda interessa moltissimi lavoratori assunti con il contratto a tutele crescenti, perche’ incide sulla concreta possibilita’ di ottenere il rientro in azienda in caso di licenziamento privo di reale fondamento, ampliando la portata della tutela reintegratoria oltre i confini segnati dalla formulazione originaria della norma.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (contratto a tutele crescenti), in riferimento all’art. 76 della Costituzione, sui limiti della delega legislativa. La questione e’ stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 limitatamente alla parola “espressamente”. Viene cosi’ rimossa la restrizione che limitava le ipotesi di reintegrazione, ampliando la tutela del lavoratore.

    Il principio

    La tutela reintegratoria del lavoratore licenziato illegittimamente non puo’ essere arbitrariamente ristretta da una formulazione che eccede i criteri della delega: la rimozione della parola “espressamente” ricostituisce un ambito di tutela coerente.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per i lavoratori a tutele crescenti?

    Si ampliano le ipotesi in cui, a fronte di un licenziamento illegittimo, il lavoratore puo’ ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro e non solo un risarcimento.

    Perche’ era stata eliminata proprio una parola?

    Perche’ era quella parola, “espressamente”, a restringere l’ambito di applicazione della tutela: la Corte ha agito chirurgicamente sul testo per rimuovere la limitazione illegittima.

    La sentenza riguarda i licenziamenti gia’ avvenuti?

    Le pronunce di illegittimita’ incidono sui rapporti non ancora definitivi: la posizione del lavoratore puo’ essere riesaminata alla luce della pronuncia, secondo le regole applicabili al singolo caso.

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  • Corte cost. n. 23/2024 – Giudice di pace e ricorso per cassazione: questione inammissibile

    Con la sentenza n. 23/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile una questione sulla disciplina processuale dei procedimenti penali davanti al giudice di pace.

    Di cosa si tratta

    Il processo penale davanti al giudice di pace segue regole semplificate rispetto a quello ordinario, pensate per i reati di minore gravita’. L’art. 17 del decreto legislativo n. 274 del 2000 disciplina alcuni aspetti di questo procedimento. Il Giudice di pace di Bari ha sollevato una questione di legittimita’ costituzionale, ritenendo che la disposizione comprimesse il diritto di difesa, il giusto processo e l’eguaglianza tra le parti. La Corte costituzionale, tuttavia, non e’ entrata nel merito del dubbio, ma ha rilevato profili che ne hanno determinato l’inammissibilita’. La vicenda evidenzia come il funzionamento del giudizio costituzionale richieda che le questioni siano formulate in modo completo e corretto: anche un dubbio potenzialmente serio non puo’ essere deciso se il giudice non rispetta i requisiti che consentono alla Corte di esaminarlo nel merito.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 17, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (competenza penale del giudice di pace), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dal Giudice di pace di Bari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’inammissibilita’ delle questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 274 del 2000. La disposizione non e’ stata quindi esaminata nel merito.

    Il principio

    Le questioni di legittimita’ costituzionale sono inammissibili quando non superano il vaglio preliminare sui requisiti di ammissibilita’, impedendo alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilita’ della norma con la Costituzione.

    Domande e risposte

    La norma sul processo davanti al giudice di pace e’ stata giudicata legittima?

    La Corte non si e’ pronunciata sul merito: ha dichiarato la questione inammissibile, quindi la disposizione resta in vigore senza un giudizio sulla sua compatibilita’ costituzionale.

    Perche’ una questione viene dichiarata inammissibile?

    Per ragioni processuali o di formulazione, ad esempio una motivazione insufficiente sulla rilevanza o una ricostruzione non corretta del quadro normativo.

    Il dubbio puo’ tornare davanti alla Corte?

    Si’, se un giudice lo solleva nuovamente in modo conforme ai requisiti di ammissibilita’.

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  • Mandato d’arresto europeo: manifestamente inammissibile la questione (Corte cost. ord. n. 24/2024)

    Con l’ordinanza n. 24/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione sollevata in materia di mandato d’arresto europeo.

    Di cosa si tratta

    Il mandato d’arresto europeo (MAE) e’ lo strumento con cui gli Stati membri dell’Unione europea si consegnano reciprocamente le persone ricercate per l’esecuzione di una pena o per sottoporle a procedimento penale. La legge italiana che attua la decisione quadro europea prevede ipotesi in cui la consegna puo’ essere rifiutata, ad esempio per favorire l’esecuzione della pena in Italia. La Corte d’appello di Napoli, chiamata a decidere su un caso di consegna, ha sollevato una questione di legittimita’ costituzionale su una di queste disposizioni. La Corte costituzionale, pero’, non e’ entrata nel merito: ha riscontrato vizi tali da rendere la questione manifestamente inammissibile. La vicenda mostra il rigore con cui la Corte verifica i presupposti delle questioni che le vengono sottoposte: se il giudice non ricostruisce correttamente il quadro normativo o non motiva adeguatamente la rilevanza, la questione non puo’ essere esaminata.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69 (attuazione della decisione quadro sul mandato d’arresto europeo), come sostituito dal d.lgs. n. 10 del 2021, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dalla Corte d’appello di Napoli, sezione quarta penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita’ delle questioni di legittimita’ costituzionale. Non vi e’ stata quindi una decisione nel merito sulla compatibilita’ della norma con la Costituzione.

    Il principio

    La questione di legittimita’ costituzionale e’ manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente non ricostruisce correttamente il quadro normativo o non motiva in modo adeguato la rilevanza e i termini del dubbio: la Corte non puo’ supplire a tali carenze.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto se la norma sul MAE e’ incostituzionale?

    No. Ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, senza esaminarne il merito.

    Cosa significa manifesta inammissibilita’?

    Significa che la questione presenta vizi evidenti, ad esempio nella ricostruzione delle norme o nella motivazione della rilevanza, che impediscono alla Corte di pronunciarsi nel merito.

    Il giudice puo’ riproporre la questione?

    In linea di principio si’, se la riformula correttamente superando le ragioni di inammissibilita’ rilevate dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 25/2024 – Giustizia riparativa: legittimo l’accesso al programma nel processo penale

    Con la sentenza n. 25/2024 la Corte costituzionale ha respinto le censure sollevate contro la disciplina dell’accesso ai programmi di giustizia riparativa introdotta dalla riforma Cartabia.

    Di cosa si tratta

    La giustizia riparativa e’ un percorso, introdotto in modo organico dalla riforma Cartabia del 2022, che mira a coinvolgere autore del reato e vittima in un confronto volto a riparare le conseguenze del fatto, accanto al processo penale tradizionale. La nuova disciplina stabilisce presupposti e condizioni per accedere ai relativi programmi. Il Tribunale di Marsala, in un procedimento penale, ha sollevato la questione di legittimita’ costituzionale, dubitando che alcune di queste condizioni fossero compatibili con i principi di eguaglianza, di difesa e con la funzione della pena. La vicenda riguarda un istituto nuovo e in espansione del nostro ordinamento, che apre alla persona offesa e all’imputato vie alternative o complementari rispetto al solo accertamento di colpevolezza: la Corte era chiamata a verificare che le regole di accesso a questi percorsi rispettino le garanzie costituzionali delle parti coinvolte.

    La questione di legittimita’ costituzionale

    Era impugnato l’art. 95 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia, anche in materia di giustizia riparativa), in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione. La questione e’ stata sollevata dal Tribunale ordinario di Marsala, sezione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022. La disciplina sull’accesso ai programmi di giustizia riparativa resta quindi in vigore nei termini esaminati.

    Il principio

    Le condizioni di accesso ai programmi di giustizia riparativa rientrano nella discrezionalita’ del legislatore e non violano, nei termini prospettati, i principi di eguaglianza, di difesa e la funzione della pena.

    Domande e risposte

    La giustizia riparativa resta accessibile come prevista dalla riforma?

    Si’. La Corte ha respinto le censure: la disciplina dell’accesso ai programmi resta valida e applicabile nei termini esaminati.

    Cos’e’ la giustizia riparativa?

    E’ un percorso che coinvolge autore e vittima del reato in un confronto volto a riparare le conseguenze del fatto, accanto o in alternativa al processo penale tradizionale.

    Le garanzie dell’imputato e della vittima sono tutelate?

    Secondo la Corte si’: la disciplina e’ stata ritenuta compatibile con il diritto di difesa, l’eguaglianza e la funzione della pena.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 136/2024 – Restituzione degli atti al giudice per ius superveniens

    Con l’ordinanza n. 136 del 2024 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Livorno, affinche riesamini la questione alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute.

    Di cosa si tratta

    Quando un giudice solleva una questione di legittimita costituzionale, puo accadere che, prima della decisione della Corte, la norma censurata o il quadro normativo di riferimento vengano modificati. In questi casi la Corte non decide nel merito, ma restituisce gli atti al giudice che aveva sollevato la questione, affinche verifichi se, alla luce della nuova disciplina (il cosiddetto ius superveniens), la questione sia ancora rilevante nel suo processo e debba essere riproposta. E quanto avvenuto nel caso esaminato: il Tribunale di Livorno aveva sollevato una questione in un procedimento penale, ma sopravvenute modifiche normative hanno reso necessario un nuovo esame da parte dello stesso giudice. La restituzione degli atti e uno strumento che garantisce che la Corte si pronunci solo su questioni effettivamente attuali, evitando decisioni su norme nel frattempo cambiate.

    La questione di legittimita costituzionale

    La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Livorno, sezione penale, in un procedimento penale, con riferimento ai parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rimessione (tra cui l’art. 3 e l’art. 76 della Costituzione). Prima della decisione della Corte e intervenuto un mutamento del quadro normativo rilevante.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Livorno. Si tratta di una pronuncia in rito che non decide nel merito: a fronte delle modifiche normative sopravvenute, spetta al giudice rimettente valutare se la questione sia ancora rilevante e, in caso affermativo, riproporla alla luce della nuova disciplina.

    Il principio

    Quando, dopo la rimessione, muta il quadro normativo rilevante, la Corte restituisce gli atti al giudice perche verifichi la perdurante rilevanza della questione alla luce dello ius superveniens: cosi si assicura che il giudizio costituzionale riguardi norme effettivamente attuali.

    Domande e risposte

    Cosa significa “restituzione degli atti”?

    E la decisione con cui la Corte rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, senza deciderla nel merito, perche la riesamini alla luce di una novita normativa.

    Che cos’e lo ius superveniens?

    E il diritto sopravvenuto: una modifica della norma censurata o del quadro normativo intervenuta dopo che il giudice ha sollevato la questione e prima della decisione della Corte.

    Perche la Corte non decide direttamente?

    Perche la questione potrebbe non essere piu rilevante o doversi porre in termini diversi alla luce della nuova disciplina: spetta al giudice del processo verificarlo e, se del caso, riproporla.

    La questione e definitivamente chiusa?

    No. Il giudice puo risollevarla, riformulandola in base al nuovo quadro normativo, se la ritiene ancora rilevante per decidere il processo.

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  • Corte cost. n. 137/2024 – Concorrenza e attivita economiche: illegittimita rilevata dalla stessa Corte

    Con la sentenza n. 137 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma in materia di esercizio di attivita economiche, dopo aver essa stessa sollevato la questione nel corso di un altro giudizio.

    Di cosa si tratta

    Nel decidere un ricorso, la Corte costituzionale puo accorgersi che la soluzione dipende dalla legittimita di un’altra norma, non direttamente impugnata. In questi casi puo sollevare davanti a se stessa la questione di costituzionalita di quella norma (la cosiddetta autorimessione), per poterla esaminare prima di proseguire. E quanto avvenuto in questa vicenda: la Corte, con una precedente ordinanza, aveva sollevato la questione di legittimita dell’art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, ravvisando un rapporto di necessaria pregiudizialita rispetto alla decisione di un ricorso. La disposizione incideva sull’esercizio di attivita economiche e veniva in rilievo sotto il profilo della liberta di iniziativa economica e della concorrenza, anche alla luce del diritto dell’Unione europea. La questione mostra un meccanismo peculiare del processo costituzionale, in cui la Corte e al tempo stesso giudice rimettente e giudice della questione.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019. La questione era stata sollevata dalla stessa Corte costituzionale con propria ordinanza, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione al diritto dell’Unione europea (in particolare la liberta di stabilimento).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, come convertito. La disposizione, incidendo sull’esercizio di attivita economiche, e stata ritenuta in contrasto con i parametri costituzionali invocati, tra cui la liberta di iniziativa economica e i vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea: viene cosi rimossa dall’ordinamento.

    Il principio

    Quando la decisione di un giudizio dipende dalla legittimita di una norma non impugnata, la Corte puo sollevare davanti a se stessa la relativa questione; la disciplina che incide ingiustificatamente sull’esercizio delle attivita economiche, in contrasto con la liberta di iniziativa e con il diritto UE, e costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la Corte ha sollevato la questione “davanti a se stessa”?

    E il meccanismo dell’autorimessione: nel decidere un caso, la Corte rileva che la soluzione dipende da un’altra norma e ne solleva la questione di costituzionalita per esaminarla prima di proseguire.

    Perche la norma e stata dichiarata illegittima?

    Perche incideva in modo ingiustificato sull’esercizio di attivita economiche, in contrasto con la liberta di iniziativa economica e con i vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea.

    Che cos’e la liberta di stabilimento richiamata dal diritto UE?

    E il principio europeo che garantisce di avviare ed esercitare attivita economiche negli Stati membri senza restrizioni ingiustificate: limita le norme nazionali che ostacolano l’accesso al mercato.

    Cosa comporta l’annullamento della norma?

    La disposizione e rimossa dall’ordinamento con effetto retroattivo, nei limiti propri delle sentenze di illegittimita: non puo piu essere applicata.

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  • Corte cost. n. 138/2024 – Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: questioni inammissibili

    Con la sentenza n. 138 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sollevate dal Tribunale di Brescia.

    Di cosa si tratta

    Il testo unico sugli stupefacenti punisce, all’art. 74, l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, prevedendo pene severe per chi si associa stabilmente per commettere piu delitti in materia di droga. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha sollevato la questione di legittimita costituzionale di questa fattispecie, dubitando della ragionevolezza del trattamento sanzionatorio o di alcuni suoi profili rispetto al principio di eguaglianza e alla finalita rieducativa della pena. La Corte, pero, prima di esaminare nel merito una questione penale, verifica che il giudice rimettente l’abbia formulata correttamente, motivandone la rilevanza nel processo in corso e la non manifesta infondatezza. Quando questi presupposti mancano, la questione viene dichiarata inammissibile, senza che la Corte si pronunci sulla conformita della norma alla Costituzione. La vicenda mostra l’importanza del modo in cui i giudici sollevano le questioni di costituzionalita.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 74, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 (testo unico stupefacenti), sull’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. La questione era sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Brescia, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione (eguaglianza e finalita rieducativa della pena).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita costituzionale. Si tratta di una pronuncia in rito: la Corte non ha valutato se la disciplina dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sia conforme alla Costituzione, ma ha rilevato vizi nel modo in cui la questione era stata sollevata, tali da impedirne l’esame nel merito. La norma resta quindi in vigore.

    Il principio

    La Corte puo esaminare nel merito una questione penale solo se il giudice rimettente ne ha correttamente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza; in difetto la questione e inammissibile e la norma resta in vigore, senza un giudizio sulla sua legittimita.

    Domande e risposte

    Che cos’e l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti?

    E il reato, previsto dall’art. 74 del testo unico stupefacenti, di chi si associa stabilmente con altri per commettere piu delitti in materia di droga: e punito con pene severe.

    Perche le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Per vizi nel modo in cui il giudice le aveva sollevate, ad esempio nella motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza: difetti che impediscono l’esame nel merito.

    La norma sugli stupefacenti e stata dichiarata legittima?

    No, ma neppure illegittima: l’inammissibilita e una decisione procedurale, e la disposizione resta in vigore senza un giudizio sul suo contenuto.

    La questione puo essere riproposta?

    In linea di principio si: una questione inammissibile per vizi della motivazione puo essere risollevata, se formulata correttamente in un nuovo processo rilevante.

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  • Corte cost. n. 139/2024 – Fondo per i dispositivi medici e parita tra Regioni

    Con la sentenza n. 139 del 2024 la Corte costituzionale, accogliendo un ricorso della Regione Campania, ha dichiarato illegittima la norma che limitava il riparto di un fondo sui dispositivi medici alle sole Regioni che avevano sforato il tetto di spesa.

    Di cosa si tratta

    Un decreto-legge del 2023 aveva istituito un fondo collegato alla spesa per i dispositivi medici e ne aveva previsto il riparto. La norma contestata, pero, stabiliva che la riduzione della quota a carico delle aziende fornitrici (collegata al payback) operasse solo a favore delle Regioni che avevano superato il tetto di spesa negli anni 2015-2018, escludendo le altre. La Regione Campania ha impugnato questa previsione, ritenendo irragionevole e discriminatorio che il beneficio fosse riservato alle sole Regioni “sforanti”, anziche distribuito tra tutte sulla base delle rispettive quote di accesso al finanziamento sanitario. La questione tocca la parita di trattamento tra Regioni nella ripartizione delle risorse sanitarie e i principi di coordinamento della finanza pubblica: criteri di riparto che premiano chi ha speso oltre il tetto, penalizzando chi e rimasto nei limiti, rischiano di rovesciare la logica del contenimento della spesa.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito nella legge n. 56 del 2023, nella parte relativa al riparto del fondo sui dispositivi medici. La questione era sollevata dalla Regione Campania in via principale, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 32, 117, 118 e 119 della Costituzione (ragionevolezza, tutela della salute, riparto di competenze e autonomia finanziaria).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023, come convertito, nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione della quota a loro carico, riservandola solo in relazione alle Regioni che avevano superato il tetto di spesa. Viene cosi rimosso il criterio di riparto ritenuto discriminatorio nei confronti delle Regioni rimaste nei limiti.

    Il principio

    Il riparto delle risorse sanitarie tra Regioni deve rispettare la parita di trattamento e la ragionevolezza: un criterio che riserva il beneficio alle sole Regioni che hanno sforato il tetto di spesa, escludendo quelle virtuose, e irragionevole e costituzionalmente illegittimo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma annullata?

    Che la riduzione della quota a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici operasse solo in relazione alle Regioni che avevano superato il tetto di spesa negli anni 2015-2018, escludendo le altre.

    Perche la Regione Campania l’ha impugnata?

    Perche riteneva discriminatorio riservare il beneficio alle sole Regioni “sforanti”, anziche distribuirlo tra tutte in base alle rispettive quote di accesso al finanziamento sanitario.

    Perche il criterio e stato ritenuto incostituzionale?

    Perche premiava le Regioni che avevano speso oltre il tetto, penalizzando quelle rimaste nei limiti: un trattamento irragionevole e contrario alla parita tra Regioni.

    Che rapporto c’e con la sentenza sul payback (n. 140/2024)?

    Entrambe riguardano i dispositivi medici e i tetti di spesa: la n. 140 ha salvato il meccanismo del payback a carico delle aziende, mentre la n. 139 ha colpito il criterio di riparto del fondo tra Regioni.

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