Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 65 T.U. Stupefacenti – Trasmissione annuale dati

    Art. 65 T.U. Stupefacenti – Obbligo di trasmissione di dati

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente: a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico; b) la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno; c) la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell'anno; d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre. Torna al sommario

  • Art. 64 T.U. Stupefacenti – Registro carico e scarico

    Art. 64 T.U. Stupefacenti – Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee.

    1. Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 46 e 47 devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nell'articolo 120, comma 5, la data della somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico.

    2. Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla vidimazione dell'autorita' sanitaria locale o del medico di porto che ne ha effettuato la prima vidimazione. Torna al sommario

  • Art. 63 T.U. Stupefacenti – Registro di lavorazione

    Art. 63 T.U. Stupefacenti – Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    psicotrope.

    1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione. Tale registro è conservato per dieci anni a far data dall'ultima registrazione.

    2. (Comma abrogato)

    3. Il registro di lavorazione deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro. Torna al sommario

  • Art. 62 T.U. Stupefacenti – Chiusura annuale del registro

    Art. 62 T.U. Stupefacenti – Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all’impiego o al commercio di sostanze

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    stupefacenti o psicotrope e per le farmacie.

    1. Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 ed il registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, dell'articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo. Torna al sommario

  • Art. 61 T.U. Stupefacenti – Registro dei fabbricanti

    Art. 61 T.U. Stupefacenti – Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    o psicotrope.

    1. Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, è annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.

    2. Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio di lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la sostanze, che ne è oggetto, fu registrata in entrata.

    3. La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di lavorazione.

    4. Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanze devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state determinate. Torna al sommario

  • Art. 60 T.U. Stupefacenti – Registro di entrata e uscita

    Art. 60 T.U. Stupefacenti – Registro di entrata e uscita

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, è iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, è tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell'azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito. Il registro è conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. Lo stesso termine è ridotto a due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima registrazione.

    2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere nonché delle aziende autorizzate al commercio all'ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, secondo le modalità indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla dispensazione.

    3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo

    14. 4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute e possono essere composti da un numero di pagine adeguato alla quantità di stupefacenti normalmente detenuti e movimentati.

    5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo

    14. 6. Il registro di cui al comma 3 è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.

    7. Il dirigente medico preposto all'unita' operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo

    14. 8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria. Torna al sommario

  • Art. 59 T.U. Stupefacenti – Procedura operativa di transito

    Art. 59 T.U. Stupefacenti – Transito

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne da' tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita.

    2. La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di transito, procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo, a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine di validità di tale bolletta deve essere fissato sulla base del tempo strettamente necessario perché la merce raggiunga, per la via più breve, la dogana di uscita.

    3. Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana emittente deve indicare la data e il numero del permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi al Ministero della sanità, nonché alla dogana di uscita, l'arrivo e la spedizione della merce, specificando gli estremi della boletta emessa.

    4. La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato medesimo, provvede a dare conferma al Ministero della sanità dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato, precisando i dati concernenti l'operazione effettuata.

    5. Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione, la dogana di uscita, indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza, informa immediatamente al più vicino posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanità. Torna al sommario

  • Art. 58 T.U. Stupefacenti – Domanda per il permesso di transito

    Art. 58 T.U. Stupefacenti – Domanda per il permesso di transito

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.

    2. La domanda deve essere in ogni caso corredata: a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione; b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di provenienza.

    3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purché vidimati dalle competenti autorità consolari italiane.

    4. Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria. Torna al sommario

  • Art. 57 T.U. Stupefacenti – Procedura di esportazione di stupefacenti

    Art. 57 T.U. Stupefacenti – Esportazione

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di esportazione, ne da' tempestivo avviso alla dogana di confine, atraverso la quale deve essere effettuata la esportazione, e al Servizio centrale antidroga.

    2. Copia del permesso è inoltrata alle competenti autorità del Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.

    3. Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.

    4. Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato la dogana da' immediata comunicazione al Ministero della sanità, segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.

    5. Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di epsortazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati nel presente articolo.

    6. La spedizione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità. Torna al sommario

  • Art. 56 T.U. Stupefacenti – Domanda per il permesso di esportazione

    Art. 56 T.U. Stupefacenti – Domanda per il permesso di esportazione

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato è tenuto a presentare domanda anche al Ministero della sanità.

    2. La domanda deve essere redatta secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorità consolari italiane ivi esistenti. Torna al sommario

  • Art. 55 T.U. Stupefacenti – Analisi dei campioni importati

    Art. 55 T.U. Stupefacenti – Analisi dei campioni

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. L'analisi sul campione è disposta dal Ministero della sanità ed è effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanità a spese dell'importatore.

    2. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.

    3. I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.

    4. I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanità.

    5. Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore può utilizzare il campione affidatogli per la custodia. Torna al sommario

  • Art. 54 T.U. Stupefacenti – Prelevamento dei campioni in dogana

    Art. 54 T.U. Stupefacenti – Prelevamento dei campioni

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14, con esclusione dei medicinali di cui alle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali, la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate.

    2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle di cui all'articolo 14, con esclusione dei medicinali di cui alle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali, la dogana preleva quattro separati campioni con le modalità indicate nel presente articolo.

    3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanità all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma

    1. 4. I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.

    5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantità e qualità della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidità della sostanza.

    6. All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare della Guardia di finanza.

    7. Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti.

    8. Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanità, altra copia è allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia è consegnata all'importatore.

    9. Dei Campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanità, uno rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenere conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita. Torna al sommario

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.