Art. 514 c.p.c. – Cose mobili assolutamente impignorabili
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto
l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie,
gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la
lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto
indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili,
meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone
indicate nel numero precedente;
abrogato
le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo
che formino parte di una collezione.
