Autore: Andrea Marton

  • Articolo 534 Codice di Procedura Civile: Vendita all’incanto

    Articolo 534 Codice di Procedura Civile: Vendita all’incanto

    Art. 534 c.p.c. – Vendita all’incanto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il pretore, col provvedimento di cui all’articolo 530, stabilisce il giorno, l’ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l’esecuzione al cancelliere o all’ufficiale giudiziario o a un istituto all’uopo autorizzato.

    Nello stesso provvedimento il pretore puo’ disporre che, oltre alla pubblicita’ prevista dal primo comma dell’articolo 490, sia data anche una pubblicita’ straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.

    Articolo cosi’ sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

  • Articolo 533 Codice di Procedura Civile: Obblighi del commissionario

    Articolo 533 Codice di Procedura Civile: Obblighi del commissionario

    Art. 533 c.p.c. – Obblighi del commissionario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il commissionario non puo’ vendere se non per contanti. Egli e’ tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal pretore nel suo provvedimento.

    Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinche’ siano venduti all’incanto.

    Il compenso al commissionario e’ stabilito dal pretore con decreto.

    Articolo cosi’ sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

  • Articolo 532 Codice di Procedura Civile: Vendita a mezzo di commissionario

    Articolo 532 Codice di Procedura Civile: Vendita a mezzo di commissionario

    Art. 532 c.p.c. – Vendita a mezzo di commissionario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice dell’esecuzione può disporre la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni

    pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all’istituto vendite giudiziarie, ovvero, con

    provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda

    alla vendita in qualità di commissionario.

    Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno

    stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene

    stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita

    deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione.

    Se il valore delle cose risulta dal listino di Borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo

    inferiore al minimo ivi segnato.

  • Articolo 531 Codice di Procedura Civile: Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili

    Articolo 531 Codice di Procedura Civile: Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili

    Art. 531 c.p.c. – Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La vendita di frutti pendenti non puo’ essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo diverse consuetudini locali.

    La vendita dei bachi da seta non puo’ essere fatta prima che siano in bozzoli.

    Delle cose indicate nell’articolo 515 il pretore puo’ differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell’azienda agraria.

  • Articolo 530 Codice di Procedura Civile: Provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita

    Articolo 530 Codice di Procedura Civile: Provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita

    Art. 530 c.p.c. – Provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Sull’istanza di cui all’articolo precedente il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza per l’audizione delle parti.

    All’udienza le parti possono fare osservazioni circa l’assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita

    e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal

    diritto di proporle.

    Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice

    dell’esecuzione dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita.

    Se vi sono opposizioni il giudice dell’esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza

    l’assegnazione o la vendita.

    Qualora ricorra l’ipotesi prevista dal secondo comma dell’articolo 525, e non siano intervenuti creditori, fino

    alla presentazione del ricorso, il giudice dell’esecuzione provvederà con decreto per l’assegnazione o la

    vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori

    intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell’articolo 525.

  • Articolo 529 Codice di Procedura Civile: Istanza di assegnazione o di vendita

    Articolo 529 Codice di Procedura Civile: Istanza di assegnazione o di vendita

    Art. 529 c.p.c. – Istanza di assegnazione o di vendita

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni.

    Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l’assegnazione.

    Al ricorso si deve unire il certificato d’iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.

  • Articolo 528 Codice di Procedura Civile: Intervento tardivo

    Articolo 528 Codice di Procedura Civile: Intervento tardivo

    Art. 528 c.p.c. – Intervento tardivo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all’articolo 525, ma prima

    del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata

    che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli

    intervenuti in precedenza.

    I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma

    precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.

  • Articolo 527 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 527 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 527 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 526 Codice di Procedura Civile: Facoltà dei creditori intervenuti

    Articolo 526 Codice di Procedura Civile: Facoltà dei creditori intervenuti

    Art. 526 c.p.c. – Facoltà dei creditori intervenuti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I creditori intervenuti a norma dell’art. 525 partecipano all’espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti

    di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

  • Articolo 525 Codice di Procedura Civile: Condizione a tempo dell’intervento

    Articolo 525 Codice di Procedura Civile: Condizione a tempo dell’intervento

    Art. 525 c.p.c. – Condizione a tempo dell’intervento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l’intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione. Di tale intervento il cancelliere da’ notizia al creditore pignorante.

    Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’articolo 518, non superi le lire dieci milioni, l’intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’articolo 529 (1).

    Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    (1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 72, L. 26 novembre 1990, n. 353.