Art. 534 c.p.c. – Vendita all’incanto
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il pretore, col provvedimento di cui all’articolo 530, stabilisce il giorno, l’ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l’esecuzione al cancelliere o all’ufficiale giudiziario o a un istituto all’uopo autorizzato.
Nello stesso provvedimento il pretore puo’ disporre che, oltre alla pubblicita’ prevista dal primo comma dell’articolo 490, sia data anche una pubblicita’ straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.
Articolo cosi’ sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
