Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 123/2023 – Danno erariale e prescrizione del reato del dipendente pubblico

    Con la sentenza n. 123/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 7, comma 1, della legge n. 97 del 2001: la possibilità per la Corte dei conti di promuovere l’azione di responsabilità per danno erariale resta legata alla condanna penale del dipendente pubblico, non alla sentenza che dichiara estinto il reato per prescrizione.

    Di cosa si tratta

    Quando un dipendente pubblico arreca un danno all’amministrazione, accanto all’eventuale processo penale corre il procedimento davanti alla Corte dei conti per il risarcimento del danno erariale. La norma in esame collega l’avvio di tale azione, entro trenta giorni, alla comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna del dipendente. Nel caso concreto un dipendente di ANAS, condannato in primo grado per peculato, aveva poi ottenuto in appello una sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato. Il Procuratore regionale della Corte dei conti aveva comunque promosso l’azione per il danno all’immagine, sostenendo che anche la sentenza di estinzione del reato accerta la responsabilità e dovrebbe valere come presupposto. La Corte dei conti toscana ha chiesto alla Consulta se non fosse irragionevole escludere proprio quel caso, lasciando senza tutela l’erario quando il processo penale si chiude per prescrizione. In gioco era l’equilibrio tra la certezza dei presupposti dell’azione contabile e l’interesse pubblico al recupero delle somme.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, ha sollevato la questione sull’art. 7, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 e, in via consequenziale, sull’art. 51, comma 7, del Codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174 del 2016), per contrasto con gli artt. 3, 24, 54, 97, 103 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono la comunicazione alla procura contabile solo per la sentenza di condanna e non anche per quella di estinzione del reato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che la scelta del legislatore di ancorare l’obbligo di comunicazione alla sentenza di condanna non sia irragionevole: la prescrizione del reato non equivale a un accertamento di responsabilità, e il giudizio di responsabilità erariale può comunque essere attivato dalla procura contabile attraverso gli ordinari canali informativi, senza dipendere da quella specifica comunicazione. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento del Procuratore generale della Corte dei conti.

    Il principio

    Il legislatore può legittimamente collegare l’obbligo di trasmissione degli atti alla procura contabile alla sola sentenza penale di condanna, perché l’azione per danno erariale non resta comunque preclusa: la sentenza di estinzione del reato per prescrizione non è equiparabile a una condanna e non fa scattare automaticamente quel meccanismo informativo.

    Domande e risposte

    Se il reato si prescrive, il dipendente pubblico non risponde più del danno all’erario?

    No. La prescrizione riguarda il reato penale. L’azione di responsabilità per danno erariale davanti alla Corte dei conti è autonoma e può comunque essere promossa, perché segue regole e termini propri.

    Perché la norma parla solo di sentenza di condanna?

    Perché quel meccanismo serve a far scattare un obbligo automatico di comunicazione alla procura contabile nei casi in cui il reato è stato accertato con condanna. Per gli altri casi la procura può attivarsi con le ordinarie fonti di notizia.

    Che cosa cambia per le amministrazioni dopo questa sentenza?

    Nulla nei testi di legge: la disciplina resta in vigore così com’è. La Corte ha chiarito che non vi è un vuoto di tutela, perché il danno erariale può essere perseguito anche quando il processo penale si chiude per prescrizione.

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  • Corte cost. n. 225/2023 – Composizione collegiale o monocratica del tribunale e termini per l’eccezione

    Con la sentenza n. 225 del 2023 la Corte costituzionale ha esaminato la norma del codice di procedura penale sui termini per eccepire l’errata composizione collegiale o monocratica del tribunale, dichiarando le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale, a seconda della gravità del reato, il tribunale giudica in composizione collegiale (tre giudici) oppure monocratica (un solo giudice). Se questa ripartizione non viene rispettata, la legge prevede che l’errore vada rilevato o eccepito entro termini precisi, a pena di decadenza: in particolare prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine fissato per le questioni preliminari al dibattimento. Il Tribunale di Nocera Inferiore ha dubitato della legittimità costituzionale di questa disciplina, sostenendo che essa preclude di far valere l’errore una volta superata l’udienza preliminare, anche quando l’eccezione non era stata sollevata in quella sede. Secondo il giudice, ciò limiterebbe il diritto di difesa e il principio del giudice naturale, perché un processo potrebbe proseguire davanti a un organo composto in modo non corretto senza possibilità di rimedio nel dibattimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 33-quinquies del codice di procedura penale, sollevato dal Tribunale di Nocera Inferiore in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 101, secondo comma, della Costituzione, e non fondate, nei sensi indicati in motivazione, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 117, primo comma, in relazione all’art. 6 CEDU. La disciplina dei termini per eccepire l’errata composizione del tribunale è stata ritenuta compatibile con la Costituzione.

    Il principio

    La previsione di termini di decadenza per eccepire l’inosservanza delle regole sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non viola il diritto di difesa né il giusto processo: la fissazione di preclusioni processuali risponde a esigenze di ordinato svolgimento del giudizio e rientra nella discrezionalità del legislatore.

    Domande e risposte

    Entro quando si può contestare l’errata composizione del tribunale?

    Prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto per le questioni preliminari al dibattimento; superati questi termini, l’eccezione decade.

    Questi termini di decadenza sono costituzionali?

    Sì: la Corte li ha ritenuti compatibili con la Costituzione, perché le preclusioni processuali servono a garantire l’ordinato e tempestivo svolgimento del processo.

    Il diritto di difesa risulta compromesso?

    No, secondo la Corte: la difesa può far valere l’errore nei termini previsti, e la previsione di una decadenza non lede il giusto processo.

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  • Corte cost. n. 145/2023 – Requisito della residenza nelle politiche abitative delle Marche

    Con la sentenza n. 145 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima una norma della Regione Marche sulle politiche abitative, eliminando il requisito della residenza per l’accesso a un beneficio.

    Di cosa si tratta

    Era in discussione l’art. 20-quater, comma 1, lettera a-bis), della legge della Regione Marche 16 dicembre 2005, n. 36, sul riordino del sistema regionale delle politiche abitative. La disposizione subordinava un determinato beneficio al requisito della residenza (oltre ad altri presupposti). Requisiti di residenza prolungata o di radicamento territoriale, nelle politiche abitative e sociali, sono spesso oggetto di scrutinio costituzionale perché rischiano di introdurre discriminazioni irragionevoli tra i potenziali beneficiari. La questione riguardava la legittimità di condizionare l’accesso a un sostegno abitativo alla residenza. Per chi aspira a tali benefici la posta in gioco era la rimozione di un ostacolo all’accesso. La Corte ha ritenuto irragionevole il requisito della residenza limitatamente alle parole «avere la residenza o» e lo ha espunto dalla norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 20-quater, comma 1, lettera a-bis), della legge reg. Marche n. 36 del 2005, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e dell’eguaglianza, in relazione al requisito della residenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20-quater, comma 1, lettera a-bis), della legge reg. Marche n. 36 del 2005, limitatamente alle parole «avere la residenza o», eliminando così quel requisito per l’accesso al beneficio.

    Il principio

    Subordinare un beneficio nelle politiche abitative al requisito della residenza, in assenza di una ragionevole giustificazione, viola il principio di eguaglianza: i requisiti di accesso non possono introdurre discriminazioni arbitrarie.

    Domande e risposte

    Cosa significa annullamento «limitatamente alle parole»?

    La Corte rimuove solo una porzione testuale della norma (qui «avere la residenza o»), lasciando in vigore il resto della disposizione senza quel requisito.

    Perché il requisito della residenza era problematico?

    Perché, nel caso esaminato, condizionava l’accesso al beneficio in modo ritenuto irragionevole rispetto al principio di eguaglianza.

    Cosa cambia per i richiedenti?

    Viene meno la condizione della residenza per quel beneficio: l’accesso non è più subordinato a tale requisito.

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  • Corte cost. n. 226/2023 – Correzione di errore materiale in una precedente sentenza

    Con l’ordinanza n. 226 del 2023 la Corte costituzionale ha corretto un errore materiale contenuto in una propria precedente decisione, la sentenza n. 209 del 2023, senza incidere sul contenuto sostanziale di quest’ultima.

    Di cosa si tratta

    Anche le decisioni della Corte costituzionale, come ogni provvedimento giudiziario, possono contenere errori puramente materiali: refusi, riferimenti normativi indicati in modo impreciso, parole inserite o omesse per svista. Per rimediare a questi errori senza riaprire il merito esiste il procedimento di correzione dell’errore materiale, che lascia intatta la sostanza della decisione e si limita a sistemare il testo. In questo caso, la Corte ha riscontrato un’imprecisione nella motivazione della sentenza n. 209 del 2023, relativa ai riferimenti a determinati articoli costituzionali in un punto del “Considerato in diritto”. Con l’ordinanza n. 226 del 2023 ha disposto la correzione, eliminando alcune parole inserite per errore e sostituendone altre con il riferimento corretto agli articoli pertinenti. Si tratta di un intervento tecnico, privo di effetti sul significato e sull’esito della decisione corretta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una nuova questione di legittimità costituzionale, ma di un procedimento di correzione di errore materiale relativo alla sentenza n. 209 del 2023, in particolare ai riferimenti normativi contenuti in un punto della motivazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la correzione dell’errore materiale presente nella sentenza n. 209 del 2023: al punto 7 del “Considerato in diritto” ha eliminato alcune parole inserite per svista e ha sostituito il riferimento all’art. 76 con il riferimento corretto agli artt. 10, secondo comma, e 76 della Costituzione.

    Il principio

    La correzione dell’errore materiale consente di emendare refusi e imprecisioni nel testo di una decisione senza modificarne il contenuto sostanziale: la sentenza corretta conserva intatti significato ed effetti.

    Domande e risposte

    La correzione cambia l’esito della sentenza n. 209 del 2023?

    No: incide solo sul testo, sistemando un errore materiale, senza modificare il significato né gli effetti della decisione.

    Perché serve un’ordinanza apposita per un refuso?

    Perché il testo delle decisioni fa fede: la correzione formale richiede un provvedimento che la disponga, così da rendere certo e ufficiale il testo emendato.

    Chi può chiedere la correzione di un errore materiale?

    La correzione può essere disposta dalla stessa Corte; serve a garantire l’esattezza e la coerenza interna delle sue decisioni.

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  • Corte cost. n. 144/2023 – Gestione dei rifiuti nella Regione Piemonte

    Con la sentenza n. 144 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile una questione su una norma della Regione Piemonte in materia di gestione dei rifiuti.

    Di cosa si tratta

    La Commissione tributaria provinciale di Torino aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale sull’art. 16, comma 6, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, sulla gestione dei rifiuti, come modificato nel 2003. Il giudice riteneva che la disciplina regionale invadesse la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). La materia dei rifiuti è uno dei terreni di maggiore tensione tra Stato e Regioni, perché intreccia la tutela dell’ambiente, riservata allo Stato, con funzioni gestionali e fiscali di interesse regionale. Per il contenzioso tributario in corso la posta in gioco era l’applicazione della norma regionale. La Corte, tuttavia, ha riscontrato profili che le hanno impedito di esaminare il merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 16, comma 6, della legge reg. Piemonte n. 24 del 2002 (come sostituito dall’art. 22 della legge reg. Piemonte n. 2 del 2003), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. La questione era stata sollevata in via incidentale dalla Commissione tributaria provinciale di Torino.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi sul merito della disciplina regionale.

    Il principio

    La questione di legittimità sollevata in via incidentale deve essere rilevante e correttamente motivata rispetto al giudizio principale: in difetto di tali requisiti, la Corte non può esaminare il merito e dichiara la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    La norma piemontese sui rifiuti resta in vigore?

    Sì. Con l’inammissibilità la Corte non annulla la disposizione, che continua ad applicarsi.

    Perché la tutela dell’ambiente è riservata allo Stato?

    Perché l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione affida allo Stato la competenza esclusiva sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, per garantire standard uniformi.

    Il giudice può risollevare la questione?

    In linea di principio, una diversa e correttamente motivata questione potrebbe essere riproposta in altri giudizi; questa specifica è stata ritenuta inammissibile.

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  • Corte cost. n. 227/2023 – Immunità parlamentare e intercettazioni del senatore

    Con la sentenza n. 227 del 2023 la Corte costituzionale, accogliendo il conflitto sollevato dal Senato, ha dichiarato che non spettava all’autorità giudiziaria di Torino disporre e utilizzare le intercettazioni che avevano coinvolto un senatore senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza.

    Di cosa si tratta

    La Costituzione protegge i parlamentari con alcune garanzie volte a tutelare la libertà di esercizio del mandato, non la persona in quanto tale. Tra queste, la necessità di una previa autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre un parlamentare a intercettazioni delle sue comunicazioni o per acquisire i suoi messaggi. Nel caso esaminato, nell’ambito di procedimenti penali a Torino, erano state disposte e utilizzate intercettazioni che avevano coinvolto un senatore, oltre all’acquisizione di messaggi WhatsApp prelevati dal telefono di un terzo. Il Senato ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sostenendo che l’autorità giudiziaria avesse leso le prerogative parlamentari, utilizzando quelle comunicazioni senza la necessaria autorizzazione. In gioco era il confine tra le esigenze dell’azione penale e la tutela costituzionale della funzione parlamentare, un equilibrio delicato che la Corte è chiamata a presidiare nei conflitti tra poteri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Senato della Repubblica contro gli atti della Procura della Repubblica e dei giudici di Torino, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3 e 68 della Costituzione, quest’ultimo sulle prerogative dei membri del Parlamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto il ricorso del Senato, dichiarando che non spettava all’autorità giudiziaria torinese disporre, effettuare e utilizzare le intercettazioni che avevano coinvolto il senatore, né utilizzare quelle effettuate in precedenza, né acquisire e utilizzare i messaggi WhatsApp prelevati dal telefono del terzo. Ha annullato, per l’effetto, limitatamente alla posizione del senatore, la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto che dispone il giudizio.

    Il principio

    Le comunicazioni di un parlamentare non possono essere intercettate, acquisite o utilizzate dall’autorità giudiziaria senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza, quando si tratti di intercettazioni a lui dirette o comunque tali da coinvolgerlo in modo non occasionale: l’uso di tali atti senza autorizzazione lede le prerogative costituzionali del Parlamento.

    Domande e risposte

    I parlamentari sono “intoccabili” dalle intercettazioni?

    No: possono essere intercettati, ma per le intercettazioni a loro dirette serve la previa autorizzazione della Camera di appartenenza, a tutela della funzione parlamentare e non della persona.

    Cosa succede agli atti raccolti senza autorizzazione?

    Non possono essere utilizzati nel processo: nel caso esaminato la Corte ha annullato, per la posizione del senatore, la richiesta di rinvio a giudizio e il decreto che dispone il giudizio fondati su quegli atti.

    Anche i messaggi WhatsApp sono protetti?

    Sì: la Corte ha ritenuto che l’acquisizione dei messaggi che coinvolgevano il senatore richiedesse l’autorizzazione, e ne ha dichiarato non consentito l’utilizzo.

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  • Corte cost. n. 228/2023 – Patrocinio a spese dello Stato per lo straniero e certificazione consolare

    Con la sentenza n. 228 del 2023 la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandola non fondata, la questione sull’obbligo per il cittadino extracomunitario di allegare una certificazione consolare per accedere al patrocinio a spese dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Il patrocinio a spese dello Stato consente a chi ha redditi bassi di difendersi in giudizio gratuitamente. Per accertare la situazione reddituale, il Testo unico sulle spese di giustizia prevede regole specifiche per i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea: questi devono allegare una certificazione dell’autorità consolare che attesti la veridicità dei redditi dichiarati prodotti all’estero. Nel caso esaminato, il Giudice per le indagini preliminari di Macerata ha dubitato della legittimità costituzionale di questa previsione, leggendola nel senso che la certificazione consolare andrebbe richiesta in modo indistinto a tutti gli stranieri, anche quando ciò risulta impossibile o particolarmente gravoso. Il timore è che un onere documentale rigido finisca per impedire di fatto l’accesso alla difesa gratuita a chi non è in grado di procurarsi quel documento, con una disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani e dell’Unione, che non devono fornire un’analoga certificazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico delle spese di giustizia), sollevato dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e della parità di trattamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La disposizione è stata interpretata in modo conforme alla Costituzione: l’obbligo di produrre la certificazione consolare non opera in modo automatico e indistinto, ma può essere superato quando la sua produzione risulti impossibile, salvaguardando così l’effettivo accesso al patrocinio a spese dello Stato per lo straniero.

    Il principio

    L’onere per il cittadino extracomunitario di allegare la certificazione consulare sui redditi prodotti all’estero, ai fini del patrocinio a spese dello Stato, va inteso in senso non assoluto: deve cedere quando la produzione del documento sia impossibile, così da non precludere l’accesso alla difesa gratuita garantita dalla Costituzione.

    Domande e risposte

    Lo straniero deve sempre allegare la certificazione consolare?

    No, non in modo assoluto: la Corte ha chiarito che l’obbligo non opera quando la produzione del documento sia impossibile, per non impedire l’accesso al patrocinio gratuito.

    Perché la Corte non ha annullato la norma?

    Perché ha ritenuto possibile interpretarla in modo conforme alla Costituzione, evitando l’effetto discriminatorio paventato dal giudice.

    C’è disparità di trattamento con gli italiani?

    L’interpretazione adottata esclude la disparità incostituzionale: lo straniero che non può procurarsi la certificazione non resta privo della difesa gratuita.

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  • Corte cost. n. 229/2023 – Bilancio regionale della Puglia: processo estinto per rinuncia

    Con l’ordinanza n. 229 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso statale contro una norma di bilancio della Regione Puglia, a seguito della rinuncia al ricorso.

    Di cosa si tratta

    Quando lo Stato ritiene che una legge regionale invada le competenze costituzionali o violi vincoli di finanza pubblica, può impugnarla davanti alla Corte costituzionale con un ricorso in via principale. In questo caso il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato una norma della legge di assestamento e variazione del bilancio della Regione Puglia per il 2022. Spesso, però, dopo l’impugnazione la Regione modifica o abroga la norma contestata, eliminando la ragione del contendere; in tal caso lo Stato può rinunciare al ricorso. È quello che è accaduto qui: intervenuta la rinuncia, e con l’accettazione della controparte, è venuto meno l’oggetto del giudizio. La Corte non ha quindi esaminato il merito della questione, ma ha preso atto della rinuncia e ha chiuso il processo. Si tratta di un epilogo procedurale frequente nel contenzioso Stato-Regioni, che riflette la dinamica collaborativa tra i due livelli di governo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 23, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 30 del 2022 (assestamento e variazione del bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024), promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri. Nel corso del giudizio è intervenuta la rinuncia al ricorso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Non vi è alcuna pronuncia sul merito: l’estinzione consegue alla rinuncia al ricorso e all’accettazione della controparte, con il venir meno dell’oggetto del contendere.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio costituzionale: la norma regionale non viene esaminata nel merito e il processo si chiude senza una decisione sulla sua legittimità.

    Domande e risposte

    La norma pugliese è stata dichiarata legittima?

    No: la Corte non ne ha esaminato il merito. L’estinzione significa solo che il processo si è chiuso per rinuncia.

    Perché lo Stato rinuncia al ricorso?

    Tipicamente perché, dopo l’impugnazione, la Regione modifica o abroga la norma contestata, facendo venire meno la ragione del contendere.

    Cosa significa “processo estinto”?

    Che il giudizio si chiude senza decisione di merito, perché è venuto meno l’interesse a proseguirlo.

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  • Corte cost. n. 143/2023 – Codice della navigazione e principio di eguaglianza

    Con la sentenza n. 143 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata una questione sul Codice della navigazione, sollevata in riferimento al principio di eguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale sull’art. 937, primo comma, del Codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327). Il giudice dubitava che la disciplina contenuta in tale disposizione, applicata alla controversia di lavoro al suo esame, determinasse una disparità di trattamento irragionevole rispetto ad altre situazioni analoghe. Il Codice della navigazione contiene regole speciali, talvolta risalenti, che possono porre problemi di coordinamento con i principi generali. La questione riguardava la coerenza di questa disciplina speciale con il principio di eguaglianza. Per le parti del giudizio principale la posta in gioco era l’applicazione o meno della norma censurata. La Corte ha ritenuto che non vi fosse la lamentata violazione del principio di eguaglianza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 937, primo comma, del Codice della navigazione (r.d. n. 327 del 1942), in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione. La questione era stata sollevata in via incidentale dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, escludendo che la disposizione del Codice della navigazione violasse il principio di eguaglianza.

    Il principio

    Le discipline speciali, come quelle del Codice della navigazione, non violano il principio di eguaglianza quando la diversità di trattamento è giustificata dalla peculiarità delle situazioni regolate: la diversità di disciplina non è di per sé discriminazione.

    Domande e risposte

    La norma del Codice della navigazione resta in vigore?

    Sì. La pronuncia di non fondatezza conferma la disposizione, che continua ad applicarsi.

    Quando una diversità di disciplina viola l’art. 3?

    Solo quando è priva di una ragionevole giustificazione: situazioni diverse possono legittimamente essere disciplinate in modo diverso.

    Perché un giudice del lavoro applica il Codice della navigazione?

    Perché quel codice contiene norme che regolano anche rapporti di lavoro del settore della navigazione, applicabili alle relative controversie.

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  • Corte cost. n. 142/2023 – Equa riparazione per durata del processo e rimedio preventivo

    Con la sentenza n. 142 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della legge Pinto che rendeva inammissibile la domanda di equa riparazione per chi non avesse esperito un determinato rimedio preventivo.

    Di cosa si tratta

    La legge 24 marzo 2001, n. 89 (cosiddetta legge Pinto) prevede un’equa riparazione per chi subisce un processo dalla durata irragionevole. Una sua disposizione subordinava l’ammissibilità della domanda di indennizzo al previo esperimento di un «rimedio preventivo» (art. 1-ter, comma 6): chi non lo avesse attivato non poteva ottenere il ristoro. Il problema è che, in determinate situazioni, questo sbarramento impediva l’accesso alla tutela anche a chi aveva effettivamente subito la durata eccessiva del processo. Il diritto a una ragionevole durata del processo è un principio cardine del giusto processo. La Corte ha ritenuto che subordinare l’indennizzo a quell’adempimento, in quei termini, fosse irragionevole e in contrasto con la garanzia del giusto processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, in riferimento all’art. 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva l’inammissibilità della domanda di equa riparazione per il mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all’art. 1-ter, comma 6, della medesima legge.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui prevedeva l’inammissibilità della domanda di equa riparazione in caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all’art. 1-ter, comma 6.

    Il principio

    L’accesso all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo non può essere precluso in modo automatico per il mancato esperimento di un rimedio preventivo, quando ciò si traduca in una compressione ingiustificata della garanzia del giusto processo.

    Domande e risposte

    Cos’è la «legge Pinto»?

    È la legge n. 89 del 2001, che riconosce un’equa riparazione a chi subisce un processo di durata irragionevole, in attuazione del principio del giusto processo.

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    Il mancato esperimento del rimedio preventivo indicato non rende più automaticamente inammissibile la domanda di equa riparazione.

    Cosa garantisce l’art. 111 della Costituzione?

    Il giusto processo, regolato dalla legge, e la sua ragionevole durata: l’equa riparazione è lo strumento per ristorare chi subisce un processo troppo lungo.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 141/2023 – Bilanciamento tra attenuante del danno lieve e recidiva

    Con la sentenza n. 141 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui vietava di far prevalere l’attenuante del danno di speciale tenuità sulla recidiva reiterata.

    Di cosa si tratta

    L’art. 69 del codice penale regola il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti. Il suo quarto comma, frutto di una riforma del 2005, vietava al giudice di ritenere prevalenti alcune attenuanti sulla recidiva reiterata, imponendo al massimo l’equivalenza. In questo caso era in gioco l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.) di fronte alla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.). Il divieto impediva al giudice di adeguare la pena alla reale gravità del fatto quando il danno fosse minimo, costringendolo a trattare allo stesso modo situazioni molto diverse. La questione tocca il principio per cui la pena deve essere proporzionata e individualizzata. La Corte ha rimosso questo automatismo, restituendo al giudice il potere di valutazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 69, quarto comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui vietava la prevalenza dell’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.) sulla recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, cod. pen.).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Il principio

    Gli automatismi sanzionatori che impediscono al giudice di valorizzare l’attenuante del danno di speciale tenuità di fronte alla recidiva violano i principi di eguaglianza, proporzionalità e finalità rieducativa della pena: la pena deve poter riflettere la reale gravità del fatto.

    Domande e risposte

    Cosa cambia in concreto per il giudice?

    Il giudice può ora ritenere prevalente l’attenuante del danno di speciale tenuità sulla recidiva reiterata, adeguando la pena alla modesta entità del danno.

    Significa che la recidiva non conta più?

    No: la recidiva resta rilevante; viene solo rimosso l’automatismo che impediva di valorizzare un’attenuante quando il danno è minimo.

    Perché gli automatismi sanzionatori sono problematici?

    Perché impongono trattamenti uguali a situazioni diverse, in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e individualizzazione della pena.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 1/2024 – Finanziamento dell’ARPA siciliana a carico del fondo sanitario

    Con la sentenza n. 1 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma siciliana che finanziava l’Agenzia regionale per la protezione ambientale attingendo al fondo sanitario regionale, fuori dal perimetro delle prestazioni sanitarie.

    Di cosa si tratta

    Il fondo sanitario regionale è destinato a finanziare le prestazioni e i servizi sanitari, in particolare quelli che garantiscono i livelli essenziali di assistenza (LEA). Le regole contabili impongono che le risorse sanitarie restino dentro un “perimetro” ben definito, così da assicurare trasparenza e da non sottrarre fondi alla sanità per destinarli ad altre spese. La Regione Siciliana aveva previsto di assegnare all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) una quota di 29 milioni di euro all’anno attingendo al fondo sanitario, qualificandola come spesa sanitaria pur trattandosi di attività di controllo ambientale. La Corte dei conti, nel giudizio di parificazione del rendiconto 2020, ha sollevato la questione: includere nel perimetro sanitario una spesa non collegata a prestazioni effettivamente afferenti ai LEA significa ampliare la capacità di spesa nel settore non sanitario, riducendo le risorse per la sanità e violando i principi di equilibrio dei bilanci e di coordinamento della finanza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 90, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 6 del 2001, nel testo sostituito dall’art. 58, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, sollevato dalla Corte dei conti in riferimento agli artt. 81, 97, 117 (secondo comma, lettera e), e terzo comma) e 119 della Costituzione, in tema di armonizzazione e equilibrio dei bilanci pubblici.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 90, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 6 del 2001, come sostituito dalla legge reg. Siciliana n. 9 del 2015. La qualificazione come spesa sanitaria del finanziamento dell’ARPA, inserito nel perimetro sanitario senza essere collegato a prestazioni dei LEA, è stata ritenuta in contrasto con i principi costituzionali sull’armonizzazione e l’equilibrio dei bilanci pubblici.

    Il principio

    Le risorse del fondo sanitario devono restare nel perimetro sanitario e finanziare prestazioni effettivamente riconducibili ai livelli essenziali di assistenza: la Regione non può imputare alla spesa sanitaria oneri estranei, come quelli per i controlli ambientali, perché ciò altera l’equilibrio dei bilanci e il coordinamento della finanza pubblica.

    Domande e risposte

    Significa che l’ARPA non può più essere finanziata?

    No: l’ARPA può essere finanziata, ma non attingendo impropriamente al fondo sanitario qualificando la spesa come sanitaria quando non è collegata ai livelli essenziali di assistenza.

    Perché il “perimetro sanitario” è così importante?

    Perché serve a garantire che le risorse destinate alla sanità non vengano dirottate su altre voci di spesa, a tutela dell’equilibrio dei bilanci e dei servizi ai cittadini.

    Chi ha sollevato la questione?

    La Corte dei conti, nell’ambito del giudizio di parificazione del rendiconto regionale, in cui controlla la regolarità contabile dei conti della Regione.

    Norme collegate

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