Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 199/2022 – Friuli-Venezia Giulia, norma sul lavoro e giudicato costituzionale

    Con la sentenza n. 199/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma friulana in materia di occupazione, escludendo pero che essa violasse il divieto di riprodurre disposizioni gia dichiarate incostituzionali.

    Di cosa si tratta

    Quando la Corte costituzionale dichiara illegittima una norma, l’art. 136 della Costituzione vieta che quella disposizione continui a produrre effetti, e il legislatore non puo semplicemente riprodurla aggirando la decisione. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con una legge multisettoriale del 2021, aveva introdotto nella propria normativa sul lavoro una previsione. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata in via principale, sostenendo tra l’altro che riproducesse una norma gia dichiarata incostituzionale, in violazione del giudicato costituzionale. La Corte ha dovuto distinguere tra il vizio sostanziale della nuova disposizione e l’eventuale violazione del vincolo derivante dalla precedente sentenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 73 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2021, che ha introdotto il comma 3-quater.1 nell’art. 77 della legge regionale n. 18 del 2005 in materia di occupazione e qualita del lavoro, in riferimento, tra gli altri, all’art. 136 della Costituzione. Il Governo lamentava anche la violazione del divieto di riprodurre norme dichiarate incostituzionali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale del comma 3-quater.1 dell’art. 77 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005, introdotto dall’art. 73 della legge regionale n. 6 del 2021. Ha invece dichiarato non fondata la questione sollevata in riferimento all’art. 136 della Costituzione: la nuova norma e illegittima, ma non per violazione del giudicato costituzionale.

    Il principio

    Una norma regionale puo essere dichiarata incostituzionale per il suo contenuto pur senza violare il divieto, sancito dall’art. 136 della Costituzione, di riprodurre disposizioni gia annullate: i due profili vanno tenuti distinti.

    Domande e risposte

    Cosa vieta l’art. 136 della Costituzione?

    Stabilisce che la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Da qui il divieto per il legislatore di riprodurla aggirando la pronuncia.

    Perche la norma e illegittima ma non viola il giudicato?

    Perche la nuova disposizione presentava un vizio proprio, sufficiente a renderla incostituzionale, senza che si configurasse una pedissequa riproduzione della norma gia annullata.

    La materia era il lavoro?

    Si. La previsione interveniva sulla normativa regionale in materia di occupazione e qualita del lavoro.

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  • Corte cost. n. 213/2022 – Liguria, concessioni balneari e proroghe regionali

    Con la sentenza n. 213/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni su una norma ligure in materia di strutture turistico-ricettive e balneari sollevata dal giudice amministrativo.

    Di cosa si tratta

    Le concessioni demaniali marittime per gli stabilimenti balneari sono da anni al centro del dibattito sul rapporto tra normativa nazionale, regionale ed europea, in particolare quanto alle proroghe automatiche e alla concorrenza. La Regione Liguria, con il proprio testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari, aveva una disposizione contestata in una controversia tra un’impresa e un Comune. Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha sollevato la questione di legittimita costituzionale, dubitando della ragionevolezza della norma e della sua compatibilita con la liberta di iniziativa economica e con la tutela della proprieta. La Corte doveva prima verificare se la questione fosse correttamente formulata e rilevante nel giudizio in corso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 7, comma 3, della legge della Regione Liguria n. 2 del 2008, come modificato dalla legge regionale n. 16 del 2009, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione. Il TAR Liguria dubitava della ragionevolezza della disciplina regionale e della sua incidenza sulla liberta economica e sulla proprieta.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 7, comma 3, della legge reg. Liguria n. 2 del 2008. La pronuncia non entra nel merito: le questioni, per come prospettate, non superavano il vaglio di ammissibilita.

    Il principio

    Quando il giudice rimettente non chiarisce adeguatamente i termini della questione o la sua rilevanza nel giudizio in corso, la Corte non puo esaminare nel merito la legittimita della norma regionale impugnata e dichiara la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    La Corte si e pronunciata sulle proroghe balneari?

    No nel merito. Le questioni su questa norma ligure sono state dichiarate inammissibili: la Corte non ha valutato la legittimita sostanziale della disposizione.

    Perche una questione viene dichiarata inammissibile?

    Tipicamente quando il giudice che la solleva non motiva adeguatamente la rilevanza nel giudizio o i termini della censura, impedendo alla Corte un esame nel merito.

    La norma regionale resta quindi in vigore?

    Si. L’inammissibilita non incide sulla validita della norma, che non e stata ne annullata ne salvata nel merito.

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  • Corte cost. n. 218/2022 – Umbria, edilizia residenziale sociale e competenze statali

    Con la sentenza n. 218/2022 la Corte costituzionale ha salvato una norma umbra in materia di edilizia residenziale sociale, respingendo le censure del Governo sul riparto di competenze.

    Di cosa si tratta

    L’edilizia residenziale sociale e il complesso degli interventi pubblici per garantire un alloggio a chi non puo accedere al libero mercato. La Regione Umbria, modificando la propria legge di settore, aveva introdotto una disposizione su questo ambito. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata in via principale, ritenendo che la Regione avesse invaso competenze esclusive dello Stato, in particolare in materia di ordine pubblico e sicurezza e di ordinamento civile. La Corte ha dovuto stabilire se la previsione regionale rientrasse nelle materie di competenza della Regione o sconfinasse in ambiti riservati allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 35, comma 2, della legge della Regione Umbria n. 15 del 2021, recante modifiche alla legge regionale n. 23 del 2003 in materia di edilizia residenziale sociale, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere h) e g), della Costituzione. Il Governo lamentava l’invasione delle competenze statali esclusive in materia di ordine pubblico e sicurezza e di ordinamento dello Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 35, comma 2, della legge reg. Umbria n. 15 del 2021. La disposizione regionale rientra nelle competenze della Regione e non invade gli ambiti riservati allo Stato indicati nel ricorso.

    Il principio

    La disciplina regionale dell’edilizia residenziale sociale e legittima quando resta nell’ambito delle competenze regionali e non sconfina nelle materie esclusive statali, come l’ordine pubblico e la sicurezza o l’ordinamento dello Stato.

    Domande e risposte

    Cos’e l’edilizia residenziale sociale?

    E l’insieme degli interventi pubblici diretti a garantire un alloggio a chi non riesce a procurarselo sul libero mercato, in particolare alle famiglie con redditi bassi.

    Perche il Governo aveva impugnato la norma umbra?

    Riteneva che la Regione avesse invaso competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza e di ordinamento dello Stato. La Corte ha respinto questa tesi.

    La norma regionale resta in vigore?

    Si. Le questioni sono state dichiarate non fondate: la disposizione dell’Umbria sull’edilizia residenziale sociale e legittima.

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    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni; in particolare competenze esclusive statali su ordine pubblico/sicurezza e ordinamento dello Stato
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  • Corte cost. n. 216/2022 – Friuli-Venezia Giulia, misure finanziarie regionali bocciate

    Con la sentenza n. 216/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge friulana di misure finanziarie intersettoriali del 2021.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni adottano periodicamente leggi che accorpano interventi finanziari in piu settori (le cosiddette leggi di misure finanziarie intersettoriali). La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con una legge del novembre 2021, aveva introdotto una serie di previsioni in vari ambiti. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale alcune di queste disposizioni, ritenendole in contrasto con i limiti costituzionali alla competenza regionale. Il giudizio in via principale e quello in cui lo Stato e le Regioni si contestano reciprocamente le leggi per ragioni di riparto di competenze: la Corte verifica se la Regione, anche se a statuto speciale, sia rimasta nei confini che le spettano.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 4, commi 17 e 18, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2021 (Misure finanziarie intersettoriali), su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Governo lamentava il superamento dei limiti della competenza regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 4, comma 17, e dell’art. 4, comma 18, lettere a), d) e f), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2021.

    Il principio

    Anche le Regioni a statuto speciale, nell’adottare leggi di misure finanziarie intersettoriali, devono rimanere entro i limiti costituzionali delle proprie competenze: le disposizioni che li oltrepassano sono illegittime.

    Domande e risposte

    Cosa sono le “misure finanziarie intersettoriali”?

    Sono leggi regionali che raccolgono interventi di spesa e disciplina in piu settori. La Corte ha colpito alcune disposizioni della legge friulana del 2021.

    Il Friuli-Venezia Giulia ha un’autonomia speciale: incide?

    L’autonomia speciale amplia alcune competenze, ma non esonera la Regione dal rispetto dei limiti costituzionali, che in questo caso erano stati superati.

    Chi ha promosso il giudizio?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale, lo strumento con cui lo Stato impugna direttamente le leggi regionali.

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  • Corte cost. n. 217/2022 – Veneto, sanzioni edilizie e “cantiere veloce” bocciato

    Con la sentenza n. 217/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma veneta che, con il pacchetto “Veneto cantiere veloce”, incideva sul regime delle sanzioni in materia edilizia in contrasto con i principi statali.

    Di cosa si tratta

    La materia dell’edilizia e governata da principi fondamentali fissati dallo Stato (in particolare nel testo unico dell’edilizia), entro i quali le Regioni possono legiferare. Il Veneto, con una legge del 2021 di semplificazione urbanistica denominata “Veneto cantiere veloce”, aveva introdotto nella propria normativa una disposizione che interferiva con il regime degli illeciti e delle relative conseguenze in campo edilizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma in via principale, ritenendo che la Regione avesse oltrepassato i limiti della propria competenza, alterando un assetto sanzionatorio che spetta in via di principio allo Stato definire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 7 della legge della Regione Veneto n. 19 del 2021, che ha introdotto l’art. 93-bis nella legge regionale n. 61 del 1985, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo, terzo e settimo comma, della Costituzione. Il Governo lamentava il contrasto della disciplina regionale con i principi statali in materia di governo del territorio e sanzioni edilizie.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 7 della legge reg. Veneto n. 19 del 2021. Ha invece dichiarato inammissibili le ulteriori questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 117, primo, terzo e settimo comma, della Costituzione.

    Il principio

    La Regione non puo, con norme di semplificazione edilizia, alterare il regime degli illeciti e delle conseguenze in materia urbanistico-edilizia oltre i limiti segnati dai principi fondamentali fissati dallo Stato per il governo del territorio.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva il “Veneto cantiere veloce”?

    Era un pacchetto regionale di semplificazione urbanistica ed edilizia. La Corte ha colpito una specifica disposizione che incideva sul regime degli illeciti edilizi in contrasto con i principi statali.

    Le Regioni possono legiferare in materia edilizia?

    Si, ma nel rispetto dei principi fondamentali statali in materia di governo del territorio. Quando li oltrepassano, come in questo caso, la norma e illegittima.

    La sentenza tocca anche altri aspetti della legge regionale?

    No. La declaratoria di illegittimita riguarda l’art. 7; altre censure sono state dichiarate inammissibili.

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  • Corte cost. n. 210/2022 – Versamenti delle Camere di commercio al bilancio dello Stato

    Con la sentenza n. 210/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, per gli anni 2017-2019, l’obbligo delle Camere di commercio di versare allo Stato i risparmi derivanti da varie misure di contenimento della spesa.

    Di cosa si tratta

    Le Camere di commercio sono enti pubblici che si finanziano in larga parte con il diritto annuale a carico delle imprese e svolgono funzioni a favore del sistema economico locale. Negli anni lo Stato ha imposto a molti enti pubblici misure di riduzione della spesa (su consulenze, incarichi, autovetture, eccetera), prevedendo che i risparmi cosi ottenuti fossero versati al bilancio statale. Applicate alle Camere di commercio, queste regole comportavano che risorse alimentate dai contributi delle imprese del territorio finissero nelle casse dello Stato, anziche restare a servizio dell’economia locale. Il giudice rimettente ha sollevato la questione, dubitando della legittimita di questo drenaggio di risorse di enti dotati di autonomia e finanziati dai propri iscritti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate diverse norme (art. 61 del d.l. n. 112 del 2008, art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, art. 8 del d.l. n. 95 del 2012, art. 50 del d.l. n. 66 del 2014) nella parte in cui imponevano alle Camere di commercio di versare al bilancio dello Stato i risparmi di spesa, con riferimento agli artt. 3, 53, 97 e 118 della Costituzione e all’autonomia di tali enti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale di tali disposizioni, limitatamente alla loro applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, nella parte in cui prevedono che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa siano versate annualmente al bilancio dello Stato.

    Il principio

    Le risorse delle Camere di commercio, alimentate dai contributi delle imprese e destinate al sostegno del sistema economico locale, non possono essere drenate verso il bilancio dello Stato attraverso l’obbligo di versare i risparmi di spesa, almeno per il periodo considerato.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per le Camere di commercio?

    Per gli anni 2017-2019 viene meno l’obbligo, dichiarato illegittimo, di versare allo Stato i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa: quelle risorse restano nella disponibilita dell’ente.

    Perche il drenaggio e stato ritenuto illegittimo?

    Perche le Camere di commercio sono finanziate dai contributi delle imprese e svolgono funzioni a favore dell’economia locale: sottrarre quelle risorse al bilancio statale ne comprometteva l’autonomia e la funzione.

    La pronuncia vale per tutti gli enti pubblici?

    No. Riguarda specificamente l’applicazione di quelle norme alle Camere di commercio e per il periodo 2017-2019.

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  • Corte cost. n. 203/2022 – Termini del giudizio di conto davanti alla Corte dei conti

    Con la sentenza n. 203/2022 la Corte costituzionale ha respinto i dubbi sulle regole del codice di giustizia contabile in materia di termini del giudizio di conto, salvando la disciplina dei conti giudiziali.

    Di cosa si tratta

    Chi maneggia denaro pubblico (i cosiddetti agenti contabili) deve rendere il conto della propria gestione, che viene esaminato dalla Corte dei conti nel giudizio di conto. Il codice di giustizia contabile del 2016, modificato nel 2019, ha ridisegnato i termini e i meccanismi procedurali di questo giudizio, ad esempio quanto al deposito del conto e all’avvio del procedimento. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Campania, ha dubitato che alcune di queste regole fossero compatibili con il diritto di difesa e il giusto processo, e che il decreto delegato avesse rispettato i limiti della legge di delega in materia di equilibrio dei bilanci.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 83, commi 1 e 2, dell’Allegato 1 (Codice di giustizia contabile) al decreto legislativo n. 174 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 114 del 2019, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 81 e 111 della Costituzione. La Corte dei conti rimettente dubitava della disciplina dei termini del giudizio di conto sotto il profilo della difesa, del giusto processo e del rispetto della delega.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione e non fondate quelle sollevate in riferimento agli artt. 76 e 81. La disciplina dei termini del giudizio di conto resta quindi in vigore.

    Il principio

    Le regole del codice di giustizia contabile sui termini del giudizio di conto non eccedono i limiti della delega legislativa ne violano gli equilibri di bilancio, e rientrano nella discrezionalita con cui il legislatore organizza il processo davanti alla Corte dei conti.

    Domande e risposte

    Che cos’e il giudizio di conto?

    E il giudizio con cui la Corte dei conti esamina il conto reso dagli agenti contabili, cioe da chi gestisce denaro o beni pubblici, per verificarne la regolarita.

    La sentenza ha modificato i termini del giudizio?

    No. Le questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate: la disciplina del codice di giustizia contabile resta in vigore.

    Cosa significa che il decreto rispetta la delega?

    Significa che il legislatore delegato e rimasto nei limiti dei principi e criteri fissati dalla legge di delega, come richiede l’art. 76 della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 198/2022 – Esclusione dalla gara d’appalto per garanzia provvisoria irregolare

    Con la sentenza n. 198/2022 la Corte costituzionale ha ritenuto legittime le regole del codice dei contratti pubblici sulla garanzia provvisoria a corredo dell’offerta nelle gare d’appalto.

    Di cosa si tratta

    Chi partecipa a una gara d’appalto deve presentare una garanzia provvisoria, cioe una cauzione che assicura la serieta dell’offerta e copre la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. Il codice dei contratti pubblici del 2016 disciplina presupposti e modalita di questa garanzia, con conseguenze sull’ammissione o esclusione del concorrente. Un’impresa esclusa per profili legati alla garanzia provvisoria ha contestato la disciplina davanti al giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato, sezione quinta, ha sollevato la questione di legittimita costituzionale, prospettando un possibile contrasto con la ragionevolezza e con gli obblighi derivanti dal diritto europeo e convenzionale in materia di proporzionalita delle sanzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato il combinato disposto degli artt. 93, comma 6, e 216, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’art. 7 CEDU. Il giudice rimettente dubitava della proporzionalita delle conseguenze previste in materia di garanzia provvisoria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita costituzionale del combinato disposto degli artt. 93, comma 6, e 216, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016. La disciplina della garanzia provvisoria e delle relative conseguenze non contrasta con il principio di ragionevolezza ne con i parametri europei e convenzionali invocati.

    Il principio

    Le regole del codice dei contratti pubblici sulla garanzia provvisoria a corredo dell’offerta sono coerenti con la loro funzione di assicurare serieta e affidabilita dei concorrenti, e non violano i principi di ragionevolezza e proporzionalita richiamati anche dal diritto europeo e convenzionale.

    Domande e risposte

    A cosa serve la garanzia provvisoria nelle gare?

    Garantisce la serieta dell’offerta e copre la stazione appaltante se l’aggiudicatario non sottoscrive il contratto. E un requisito di partecipazione previsto dal codice dei contratti pubblici.

    La sua mancanza o irregolarita comporta l’esclusione?

    Le conseguenze sull’ammissione dipendono dalle regole del codice esaminate dalla Corte, che le ha ritenute legittime nel quadro della disciplina delle gare.

    La decisione ha rilievo per il diritto europeo?

    Si. La Corte ha verificato la compatibilita anche con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con la CEDU, escludendo profili di contrasto.

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  • Corte cost. n. 196/2022 – Tassazione dei canoni di locazione non percepiti per morosita

    Con la sentenza n. 196/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sulla tassazione dei canoni di affitto non incassati a causa della morosita dell’inquilino, lasciando ferma la disciplina vigente.

    Di cosa si tratta

    Per il proprietario che affitta un immobile abitativo, il reddito da locazione concorre a formare l’imponibile. Il testo unico delle imposte sui redditi, nella versione introdotta dalla legge del 1998, prevede che i canoni non percepiti non siano tassati solo a partire dal momento in cui si conclude il procedimento di convalida di sfratto per morosita. Fino a quel momento, il proprietario di un alloggio abitativo rischia di dover pagare le imposte su canoni che non ha mai incassato perche l’inquilino non paga. La Commissione tributaria regionale della Toscana ha sollevato la questione, dubitando che fosse ragionevole e conforme alla capacita contributiva tassare un reddito solo figurativo, mai realmente percepito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 26, comma 1, “seconda parte”, del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), nella formulazione introdotta dall’art. 8, comma 5, della legge n. 431 del 1998, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione. Il giudice rimettente lamentava la tassazione di canoni non percepiti per morosita prima della conclusione dello sfratto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita costituzionale dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986. La pronuncia non interviene sulla disciplina: le modalita per evitare la tassazione di redditi non percepiti coinvolgono scelte normative non riconducibili a un’unica soluzione costituzionalmente imposta.

    Il principio

    Il problema della tassazione dei canoni di locazione non incassati per morosita richiede una scelta tecnica tra piu soluzioni possibili, riservata al legislatore: la questione che chiede alla Corte di rimuovere la regola, senza indicare un esito obbligato, e inammissibile.

    Domande e risposte

    Il proprietario paga le tasse anche sui canoni che l’inquilino non versa?

    Per gli immobili abitativi la disciplina lega l’esclusione dei canoni non percepiti alla conclusione del procedimento di convalida di sfratto per morosita; prima di quel momento i canoni concorrono al reddito.

    La sentenza ha eliminato questa tassazione?

    No. La questione e stata dichiarata inammissibile: la regola resta in vigore e un eventuale intervento spetta al legislatore.

    Vale solo per le locazioni abitative?

    La norma esaminata riguarda i canoni delle locazioni di immobili a uso abitativo e il relativo meccanismo legato allo sfratto per morosita.

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  • Corte cost. n. 202/2022 – Assicurazione casalinghe e infortuni domestici sotto soglia di invalidita

    Con la sentenza n. 202/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili, per come erano state formulate, le questioni sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici delle persone che lavorano in casa.

    Di cosa si tratta

    Esiste un’assicurazione obbligatoria, gestita dall’INAIL, contro gli infortuni domestici per chi svolge in via non occasionale e gratuita il lavoro di cura della propria famiglia e della casa (le cosiddette casalinghe e casalinghi). La legge del 1999 riconosce la prestazione a partire da una certa soglia di invalidita permanente: al di sotto di quella percentuale l’infortunato non riceve l’indennizzo. Una persona infortunatasi in ambito domestico, con postumi inferiori alla soglia, si e vista negare la rendita e ha contestato la disciplina. La Corte d’appello di Salerno, sezione lavoro, ha sollevato la questione, ipotizzando un contrasto con i diritti inviolabili, l’uguaglianza, la tutela della famiglia e del lavoro, la previdenza e gli obblighi internazionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 6, comma 2, lettera b), della legge n. 493 del 1999, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 35, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui subordina l’indennizzo al raggiungimento di una soglia minima di invalidita permanente. La Corte d’appello lamentava l’esclusione dalla tutela degli infortuni con postumi sotto soglia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 6, comma 2, lettera b), della legge n. 493 del 1999. La pronuncia non entra nel merito: le censure, per come prospettate, non superavano il vaglio di ammissibilita, anche in ragione della pluralita di soluzioni possibili rimesse al legislatore.

    Il principio

    La fissazione di una soglia minima di invalidita per l’indennizzo degli infortuni domestici investe scelte di bilanciamento e di risorse riservate al legislatore: le questioni che chiedono alla Corte di rimuoverla, senza individuare una soluzione costituzionalmente obbligata, sono inammissibili.

    Domande e risposte

    L’assicurazione contro gli infortuni domestici e obbligatoria?

    Si. Riguarda chi svolge in modo abituale e gratuito il lavoro di cura della casa e della famiglia. L’iscrizione e l’assicurazione sono gestite dall’INAIL.

    Perche un infortunio con postumi lievi non viene indennizzato?

    Perche la legge prevede una soglia minima di invalidita permanente al di sotto della quale non spetta la prestazione. La Corte non ha rimosso questa soglia.

    La sentenza ha cambiato la disciplina?

    No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili: la regola resta in vigore, e un eventuale intervento sulla soglia spetta al legislatore.

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  • Corte cost. n. 260/2022 – Equiparazione sanzionatoria tra le due ipotesi di rapina impropria

    Con la sentenza n. 260/2022 la Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole la stessa pena per chi usa violenza dopo il furto per tenere la refurtiva e per chi la usa per assicurarsi l’impunita: entrambe restano rapina impropria.

    Di cosa si tratta

    La rapina propria e quella di chi usa violenza o minaccia per impossessarsi di una cosa altrui. La rapina impropria, prevista dal secondo comma dell’art. 628 del codice penale, e quella di chi usa violenza o minaccia subito dopo aver sottratto la cosa, per due possibili scopi: assicurarsi il possesso della refurtiva, oppure procurare a se o ad altri l’impunita. La legge punisce entrambe le ipotesi con la stessa pena. Il Tribunale di Firenze ha dubitato della legittimita di questa equiparazione: chi usa violenza per tenersi la refurtiva e chi la usa solo per fuggire ed evitare la cattura compirebbero, secondo il rimettente, condotte diverse, che non meriterebbero lo stesso trattamento. La Corte ha quindi dovuto stabilire se la scelta del legislatore di punire allo stesso modo le due varianti della rapina impropria fosse irragionevole o trovasse una giustificazione.

    La questione di legittimita costituzionale

    Era impugnato l’art. 628, secondo comma, del codice penale, limitatamente alle parole che equiparano, quanto alla pena, la violenza usata per assicurarsi il possesso della cosa e quella usata per procurarsi l’impunita. Il Tribunale ordinario di Firenze evocava il contrasto con l’art. 3 della Costituzione, lamentando l’irragionevolezza di tale equiparazione sanzionatoria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Il tratto qualificante della rapina e l’impiego della violenza o della minaccia nel medesimo contesto di tempo e di luogo dell’aggressione patrimoniale: questo elemento ricorre in entrambe le ipotesi di rapina impropria, a prescindere dallo scopo specifico perseguito. Decisivo e il requisito dell’immediatezza, comune alle due varianti, che giustifica la pari gravita e quindi la pari pena.

    Il principio

    Le due ipotesi di rapina impropria (violenza per assicurarsi il possesso della refurtiva o per procurarsi l’impunita) condividono l’elemento qualificante della violenza nel medesimo contesto della sottrazione. Per questo la loro equiparazione sanzionatoria non e irragionevole e non viola il principio di uguaglianza.

    Domande e risposte

    Cambia qualcosa nel trattamento della rapina impropria?

    No. La Corte ha confermato la disciplina vigente: entrambe le ipotesi di rapina impropria restano punite con la stessa pena prevista per la rapina propria.

    Qual e la differenza tra rapina propria e impropria?

    Nella rapina propria la violenza o minaccia serve a impossessarsi della cosa; nella rapina impropria viene usata subito dopo la sottrazione, per tenere la refurtiva o per garantirsi l’impunita.

    Perche l’immediatezza e cosi importante?

    Perche e l’elemento che lega la violenza all’aggressione patrimoniale nello stesso contesto di tempo e luogo: e questo a rendere il fatto una rapina, e a giustificare la stessa pena per le diverse varianti.

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  • Acquisizione di comunicazioni di un senatore e autorizzazione del Senato (Corte cost. ord. n. 261/2022)

    Con l’ordinanza n. 261/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Senato contro la Procura di Firenze, che aveva acquisito comunicazioni di un senatore senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza.

    Di cosa si tratta

    La Costituzione circonda i parlamentari di alcune garanzie, pensate non per privilegiare la persona ma per proteggere la liberta della funzione parlamentare. Tra queste, l’art. 68 prevede che per sottoporre un membro del Parlamento a intercettazioni o per acquisire la sua corrispondenza serva l’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza. Nel caso esaminato, la Procura della Repubblica di Firenze aveva acquisito plurime comunicazioni di un senatore nell’ambito di un procedimento penale a suo carico. Il Senato ha ritenuto che cio fosse avvenuto senza la necessaria autorizzazione, ledendo la propria attribuzione costituzionale, e ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La Corte, in questa prima fase, ha valutato solo se sussistessero i presupposti per esaminare il conflitto, senza decidere chi abbia ragione nel merito.

    La questione di legittimita costituzionale

    Non si trattava di una questione su una legge, ma di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il Senato della Repubblica lamentava la lesione dell’attribuzione prevista dall’art. 68, terzo comma, della Costituzione, che richiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza per acquisire comunicazioni e corrispondenza di un parlamentare, a fronte dell’acquisizione disposta dalla Procura di Firenze.

    La decisione della Corte

    In questa fase preliminare, decisa in camera di consiglio e senza contraddittorio, la Corte ha verificato la sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto. Ha dichiarato ammissibile il conflitto, riconoscendo la legittimazione del Senato a essere parte e la rilevanza della lesione lamentata in relazione all’art. 68, terzo comma. La Corte ha disposto la notifica degli atti alla Procura, perche il giudizio possa proseguire nel merito.

    Il principio

    L’acquisizione delle comunicazioni di un parlamentare richiede, secondo l’art. 68, terzo comma, della Costituzione, l’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza. Quando questa garanzia e ritenuta violata, la Camera puo promuovere conflitto di attribuzione; la dichiarazione di ammissibilita verifica solo i presupposti del conflitto, lasciando impregiudicato il merito.

    Domande e risposte

    Ammissibile significa che la Procura ha sbagliato?

    No. L’ammissibilita riguarda solo la prima fase: la Corte ha riconosciuto che il conflitto puo essere esaminato. Se l’acquisizione fosse legittima o meno sara deciso nel giudizio di merito.

    Quali comunicazioni protegge l’art. 68, terzo comma?

    La norma richiede l’autorizzazione della Camera per intercettazioni, in qualsiasi forma, e per il sequestro della corrispondenza dei parlamentari. La garanzia tutela la liberta della funzione, non l’immunita personale.

    Perche decide la Corte costituzionale?

    Perche e in gioco la delimitazione delle attribuzioni tra l’autorita giudiziaria e il Parlamento: solo la Corte costituzionale risolve i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.

    Norme collegate

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