Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 58/2024 – Rendiconto del Molise e armonizzazione dei bilanci pubblici

    Con la sentenza n. 58/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Molise che approvava il rendiconto 2021, per contrasto con la disciplina statale sull’armonizzazione dei bilanci pubblici.

    Di cosa si tratta

    Ogni anno le Regioni approvano il rendiconto generale, il documento contabile che dà conto delle entrate e delle spese dell’esercizio finanziario. Per garantire conti pubblici trasparenti e confrontabili su tutto il territorio nazionale, lo Stato fissa regole comuni sull’armonizzazione dei bilanci pubblici, alle quali le Regioni devono attenersi. Il Governo ha impugnato la legge con cui il Molise aveva approvato il rendiconto 2021, ritenendola in contrasto con quelle regole statali, in particolare con la disciplina del decreto legislativo sull’armonizzazione contabile. La questione riguarda la corretta rappresentazione dei conti regionali e il rispetto di principi che assicurano l’attendibilità della contabilità pubblica. Conti non conformi alle regole comuni possono mascherare squilibri e compromettere la verifica dell’equilibrio di bilancio. La Corte ha quindi ribadito che l’armonizzazione dei bilanci è materia statale vincolante anche per le Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Molise 31 dicembre 2022, n. 27 (Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2021), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, per contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione al d.lgs. n. 118 del 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise n. 27 del 2022. Il rendiconto regionale violava la disciplina statale sull’armonizzazione dei bilanci pubblici, riservata alla competenza esclusiva dello Stato. La legge regionale è stata annullata.

    Il principio

    L’armonizzazione dei bilanci pubblici è materia di competenza esclusiva dello Stato: le leggi regionali di approvazione dei rendiconti devono rispettare le regole contabili statali, e quelle che vi derogano sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Che cosa è stato annullato?

    La legge regionale con cui il Molise aveva approvato il rendiconto generale 2021, perché non conforme alle regole statali sull’armonizzazione dei bilanci pubblici.

    Perché l’armonizzazione dei bilanci è materia statale?

    Perché serve a garantire conti pubblici trasparenti, attendibili e confrontabili su tutto il territorio nazionale: per questo le regole sono fissate dallo Stato e vincolano le Regioni.

    Che cos’è il rendiconto generale di una Regione?

    È il documento contabile che, a consuntivo, rappresenta le entrate e le spese dell’esercizio finanziario, consentendo di verificare la gestione e l’equilibrio di bilancio.

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  • Corte cost. n. 59/2024 – Società partecipate e responsabilità contabile: bocciata una norma calabrese

    Con la sentenza n. 59/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Calabria che incideva sulla responsabilità contabile e sui controlli relativi alle società partecipate dalla Regione.

    Di cosa si tratta

    Le società partecipate dalle Regioni gestiscono spesso risorse e funzioni di rilievo pubblico, e i loro agenti contabili sono soggetti a controlli e a forme di responsabilità davanti alla Corte dei conti. La Regione Calabria aveva introdotto una disposizione che incideva su questo assetto, sottraendo o modificando aspetti riservati alla disciplina statale sulla giurisdizione contabile. La Corte dei conti, investita di alcuni giudizi di conto relativi a società partecipate dalla Regione, ha sollevato la questione, ritenendo che la norma regionale invadesse competenze esclusive dello Stato. La questione tocca un tema importante per la corretta gestione del denaro pubblico: i controlli e la responsabilità di chi maneggia risorse pubbliche, anche attraverso società partecipate, devono rispondere a regole uniformi fissate dallo Stato. Una disciplina regionale che vi deroghi rischia di indebolire le garanzie di controllo sui conti pubblici.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con tre distinte ordinanze relative a giudizi di conto di società partecipate dalla Regione, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007, n. 22, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (giurisdizione e norme processuali, riservate allo Stato).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge regionale, ritenendolo invasivo della competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione e responsabilità contabile. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento in giudizio del Procuratore generale della Corte dei conti. La norma calabrese è stata annullata.

    Il principio

    La disciplina della responsabilità contabile e della giurisdizione sui conti, anche con riguardo alle società partecipate, è riservata allo Stato: le Regioni non possono introdurre norme che incidano su tali profili, di competenza esclusiva statale.

    Domande e risposte

    Che cosa è stato annullato della legge calabrese?

    La norma che incideva sulla responsabilità contabile e sui controlli relativi alle società partecipate dalla Regione, in contrasto con la competenza esclusiva statale sulla giurisdizione.

    Perché la materia è riservata allo Stato?

    Perché la giurisdizione e la responsabilità per la gestione del denaro pubblico richiedono regole uniformi su tutto il territorio nazionale, fissate dal legislatore statale.

    Che cos’è un giudizio di conto?

    È il procedimento davanti alla Corte dei conti con cui chi gestisce denaro o beni pubblici (l’agente contabile) rende conto del proprio operato. Da questi giudizi sono nate le questioni decise dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 60/2024 – IMU sugli immobili occupati abusivamente: bocciata la norma

    Con la sentenza n. 60/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sull’IMU nella parte in cui non esonerava dall’imposta i proprietari di immobili occupati abusivamente, non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria.

    Di cosa si tratta

    L’IMU è l’imposta municipale propria che grava sui possessori di immobili. Il problema affrontato dalla Corte riguarda chi è proprietario di un immobile occupato abusivamente: pur non potendo utilizzare né disporre del bene, era comunque tenuto a pagare l’IMU, perché la legge non prevedeva alcuna esenzione per queste situazioni. La Corte di cassazione, sezione tributaria, ha ritenuto irragionevole e contrario alla capacità contributiva chiedere il tributo a chi, suo malgrado, è stato spogliato della disponibilità dell’immobile da un’occupazione illecita e si è attivato denunciandola. La questione tocca un problema concreto e diffuso: il proprietario vittima di un’occupazione abusiva si trovava a sopportare un’imposta su un bene che non poteva godere in alcun modo. La decisione restituisce coerenza al sistema, ancorando l’imposta all’effettiva disponibilità del bene.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione tributaria, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel testo applicabile ratione temporis, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (tutela della proprietà).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all’IMU, per il periodo in cui sussistono le condizioni, gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici (artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale), o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

    Il principio

    Il proprietario di un immobile occupato abusivamente, che non può utilizzarlo né disporne e che ha denunciato l’occupazione, non può essere assoggettato all’IMU per il periodo in cui permane tale situazione: l’imposta deve agganciarsi alla effettiva disponibilità del bene e alla capacità contributiva.

    Domande e risposte

    Chi ha un immobile occupato abusivamente deve pagare l’IMU?

    No, per il periodo in cui l’immobile non è utilizzabile né disponibile, a condizione che sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per l’occupazione abusiva o per i reati indicati dalla Corte.

    Da quando opera l’esenzione?

    Per il periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni indicate, cioè finché l’immobile resta non utilizzabile e non disponibile e la situazione è stata denunciata.

    Perché era irragionevole tassare il proprietario?

    Perché lo si obbligava a pagare un’imposta su un bene di cui era stato privato dall’occupazione abusiva, in contrasto con il principio di capacità contributiva e con la tutela della proprietà.

    Serve aver denunciato l’occupazione?

    Sì. L’esenzione presuppone che il proprietario si sia attivato presentando denuncia all’autorità giudiziaria o avviando l’azione penale per l’occupazione abusiva.

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  • Corte cost. n. 61/2024 – Legge della Lombardia impugnata dal Governo: cessata la materia del contendere

    Con la sentenza n. 61/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso del Governo contro una norma della Regione Lombardia, modificata prima della decisione.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato una disposizione di una legge della Regione Lombardia in materia di programmazione economico-finanziaria, ritenendola invasiva di competenze statali esclusive. Prima che la Corte si pronunciasse nel merito, la Regione è intervenuta sulla norma contestata, modificandola in senso satisfattivo rispetto alle censure dello Stato e in assenza di applicazione medio tempore della disposizione originaria. In casi del genere viene meno l’interesse a una pronuncia di merito: la Corte prende atto del mutato quadro normativo e dichiara cessata la materia del contendere, senza valutare la legittimità costituzionale della norma impugnata. È un esito ricorrente nel contenzioso tra Stato e Regioni, espressione del dialogo istituzionale: la Regione corregge la propria disciplina e lo Stato non ha più ragione di coltivare l’impugnazione. Per il cittadino significa che la questione si è risolta a monte, senza un giudizio sul merito della norma originaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 13, comma 1, della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2021, n. 24, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, relativo a competenze esclusive statali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. La cessazione consegue, di norma, alla modifica satisfattiva della disposizione impugnata prima della decisione e alla sua mancata applicazione nel frattempo: la Corte non si è quindi pronunciata sul merito.

    Il principio

    Quando la norma impugnata viene modificata in senso satisfattivo prima della decisione e non ha avuto applicazione nel frattempo, la Corte non valuta il merito ma dichiara cessata la materia del contendere.

    Domande e risposte

    La norma lombarda è stata dichiarata illegittima?

    No, e nemmeno legittima. La Corte non ha deciso nel merito: ha preso atto della modifica della disposizione e ha dichiarato cessata la materia del contendere.

    Che cosa significa “cessata la materia del contendere”?

    Significa che è venuta meno la ragione della lite, di solito perché la norma contestata è stata modificata o abrogata e non ha avuto applicazione. La Corte chiude il giudizio senza valutare il merito.

    È un esito frequente tra Stato e Regioni?

    Sì. Spesso, dopo l’impugnazione, la Regione corregge la propria norma e lo Stato non ha più interesse a proseguire: il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere.

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  • Corte cost. n. 62/2024 – Danneggiamento e riforma del processo penale: atti restituiti ai giudici

    Con l’ordinanza n. 62/2024 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti ai numerosi giudici che avevano sollevato questioni sul reato di danneggiamento, alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma del processo penale.

    Di cosa si tratta

    Numerosi tribunali avevano sollevato, con ordinanze di analogo tenore, questioni di legittimità costituzionale sul reato di danneggiamento previsto dall’art. 635 del codice penale, nel testo introdotto dalla riforma del processo penale del 2022 (d.lgs. n. 150 del 2022). Nel frattempo, però, il quadro normativo è mutato: quando, dopo l’ordinanza di rimessione, sopravviene una modifica legislativa che incide sulla disposizione censurata o sulla sua applicazione, la Corte non decide il merito ma restituisce gli atti ai giudici rimettenti, affinché valutino se le questioni siano ancora rilevanti alla luce del nuovo quadro. È un meccanismo tipico (il cosiddetto ius superveniens) che evita alla Corte di pronunciarsi su norme nel frattempo cambiate. Per chi è coinvolto in procedimenti per danneggiamento significa che la questione torna al giudice di merito, che dovrà riconsiderarla sulla base della normativa aggiornata.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali ordinari di numerose sedi avevano sollevato, con diciassette ordinanze di analogo tenore, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 635, commi secondo, numero 1), e quinto, del codice penale, nel testo introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. La restituzione consegue al sopravvenire di modifiche normative (ius superveniens) che impongono ai giudici di rivalutare la rilevanza e la perdurante attualità delle questioni alla luce del nuovo quadro legislativo, senza che la Corte si pronunci nel merito.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, interviene una modifica legislativa che incide sulla disposizione censurata, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché valuti se la questione sia ancora rilevante alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se la norma sul danneggiamento è legittima?

    No. Non ha esaminato il merito: ha restituito gli atti ai giudici che avevano sollevato le questioni, perché le rivalutino alla luce delle modifiche normative sopravvenute.

    Che cosa significa “restituzione degli atti”?

    È la decisione con cui la Corte rimanda la questione al giudice di merito, di norma quando il quadro normativo è cambiato dopo la rimessione, così che il giudice verifichi se la questione è ancora attuale e rilevante.

    Che cos’è lo ius superveniens?

    È la sopravvenienza di una nuova legge dopo l’ordinanza di rimessione. Può incidere sulla rilevanza della questione e indurre la Corte a restituire gli atti anziché decidere nel merito.

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  • Corte cost. n. 63/2024 – Fondi statali vincolati e autonomia finanziaria della Liguria

    Con la sentenza n. 63/2024 la Corte costituzionale ha respinto il ricorso della Regione Liguria contro alcune norme della legge di bilancio 2023, ritenendo non lesa l’autonomia finanziaria regionale.

    Di cosa si tratta

    La legge di bilancio dello Stato destina spesso risorse a finalità specifiche, attraverso fondi con vincolo di destinazione. La Regione Liguria ha contestato due disposizioni della legge di bilancio 2023, ritenendo che, nel disciplinare l’impiego di determinate risorse, lo Stato avesse compresso indebitamente la propria autonomia finanziaria e violato il principio di leale collaborazione. Per le Regioni, infatti, la possibilità di gestire le risorse e di concorrere alle scelte di finanza pubblica è una garanzia costituzionale importante. La questione riguarda l’equilibrio tra l’esigenza dello Stato di indirizzare la spesa verso obiettivi nazionali e l’autonomia delle Regioni nel reperire e impiegare le proprie risorse. La Corte, però, ha ritenuto che le norme statali non oltrepassassero i limiti consentiti, escludendo la lesione delle attribuzioni regionali lamentata dalla Liguria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Liguria ha impugnato l’art. 1, commi 332 e 774, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), in riferimento agli artt. 5, 114, 119 e 120 della Costituzione, lamentando la lesione dell’autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni relative a entrambe le disposizioni. Le norme statali non sono state ritenute lesive dell’autonomia finanziaria regionale né del principio di leale collaborazione, rientrando nelle prerogative dello Stato in materia di finanza pubblica. Il ricorso della Liguria è stato respinto.

    Il principio

    Lo Stato può destinare risorse a finalità specifiche e disciplinarne l’impiego senza per ciò solo ledere l’autonomia finanziaria delle Regioni, quando le scelte rientrano nelle proprie attribuzioni in materia di finanza pubblica e non comprimono in modo illegittimo le prerogative regionali.

    Domande e risposte

    Le norme statali contestate dalla Liguria restano in vigore?

    Sì. La Corte ha respinto il ricorso regionale: le disposizioni della legge di bilancio 2023 non sono state annullate.

    Lo Stato può vincolare la destinazione delle risorse?

    Sì, entro i limiti delle proprie attribuzioni in materia di finanza pubblica. La Corte ha ritenuto che, nel caso esaminato, l’autonomia finanziaria regionale non fosse stata indebitamente compressa.

    Che cos’è l’autonomia finanziaria delle Regioni (art. 119 Cost.)?

    È la garanzia costituzionale per cui le Regioni dispongono di risorse proprie e possono gestire la propria finanza, pur nel rispetto dei vincoli di coordinamento posti dallo Stato.

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  • Corte cost. n. 64/2024 – Spese di giustizia e contributo unificato: questioni respinte

    Con la sentenza n. 64/2024 la Corte costituzionale ha salvato la disciplina sulle spese di giustizia contenuta nel testo unico del 2002, dichiarando le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Di cosa si tratta

    Chi promuove o partecipa a un giudizio è di regola tenuto a versare somme a titolo di spese di giustizia, come il contributo unificato. La disciplina di questi oneri è contenuta nel testo unico sulle spese di giustizia del 2002. Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, ha dubitato della legittimità di una di queste disposizioni, ritenendo che imponesse un onere economico in modo non conforme ai principi costituzionali: la riserva di legge per le prestazioni imposte, l’uguaglianza, la capacità contributiva e il giusto processo. La questione riguarda i costi di accesso alla giustizia, un tema sensibile perché incide sulla possibilità concreta dei cittadini di far valere i propri diritti in giudizio. La Corte, tuttavia, non ha riscontrato i vizi denunciati: ha ritenuto la disciplina coerente con i principi costituzionali, lasciandola in vigore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 133, comma 1, del testo unico sulle spese di giustizia del 2002 (d.lgs. n. 113 e d.P.R. n. 115 del 2002), in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 111, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 23 Cost. e non fondate quelle riferite agli artt. 3, 53, 76 e 111, secondo comma, Cost. La disciplina sulle spese di giustizia è stata quindi confermata.

    Il principio

    La disciplina delle spese di giustizia rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola i principi di uguaglianza, capacità contributiva e giusto processo quando gli oneri imposti non risultano irragionevoli né sproporzionati.

    Domande e risposte

    La disciplina sulle spese di giustizia è stata annullata?

    No. La Corte ha respinto le censure: la disposizione del testo unico del 2002 resta in vigore.

    Che cos’è il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.)?

    È il principio per cui tutti concorrono alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. La Corte ha escluso che la norma sulle spese di giustizia lo violasse.

    Perché una questione è stata dichiarata inammissibile e le altre no?

    Quella riferita all’art. 23 Cost. non poteva essere esaminata nel merito per come era posta; le altre, esaminate, sono state ritenute non fondate. In ogni caso la norma è rimasta in vigore.

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  • Corte cost. n. 65/2024 – Autodichia della Camera dei deputati e appalti: il conflitto deciso dalla Corte

    Con la sentenza n. 65/2024 la Corte costituzionale, decidendo un conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati, ha affermato che spettava alla giustizia ordinaria e amministrativa giudicare di una controversia su un appalto della Camera, escludendo l’autodichia in questa materia.

    Di cosa si tratta

    Gli organi costituzionali, come la Camera dei deputati, godono di una particolare autonomia che si è storicamente tradotta nell’autodichia, cioè nella possibilità di giudicare al proprio interno certe controversie. Il caso nasce da una procedura di appalto indetta dalla Camera per servizi di monitoraggio: alcune imprese escluse hanno impugnato i provvedimenti davanti al giudice amministrativo, e la controversia è giunta fino al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione, che hanno affermato la giurisdizione del giudice comune. La Camera ha allora promosso conflitto di attribuzione, sostenendo che spettasse a sé stessa, e non ai giudici ordinari e amministrativi, decidere quelle controversie. La questione tocca i confini dell’autodichia degli organi costituzionali, un tema delicato che riguarda il bilanciamento tra l’autonomia delle istituzioni parlamentari e il diritto dei cittadini e delle imprese a una tutela giurisdizionale piena davanti a un giudice.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Camera dei deputati ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, in relazione alle sentenze con cui questi avevano affermato la giurisdizione del giudice comune sulla controversia in materia di appalto, ritenendo lese le proprie attribuzioni costituzionali in tema di autonomia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che spettava alla Corte di cassazione e al Consiglio di Stato affermare, con le sentenze impugnate, la giurisdizione del giudice comune nella controversia da cui origina il conflitto. Il ricorso della Camera è stato quindi respinto: in materia di appalti l’autodichia non si estende e la tutela è affidata al giudice ordinario e amministrativo.

    Il principio

    L’autonomia degli organi costituzionali non comporta l’autodichia su ogni controversia: le liti su procedure di appalto, che incidono su posizioni di terzi, rientrano nella giurisdizione del giudice comune, a garanzia della tutela giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’autodichia?

    È la prerogativa di alcuni organi costituzionali di giudicare al proprio interno determinate controversie, sottraendole ai giudici ordinari. La Corte ne ha precisato i limiti.

    Le imprese escluse da un appalto della Camera possono rivolgersi al giudice comune?

    Sì. La Corte ha confermato che la giurisdizione su quelle controversie spetta al giudice ordinario e amministrativo, non agli organi interni della Camera.

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È il giudizio con cui la Corte risolve i contrasti tra poteri o organi dello Stato su chi sia titolare di una determinata attribuzione costituzionale. Qui riguardava chi dovesse giudicare la controversia.

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  • Corte cost. n. 119/2023 – Usi civici su terre private e inalienabilita dei domini collettivi

    Con la sentenza n. 119/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittimo l’art. 3, comma 3, della legge n. 168 del 2017 sui domini collettivi, nella parte in cui estende il vincolo di inalienabilità anche alle terre di proprietà privata sulle quali gravano usi civici non ancora liquidati.

    Di cosa si tratta

    I domini collettivi e gli usi civici sono antichi diritti di una comunità di abitanti su terreni, come il pascolo o la legna, che la legge tutela mantenendoli inalienabili e indivisibili. La legge n. 168 del 2017 ha disciplinato questi beni stabilendo, in via generale, che restino inalienabili. Il problema sorge quando l’uso civico grava su un terreno che è di proprietà di un privato e non è ancora stato liquidato, cioè non è ancora stato regolato e definito nei suoi effetti. In un’esecuzione immobiliare il Tribunale di Viterbo si è trovato di fronte a un bene privato gravato da usi civici non liquidati: applicando la norma alla lettera, quel bene sarebbe stato inalienabile e quindi non vendibile all’asta, lasciando i creditori senza possibilità di soddisfarsi. Era in gioco l’equilibrio tra la tutela degli usi civici e i diritti del proprietario e dei creditori.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice dell’esecuzione immobiliare, ha sollevato questioni sull’art. 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, perché la norma assoggettava al medesimo regime di inalienabilità sia i veri beni collettivi sia le terre private su cui insistono usi civici non ancora liquidati, comprimendo la tutela giurisdizionale dei creditori e il diritto di proprietà.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge n. 168 del 2017 nella parte in cui non esclude dal regime dell’inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati. Il vincolo di inalienabilità, pensato per i beni propriamente collettivi, non può estendersi automaticamente a terreni che restano di proprietà privata.

    Il principio

    Il regime di inalienabilità proprio dei domini collettivi non si estende alle terre che restano di proprietà privata e sono solo gravate da usi civici non ancora liquidati: applicarvi quel vincolo comprime irragionevolmente il diritto di proprietà e la tutela dei creditori.

    Domande e risposte

    Che differenza c’e tra bene collettivo e terra privata gravata da usi civici?

    Il bene collettivo appartiene alla comunità ed è per sua natura inalienabile. La terra privata gravata da usi civici resta di proprietà del privato: la collettività vi esercita solo determinati diritti d’uso, finché questi non vengono liquidati.

    Dopo la sentenza un terreno privato con usi civici si puo vendere?

    Sì, il vincolo di inalienabilità non si applica automaticamente a quei terreni: ciò consente, ad esempio, la vendita forzata in un’esecuzione immobiliare, fermo restando il rispetto degli usi civici non ancora liquidati.

    Gli usi civici spariscono con questa decisione?

    No. Gli usi civici non liquidati continuano a esistere e a gravare sul terreno; cambia solo il fatto che il bene privato non è più trattato come inalienabile al pari dei beni collettivi.

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  • Corte cost. n. 120/2023 – Estorsione di lieve entita e attenuante mancante

    Con la sentenza n. 120/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 629 del codice penale nella parte in cui, per il reato di estorsione, non prevede una diminuzione di pena fino a un terzo quando il fatto risulta di lieve entità.

    Di cosa si tratta

    L’estorsione è punita dal codice penale con pene severe, calibrate sui casi più gravi. Ma la realtà giudiziaria conosce anche episodi minori: nei casi all’origine della decisione, le vittime di un furto erano state costrette, con minaccia, a pagare per riavere il bene sottratto, un telefono cellulare e le chiavi di un motociclo. Per questi fatti di scarsa offensività i giudici si trovavano obbligati ad applicare comunque una pena minima molto alta, senza alcuno strumento per adeguarla alla reale gravità del comportamento. I Tribunali di Firenze e di Roma hanno quindi chiesto alla Corte se questa rigidità non violasse il principio di uguaglianza e la funzione rieducativa della pena, che impone proporzione tra sanzione e fatto commesso. Era in gioco la possibilità, per il giudice, di tener conto della tenue gravità di un’estorsione senza forzature, garantendo pene proporzionate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Firenze e il Tribunale di Roma hanno sollevato questioni sull’art. 629 del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena quando il fatto di estorsione risulti di lieve entità. Il Tribunale di Roma ha richiamato anche il primo comma dell’art. 27.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 629 del codice penale nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Ha invece dichiarato non fondate le questioni nella parte in cui chiedevano una diminuzione fino a due terzi, ritenendo che la misura della riduzione spetti alla discrezionalità del legislatore entro limiti ragionevoli.

    Il principio

    La pena per l’estorsione deve poter essere adeguata alla concreta gravità del fatto: l’assenza di un’attenuante per i casi di lieve entità rende la sanzione sproporzionata e contrasta con il principio di uguaglianza e con la funzione rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    Cosa cambia in concreto per chi commette un’estorsione di lieve entita?

    Dopo la sentenza il giudice può ridurre la pena fino a un terzo quando il fatto, per modalità e tenuità del danno, risulta di lieve entità. La cornice di pena dell’estorsione resta, ma diventa più flessibile verso il basso nei casi minori.

    Perche la Corte non ha concesso una riduzione fino a due terzi?

    Perché stabilire l’esatta misura della diminuzione è scelta del legislatore. La Corte ha fissato il rimedio minimo necessario, fino a un terzo, lasciando al Parlamento eventuali interventi più ampi.

    Questa attenuante vale solo per l’estorsione?

    La decisione riguarda specificamente l’art. 629 del codice penale. Esprime però un’esigenza generale di proporzione tra fatto e pena che la Corte ha già valorizzato per altri reati.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 121/2023 – Sanzioni regionali e competenza penale dello Stato: legge sul randagismo in Sicilia

    Con la sentenza n. 121/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittime le norme della legge della Regione Siciliana n. 15 del 2022 sulla tutela degli animali, perché una Regione non può introdurre sanzioni che invadono la materia penale, riservata in via esclusiva allo Stato.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Siciliana n. 15 del 2022 detta norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo. Alcune sue disposizioni prevedevano sanzioni e divieti che, secondo il Governo, finivano per disciplinare materia penale o per sovrapporsi a illeciti già previsti dalla legge nazionale. Il punto delicato è che la potestà di stabilire reati e pene appartiene soltanto allo Stato: una Regione può regolare molti aspetti della convivenza con gli animali, ma non può creare nuove fattispecie sanzionatorie che invadono l’ordinamento penale, né duplicare sanzioni statali esponendo i cittadini al rischio di essere puniti due volte per lo stesso fatto. La questione tocca quindi sia il riparto di competenze tra Stato e Regioni sia la garanzia, di matrice europea, del divieto di doppio giudizio per il medesimo illecito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 12, comma 5, e 34 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2022: il primo per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato l’ordinamento penale; il secondo anche per contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU sul divieto di doppio giudizio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 5, limitatamente alla lettera a), e dell’art. 34, comma 1, limitatamente all’inciso che faceva salve le sanzioni nazionali, nel testo anteriore alle modifiche regionali del 2023. Ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 34 sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, in relazione al divieto di bis in idem convenzionale. Resta fermo, quindi, che la Regione non poteva introdurre quelle previsioni sanzionatorie nella materia riservata allo Stato.

    Il principio

    La competenza a stabilire reati e sanzioni penali spetta esclusivamente allo Stato: una legge regionale non può introdurre disposizioni che invadono l’ordinamento penale, neppure in settori, come la tutela degli animali, in cui la Regione ha proprie competenze.

    Domande e risposte

    Le Regioni non possono punire chi maltratta gli animali?

    Le Regioni possono dettare regole e prevedere sanzioni amministrative nei limiti delle loro competenze, ma non possono creare reati o pene: la disciplina penale, incluso il maltrattamento di animali come reato, spetta alla legge dello Stato.

    Cosa significa che la norma era gia stata modificata?

    Dopo il ricorso la Regione aveva corretto le disposizioni con una legge del 2023. La Corte ha comunque deciso perché non era provato che, nel periodo intermedio, le norme impugnate non fossero state applicate.

    Perche e stata respinta la censura sul doppio giudizio?

    La Corte ha ritenuto non fondata la specifica questione fondata sul divieto convenzionale di essere giudicati due volte per lo stesso fatto, mentre ha accolto i profili legati all’invasione della competenza penale statale.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni; la lettera l) del secondo comma riserva allo Stato l’ordinamento penale, mentre il primo comma richiama i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.
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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 122/2023 – Debiti fuori bilancio della Regione e annualita del bilancio

    Con la sentenza n. 122/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle leggi della Regione Molise n. 18 e n. 19 del 2022, che riconoscevano debiti fuori bilancio per il trasporto pubblico locale senza una copertura finanziaria chiara e rispettosa del principio di annualità del bilancio.

    Di cosa si tratta

    I debiti fuori bilancio sono spese che un ente pubblico si trova a dover pagare pur non avendole previste nel proprio bilancio: per renderle pagabili occorre una legge regionale che ne riconosca la legittimità e ne individui la copertura. Con due leggi del 2022 la Regione Molise aveva riconosciuto debiti verso aziende del trasporto extraurbano per oltre un milione di euro complessivi, indicando però la copertura solo con un generico richiamo a una missione e a un programma di spesa, senza precisare a quale esercizio di bilancio le somme fossero imputate. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato quelle leggi, ritenendo violato il principio per cui ogni spesa deve trovare copertura in un bilancio determinato e nell’anno corretto. La posta in gioco era la tenuta dei conti pubblici regionali e il rispetto delle regole contabili che garantiscono trasparenza su quando e con quali risorse una spesa viene effettivamente finanziata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 2 delle leggi della Regione Molise n. 18 e n. 19 del 2022 per contrasto con gli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, quest’ultimo in relazione al principio di annualità del bilancio e ai principi contabili armonizzati di cui al d.lgs. n. 118 del 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, riuniti i giudizi, degli artt. 1 e 2 di entrambe le leggi regionali. Le disposizioni impugnate non individuavano in modo adeguato la copertura finanziaria dei debiti riconosciuti e ne risultava compromesso il rispetto dell’obbligo costituzionale di provvedere ai mezzi per far fronte alle spese, in coerenza con i principi di armonizzazione dei bilanci pubblici.

    Il principio

    Il riconoscimento di un debito fuori bilancio da parte della Regione deve indicare con precisione la copertura finanziaria e l’esercizio di bilancio cui la spesa è imputata: una copertura generica o non riferita all’annualità corretta viola l’obbligo costituzionale di equilibrio e copertura delle spese.

    Domande e risposte

    Che cos’e un debito fuori bilancio?

    È un’obbligazione di spesa che l’ente deve onorare pur non essendo stata regolarmente prevista in bilancio. Per pagarla occorre un atto che ne riconosca la legittimità e ne reperisca la copertura nelle regole contabili.

    Perche la copertura generica non basta?

    Perché la Costituzione impone che ogni nuova spesa indichi i mezzi per farvi fronte. Indicare solo missione e programma, senza dire a quale esercizio le risorse appartengono, non consente di verificare l’effettiva sostenibilità della spesa.

    Cosa succede ora ai creditori della Regione?

    Le leggi che riconoscevano quei debiti sono cadute, ma il credito sostanziale resta: la Regione dovrà provvedere con un nuovo atto che individui correttamente la copertura, nel rispetto dei principi contabili.

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