Art. 542 c.p.c. – Distribuzione giudiziale
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se i creditori non raggiungono l’accordo di cui all’articolo precedente o il pretore non l’approva, ognuno di essi puo’ chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.
Il pretore, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote.
