Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 27 Codice della Navigazione – Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all’estero

    Art. 27 Codice della Navigazione – Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all’estero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero è esercitata dalle autorità consolari. DEI BENI PUBBLICI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE Del demanio marittimo

  • Art. 26 Codice della Navigazione – Navi e galleggianti addetti al servizio urbano

    Art. 26 Codice della Navigazione – Navi e galleggianti addetti al servizio urbano

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei porti comunicanti con canali ed altre acque interne, il comandante del porto esercita la vigilanza sulle navi e sui galleggianti addetti al servizio urbano che entrano nelle acque marittime. I conflitti di competenza fra l'autorità marittima e quella comunale relativi al servizio di tali navi e galleggianti sono risolti dal prefetto del luogo ed in via definitiva dal ministro per le comunicazioni.

  • Art. 25 Codice della Navigazione – Attribuzioni dell’autorità comunale

    Art. 25 Codice della Navigazione – Attribuzioni dell’autorità comunale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nelle località ove non hanno sede uffici di porto l'esercizio di attribuzioni amministrative relative alla navigazione interna può essere conferito a norma del regolamento dal ministro per le comunicazioni all'autorità comunale.

  • Art. 23 Codice della Navigazione – Uffici di porto

    Art. 23 Codice della Navigazione – Uffici di porto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei porti e nelle altre località di maggiore importanza per la navigazione interna sono istituiti ispettorati di porto e delegazioni di approdo da questi dipendenti. L'ispettorato di porto esercita sulle vie navigabili comprese nella sua circoscrizione le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti. Il capo dell'ispettorato ed il capo della delegazione di approdo sono comandanti del porto ove hanno sede. Nei casi previsti dal regolamento possono essere istituite, fuori della circoscrizione degli ispettorati di porto, delegazioni di approdo direttamente dipendenti dall'ispettorato compartimentale. In tal caso il capo della delegazione esercita anche le attribuzioni del capo dell'ispettorato di porto, conferitegli dal ministro per le comunicazioni.

  • Art. 22 Codice della Navigazione – Ispettorati compartimentali

    Art. 22 Codice della Navigazione – Ispettorati compartimentali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna il territorio del Regno è diviso in zone. A ciascuna zona è preposto un ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

  • Art. 19 Codice della Navigazione – Enti portuali

    Art. 19 Codice della Navigazione – Enti portuali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei porti di maggiore importanza taluni servizi portuali inerenti alla navigazione possono essere affidati ad appositi enti costituiti con legge. Art. 20 (Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all'estero). La vigilanza sulla navigazione e sul traffico marittimo nazionale all'estero è esercitata dalle autorità consolari. Dell'amministrazione della navigazione interna

  • Art. 18 Codice della Navigazione – Personale dell’amministrazione marittima

    Art. 18 Codice della Navigazione – Personale dell’amministrazione marittima

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto. Ove se ne riconosca l'opportunità, l'esercizio di tali funzioni può essere affidato, nei porti e approdi di minore importanza a persone estranee a detto corpo.

  • Art. 17 Codice della Navigazione – Attribuzioni degli uffici locali

    Art. 17 Codice della Navigazione – Attribuzioni degli uffici locali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificamente conferite a determinate autorità.

  • Art. 15 Codice della Navigazione – Ministro competente

    Art. 15 Codice della Navigazione – Ministro competente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'amministrazione della marina mercantile è retta dal ministro per le comunicazioni.

  • Art. 14 Codice della Navigazione – Competenza giurisdizionale

    Art. 14 Codice della Navigazione – Competenza giurisdizionale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Oltre che nei casi previsti dall'articolo 4 del codice di procedura civile, le domande riguardanti urto di navi o di aeromobili ovvero assistenza, salvataggio o ricupero in alto mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato possono proporsi avanti i giudici del Regno, se la nave o l'aeromobile che ha cagionato l'urto o che è stato assistito o salvato, ovvero le persone salvate o le cose salvate o ricuperate si trovano nel Regno. DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA DELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA NAVIGAZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA NAVIGAZIONE Dell'amministrazione della navigazione marittima

  • Art. 13 Codice della Navigazione – Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero

    Art. 13 Codice della Navigazione – Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le obbligazioni derivanti da assistenza, salvataggio e ricupero compiuti in alto mare sono regolate dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile che ha prestato il soccorso o compiuto il ricupero. La stessa legge regola la ripartizione del compenso per assistenza, salvataggio e ricupero fra l'armatore a l'esercente e l'equipaggio. 43 ————- AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana ai fini di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera fatte salve le disposizioni di cui all'art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato straniero nei cui appositi registri la nave è iscritta.

  • Art. 12 Codice della Navigazione – Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da urto di navi o aeromobili

    Art. 12 Codice della Navigazione – Legge regolatrice delle obbligazioni derivanti da urto di navi o aeromobili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le obbligazioni derivanti da urto di navi o di aeromobili in alto mare o in altro luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono regolate dalla legge nazionale delle navi o degli aeromobili, se è comune; altrimenti dalla legge italiana. 43 ————- AGGIORNAMENTO Il D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 66 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b che durante il periodo di temporanea abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera italiana si intende per "legge nazionale della nave" quella italiana ai fini di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b che durante il periodo di sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione ed all'uso della bandiera fatte salve le disposizioni di cui all'art. 29, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di lavoro marittimo, ai fini di cui al presente articolo, si intende per "legge nazionale della nave" quella dello Stato straniero nei cui appositi registri la nave è iscritta.

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