Autore: Andrea Marton

  • Articolo 542 Codice di Procedura Civile: Distribuzione giudiziale

    Articolo 542 Codice di Procedura Civile: Distribuzione giudiziale

    Art. 542 c.p.c. – Distribuzione giudiziale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se i creditori non raggiungono l’accordo di cui all’articolo precedente o il pretore non l’approva, ognuno di essi puo’ chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.

    Il pretore, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote.

  • Articolo 541 Codice di Procedura Civile: Distribuzione amichevole

    Articolo 541 Codice di Procedura Civile: Distribuzione amichevole

    Art. 541 c.p.c. – Distribuzione amichevole

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il pretore, sentito il debitore, provvede in conformita’.

  • Articolo 540 Codice di Procedura Civile: Pagamento del prezzo e rivendita

    Articolo 540 Codice di Procedura Civile: Pagamento del prezzo e rivendita

    Art. 540 c.p.c. – Pagamento del prezzo e rivendita

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La vendita all’incanto si fa per contanti.

    Se il prezzo non e’ pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilita’ dell’aggiudicatario inadempiente.

    La somma ricavata dalla vendita e’ immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.

  • Articolo 539 Codice di Procedura Civile: Vendita o assegnazione degli oggetti d’oro e d’argento

    Articolo 539 Codice di Procedura Civile: Vendita o assegnazione degli oggetti d’oro e d’argento

    Art. 539 c.p.c. – Vendita o assegnazione degli oggetti d’oro e d’argento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Gli oggetti d’oro e d’argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.

    Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.

  • Articolo 538 Codice di Procedura Civile: Nuovo incanto

    Articolo 538 Codice di Procedura Civile: Nuovo incanto

    Art. 538 c.p.c. – Nuovo incanto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l’esecuzione della

    vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.

  • Articolo 537 Codice di Procedura Civile: Modo dell’incanto

    Articolo 537 Codice di Procedura Civile: Modo dell’incanto

    Art. 537 c.p.c. – Modo dell’incanto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all’articolo 535. L’aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non e’ fatta una maggiore offerta.

    Se la vendita non puo’ compiersi nel giorno stabilito, e’ continuata nel primo giorno seguente non festivo.

    Dell’incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria.

  • Articolo 536 Codice di Procedura Civile: Trasporto e ricognizione delle cose da vendere

    Articolo 536 Codice di Procedura Civile: Trasporto e ricognizione delle cose da vendere

    Art. 536 c.p.c. – Trasporto e ricognizione delle cose da vendere

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Chi e’ incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l’incanto, e puo’ richiedere l’intervento della forza pubblica.

    In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento.

  • Articolo 535 Codice di Procedura Civile: Prezzo base dell’incanto

    Articolo 535 Codice di Procedura Civile: Prezzo base dell’incanto

    Art. 535 c.p.c. – Prezzo base dell’incanto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base e’ determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.

    In ogni altro caso il pretore, nel provvedimento di cui all’articolo 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell’incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.

  • Articolo 534-ter Codice di Procedura Civile: Ricorso al Giudice dell’esecuzione

    Articolo 534-ter Codice di Procedura Civile: Ricorso al Giudice dell’esecuzione

    Art. 534-ter c.p.c. – Ricorso al Giudice dell’esecuzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il professionista delegato può rivolgersi

    al Giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo

    avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista con ricorso allo stesso Giudice, il quale

    provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il Giudice, concorrendo

    gravi motivi, disponga la sospensione.

    Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 617.

  • Articolo 534-bis Codice di Procedura Civile: Delega delle operazioni di vendita

    Articolo 534-bis Codice di Procedura Civile: Delega delle operazioni di vendita

    Art. 534-bis c.p.c. – Delega delle operazioni di vendita

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice con il provvedimento di cui all’articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all’istituto di cui

    al primo comma dell’articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel

    circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179ter

    delle disposizioni di attuazione del presente codice il compimento delle operazioni di vendita con incanto

    ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono

    regolati dalle disposizioni di cui all’articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente

    sezione.