Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 209/2023 – Emersione dei rapporti di lavoro durante l’emergenza COVID-19

    Con la sentenza n. 209 del 2023 la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate, le questioni sulla procedura di emersione dei rapporti di lavoro introdotta durante l’emergenza COVID-19.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza sanitaria da COVID-19, il decreto “Rilancio” del 2020 ha previsto una procedura di emersione che consentiva la regolarizzazione di rapporti di lavoro, anche con cittadini stranieri, in particolari settori. La normativa fissava requisiti sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro, tra cui un’adeguata capacità reddituale del datore. Nel caso esaminato, un cittadino straniero aveva impugnato il rigetto della domanda di emersione presentata in suo favore, motivato dalla mancanza di idonea capacità reddituale del datore di lavoro, una società cooperativa, con conseguente diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il TAR Umbria ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, dubitando della ragionevolezza di alcuni requisiti e del rispetto dei criteri della legge delega, oltre che di alcuni profili relativi alla tutela del lavoro e al sindacato sugli atti amministrativi. La questione tocca l’equilibrio tra l’esigenza di regolarizzare il lavoro irregolare e i presupposti richiesti per accedere alla procedura.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 103, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), convertito nella legge n. 77 del 2020, sollevato dal TAR Umbria in riferimento agli artt. 3, 10, 35, 76, 97 e 113 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sui commi 5 e 6 sollevata in riferimento agli artt. 10 e 76 della Costituzione, e non fondate le altre questioni: quelle sul comma 4 in riferimento agli artt. 3 e 35, e quelle sui commi 5 e 6 in riferimento agli artt. 97 e 113. La disciplina dell’emersione è stata ritenuta, nei termini esaminati, compatibile con la Costituzione.

    Il principio

    La disciplina della procedura straordinaria di emersione dei rapporti di lavoro adottata nell’emergenza COVID-19, con i requisiti previsti anche a carico del datore di lavoro, rientra nella discrezionalità del legislatore e non contrasta, nei termini esaminati, con i principi di ragionevolezza, tutela del lavoro e buon andamento.

    Domande e risposte

    Cosa era la procedura di emersione del 2020?

    Una procedura straordinaria, legata all’emergenza COVID-19, per regolarizzare rapporti di lavoro, anche di cittadini stranieri, in determinati settori.

    Perché la domanda poteva essere respinta?

    Tra i requisiti vi era l’adeguata capacità reddituale del datore di lavoro: la sua mancanza poteva comportare il rigetto della domanda, come avvenuto nel caso esaminato.

    La Corte ha confermato la disciplina?

    Sì, nei termini esaminati: ha respinto le censure, ritenendo i requisiti previsti compatibili con la Costituzione.

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  • Corte cost. n. 210/2023 – Sanzioni del Codice della strada e restituzione degli atti al giudice

    Con l’ordinanza n. 210 del 2023 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Giudice di pace di La Spezia, perché rivaluti la questione alla luce delle sopravvenienze normative.

    Di cosa si tratta

    Talvolta, dopo che un giudice ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, intervengono modifiche legislative o nuove decisioni che incidono sul quadro normativo di riferimento. In questi casi la Corte, anziché decidere subito, può ordinare la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché verifichi se la questione sia ancora rilevante e attuale oppure debba essere riformulata. Si tratta di un meccanismo che evita pronunce su un contesto normativo nel frattempo cambiato. Nel caso esaminato, il Giudice di pace di La Spezia aveva sollevato una questione su una norma sanzionatoria del Codice della strada, nell’ambito di un giudizio relativo a sanzioni amministrative. La Corte ha ritenuto opportuno restituire gli atti al giudice, così che possa nuovamente valutare la questione tenendo conto degli elementi sopravvenuti, senza che la Corte si pronunci sul merito in questa sede.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 224, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), sollevato dal Giudice di pace di La Spezia nell’ambito di un giudizio in materia di sanzioni amministrative connesse alla circolazione stradale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Giudice di pace di La Spezia. Non vi è una decisione sul merito: il giudice dovrà rivalutare la rilevanza e i termini della questione alla luce del quadro normativo aggiornato.

    Il principio

    Quando, dopo la rimessione, mutano gli elementi normativi rilevanti, la Corte può restituire gli atti al giudice affinché riesamini la questione: ciò assicura che il controllo di costituzionalità si svolga su un contesto attuale e non superato.

    Domande e risposte

    Cosa significa “restituzione degli atti”?

    Che la Corte rinvia la questione al giudice che l’ha sollevata, perché la riesamini alla luce di novità normative o giurisprudenziali, senza deciderla nel merito.

    La norma del Codice della strada è stata dichiarata legittima?

    No: la Corte non si è pronunciata sul merito; ha solo restituito gli atti per una nuova valutazione del giudice.

    La questione è definitivamente chiusa?

    No: il giudice potrà riproporla, se la riterrà ancora rilevante, aggiornandola al quadro normativo vigente.

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  • Corte cost. n. 211/2023 – Maternità e decorrenza giuridica per le vincitrici di concorso nella Polizia penitenziaria

    Con la sentenza n. 211 del 2023 la Corte costituzionale ha tutelato le vincitrici di concorso nella Polizia penitenziaria assenti per maternità, riconoscendo loro la stessa decorrenza giuridica degli altri vincitori.

    Di cosa si tratta

    Chi vince un concorso pubblico nella Polizia penitenziaria deve frequentare un corso di formazione, al termine del quale è immesso in ruolo con una determinata decorrenza, anche giuridica, importante per l’anzianità e la progressione di carriera. Una vincitrice che, al momento del corso, si trovi in maternità non può frequentarlo insieme agli altri e deve attendere il primo corso utile successivo. La disciplina, però, non prevedeva che, una volta conseguita l’idoneità in quel corso successivo, la decorrenza giuridica fosse allineata a quella degli altri vincitori dello stesso concorso. Il risultato era penalizzante: la lavoratrice perdeva anzianità e posizione solo perché era stata madre nel periodo del corso originario. La questione è stata sollevata per evitare che la maternità si traduca in uno svantaggio di carriera, in contrasto con la parità tra uomo e donna e con la tutela della maternità e della famiglia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del decreto legislativo n. 443 del 1992 (ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria), in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3 e 117 della Costituzione, nella parte in cui non garantiscono alle vincitrici assenti per maternità la stessa decorrenza giuridica degli altri vincitori.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del d.lgs. n. 443 del 1992 nella parte in cui non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori, divenute idonee al primo corso successivo all’assenza per maternità, siano immesse in ruolo con la stessa decorrenza giuridica attribuita agli altri vincitori dello stesso concorso.

    Il principio

    La maternità non può tradursi in uno svantaggio di carriera: alla vincitrice di concorso che ha dovuto rinviare il corso di formazione per maternità deve essere riconosciuta, una volta conseguita l’idoneità, la stessa decorrenza giuridica degli altri vincitori, a tutela della parità e della maternità.

    Domande e risposte

    Chi beneficia di questa decisione?

    Le vincitrici di concorso nella Polizia penitenziaria che, assenti per maternità, hanno frequentato il primo corso utile successivo: ora hanno diritto alla stessa decorrenza giuridica degli altri vincitori.

    Cosa significa “decorrenza giuridica”?

    È la data da cui si calcolano anzianità e progressione di carriera: allinearla a quella degli altri vincitori evita che la maternità causi una perdita di posizione.

    Perché era una discriminazione?

    Perché penalizzava la lavoratrice unicamente per aver esercitato la maternità, in contrasto con la parità tra i sessi e con la tutela costituzionale della maternità.

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  • Corte cost. n. 212/2023 – Trattenimento del richiedente protezione internazionale e convalida del giudice

    Con la sentenza n. 212 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sui termini per la convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto dal questore.

    Di cosa si tratta

    Quando lo straniero che chiede protezione internazionale viene trattenuto in un centro, la misura incide sulla sua libertà personale e deve essere convalidata dall’autorità giudiziaria entro termini stringenti, a garanzia dei diritti della persona. La legge stabilisce che il provvedimento del questore sia sottoposto al giudice per la convalida entro un termine breve. Nel caso esaminato, il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di immigrazione, doveva decidere sul riesame della convalida di un trattenimento disposto dal questore nei confronti di uno straniero che aveva manifestato l’intenzione di chiedere la protezione internazionale. Il giudice ha dubitato della legittimità costituzionale della norma che, rinviando alla disciplina sull’espulsione, individua il momento da cui decorrono le quarantotto ore per chiedere la convalida. Il timore era che questo meccanismo potesse comprimere la tutela della libertà personale del richiedente, garantita dalla Costituzione. La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015 (accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), nella parte in cui rinvia all’art. 14 del Testo unico sull’immigrazione, sollevato dal Tribunale di Milano in riferimento all’art. 13 della Costituzione, sulla libertà personale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Non vi è quindi una pronuncia sul merito: la disciplina dei termini per la convalida del trattenimento resta in vigore e la sua conformità all’art. 13 della Costituzione non è stata esaminata.

    Il principio

    L’inammissibilità chiude il giudizio per ragioni processuali, senza valutare la fondatezza della censura: la disciplina sul trattenimento del richiedente protezione resta applicabile e il dubbio potrà essere riproposto con un’ordinanza di rimessione che superi gli ostacoli rilevati.

    Domande e risposte

    Cosa è la convalida del trattenimento?

    È il controllo con cui il giudice verifica, entro termini brevi, la legittimità della misura che limita la libertà dello straniero trattenuto, a garanzia dell’art. 13 della Costituzione.

    La Corte ha detto che il meccanismo è legittimo?

    No: ha dichiarato la questione inammissibile, quindi non si è pronunciata sul merito della disciplina.

    Restano garanzie per il richiedente protezione?

    Sì: il trattenimento deve comunque essere convalidato dal giudice nei termini di legge; la decisione non incide su questa garanzia.

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  • Corte cost. n. 213/2023 – Revoca della patente al custode del veicolo sequestrato

    Con l’ordinanza n. 213 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla revoca della patente al custode che circola con il veicolo posto sotto sequestro amministrativo.

    Di cosa si tratta

    Quando un veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo, può essere affidato in custodia a un soggetto che ha l’obbligo di non utilizzarlo. Il Codice della strada prevede che, se il custode mette comunque in circolazione il veicolo sequestrato, oltre alla sanzione pecuniaria scattano sanzioni accessorie, tra cui la revoca della patente e il trasferimento del veicolo. Nel caso esaminato, il Giudice di pace di Forlì era investito dell’opposizione a un’ordinanza-ingiunzione che, per la guida di un mezzo sotto sequestro, aveva disposto anche la revoca della patente. Il giudice ha dubitato della legittimità costituzionale di questa sanzione accessoria, ritenendola eccessivamente afflittiva rispetto all’effettiva gravità della condotta, e sproporzionata se confrontata con altre violazioni più pericolose per la sicurezza stradale. La Corte, però, non è entrata nel merito, dichiarando la questione manifestamente inammissibile per ragioni di carattere processuale legate al modo in cui era stata posta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 213, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), come modificato nel 2018, sollevato dal Giudice di pace di Forlì in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità della sanzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Non vi è quindi una pronuncia sul merito: la disciplina della revoca della patente per il custode che circola con il veicolo sequestrato resta in vigore e la sua proporzionalità non è stata esaminata.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità chiude il giudizio per ragioni processuali, senza valutare la fondatezza della censura: la norma resta applicabile e il dubbio di proporzionalità potrà essere riproposto con un’ordinanza di rimessione priva dei vizi rilevati.

    Domande e risposte

    Chi guida un veicolo sotto sequestro rischia la revoca della patente?

    Sì: il Codice della strada prevede, per il custode che mette in circolazione il veicolo sequestrato, sanzioni accessorie tra cui la revoca della patente; la norma resta in vigore.

    La Corte ha detto che la sanzione è proporzionata?

    No: non ha esaminato il merito, avendo dichiarato la questione manifestamente inammissibile.

    Si può riproporre la questione?

    Sì, con una nuova ordinanza di rimessione che superi gli ostacoli processuali che hanno determinato l’inammissibilità.

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  • Corte cost. n. 214/2023 – Guida con patente revocata da soggetto sottoposto a sorveglianza speciale

    Con l’ordinanza n. 214 del 2023 la Corte costituzionale ha giudicato manifestamente infondate le questioni sulla norma del Codice antimafia che punisce chi guida senza patente, o con patente revocata, essendo già sottoposto a sorveglianza speciale.

    Di cosa si tratta

    Il Codice delle leggi antimafia punisce in modo aggravato alcuni comportamenti tenuti da chi è già sottoposto a misure di prevenzione, come la sorveglianza speciale. Tra questi, la guida di un veicolo senza patente, oppure dopo che la patente è stata negata, sospesa o revocata. Nel caso esaminato, un soggetto già destinatario in via definitiva della sorveglianza speciale era stato sorpreso alla guida di un’autovettura dopo che la prefettura gli aveva revocato la patente. Il Tribunale di Terni ha dubitato della legittimità costituzionale di questa previsione, ritenendo eccessivo punire come reato, e in modo aggravato, una condotta che per i comuni cittadini costituisce un illecito di minore rilievo. La questione tocca l’equilibrio tra le esigenze di prevenzione nei confronti di persone considerate socialmente pericolose e i principi di uguaglianza, legalità e proporzionalità della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 73 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia), sollevato dal Tribunale di Terni in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, in tema di uguaglianza, legalità penale e finalità della pena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni. La specifica incriminazione della guida senza patente, o con patente revocata, da parte di chi è già sottoposto a sorveglianza speciale non è stata ritenuta irragionevole né lesiva dei principi di legalità e proporzionalità: risponde a una valutazione di maggiore pericolosità del soggetto, rimessa alla discrezionalità del legislatore.

    Il principio

    Il legislatore può prevedere un trattamento penale più severo per condotte tenute da chi è già sottoposto a misure di prevenzione, in considerazione della sua accertata pericolosità: tale scelta non viola i principi di uguaglianza, legalità e proporzionalità se non è manifestamente irragionevole.

    Domande e risposte

    Perché la stessa condotta è punita più severamente per il sorvegliato speciale?

    Perché il legislatore considera più pericoloso chi, già sottoposto a misura di prevenzione, viola anche le regole sulla circolazione: la Corte ha ritenuto questa valutazione non irragionevole.

    La Corte ha modificato la norma?

    No: la dichiarazione di manifesta infondatezza lascia la disposizione del Codice antimafia pienamente in vigore.

    Vale per qualsiasi automobilista?

    No: la specifica fattispecie aggravata riguarda chi è già destinatario della sorveglianza speciale o di analoghe misure di prevenzione.

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  • Corte cost. n. 149/2022 – Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem nel diritto d’autore

    Con la sentenza n. 149/2022 la Corte costituzionale ha colpito il “doppio binario” sanzionatorio in materia di diritto d’autore, vietando di processare penalmente chi sia gia stato sanzionato in via amministrativa in modo definitivo per lo stesso fatto.

    Di cosa si tratta

    In molti settori l’ordinamento prevede che lo stesso comportamento possa essere punito sia con una sanzione amministrativa sia con una sanzione penale: e il cosiddetto doppio binario. Nel diritto d’autore, la legge n. 633 del 1941 prevede sia un illecito amministrativo sia un reato per condotte sostanzialmente analoghe. Il problema sorge quando una persona, gia colpita in via definitiva da una sanzione amministrativa di natura sostanzialmente punitiva, viene poi sottoposta anche a un processo penale per lo stesso fatto. Qui entra in gioco il principio del ne bis in idem, secondo cui nessuno puo essere giudicato due volte per il medesimo fatto. La questione tocca un equilibrio delicato tra l’esigenza di reprimere efficacemente le violazioni del diritto d’autore e la garanzia, di matrice costituzionale ed europea, che lo Stato non possa accanirsi due volte sulla stessa persona per la stessa condotta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 649 del codice di procedura penale, sollevato dal Tribunale ordinario di Verona, sezione penale. Il giudice rimettente lamentava il contrasto, tra gli altri parametri, con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli obblighi sovranazionali sul divieto di doppio giudizio (ne bis in idem), nella parte in cui la norma non impedisce un secondo procedimento penale per un fatto gia definitivamente sanzionato in sede amministrativa ai sensi della legge sul diritto d’autore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato per uno dei delitti previsti dall’art. 171-ter della legge n. 633 del 1941, quando, in relazione al medesimo fatto, sia gia stato definitivamente sottoposto a procedimento per l’illecito amministrativo di cui all’art. 174-bis della stessa legge.

    Il principio

    Chi e gia stato sanzionato in via amministrativa, in modo definitivo, per un fatto in materia di diritto d’autore non puo essere nuovamente processato in sede penale per lo stesso fatto: il divieto di doppio giudizio impone al giudice di prosciogliere o di non procedere.

    Domande e risposte

    Cosa significa ne bis in idem?

    E il principio per cui nessuno puo essere giudicato o punito due volte per lo stesso fatto. La Corte lo ha valorizzato per evitare che una sanzione amministrativa definitiva sia seguita da un nuovo processo penale sul medesimo fatto.

    La sentenza cancella tutte le sanzioni sul diritto d’autore?

    No. Restano sia l’illecito amministrativo dell’art. 174-bis sia il reato dell’art. 171-ter della legge n. 633 del 1941. Cio che viene impedito e il cumulo dei due procedimenti sullo stesso fatto, quando il primo si e gia concluso definitivamente.

    Cosa deve fare ora il giudice penale?

    Se accerta che per lo stesso fatto la persona e gia stata definitivamente sottoposta al procedimento amministrativo, deve pronunciare sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, senza celebrare un nuovo giudizio penale.

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  • Corte cost. n. 150/2022 – Somministrazione di lavoro e causali

    Con la sentenza n. 150/2022 la Corte costituzionale ha ritenuto legittima la disciplina che, in materia di somministrazione di lavoro, individua i casi in cui e ammesso il ricorso a questa forma di impiego.

    Di cosa si tratta

    La somministrazione di lavoro e il meccanismo per cui un’agenzia autorizzata mette a disposizione di un’impresa utilizzatrice propri lavoratori, che restano dipendenti dell’agenzia ma operano presso un’altra azienda. E uno strumento di flessibilita molto usato, ma delicato, perche tocca la stabilita e le tutele dei lavoratori coinvolti. La questione nasceva da un contenzioso amministrativo: il Consiglio di Stato, chiamato a decidere una controversia, ha dubitato della legittimità costituzionale della norma del decreto legislativo n. 276 del 2003 che disciplina i presupposti del ricorso alla somministrazione. In gioco c’era l’equilibrio tra l’esigenza delle imprese di disporre di forza lavoro in modo flessibile e la tutela del lavoratore, oltre al rispetto dei limiti posti al legislatore delegato dalla legge di delega. La Corte doveva stabilire se la disciplina rispettasse i principi di eguaglianza, la liberta economica e i confini della delega legislativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 5, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro. La questione era stata sollevata dal Consiglio di Stato, sezione terza, nel procedimento tra una societa cooperativa e il Ministero del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 41, 45 e 76 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale. La disciplina della somministrazione di lavoro contenuta nella norma impugnata e stata ritenuta compatibile con i parametri costituzionali invocati: la disposizione resta quindi in vigore.

    Il principio

    La regolazione dei presupposti della somministrazione di lavoro rientra nella discrezionalita del legislatore e non viola i principi di eguaglianza, la liberta di iniziativa economica ne i limiti della delega legislativa, purche resti coerente con il bilanciamento tra flessibilita e tutela del lavoro.

    Domande e risposte

    La norma sulla somministrazione e stata annullata?

    No. La Corte ha dichiarato le questioni non fondate, quindi la disposizione del decreto legislativo n. 276 del 2003 resta pienamente valida.

    Chi aveva sollevato il dubbio di costituzionalita?

    Il Consiglio di Stato, sezione terza, nell’ambito di una controversia amministrativa. E il giudice, durante un processo, a rimettere la questione alla Corte quando ha un dubbio fondato sulla legittimità di una norma da applicare.

    Cosa significa il richiamo all’art. 76 della Costituzione?

    L’art. 76 riguarda i limiti della delega legislativa: il Governo, quando emana un decreto legislativo, deve rispettare i criteri fissati dal Parlamento. La Corte ha ritenuto che tali limiti fossero stati rispettati.

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  • Corte cost. n. 151/2022 – Conflitto sui decreti-legge e poteri dei parlamentari

    Con l’ordinanza n. 151/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili i ricorsi di alcuni parlamentari che lamentavano la lesione delle loro prerogative nella conversione di un decreto-legge approvato con la questione di fiducia.

    Di cosa si tratta

    Un gruppo di parlamentari aveva sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, contestando il modo in cui era stato convertito in legge il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, sugli investimenti e la sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti. Il nodo riguardava un tema ricorrente nella vita parlamentare: l’uso della questione di fiducia e di emendamenti molto ampi nell’iter di conversione dei decreti-legge, che secondo i ricorrenti comprimerebbe il ruolo del singolo deputato o senatore, riducendone la possibilita di discutere, emendare e votare. In gioco c’era la possibilita per i parlamentari di portare davanti alla Corte, tramite il conflitto tra poteri, la difesa delle proprie prerogative individuali contro le modalita con cui il Governo conduce in porto i propri provvedimenti d’urgenza. La Corte doveva stabilire, prima del merito, se ricorsi di questo tipo potessero essere ammessi.

    La questione di legittimità costituzionale

    I ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato erano stati promossi dal senatore Gregorio De Falco e dai deputati Arianna Spessotto, Michele Sodano, Raphael Raduzzi, Alvise Maniero e Stefano Fassina, nei confronti del Governo, in relazione alla conversione del decreto-legge n. 121 del 2021. I ricorrenti invocavano, tra gli altri, gli artt. 3, 67, 68, 71, 72, 77 e 94 della Costituzione, sulle prerogative del parlamentare e sul procedimento legislativo.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Si tratta di una pronuncia in rito: la Corte non e entrata nel merito delle censure, ritenendo che i ricorsi non superassero il vaglio di ammissibilita richiesto per questo tipo di conflitto.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da singoli parlamentari incontra requisiti di ammissibilita stringenti: non ogni doglianza sul procedimento legislativo o sull’uso della questione di fiducia puo essere portata davanti alla Corte attraverso questo strumento.

    Domande e risposte

    Che differenza c’e tra inammissibilita e infondatezza?

    L’inammissibilita e una decisione di rito: la Corte non valuta se le ragioni dei ricorrenti siano giuste o sbagliate, ma rileva che mancano le condizioni per esaminarle nel merito. L’infondatezza, invece, presuppone l’esame del merito.

    Un parlamentare puo difendere le sue prerogative davanti alla Corte?

    In linea di principio il singolo parlamentare puo sollevare un conflitto di attribuzione, ma deve rispettare requisiti rigorosi. In questo caso la Corte ha ritenuto i ricorsi inammissibili.

    Il decreto-legge n. 121 del 2021 resta in vigore?

    Si. La pronuncia non ha annullato il decreto ne la sua legge di conversione: la Corte si e limitata a non esaminare il conflitto sollevato dai parlamentari.

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  • Corte cost. n. 152/2022 – Agricoltura biologica e procedimenti penali in corso

    Con la sentenza n. 152/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che escludeva dal sistema dei controlli biologici chi fosse semplicemente “interessato da procedimenti penali in corso”, a prescindere da una condanna.

    Di cosa si tratta

    Il settore dell’agricoltura biologica si regge su un sistema di certificazione e controlli affidato a organismi autorizzati. Il decreto legislativo n. 20 del 2018 fissava i requisiti di onorabilita necessari per operare in quel sistema. Tra questi, un allegato prevedeva che fossero esclusi non solo i condannati, ma anche i soggetti “interessati da procedimenti penali in corso”. In gioco c’era un principio elementare: una persona puo essere penalizzata, perdendo di fatto la possibilita di lavorare nel settore, per il solo fatto di essere indagata o imputata, dunque prima di qualunque accertamento definitivo di responsabilita. La questione tocca chiunque operi nella filiera biologica, perche un requisito cosi formulato finiva per anticipare le conseguenze di una condanna a una fase in cui vige ancora la presunzione di non colpevolezza. La Corte e stata chiamata a verificare se questa scelta fosse ragionevole e coerente con i principi costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’Allegato 2, punto C, numero 3), lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, in materia di controlli sulla produzione agricola e agroalimentare biologica, limitatamente alle parole “o essere interessati da procedimenti penali in corso”. I parametri costituzionali invocati erano gli artt. 3 (ragionevolezza ed eguaglianza) e 41 (liberta di iniziativa economica) della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione, limitatamente alle parole “o essere interessati da procedimenti penali in corso”. Far derivare l’esclusione dal solo fatto di avere un procedimento penale pendente e stato ritenuto irragionevole e lesivo della liberta economica, perche colpisce il soggetto prima di ogni accertamento definitivo della sua responsabilita.

    Il principio

    Non e ammissibile subordinare l’accesso o la permanenza in un’attivita economica all’assenza di procedimenti penali ancora in corso: una misura di questo tipo anticipa gli effetti di una condanna a una fase in cui la responsabilita non e accertata, in contrasto con la ragionevolezza e la liberta di iniziativa economica.

    Domande e risposte

    Cosa cambia in concreto per gli operatori del biologico?

    Avere un procedimento penale pendente non basta piu, da solo, a escludere un soggetto dal sistema dei controlli biologici. Restano invece valide le cause di esclusione legate a condanne accertate.

    La Corte ha cancellato tutto il requisito di onorabilita?

    No. L’illegittimità riguarda solo le parole “o essere interessati da procedimenti penali in corso”. Il resto della disciplina sui requisiti rimane in vigore.

    Perche un procedimento in corso non puo bastare?

    Perche un procedimento penale puo concludersi con un’assoluzione. Trarne conseguenze gia durante il suo svolgimento significa penalizzare chi non e stato giudicato colpevole, in contrasto con la ragionevolezza richiesta dall’art. 3 e con la liberta d’impresa tutelata dall’art. 41.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 153/2022 – Limiti ai compensi degli amministratori di Finaosta

    Con la sentenza n. 153/2022 la Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo contro la legge della Valle d’Aosta che fissa un tetto ai compensi degli amministratori della finanziaria regionale Finaosta S.p.A.

    Di cosa si tratta

    Finaosta S.p.A. e la finanziaria interamente partecipata dalla Regione Valle d’Aosta, uno strumento pubblico per gli investimenti sul territorio. Con la legge regionale 13 luglio 2021, n. 16, la Regione aveva modificato le regole sul funzionamento dei suoi organi societari, introducendo limiti ai compensi degli amministratori. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato quella norma davanti alla Corte costituzionale, sostenendo che la Regione avesse invaso un ambito riservato allo Stato. La posta in gioco riguardava il confine tra l’autonomia di cui gode la Valle d’Aosta come Regione a statuto speciale e i limiti che lo Stato puo opporre quando una Regione disciplina una propria societa partecipata. In concreto, si discuteva se la Regione potesse decidere da sola come e quanto pagare chi guida una societa che e sostanzialmente un suo braccio operativo, oppure se questo rientrasse in materie sottratte alla competenza regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 1, della legge della Regione Valle d’Aosta 13 luglio 2021, n. 16, nella parte in cui sostituiva l’art. 14, comma 4, della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (la legge istitutiva di Finaosta). Il ricorso era stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 2, lettera a), dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4) e all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale. Il ricorso del Governo e stato quindi respinto: la norma regionale sui limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta resta in vigore. La Corte ha riconosciuto che la disciplina rientra nell’ambito in cui la Regione, in forza del proprio Statuto speciale, puo legittimamente intervenire sulla propria societa finanziaria.

    Il principio

    La Regione a statuto speciale puo disciplinare il funzionamento e i compensi degli organi di una societa interamente partecipata e funzionale ai propri scopi, senza con cio invadere le competenze statali quando l’intervento resta nell’alveo dell’autonomia organizzativa riconosciuta dallo Statuto.

    Domande e risposte

    Chi aveva impugnato la legge regionale?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, cioe lo Stato, con ricorso in via principale. E lo Stato, non un giudice, a contestare direttamente una legge regionale che ritiene invasiva delle proprie competenze.

    La norma sui tetti ai compensi resta valida?

    Si. Avendo la Corte dichiarato non fondata la questione, la disposizione regionale non viene annullata e continua a produrre i suoi effetti.

    Perche conta lo Statuto speciale?

    Perche la Valle d’Aosta gode di forme di autonomia piu ampie rispetto alle Regioni ordinarie. Lo Statuto, che e una legge costituzionale, le attribuisce competenze proprie che la Corte ha ritenuto idonee a giustificare l’intervento sulla societa regionale.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 199/2022 – Friuli-Venezia Giulia, norma sul lavoro e giudicato costituzionale

    Con la sentenza n. 199/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma friulana in materia di occupazione, escludendo pero che essa violasse il divieto di riprodurre disposizioni gia dichiarate incostituzionali.

    Di cosa si tratta

    Quando la Corte costituzionale dichiara illegittima una norma, l’art. 136 della Costituzione vieta che quella disposizione continui a produrre effetti, e il legislatore non puo semplicemente riprodurla aggirando la decisione. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con una legge multisettoriale del 2021, aveva introdotto nella propria normativa sul lavoro una previsione. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata in via principale, sostenendo tra l’altro che riproducesse una norma gia dichiarata incostituzionale, in violazione del giudicato costituzionale. La Corte ha dovuto distinguere tra il vizio sostanziale della nuova disposizione e l’eventuale violazione del vincolo derivante dalla precedente sentenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 73 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2021, che ha introdotto il comma 3-quater.1 nell’art. 77 della legge regionale n. 18 del 2005 in materia di occupazione e qualita del lavoro, in riferimento, tra gli altri, all’art. 136 della Costituzione. Il Governo lamentava anche la violazione del divieto di riprodurre norme dichiarate incostituzionali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale del comma 3-quater.1 dell’art. 77 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005, introdotto dall’art. 73 della legge regionale n. 6 del 2021. Ha invece dichiarato non fondata la questione sollevata in riferimento all’art. 136 della Costituzione: la nuova norma e illegittima, ma non per violazione del giudicato costituzionale.

    Il principio

    Una norma regionale puo essere dichiarata incostituzionale per il suo contenuto pur senza violare il divieto, sancito dall’art. 136 della Costituzione, di riprodurre disposizioni gia annullate: i due profili vanno tenuti distinti.

    Domande e risposte

    Cosa vieta l’art. 136 della Costituzione?

    Stabilisce che la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Da qui il divieto per il legislatore di riprodurla aggirando la pronuncia.

    Perche la norma e illegittima ma non viola il giudicato?

    Perche la nuova disposizione presentava un vizio proprio, sufficiente a renderla incostituzionale, senza che si configurasse una pedissequa riproduzione della norma gia annullata.

    La materia era il lavoro?

    Si. La previsione interveniva sulla normativa regionale in materia di occupazione e qualita del lavoro.

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