Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 175/2023 – Insindacabilità del senatore e conflitto del giudice di Catania

    Con l’ordinanza n. 175 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Catania contro il Senato, che aveva ritenuto insindacabili i fatti ascritti a un senatore.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. Quando un giudice procede contro un parlamentare, la Camera di appartenenza può deliberare che le sue dichiarazioni erano funzionali e quindi insindacabili. Nel caso, il Senato, con una deliberazione del febbraio 2022, aveva affermato l’insindacabilità dei fatti ascritti a un senatore, in un procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Catania. Il giudice ha ritenuto che questa decisione gli sottraesse indebitamente il potere di giudicare e ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte costituzionale di stabilire se quella valutazione di insindacabilità fosse legittima. In questa prima fase la Corte verifica soltanto se il conflitto possa essere instaurato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si tratta di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il Tribunale di Catania lamenta che la deliberazione del Senato del 16 febbraio 2022, sull’insindacabilità dei fatti ascritti al senatore, abbia leso le proprie attribuzioni giurisdizionali, in relazione all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto promosso dal Tribunale di Catania nei confronti del Senato. La pronuncia dispone la notifica del ricorso al Senato e il prosieguo del giudizio: la decisione di merito è rinviata alla fase successiva.

    Il principio

    Il giudice che ritenga lesa la propria potestà di procedere da una delibera di insindacabilità ex art. 68 Cost. può sollevare conflitto di attribuzione: verificati i requisiti soggettivo e oggettivo, il conflitto è ammissibile, salvo l’esame del merito.

    Domande e risposte

    Che cosa decide questa ordinanza?

    Decide solo che il conflitto è ammissibile e va istruito; non stabilisce ancora se il Senato avesse ragione a dichiarare l’insindacabilità.

    Che cos’è l’insindacabilità parlamentare?

    È la garanzia, prevista dall’art. 68, primo comma, Cost., per cui i parlamentari non rispondono delle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni; il punto controverso è quando un’opinione sia davvero funzionale.

    Il senatore è stato assolto o condannato?

    Né l’uno né l’altro. L’ordinanza riguarda solo l’ammissibilità del conflitto; la responsabilità penale non è oggetto di questa decisione.

    Cosa accadrà ora?

    Il ricorso sarà notificato al Senato e il giudizio proseguirà nel merito, in cui la Corte deciderà a chi spettasse il potere conteso.

    Norme collegate

    • Art. 68 della Costituzione – insindacabilità delle opinioni dei parlamentari, oggetto della delibera del Senato.
    • Art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (testo su Normattiva).
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  • Corte cost. n. 176/2023 – Disposizioni contabili della Regione Abruzzo e copertura della spesa

    Con la sentenza n. 176 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittime alcune disposizioni contabili della Regione Abruzzo, respingendo invece le censure su un’altra norma di bilancio.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni, come lo Stato, devono rispettare regole di bilancio e, in particolare, l’obbligo di copertura della spesa: ogni nuova spesa deve indicare con quali risorse sarà finanziata, a garanzia dell’equilibrio dei conti pubblici. La Regione Abruzzo aveva approvato, con una legge del 2022, disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024. Il Presidente del Consiglio dei ministri ne ha impugnate alcune davanti alla Corte costituzionale, ritenendo che violassero i vincoli costituzionali sulla copertura della spesa e sul riparto di competenze tra Stato e Regioni, anche in materie riservate alla legge statale. La Corte è stata chiamata a verificare quali di queste previsioni rispettassero le regole costituzionali di finanza pubblica e quali invece le superassero.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 25 e 26, commi 1 e 2, della legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2022, in riferimento agli artt. 3, 81, terzo comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022, e ha dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 25, promosse in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost. Cadono quindi le previsioni dell’art. 26, mentre l’art. 25 resta in vigore.

    Il principio

    Le Regioni devono rispettare l’obbligo costituzionale di copertura della spesa e il riparto di competenze con lo Stato: le disposizioni contabili che vi contrastano sono illegittime, mentre quelle conformi ai vincoli di bilancio sono valide.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’obbligo di copertura della spesa?

    È il principio, fissato dall’art. 81 Cost., per cui ogni nuova spesa deve indicare i mezzi per farvi fronte, a garanzia dell’equilibrio dei conti pubblici.

    Perché solo l’art. 26 è stato dichiarato illegittimo?

    Perché la Corte ha ritenuto che le previsioni dell’art. 26, commi 1 e 2, violassero i parametri costituzionali, mentre l’art. 25 li rispettava, risultando le relative censure non fondate.

    Le Regioni hanno autonomia di bilancio?

    Sì, ma entro i limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge statale, in particolare il vincolo di copertura della spesa e il riparto di competenze.

    Cosa accade alle norme dichiarate illegittime?

    Perdono efficacia: l’art. 26, commi 1 e 2, della legge regionale non può più essere applicato.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 177/2023 – Mandato d’arresto europeo e ragioni di salute

    Con la sentenza n. 177 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla mancata previsione, tra i motivi di rifiuto della consegna nel mandato d’arresto europeo, delle gravi ragioni di salute della persona ricercata.

    Di cosa si tratta

    Nel sistema del mandato d’arresto europeo (MAE), gli Stati dell’Unione si consegnano reciprocamente le persone ricercate. La legge n. 69 del 2005 individua i casi in cui la consegna può essere rifiutata. La Corte d’appello di Milano si è trovata di fronte a una persona affetta da gravi patologie croniche, di durata indeterminabile, e ha dubitato che la legge fosse incompleta: a suo avviso avrebbe dovuto prevedere, tra i motivi di rifiuto, anche le ragioni di salute che, con la consegna, esporrebbero la persona a un serio rischio. Il giudice ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, invocando la tutela della salute, dei diritti fondamentali e del giusto processo. In gioco era se il sistema del MAE offra già strumenti adeguati a tutelare la salute del ricercato o se occorresse aggiungere uno specifico motivo di rifiuto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Milano ha impugnato gli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, quale motivo di rifiuto della consegna, le gravi e croniche ragioni di salute della persona ricercata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, anche “nei sensi di cui in motivazione” per i parametri relativi agli artt. 2, 32 e 111 Cost. Il sistema del mandato d’arresto europeo offre già strumenti per tenere conto delle condizioni di salute della persona ricercata, sicché non occorre aggiungere uno specifico motivo di rifiuto: la disciplina resta valida.

    Il principio

    Le esigenze di tutela della salute della persona ricercata possono e devono essere considerate all’interno del procedimento di consegna, anche sospendendola in caso di pericolo concreto: non è quindi incostituzionale la mancata previsione di uno specifico motivo di rifiuto fondato sulle ragioni di salute.

    Domande e risposte

    Le ragioni di salute non contano nel mandato d’arresto europeo?

    Contano, ma il sistema le tiene in considerazione con altri strumenti (ad esempio la possibilità di sospendere la consegna in caso di rischio concreto), senza bisogno di un autonomo motivo di rifiuto.

    Che differenza c’è con la decisione n. 178 del 2023?

    La n. 178 riguarda il rifiuto della consegna per il radicamento in Italia del cittadino di Stato terzo; la n. 177 riguarda invece le ragioni di salute, sulle quali la Corte ha respinto la censura.

    La persona gravemente malata può comunque essere consegnata?

    Sì, ma il giudice deve valutare le sue condizioni e può sospendere la consegna se questa comporta un rischio concreto e grave per la salute.

    La legge sul MAE è stata modificata da questa sentenza?

    No. Le questioni sono state dichiarate non fondate: la disciplina degli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005 resta in vigore.

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  • Corte cost. n. 178/2023 – Mandato d’arresto europeo e consegna del cittadino di Stato terzo

    Con la sentenza n. 178 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sul mandato d’arresto europeo nella parte in cui non consentiva di rifiutare la consegna del cittadino di uno Stato terzo stabilmente integrato in Italia.

    Di cosa si tratta

    Il mandato d’arresto europeo (MAE) è il meccanismo con cui gli Stati dell’Unione si consegnano reciprocamente le persone ricercate per l’esecuzione di una pena o per un procedimento penale. La legge italiana che lo attua (legge n. 69 del 2005) prevedeva la possibilità di rifiutare la consegna, perché la pena fosse scontata in Italia, per il cittadino italiano o di un altro Stato membro dell’Unione residente nel nostro Paese, valorizzandone il radicamento e le esigenze di reinserimento sociale. Non era invece prevista la stessa possibilità per il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione (Stato terzo) che, pur legittimamente ed effettivamente residente o dimorante in Italia, fosse pienamente integrato. La Corte d’appello di Bologna ha ritenuto questa esclusione irragionevole e contraria alla finalità rieducativa della pena, e ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Bologna ha impugnato l’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005 (introdotto dalla legge n. 117 del 2019), in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 27 e 117 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato terzo legittimamente ed effettivamente residente o dimorante in Italia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui non prevede che la corte d’appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora in Italia e sia sufficientemente integrata, alle condizioni precisate in motivazione, disponendo che la pena sia eseguita in Italia.

    Il principio

    Anche il cittadino di uno Stato terzo stabilmente e legittimamente integrato in Italia deve poter beneficiare del rifiuto facoltativo della consegna affinché la pena sia scontata nel nostro Paese: escluderlo, a parità di radicamento, viola l’uguaglianza e la finalità rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    Che cos’è il mandato d’arresto europeo?

    È lo strumento che consente agli Stati dell’Unione di consegnarsi reciprocamente le persone ricercate, in modo più rapido rispetto alla tradizionale estradizione.

    Perché conta l’integrazione in Italia?

    Perché eseguire la pena nel Paese dove la persona è radicata favorisce il suo reinserimento sociale, in linea con la finalità rieducativa della pena.

    Cosa cambia per i cittadini di Stati non UE?

    La corte d’appello può ora rifiutare la consegna del cittadino di uno Stato terzo legittimamente residente e integrato in Italia, disponendo che la pena sia eseguita qui, alle condizioni indicate dalla Corte.

    Il rifiuto è automatico?

    No. È un rifiuto facoltativo, valutato dalla corte d’appello caso per caso, in presenza dei presupposti di residenza, effettività e sufficiente integrazione.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza, violato dalla disparità tra cittadini UE e di Stati terzi integrati.
    • Art. 27 della Costituzione – finalità rieducativa della pena, valorizzata dal radicamento in Italia.
    • Art. 11 della Costituzione – apertura all’ordinamento dell’Unione, sfondo della disciplina sul MAE.
    • Art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, come introdotto dalla legge n. 117 del 2019 (testo su Normattiva).
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  • Corte cost. n. 179/2023 – Conflitto della Camera contro Cassazione e Consiglio di Stato

    Con l’ordinanza n. 179 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato.

    Di cosa si tratta

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato serve a risolvere i contrasti su chi spetti un determinato potere quando un organo ritiene che un altro abbia invaso la propria sfera di competenze. In questo caso è stata la Camera dei deputati a promuoverlo, ritenendo che due decisioni dei massimi organi della giustizia ordinaria e amministrativa – una sentenza delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione e una del Consiglio di Stato – avessero leso le proprie attribuzioni costituzionali. La Camera lamenta che quelle pronunce abbiano interferito con prerogative che la Costituzione riserva al Parlamento. In questa prima fase la Corte non valuta chi abbia ragione nel merito, ma solo se sussistano i presupposti per instaurare il conflitto: l’esistenza di organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono e di una materia di conflitto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si tratta di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, non di una questione su una legge. La Camera dei deputati lamenta che le sentenze della Corte di cassazione (Sezioni unite civili) n. 15236 del 2022 e del Consiglio di Stato (sezione quinta) n. 4150 del 2021 abbiano leso le proprie attribuzioni costituzionali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il conflitto promosso dalla Camera dei deputati nei confronti del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione. La pronuncia dispone la notifica del ricorso e il prosieguo del giudizio: la decisione di merito è rinviata alla fase successiva.

    Il principio

    Anche un ramo del Parlamento può sollevare conflitto di attribuzione quando ritenga lese le proprie prerogative costituzionali da decisioni di organi giurisdizionali: verificati i requisiti soggettivo e oggettivo, il conflitto è ammissibile, salvo l’esame del merito.

    Domande e risposte

    Che cosa decide questa ordinanza?

    Decide soltanto che il conflitto è ammissibile e va istruito; non stabilisce ancora se la Camera o gli organi giurisdizionali abbiano ragione.

    Perché la Camera agisce contro Cassazione e Consiglio di Stato?

    Perché ritiene che le loro decisioni abbiano invaso le attribuzioni che la Costituzione riserva al Parlamento; sarà il merito a chiarire se sia così.

    Le sentenze contestate sono annullate?

    No. L’ammissibilità non incide sulle decisioni: la valutazione sul potere conteso sarà compiuta nella fase di merito.

    Chi può sollevare un conflitto tra poteri?

    Gli organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono: qui la Camera dei deputati, da un lato, e i due organi giurisdizionali, dall’altro.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 180/2023 – Correzione di un errore materiale nella sentenza n. 110 del 2023

    Con l’ordinanza n. 180 del 2023 la Corte costituzionale ha disposto la correzione di un errore materiale contenuto nella propria sentenza n. 110 del 2023, sostituendo un riferimento normativo errato.

    Di cosa si tratta

    Anche le decisioni della Corte costituzionale possono contenere errori materiali, cioè sviste di scrittura che non incidono sul contenuto della decisione ma vanno corrette per chiarezza. In questo caso, nella motivazione della precedente sentenza n. 110 del 2023, in un punto del “Considerato in diritto”, era stato indicato per errore l’art. 11 delle Preleggi (Disposizioni sulla legge in generale) al posto dell’art. 12. Le Preleggi sono le norme introduttive del codice civile che dettano i criteri generali su efficacia e interpretazione delle leggi: l’art. 11 riguarda l’efficacia della legge nel tempo, l’art. 12 i criteri di interpretazione. Trattandosi di un evidente refuso, la Corte è intervenuta con un’apposita ordinanza per correggerlo, senza modificare in alcun modo la sostanza della decisione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una nuova questione di legittimità costituzionale, ma di un procedimento di correzione di un errore materiale ai sensi delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto che, nella sentenza n. 110 del 2023, all’ultimo capoverso del punto 4.3.1. del “Considerato in diritto”, le parole «art. 11 Preleggi» siano sostituite con «art. 12 Preleggi». La decisione originaria resta invariata nel suo contenuto.

    Il principio

    Gli errori materiali contenuti nelle decisioni della Corte possono essere corretti con apposita ordinanza, senza incidere sulla sostanza della pronuncia: la correzione serve solo a ristabilire l’esattezza del testo.

    Domande e risposte

    Che cos’è un errore materiale?

    È una svista di scrittura (un refuso, un riferimento sbagliato) che non riguarda il contenuto della decisione e che può essere corretto senza riaprire il giudizio.

    Cambia qualcosa nella sentenza n. 110 del 2023?

    No. La correzione riguarda solo l’esatta indicazione di un articolo delle Preleggi; il contenuto e gli effetti della sentenza restano gli stessi.

    Che cosa sono le Preleggi?

    Sono le “Disposizioni sulla legge in generale” che precedono il codice civile e dettano i criteri su efficacia e interpretazione delle norme; l’art. 12 riguarda l’interpretazione della legge.

    Chi può chiedere la correzione?

    La correzione di un errore materiale può essere disposta dalla stessa Corte, secondo le Norme integrative per i giudizi davanti ad essa.

    Norme collegate

    • Disposizioni sulla legge in generale (Preleggi), artt. 11 e 12 (testo su Normattiva).
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  • Corte cost. n. 181/2023 – Indennizzo per danni da vaccino contro il papillomavirus

    Con la sentenza n. 181 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge sugli indennizzi nella parte in cui non riconosceva il diritto all’indennizzo a chi abbia riportato danni permanenti dalla vaccinazione contro il papillomavirus umano (HPV).

    Di cosa si tratta

    La legge n. 210 del 1992 riconosce un indennizzo a chi ha subito danni permanenti alla salute a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o emoderivati. Si tratta di un sostegno economico distinto dal risarcimento, fondato sul principio di solidarietà verso chi, sottoponendosi a un trattamento sanitario anche nell’interesse collettivo, ha subito un danno. La vaccinazione contro il papillomavirus umano (HPV), che previene tumori come quello del collo dell’utero, è fortemente raccomandata e promossa dalle autorità sanitarie, pur non essendo formalmente “obbligatoria”. Una persona danneggiata da questa vaccinazione si è vista negare l’indennizzo proprio perché la legge lo riconosceva alle vaccinazioni obbligatorie. La Corte d’appello di Roma ha ritenuto irragionevole escludere chi ha subito danni da un vaccino raccomandato e promosso dallo Stato, e ha sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Roma ha impugnato l’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo per chi abbia riportato danni permanenti a causa della vaccinazione contro il papillomavirus umano (HPV).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla stessa legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, con menomazione permanente, a causa della vaccinazione contro il contagio da HPV. L’indennizzo viene così esteso anche a questi danneggiati.

    Il principio

    Quando lo Stato promuove e raccomanda attivamente una vaccinazione nell’interesse anche collettivo, il principio di solidarietà impone di indennizzare chi ne subisca un danno permanente, allo stesso modo di chi è danneggiato da una vaccinazione obbligatoria.

    Domande e risposte

    Perché l’indennizzo spetta anche se il vaccino non era obbligatorio?

    Perché la Corte, in linea con la sua giurisprudenza, equipara le vaccinazioni fortemente raccomandate e promosse dallo Stato a quelle obbligatorie ai fini dell’indennizzo: in entrambi i casi vi è un interesse collettivo.

    L’indennizzo è la stessa cosa del risarcimento?

    No. L’indennizzo è un sostegno economico fondato sulla solidarietà, dovuto a prescindere da una colpa; il risarcimento presuppone invece una responsabilità per il danno.

    Chi può chiedere l’indennizzo per il vaccino HPV?

    Chi abbia riportato lesioni o infermità con menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a causa di quella vaccinazione, alle condizioni e nei modi previsti dalla legge n. 210 del 1992.

    La vaccinazione HPV resta raccomandata?

    La sentenza riguarda solo l’indennizzo per i danni permanenti: non incide sulle indicazioni sanitarie, che continuano a raccomandare la vaccinazione per prevenire tumori.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 182/2023 – Citazione dell’assicuratore nel processo penale

    Con la sentenza n. 182 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 83 del codice di procedura penale, sollevate per consentire all’imputato di citare nel processo penale l’assicuratore della responsabilità sanitaria.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale, accanto all’imputato, può essere chiamato a rispondere dei danni anche il “responsabile civile”, cioè chi deve risarcire per fatto altrui. L’art. 83 cod. proc. pen. disciplina la citazione del responsabile civile, ma la prevede su richiesta della parte civile (la vittima), non dell’imputato. Nel caso di un medico imputato, coperto dall’assicurazione obbligatoria della responsabilità sanitaria prevista dalla legge n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco), il Tribunale di Avellino ha osservato che l’imputato non poteva citare nel processo penale il proprio assicuratore. Secondo il giudice, ciò creava una disparità e comprimeva il diritto di difesa dell’imputato sanitario, che avrebbe avuto interesse a coinvolgere l’assicuratore. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale. La Corte, però, non è arrivata a decidere il merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Avellino ha impugnato l’art. 83 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria del professionista sanitario (legge n. 24 del 2017), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. La pronuncia non entra nel merito: la Corte ha riscontrato ostacoli che le hanno impedito di valutare se l’esclusione della citazione dell’assicuratore su richiesta dell’imputato violi la Costituzione. La norma resta quindi invariata.

    Il principio

    Le questioni di legittimità costituzionale devono essere prospettate in modo da consentirne l’esame nel merito; in mancanza dei presupposti la Corte si arresta all’inammissibilità, senza pronunciarsi sulla conformità della norma alla Costituzione.

    Domande e risposte

    Chi è il “responsabile civile” nel processo penale?

    È il soggetto tenuto a risarcire i danni per il fatto dell’imputato; l’art. 83 cod. proc. pen. ne disciplina la citazione, prevista su richiesta della parte civile.

    L’imputato medico può citare il suo assicuratore in sede penale?

    La sentenza non ha modificato la norma: l’art. 83 cod. proc. pen. resta com’è, non essendo stata dichiarata illegittima la mancata previsione invocata dal giudice.

    Cosa prevede la legge n. 24 del 2017?

    La legge Gelli-Bianco disciplina la sicurezza delle cure e la responsabilità sanitaria, imponendo agli esercenti la professione sanitaria un’assicurazione obbligatoria.

    La questione può essere riproposta?

    Un’inammissibilità per vizi di prospettazione non preclude, in generale, la riproposizione della questione in un altro giudizio con una corretta impostazione.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza, invocato per la disparità rispetto alla posizione della parte civile.
    • Art. 24 della Costituzione – diritto di difesa dell’imputato, parametro della questione.
    • Art. 83 del codice di procedura penale; legge 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli-Bianco) (testo su Normattiva).
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  • Corte cost. n. 183/2023 – Adozione e rapporti con la famiglia d’origine del minore

    Con la sentenza n. 183 del 2023 la Corte costituzionale ha ritenuto in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’adozione legittimante, precisando che il giudice può valutare l’interesse del minore a mantenere rapporti con la famiglia d’origine.

    Di cosa si tratta

    L’adozione cosiddetta legittimante recide, in linea di principio, i legami giuridici del minore con la famiglia di origine, inserendolo pienamente nella famiglia adottiva. La legge n. 184 del 1983 (Diritto del minore a una famiglia) ne disciplina gli effetti. In un giudizio davanti alla Corte di cassazione si è posto il problema se questa rottura debba essere sempre assoluta o se, nell’interesse del minore, possa essere mantenuto un rapporto con alcuni parenti della famiglia d’origine entro il quarto grado. La Cassazione ha dubitato che la norma, escludendo una valutazione in concreto del preminente interesse del minore, fosse troppo rigida e in contrasto con la Costituzione e con le fonti europee a tutela del minore. La Corte costituzionale è stata chiamata a chiarire i limiti entro cui l’adozione può conciliarsi con la conservazione di alcuni legami affettivi, sempre nell’interesse del minore.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha impugnato l’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), nella parte in cui non consentirebbe di valutare in concreto l’interesse del minore a mantenere rapporti con componenti della famiglia d’origine.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali UE, e non fondate le altre questioni (artt. 2, 3, 30 e 117 Cost.), nei sensi precisati in motivazione. La disciplina dell’adozione legittimante resta quindi valida, fermo l’apprezzamento dell’interesse del minore secondo l’interpretazione indicata dalla Corte.

    Il principio

    Gli effetti dell’adozione legittimante non sono di per sé incostituzionali: l’ordinamento già consente, nei limiti e con le modalità stabilite, di tenere conto del preminente interesse del minore, anche rispetto a rapporti significativi con la famiglia d’origine.

    Domande e risposte

    L’adozione cancella sempre i legami con la famiglia d’origine?

    L’adozione legittimante recide in via generale i legami giuridici con la famiglia d’origine; la Corte ha però ricordato che l’interesse del minore va comunque considerato secondo l’interpretazione indicata.

    Che cosa significa “non fondata nei sensi di cui in motivazione”?

    Significa che la Corte respinge la censura fornendo un’interpretazione della norma conforme a Costituzione, da seguire nell’applicazione.

    Perché una questione è stata dichiarata inammissibile?

    Per la parte fondata sull’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla Carta UE, la Corte ha ravvisato un ostacolo che le ha impedito l’esame nel merito.

    Chi valuta l’interesse del minore?

    Il giudice, caso per caso, nell’ambito della disciplina dell’adozione, tenendo conto del preminente interesse del minore come precisato dalla Corte.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 184/2023 – Limiti ai mandati negli organi sportivi territoriali

    Con la sentenza n. 184 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che estendeva ai vertici delle strutture territoriali delle federazioni sportive il divieto di rinnovo dei mandati previsto per gli organi nazionali.

    Di cosa si tratta

    Per favorire il ricambio ai vertici dello sport organizzato, una legge del 2018 aveva introdotto limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e delle federazioni sportive nazionali. La disposizione censurata estendeva questo divieto anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali (regionali e locali) delle federazioni e delle discipline sportive associate. Alcuni soggetti del mondo sportivo hanno contestato questa estensione: le federazioni sono associazioni di natura privata e applicare un limite così ampio anche ai dirigenti territoriali comprimeva l’autonomia associativa e il diritto di elettorato passivo (cioè di candidarsi ed essere eletti) senza una sufficiente giustificazione, andando oltre quanto necessario per garantire il ricambio. La questione è giunta alla Corte costituzionale, chiamata a valutare l’equilibrio tra l’esigenza di evitare la cristallizzazione delle cariche e l’autonomia delle associazioni sportive private.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate le disposizioni del d.lgs. n. 242 del 1999 (riordino del CONI), come modificate dalla legge n. 8 del 2018, in riferimento a vari parametri costituzionali, tra cui gli artt. 2, 3, 18 e 51 della Costituzione (autonomia associativa, uguaglianza, libertà di associazione e accesso alle cariche), nella parte in cui estendevano agli organi territoriali delle federazioni il divieto di rinnovo dei mandati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 242 del 1999, nella parte in cui estendeva ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate il divieto previsto per gli organi nazionali (nel testo vigente prima delle modifiche del d.l. n. 75 del 2023). Cade così il limite riferito ai vertici territoriali.

    Il principio

    Estendere indistintamente ai vertici territoriali delle federazioni sportive private il divieto di rinnovo dei mandati pensato per gli organi nazionali eccede quanto necessario a garantire il ricambio e comprime ingiustificatamente l’autonomia associativa e l’accesso alle cariche elettive.

    Domande e risposte

    Perché il divieto per gli organi nazionali resta?

    La sentenza colpisce solo l’estensione del divieto ai vertici territoriali; la disciplina dei limiti ai mandati degli organi nazionali del CONI e delle federazioni non è stata toccata.

    Le federazioni sportive sono enti pubblici o privati?

    Sono associazioni di natura privata, pur svolgendo funzioni di interesse pubblico nello sport: la loro autonomia associativa è un valore costituzionalmente rilevante.

    Che cos’è l’elettorato passivo?

    È il diritto di candidarsi ed essere eletti a una carica; il divieto esteso ai territoriali lo comprimeva oltre il necessario, secondo la Corte.

    Chi può ora ricandidarsi negli organi territoriali?

    Venuto meno il divieto esteso, i dirigenti delle strutture territoriali non sono più soggetti, per effetto di quella norma, al limite di rinnovo previsto per gli organi nazionali.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 56/2024 – Correzione di errori materiali nella sentenza n. 21 del 2024

    Con l’ordinanza n. 56/2024 la Corte costituzionale ha disposto la correzione di alcuni errori materiali contenuti nell’epigrafe e nel dispositivo della propria sentenza n. 21 del 2024.

    Di cosa si tratta

    Anche i provvedimenti della Corte costituzionale possono contenere errori puramente materiali: refusi, sviste nella formulazione, preposizioni errate che non incidono sul contenuto della decisione ma sulla sua corretta lettura. Quando ciò accade, la Corte può intervenire con un’apposita ordinanza di correzione, che non modifica la sostanza di quanto deciso ma ne rende il testo coerente e privo di sviste. In questo caso la correzione riguarda la precedente sentenza n. 21 del 2024: alcune espressioni nell’epigrafe e nel dispositivo, in particolare l’uso di preposizioni nelle locuzioni relative ad alcune imposte (imposta sui redditi, imposta regionale, IMU, IRAP), andavano rettificate per restituire il senso esatto del testo. Si tratta di un intervento di natura tecnica e formale, che non muta in alcun modo gli effetti della decisione corretta, ma garantisce l’esattezza e la chiarezza del provvedimento pubblicato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il provvedimento non decide una nuova questione di legittimità costituzionale, ma riguarda la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 21 del 2024, già pronunciata dalla Corte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la correzione degli errori e delle omissioni materiali della sentenza n. 21 del 2024: nell’epigrafe, l’integrazione del riferimento alla camera di consiglio; nel dispositivo, la rettifica di alcune preposizioni nelle locuzioni relative alle imposte richiamate (imposta sui redditi, imposta regionale, IMU, IRAP). Si tratta di correzioni che non incidono sul contenuto della decisione.

    Il principio

    Gli errori puramente materiali contenuti nei provvedimenti della Corte possono essere corretti con apposita ordinanza, senza alterare la sostanza della decisione, al fine di garantire l’esattezza e la chiarezza del testo.

    Domande e risposte

    Questa ordinanza cambia la decisione della sentenza n. 21 del 2024?

    No. Si limita a correggere errori materiali nel testo (epigrafe e dispositivo) senza incidere sul contenuto e sugli effetti della decisione.

    Che cos’è la correzione di un errore materiale?

    È l’intervento con cui si rettificano refusi o sviste formali in un provvedimento, senza modificarne la sostanza. Serve a rendere il testo corretto e coerente.

    Perché la Corte adotta un provvedimento solo per i refusi?

    Perché la pubblicazione di un atto giurisdizionale deve essere esatta: anche piccoli errori formali nel dispositivo vanno corretti con un provvedimento apposito, per evitare ambiguità nella lettura.

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  • Corte cost. n. 57/2024 – Compensi degli amministratori di società regionali in Campania

    Con la sentenza n. 57/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima una norma della Regione Campania sulle società partecipate, salvando invece un’altra disposizione finanziaria regionale.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni partecipano spesso a società per la gestione di servizi e attività di interesse pubblico, e con le proprie leggi finanziarie ne disciplinano alcuni profili, inclusi gli aspetti relativi alla gestione e ai compensi. Il Tribunale di Napoli, in due giudizi di identico tenore, ha dubitato della legittimità di disposizioni delle leggi finanziarie regionali campane del 2005 e del 2008 relative a queste società, ritenendole in contrasto con il principio di uguaglianza e ragionevolezza. La questione riguarda il modo in cui una Regione regola l’attività delle proprie società partecipate, in particolare i profili economici della gestione societaria. La Corte ha esaminato le due disposizioni con esiti diversi: una è stata annullata in parte, perché eccedeva i limiti consentiti, mentre l’altra è stata salvata. La pronuncia conferma che anche le norme regionali sulle società partecipate devono rispettare i principi costituzionali di ragionevolezza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Napoli, decima sezione civile, con due ordinanze di identico tenore, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge della Regione Campania 11 agosto 2005, n. 15, e dell’art. 19 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 2, della legge reg. Campania n. 15 del 2005, limitatamente alle parole «nonché per tutte le attività di gestione societaria». Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 19 della legge reg. Campania n. 1 del 2008. Ha inoltre dichiarato inammissibile la costituzione di una società in uno dei giudizi.

    Il principio

    Le norme regionali sulle società partecipate devono rispettare il principio di ragionevolezza: la disposizione che estende in modo non giustificato la disciplina a «tutte le attività di gestione societaria» è illegittima, mentre restano valide le previsioni che superano il vaglio di ragionevolezza.

    Domande e risposte

    Che cosa è stato annullato della legge campana?

    Una parte dell’art. 17 della legge finanziaria regionale 2005, limitatamente all’estensione a «tutte le attività di gestione societaria», ritenuta in contrasto con il principio di ragionevolezza.

    Tutte le norme contestate sono state annullate?

    No. La Corte ha annullato solo in parte la prima disposizione; la seconda (art. 19 della legge regionale del 2008) è stata salvata perché la relativa questione è stata dichiarata non fondata.

    Perché una società non è stata ammessa nel giudizio?

    La Corte ha dichiarato inammissibile la sua costituzione in uno dei giudizi, in applicazione delle regole sulla partecipazione al processo costituzionale.

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