Art. 543 c.p.c. – Forma del pignoramento
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si
esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.
L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’articolo 492:
l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne
senza ordine di giudice;
la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;
la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell’esecuzione del luogo di residenza
del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all’articolo 547 e il debitore sia presente alla
dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i
crediti di cui all’articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di
cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata.
Nell’indicare l’udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell’articolo 501.
L’ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell’atto, è tenuto a depositare immediatamente
l’originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell’articolo 488. In tale
fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in
cancelleria al momento della costituzione prevista nell’articolo 314.