Autore: Andrea Marton

  • Articolo 552 Codice di Procedura Civile: Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo

    Articolo 552 Codice di Procedura Civile: Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo

    Art. 552 c.p.c. – Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il terzo si dichiara o e’ dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il pretore, sentite le parti, provvede per l’assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l’assegnazione dei crediti a norma dell’articolo seguente.

  • Articolo 551 Codice di Procedura Civile: Intervento

    Articolo 551 Codice di Procedura Civile: Intervento

    Art. 551 c.p.c. – Intervento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’intervento di altri creditori e’ regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.

    Agli effetti di cui all’articolo 526 l’intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

  • Articolo 550 Codice di Procedura Civile: Pluralita’ di pignoramenti

    Articolo 550 Codice di Procedura Civile: Pluralita’ di pignoramenti

    Art. 550 c.p.c. – Pluralita’ di pignoramenti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.

    Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli puo’ limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.

    Si applicano le disposizioni dell’articolo 524 secondo e terzo comma.

  • Articolo 549 Codice di Procedura Civile: Accertamento dell’obbligo del terzo

    Articolo 549 Codice di Procedura Civile: Accertamento dell’obbligo del terzo

    Art. 549 c.p.c. – Accertamento dell’obbligo del terzo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Con la sentenza che definisce il giudizio di cui all’articolo precedente, il giudice, se accerta l’esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, fissa alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo.

  • Articolo 548 Codice di Procedura Civile: Mancata o contestata dichiarazione del terzo) (1

    Articolo 548 Codice di Procedura Civile: Mancata o contestata dichiarazione del terzo) (1

    Art. 548 c.p.c. – Mancata o contestata dichiarazione del terzo) (1

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il terzo non comparisce all’udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all’istruzione della causa a norma del libro secondo (2).

    Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, puo’ essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell’articolo 232 primo comma.

    (1) Articolo cosi’ sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

    (2) Comma così sostituito ex art.98 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

  • Articolo 547 Codice di Procedura Civile: Dichiarazione del terzo

    Articolo 547 Codice di Procedura Civile: Dichiarazione del terzo

    Art. 547 c.p.c. – Dichiarazione del terzo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Con dichiarazione all’udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata al creditore procedente, il terzo,

    personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve

    specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso, e quando ne deve eseguire il

    pagamento o la consegna.

    Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state

    notificate o che ha accettato.

    Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

  • Articolo 546 Codice di Procedura Civile: Obblighi del terzo

    Articolo 546 Codice di Procedura Civile: Obblighi del terzo

    Art. 546 c.p.c. – Obblighi del terzo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Dal giorno in cui gli e’ notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo e’ soggetto, relativamente alle cose e

    alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli

    obblighi che la legge impone al custode.

    Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale

    dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di

    essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni

    dall’istanza.

  • Articolo 545 Codice di Procedura Civile: Crediti impignorabili

    Articolo 545 Codice di Procedura Civile: Crediti impignorabili

    Art. 545 c.p.c. – Crediti impignorabili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti e sempre con l’autorizzazione del pretore e per la parte da lui determinata mediante decreto.

    Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternita’, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

    Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario di altra indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal pretore.

    Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

    Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non puo’ estendersi oltre la meta’ dell’ammontare delle somme predette.

    Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

  • Articolo 544 Codice di Procedura Civile: Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato

    Articolo 544 Codice di Procedura Civile: Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato

    Art. 544 c.p.c. – Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il credito pignorato e’ garantito da pegno, s’intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice.

    Se il credito pignorato e’ garantito da ipoteca, l’atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.

  • Articolo 543 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Articolo 543 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Art. 543 c.p.c. – Forma del pignoramento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si

    esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

    L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’articolo 492:

    l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

    l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne

    senza ordine di giudice;

    la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;

    la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell’esecuzione del luogo di residenza

    del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all’articolo 547 e il debitore sia presente alla

    dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i

    crediti di cui all’articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di

    cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata.

    Nell’indicare l’udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell’articolo 501.

    L’ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell’atto, è tenuto a depositare immediatamente

    l’originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell’articolo 488. In tale

    fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in

    cancelleria al momento della costituzione prevista nell’articolo 314.