Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 146/2023 – Messa alla prova degli adulti e funzione della pena

    Con la sentenza n. 146 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova, sollevate sotto i profili dell’eguaglianza e della funzione della pena.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 168-bis, primo comma, del codice penale, che disciplina la sospensione del procedimento con messa alla prova per gli adulti. Questo istituto consente, per i reati meno gravi, di sospendere il processo e affidare l’imputato a un percorso di prova; il suo esito positivo estingue il reato. Il giudice dubitava che i limiti di accesso previsti dalla norma determinassero disparità di trattamento irragionevoli e fossero in contrasto con la funzione rieducativa della pena. La messa alla prova è uno strumento centrale della giustizia riparativa e deflattiva. Per l’imputato la posta in gioco era la possibilità di accedere a un’alternativa al processo ordinario. La Corte ha ritenuto che la disciplina non violasse i parametri costituzionali invocati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 168-bis, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione. La questione era stata sollevata in via incidentale dal GUP del Tribunale di Torino.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, ritenendo la disciplina della messa alla prova compatibile con il principio di eguaglianza e con la finalità rieducativa della pena.

    Il principio

    La delimitazione dei presupposti per l’accesso alla messa alla prova rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola, di per sé, i principi di eguaglianza e di finalità rieducativa, se resta entro limiti di ragionevolezza.

    Domande e risposte

    Che cos’è la messa alla prova?

    È un istituto che, per i reati meno gravi, consente di sospendere il processo affidando l’imputato a un programma di prova; l’esito positivo estingue il reato.

    La disciplina resta invariata?

    Sì. La pronuncia di non fondatezza conferma l’art. 168-bis cod. pen., che continua ad applicarsi nei termini vigenti.

    Perché non ogni limite all’accesso è incostituzionale?

    Perché spetta al legislatore individuare i presupposti degli istituti premiali; la Corte interviene solo se le scelte sono manifestamente irragionevoli.

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  • Corte cost. n. 33/2023 – Polizia penitenziaria e calcolo della pensione: questione non fondata

    Con la sentenza n. 33/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, sollevata in riferimento al principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 395 del 1990 ha riordinato il Corpo di polizia penitenziaria. Una delle sue disposizioni, l’art. 1, comma 4, incide sul trattamento giuridico ed economico del personale e, di riflesso, sul calcolo di alcune prestazioni previdenziali. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, chiamata a decidere una controversia tra un appartenente al Corpo e l’INPS, ha dubitato che la disciplina determinasse una disparità di trattamento ingiustificata rispetto ad altre categorie di personale, in contrasto con il principio di uguaglianza. Il tema riguarda il modo in cui il legislatore può differenziare il trattamento di corpi e categorie con storie e funzioni diverse: la Corte è chiamata a verificare se la distinzione operata dalla legge sia ragionevole oppure arbitraria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando una disparità di trattamento del personale di polizia penitenziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la disciplina non violasse il principio di uguaglianza: la differenziazione operata dal legislatore rientra nella sua discrezionalità e non risulta irragionevole. La norma resta quindi pienamente applicabile.

    Il principio

    Il legislatore può differenziare il trattamento di categorie di personale con caratteristiche diverse senza violare il principio di uguaglianza, purché la distinzione sia ragionevole: la norma sull’ordinamento della polizia penitenziaria supera questo vaglio.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la questione è non fondata?

    Significa che la Corte ha esaminato la norma nel merito e l’ha ritenuta conforme alla Costituzione: la disciplina resta in vigore senza modifiche.

    Perché non c’è violazione del principio di uguaglianza?

    Perché trattare in modo diverso situazioni oggettivamente diverse non è di per sé discriminatorio: lo diventa solo se la distinzione è irragionevole, ipotesi qui esclusa dalla Corte.

    La pronuncia cambia il calcolo delle pensioni del Corpo?

    No. La norma è confermata: il trattamento previdenziale resta quello previsto dall’ordinamento vigente.

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  • Corte cost. n. 35/2023 – Indennizzo da emoderivati: la prescrizione decorre anche dalla conoscenza dell’indennizzabilità

    Con la sentenza n. 35/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sull’indennizzo ai danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati, nella parte in cui non collegava la decorrenza del termine anche alla conoscenza dell’indennizzabilità del danno.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 210 del 1992 prevede un indennizzo a favore di chi ha subìto danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazione di emoderivati. Per ottenerlo occorre presentare domanda entro un certo termine, che la legge faceva decorrere dal momento della «conoscenza del danno». La Corte di cassazione, in una causa che vedeva opporsi il Ministero della salute e i genitori di una minore, ha però osservato che conoscere il danno non equivale a sapere di avere diritto all’indennizzo: il danneggiato può accorgersi della malattia molto prima di poter collegare quel danno alla trasfusione o al vaccino e, soprattutto, di comprendere che la legge prevede per quel danno un indennizzo. Far partire il termine dalla sola conoscenza del danno rischiava quindi di privare di tutela proprio le persone più fragili, facendo scadere il diritto prima che esse potessero ragionevolmente esercitarlo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui faceva decorrere il termine per la domanda di indennizzo dalla sola «conoscenza del danno», senza considerare il momento della conoscenza della sua indennizzabilità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui, al secondo periodo, dopo le parole «conoscenza del danno» non prevedeva anche «e della sua indennizzabilità». Il termine per chiedere l’indennizzo decorre quindi dal momento in cui il danneggiato è in grado di conoscere non solo il danno, ma anche il diritto a essere indennizzato. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento di un’associazione di malati.

    Il principio

    Il termine per la domanda di indennizzo da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati non può decorrere prima che il danneggiato sia in condizione di conoscere anche l’indennizzabilità del danno, e non soltanto il danno in sé.

    Domande e risposte

    Da quando decorre ora il termine per chiedere l’indennizzo?

    Dal momento in cui il danneggiato può conoscere il danno e, insieme, la sua indennizzabilità, cioè il fatto di avere diritto all’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992.

    Chi può trarre vantaggio da questa sentenza?

    Le persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o emoderivati che avrebbero potuto vedersi opporre la decorrenza del termine pur non essendo ancora consapevoli del diritto all’indennizzo.

    Perché la conoscenza del solo danno non bastava?

    Perché conoscere una malattia non significa sapere che essa dà diritto a un indennizzo: ancorare il termine alla sola conoscenza del danno poteva far scadere il diritto prima che fosse concretamente esercitabile.

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  • Corte cost. n. 37/2023 – IRAP e tributi locali: questione manifestamente inammissibile

    Con l’ordinanza n. 37/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 63 del decreto IRAP, sollevate dal Giudice di pace di Napoli in materia di tributi locali.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 446 del 1997, che ha istituito l’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), contiene anche disposizioni sui tributi locali. L’art. 63, in particolare, riguarda l’istituzione e la disciplina del canone o delle imposte comunali, come attuato dai regolamenti dei singoli Comuni. Il Giudice di pace di Napoli, in una controversia tributaria, ha dubitato della legittimità della norma in riferimento ai princìpi di solidarietà, uguaglianza e buon andamento. La Corte, tuttavia, non ha potuto esaminare la questione nel merito: ha riscontrato carenze nella motivazione dell’ordinanza di rimessione, in particolare sulla rilevanza della questione nel giudizio in corso e sull’individuazione precisa della norma censurata. Quando questi requisiti mancano in modo evidente, la Corte chiude con un’ordinanza di manifesta inammissibilità, che non affronta la fondatezza dei dubbi sollevati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Napoli ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come attuato dal regolamento comunale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Non è entrata nel merito perché l’ordinanza di rimessione presentava carenze tali da impedire l’esame: la norma resta quindi in vigore, senza alcuna pronuncia sulla sua legittimità.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve indicare con chiarezza la norma censurata e la sua rilevanza nel giudizio: in mancanza, la Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile senza esaminarla nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa manifesta inammissibilità?

    È la dichiarazione, in forma di ordinanza, che la questione non può essere esaminata per evidenti vizi nel modo in cui è stata sollevata (ad esempio motivazione carente sulla rilevanza).

    La norma sui tributi locali è cambiata?

    No. La Corte non si è pronunciata nel merito: l’art. 63 del decreto IRAP resta in vigore.

    Il giudice può risollevare la questione?

    In linea di principio sì, se in un altro giudizio supera i vizi rilevati e motiva adeguatamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza.

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  • Corte cost. n. 39/2023 – Reato di reingresso dello straniero espulso: questione manifestamente infondata

    Con l’ordinanza n. 39/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sul reato previsto dal Testo unico immigrazione per lo straniero che rientra in Italia dopo l’espulsione.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) punisce, all’art. 14, comma 1-bis, comportamenti legati alla mancata ottemperanza all’ordine di allontanamento dello straniero. Il Giudice di pace di Livorno, in un procedimento penale a carico di un cittadino straniero, ha dubitato della legittimità della norma, ritenendola in contrasto con il principio di uguaglianza e con il diritto di difesa. La Corte, però, aveva già affrontato profili analoghi in precedenti pronunce. Con questa ordinanza ribadisce le ragioni per cui la disciplina resiste alle censure, senza necessità di una sentenza che riesamini integralmente la questione: di qui la forma dell’ordinanza di manifesta infondatezza, riservata ai casi in cui la non fondatezza emerge in modo evidente alla luce della giurisprudenza già consolidata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Livorno ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione (principio di uguaglianza e diritto di difesa).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni. La norma del Testo unico immigrazione resta quindi in vigore: la pronuncia in forma di ordinanza segnala che le censure erano già superate dalla giurisprudenza costituzionale e non meritavano una nuova decisione nel merito con sentenza.

    Il principio

    Le censure di disuguaglianza e di lesione del diritto di difesa rivolte alla norma del Testo unico immigrazione sono manifestamente infondate alla luce della giurisprudenza già esistente: la disciplina è confermata.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra manifesta infondatezza e non fondatezza?

    Entrambe respingono la questione, ma la manifesta infondatezza si usa quando l’esito negativo è evidente e in linea con precedenti già consolidati, e si adotta con ordinanza anziché con sentenza.

    La norma sull’immigrazione resta valida?

    Sì. La Corte ha respinto le censure: l’art. 14, comma 1-bis, del Testo unico immigrazione continua ad applicarsi.

    Cosa contestava il giudice?

    Riteneva che la norma trattasse in modo irragionevole situazioni diverse e comprimesse il diritto di difesa, in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 40/2023 – Sanzione fissa per le denominazioni di origine: la Corte la rende proporzionale

    Con la sentenza n. 40/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la sanzione fissa di cinquantamila euro prevista per alcune violazioni in materia di indicazioni geografiche e denominazioni di origine, trasformandola in una sanzione graduabile da diecimila a cinquantamila euro.

    Di cosa si tratta

    Il decreto legislativo n. 297 del 2004 punisce le violazioni delle regole europee sulla protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine (DOP) dei prodotti agricoli e alimentari. Una di queste norme prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria di importo fisso, pari a cinquantamila euro, identica per qualunque trasgressore e a prescindere dalla gravità in concreto della condotta. La Corte di cassazione, davanti alla quale pendeva una controversia su una sanzione di questo tipo, ha dubitato della legittimità di una pena pecuniaria rigidamente predeterminata: una sanzione fissa, infatti, non consente di graduare la risposta punitiva in base alle circostanze del caso e alle condizioni del responsabile. Il tema riguarda da vicino imprese e operatori del settore agroalimentare, che possono trovarsi a fronteggiare importi non commisurati alla reale gravità dell’illecito.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297, nella parte in cui prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria fissa di cinquantamila euro, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione (principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione), oltre che con gli artt. 42 e 117, primo comma, Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 297 del 2004, nella parte in cui prevedeva la sanzione fissa «di euro cinquantamila», anziché una sanzione compresa «da un minimo di diecimila a un massimo di cinquantamila euro». In questo modo la pena pecuniaria non è più rigida, ma può essere graduata dall’autorità tra un minimo e un massimo, in funzione della gravità del fatto.

    Il principio

    Una sanzione amministrativa pecuniaria fissa, identica per ogni violazione e priva di possibilità di graduazione, contrasta con il principio di proporzionalità: la Corte la sostituisce con una cornice edittale che consente di adeguare l’importo alla concreta gravità della condotta.

    Domande e risposte

    Qual è oggi l’importo della sanzione?

    Non più un valore fisso di cinquantamila euro, ma una somma graduabile da un minimo di diecimila a un massimo di cinquantamila euro, da determinare in base alla gravità della violazione.

    Perché le sanzioni fisse sono problematiche?

    Perché trattano allo stesso modo situazioni diverse, senza poter tener conto della gravità concreta del fatto e delle condizioni del responsabile: ciò può violare il principio di ragionevolezza dell’art. 3 Cost.

    Chi può beneficiare di questa pronuncia?

    Gli operatori del settore agroalimentare destinatari della sanzione, che ora possono vedersi applicare un importo proporzionato e non più rigidamente fissato al massimo.

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  • Corte cost. n. 41/2023 – Personale precario sanitario in Trentino: parziale illegittimità

    Con la sentenza n. 41/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della legge di stabilità 2022 della Provincia autonoma di Trento, accogliendo in parte il ricorso del Governo.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due articoli della legge di stabilità 2022 della Provincia autonoma di Trento (legge prov. 27 dicembre 2021, n. 22). Le disposizioni riguardavano l’organizzazione del personale provinciale e i relativi rapporti di lavoro. Il Governo riteneva che la Provincia avesse oltrepassato i limiti delle proprie competenze, anche in rapporto allo statuto speciale di autonomia e alla materia dell’ordinamento civile, riservata allo Stato. La questione tocca il delicato equilibrio tra l’ampia autonomia riconosciuta alle Province di Trento e Bolzano e i confini posti dalla Costituzione e dallo statuto speciale, in particolare quando le scelte regionali incidono su aspetti dei rapporti di lavoro che la Costituzione affida in via esclusiva al legislatore statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 16 e 17, comma 1, lettera a), della legge prov. Trento n. 22 del 2021, lamentando il contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile), anche in relazione allo statuto speciale di autonomia approvato con d.P.R. n. 670 del 1972.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto in parte il ricorso: ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lettera a). Ha invece dichiarato inammissibile la questione sull’art. 16 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. e non fondata la questione sullo stesso art. 16 riferita all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e allo statuto speciale. Resta quindi caducata solo la disposizione di cui all’art. 17.

    Il principio

    L’autonomia delle Province a statuto speciale incontra il limite delle competenze esclusive dello Stato, tra cui l’ordinamento civile: la disposizione provinciale che oltrepassa tale limite è illegittima, mentre le altre censure non superano il vaglio della Corte.

    Domande e risposte

    Tutta la legge provinciale è stata annullata?

    No. È stata dichiarata illegittima solo una disposizione (art. 17, comma 1, lettera a). Per l’art. 16 la Corte ha invece respinto o dichiarato inammissibili le censure.

    Perché lo Stato impugna le leggi delle Province autonome?

    Perché, pur godendo di ampia autonomia, le Province di Trento e Bolzano devono rispettare i limiti fissati dalla Costituzione e dallo statuto speciale; quando li superano, lo Stato può ricorrere alla Corte costituzionale.

    Cosa si intende per ordinamento civile come limite?

    È la materia, riservata allo Stato dall’art. 117 Cost., che disciplina i rapporti tra privati e taluni aspetti dei rapporti di lavoro: le Regioni e le Province autonome non possono regolarla autonomamente.

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  • Corte cost. n. 42/2023 – Sanatoria edilizia e silenzio-rigetto: questione inammissibile

    Con la sentenza n. 42/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul silenzio-rigetto in materia di sanatoria edilizia previsto dall’art. 36 del Testo unico edilizia, lasciando intatta la regola contestata.

    Di cosa si tratta

    Quando un cittadino chiede la sanatoria di opere edilizie realizzate senza titolo (il cosiddetto accertamento di conformità), l’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che, se l’amministrazione non risponde entro sessanta giorni, la richiesta «si intende rifiutata»: è il silenzio-rigetto. Il TAR per il Lazio, chiamato a decidere il ricorso di alcuni proprietari contro un ordine di demolizione e contro il diniego tacito di sanatoria, ha dubitato della legittimità di questa regola. Secondo il giudice, attribuire al silenzio il valore di un rifiuto privo di motivazione costringe il cittadino a un ricorso «al buio», senza poter conoscere le ragioni del diniego, e finisce per spostare sul giudice una valutazione che spetterebbe all’amministrazione. In gioco c’erano la trasparenza dell’azione amministrativa e l’effettività della tutela giudiziaria di chi chiede di regolarizzare un immobile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nella parte in cui prevede che la richiesta di sanatoria edilizia si intende rifiutata decorsi sessanta giorni, per contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione (ragionevolezza, diritto di difesa, buon andamento e imparzialità, tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non è entrata nel merito del silenzio-rigetto perché il giudice rimettente non aveva adeguatamente affrontato i profili processuali e la possibilità di una diversa ricostruzione interpretativa: l’inammissibilità impedisce alla Corte di pronunciarsi sulla fondatezza della norma, che quindi resta in vigore.

    Il principio

    La norma sul silenzio-rigetto in materia di sanatoria edilizia non è stata esaminata nel merito: la Corte ha rilevato un difetto nella prospettazione del giudice rimettente, dichiarando le questioni inammissibili.

    Domande e risposte

    Il silenzio-rigetto sulla sanatoria edilizia è stato cancellato?

    No. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, quindi l’art. 36, comma 3, del Testo unico edilizia resta in vigore: trascorsi sessanta giorni senza risposta, la domanda di sanatoria si intende rifiutata.

    Cosa cambia per chi presenta una domanda di sanatoria?

    Nulla rispetto a prima: occorre tenere presente che il silenzio dell’amministrazione vale come rifiuto e che, per contestarlo, va proposto ricorso al giudice amministrativo nei termini di legge.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non infondata?

    L’inammissibilità riguarda il modo in cui il giudice ha impostato la questione: la Corte non valuta se la norma sia giusta o sbagliata, ma rileva che mancavano i presupposti per decidere nel merito.

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  • Corte cost. n. 43/2023 – Grandi derivazioni idroelettriche in Piemonte: processo estinto

    Con l’ordinanza n. 43/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sull’impugnazione statale della legge piemontese sulle grandi derivazioni a uso idroelettrico, perché lo Stato vi ha rinunciato dopo le modifiche regionali.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Piemonte 29 ottobre 2020, n. 26, che disciplina l’assegnazione delle grandi derivazioni a uso idroelettrico, cioè le concessioni per l’utilizzo dell’acqua dei fiumi nella produzione di energia elettrica. Si tratta di una materia di forte rilievo economico e ambientale, su cui Stato e Regioni si dividono le competenze: lo Stato fissa i princìpi fondamentali e la tutela della concorrenza, mentre le Regioni regolano in concreto le procedure di gara per l’affidamento delle concessioni. Il ricorso lamentava che la legge piemontese avesse invaso ambiti riservati allo Stato. Nel corso del giudizio, però, la Regione ha modificato le norme contestate; il Governo ha quindi ritenuto superate le ragioni del contenzioso e ha rinunciato al ricorso. Questa pronuncia non entra perciò nel merito della legge: si limita a prendere atto della rinuncia e a chiudere il processo, vicenda frequente nei giudizi in via principale tra Stato e Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato in via principale questioni di legittimità costituzionale su vari articoli della legge reg. Piemonte n. 26 del 2020, lamentando il contrasto con il riparto di competenze tra Stato e Regioni. A seguito di modifiche normative regionali sopravvenute, lo Stato ha presentato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla Regione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta (o non si è costituita), il giudizio si chiude senza una decisione sul merito: la legge regionale resta quindi in vigore nel testo eventualmente modificato, senza che la Corte si sia pronunciata sulla sua legittimità.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso da parte dello Stato, accettata dalla Regione, determina l’estinzione del processo costituzionale in via principale: la Corte non esamina il merito delle censure.

    Domande e risposte

    La legge piemontese è stata dichiarata illegittima?

    No. La Corte non ha deciso nel merito: ha solo dichiarato estinto il processo per rinuncia dello Stato. La legge regionale, nel testo modificato, resta in vigore.

    Perché lo Stato ha rinunciato?

    Perché la Regione, nel corso del giudizio, ha modificato le disposizioni contestate, facendo venir meno l’interesse del Governo a proseguire il contenzioso.

    Cosa significa estinzione del processo?

    È la chiusura del giudizio senza decisione sul merito, che si verifica tipicamente quando chi ha proposto il ricorso vi rinuncia e la controparte accetta.

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  • Corte cost. n. 114/2023 – Debito fuori bilancio per il trasporto ferroviario Trenitalia

    Con la sentenza n. 114/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Molise n. 14 del 2022, che riconosceva un debito fuori bilancio per servizi di trasporto pubblico ferroviario resi da Trenitalia, perché ne collocava la copertura su un esercizio finanziario già concluso.

    Di cosa si tratta

    I debiti fuori bilancio sono spese che una Regione deve onorare pur non avendole previste regolarmente nel proprio bilancio: per pagarle serve una legge che ne riconosca la legittimità e ne reperisca la copertura nel rispetto delle regole contabili. La Regione Molise, con la legge n. 14 del 2022, aveva riconosciuto un debito derivante dai servizi di trasporto pubblico ferroviario resi da Trenitalia nel 2020, indicando però la copertura sulle risorse dell’esercizio 2021, ormai concluso. Il principio di annualità del bilancio impone invece che la spesa sia impegnata nell’esercizio in cui il debito viene riconosciuto. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge perché la copertura era ancorata a un anno ormai chiuso. Era in gioco la corretta rappresentazione dei conti regionali e la garanzia che le spese trovino una copertura effettiva e attuale, non basata su risorse di un esercizio passato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Molise n. 14 del 2022 in riferimento agli artt. 81 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, quest’ultimo in relazione al principio di annualità del bilancio fissato dal d.lgs. n. 118 del 2011, secondo cui la spesa va impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge regionale. Indicare la copertura del debito riconosciuto nel 2022 sulle risorse dell’esercizio 2021, ormai decorso, viola il principio di annualità del bilancio e l’obbligo costituzionale di assicurare una copertura finanziaria effettiva alle spese.

    Il principio

    Il debito fuori bilancio va finanziato con risorse imputate all’esercizio in cui è riconosciuto: collocarne la copertura su un’annualità già conclusa contrasta con il principio di annualità del bilancio e con l’obbligo costituzionale di copertura delle spese.

    Domande e risposte

    Perché la Corte ha bocciato anche questa legge molisana?

    Per lo stesso vizio di altre leggi della Regione: la copertura del debito era indicata su un esercizio già chiuso, in contrasto con il principio per cui la spesa va impegnata nell’anno in cui il debito è riconosciuto.

    Il servizio di Trenitalia non sarà pagato?

    La sentenza colpisce la legge con copertura errata, non il credito. La Regione dovrà riconoscere nuovamente il debito con una copertura conforme alle regole contabili.

    Perché il principio di annualità è così importante?

    Perché assicura che ogni spesa sia coperta da risorse reali e disponibili nell’anno corretto. Spostare la copertura su un esercizio passato rende il bilancio meno trasparente e meno affidabile.

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  • Corte cost. n. 115/2023 – Perimetri dei parchi regionali liguri e copianificazione paesaggistica

    Con la sentenza n. 115/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla legge della Regione Liguria n. 7 del 2022, che ridefiniva i confini di alcuni parchi naturali regionali, escludendo che da quella riperimetrazione derivasse una riduzione illegittima della tutela paesaggistica.

    Di cosa si tratta

    Le aree protette e i parchi naturali tutelano il paesaggio e l’ambiente, materie in cui Stato e Regioni hanno competenze intrecciate. La legge della Regione Liguria n. 7 del 2022 ridisegnava i perimetri dei parchi delle Alpi Liguri, dell’Antola, dell’Aveto e del Beigua, escludendo alcune zone dalle aree protette. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma temendo che la nuova perimetrazione abbassasse il livello di tutela del paesaggio e violasse il principio di copianificazione, in base al quale la pianificazione paesaggistica deve essere elaborata congiuntamente da Regione e Stato, tanto più che la Liguria non aveva ancora un piano paesaggistico condiviso. La posta in gioco era l’equilibrio tra l’autonomia regionale nel governo del territorio e la salvaguardia del paesaggio, valore costituzionale che la Costituzione affida alla cura primaria dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 18, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 7 del 2022 in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 135, 142, 143 e 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), lamentando una riduzione della tutela paesaggistica e la violazione del principio di copianificazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che la riperimetrazione disposta dalla legge ligure non comportasse, di per sé, l’abbassamento del livello di tutela paesaggistica né un’invasione della competenza statale, restando ferme le tutele previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio sulle aree interessate.

    Il principio

    La Regione può ridefinire i confini dei propri parchi naturali senza violare la Costituzione, purché ciò non si traduca in una riduzione della tutela paesaggistica garantita dallo Stato: la modifica dei perimetri non incide automaticamente sui vincoli paesaggistici previsti dalla legge statale.

    Domande e risposte

    Cambiare i confini di un parco riduce la tutela del paesaggio?

    Non necessariamente. La Corte ha chiarito che la riperimetrazione regionale non abbassa di per sé la tutela paesaggistica, che continua a operare attraverso i vincoli e gli strumenti previsti dalla legge statale sui beni paesaggistici.

    Che cos’è la copianificazione paesaggistica?

    È il principio per cui il piano paesaggistico deve essere elaborato congiuntamente da Regione e Stato. Serve a garantire che le scelte sul territorio rispettino in modo uniforme la tutela del paesaggio.

    La Liguria poteva escludere alcune zone dalle aree protette?

    Sì, nei limiti delle proprie competenze. La Corte ha ritenuto legittima la riperimetrazione perché non ne derivava una compromissione della tutela paesaggistica riservata allo Stato.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 116/2023 – Archiviazione per particolare tenuita del fatto e poteri del giudice

    Con la sentenza n. 116/2023 la Corte costituzionale ha respinto, in parte dichiarandole inammissibili e in parte infondate, le questioni sul codice di procedura penale relative al potere del giudice per le indagini preliminari di archiviare per particolare tenuità del fatto quando è stata chiesta l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

    Di cosa si tratta

    Quando il pubblico ministero chiede l’archiviazione di un’indagine, può farlo per ragioni diverse: perché la notizia di reato è infondata oppure perché il fatto, pur sussistente, è di particolare tenuità e quindi non punibile. Le due strade hanno presupposti e conseguenze differenti. Il GIP del Tribunale di Nola si è trovato di fronte a una richiesta di archiviazione per infondatezza e si chiedeva se potesse, in alternativa, disporre l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, sentite le parti e in assenza di opposizione dell’indagato. La giurisprudenza della Cassazione, secondo il giudice, lo impediva, dichiarando nullo quel tipo di provvedimento. In gioco era l’ampiezza dei poteri del giudice nella fase delle indagini e la coerenza del sistema delle archiviazioni, tra esigenze di economia processuale e garanzie delle parti, indagato e persona offesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola ha sollevato questioni sull’art. 409, commi 4 e 5, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l’art. 411, commi 1 e 1-bis, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, 27, 76, 101, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, nella parte in cui non consentivano al giudice di archiviare per particolare tenuità del fatto a fronte di una richiesta di archiviazione per infondatezza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, 76 e 101, secondo comma, della Costituzione, e ha dichiarato non fondate le restanti questioni, sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, 111 e 117, primo comma, in relazione all’art. 6 CEDU. La disciplina censurata, riferita in realtà a un orientamento di diritto vivente, non è risultata in contrasto con i parametri costituzionali invocati.

    Il principio

    Il sistema delle archiviazioni, che distingue tra archiviazione per infondatezza della notizia di reato e archiviazione per particolare tenuità del fatto, non viola la Costituzione: le diverse procedure rispondono a presupposti distinti e garantiscono il contraddittorio tra le parti.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’archiviazione per particolare tenuità del fatto?

    È la chiusura dell’indagine quando il fatto, pur esistente e attribuibile all’indagato, è così lieve da non meritare la pena. È cosa diversa dall’archiviazione perché la notizia di reato è infondata, cioè perché il fatto non sussiste o non è reato.

    Perché il giudice non poteva passare dall’una all’altra?

    Perché le due forme hanno presupposti e garanzie diversi. La Corte ha ritenuto non irragionevole che il giudice non possa, di fronte a una richiesta per infondatezza, archiviare d’ufficio per tenuità del fatto senza il percorso previsto per quest’ultima.

    La sentenza cambia qualcosa per gli indagati?

    No, la disciplina resta invariata: la Corte ha confermato l’assetto vigente. Restano fermi i diversi percorsi di archiviazione e le rispettive garanzie per indagato e persona offesa.

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