Autore: Andrea Marton

  • Articolo 572 Codice di Procedura Civile: Deliberazione sull’offerta

    Articolo 572 Codice di Procedura Civile: Deliberazione sull’offerta

    Art. 572 c.p.c. – Deliberazione sull’offerta

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.

    Se l’offerta è superiore al valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, aumentato di un

    quinto, la stessa è senz’altro accolta.

    Se l’offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del

    creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il

    sistema dell’incanto. In tali casi lo stesso ha senz’altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con

    l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’articolo 569.

    Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.

  • Articolo 571 Codice di Procedura Civile: Offerte d’acquisto

    Articolo 571 Codice di Procedura Civile: Offerte d’acquisto

    Art. 571 c.p.c. – Offerte d’acquisto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a

    mezzo di procuratore legale anche a norma dell’articolo 579 ultimo comma. L’offerente deve presentare nella

    cancelleria dichiarazione contenente la indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro

    elemento utile alla valutazione dell’offerta. Se un termine più lungo non è fissato dall’offerente, l’offerta non

    può essere revocata prima di venti giorni.

    L’offerta non è efficace se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e se l’offerente non

    presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

  • Articolo 570 Codice di Procedura Civile: Avviso della vendita

    Articolo 570 Codice di Procedura Civile: Avviso della vendita

    Art. 570 c.p.c. – Avviso della vendita

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Dell’ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell’art. 490, pubblico avviso contenente l’indicazione

    degli estremi previsti nell’art. 555, del valore dell’immobile determinato a norma dell’art. 568, del sito

    internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del

    custode nominato in sostituzione del debitore, con l’avvertimento che maggiori informazioni, anche

    relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia

    interesse.

    176

    precedentemente in vigore)

    § 2

    Vendita senza incanto

  • Articolo 569 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti per l’autorizzazione della vendita

    Articolo 569 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti per l’autorizzazione della vendita

    Art. 569 c.p.c. – Provvedimenti per l’autorizzazione della vendita

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    A seguito dell’istanza di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione, entro trenta giorni dal deposito

    della documentazione di cui al secondo comma dell’articolo 567, nomina l’esperto convocandolo

    davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori

    di cui all’articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per

    l’udienza non possono decorrere più di centoventi giorni.

    All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre,

    a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.

    Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dispone con

    ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi,

    entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice con la

    medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno

    successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli

    offerenti di cui all’articolo 573 e provvede ai sensi dell’articolo 576, per il caso in cui non siano

    proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano

    efficaci ai sensi dell’articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste

    dall’articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia

    luogo per qualsiasi altra ragione.

    Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell’esecuzione dispone la

    vendita con ordinanza.

    Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del

    creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all’articolo 498 che non sono

    comparsi.

  • Articolo 568 Codice di Procedura Civile: Determinazione del valore dell’immobile

    Articolo 568 Codice di Procedura Civile: Determinazione del valore dell’immobile

    Art. 568 c.p.c. – Determinazione del valore dell’immobile

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Agli effetti dell’espropriazione il valore dell’immobile si determina a norma dell’articolo 15 primo comma.

    Per il diritto del direttario, il valore, agli effetti indicati, si determina in base agli otto decimi di quello calcolato a norma dell’articolo 13 ultimo comma.

    Se il bene non e’ soggetto a tributo diretto verso lo Stato o se per qualsiasi ragione il giudice ritiene che il valore determinato a norma delle disposizioni precedenti sia manifestamente inadeguato, il valore e’ determinato dal giudice stesso sulla base degli elementi forniti dalle parti e di quelli che gli puo’ fornire un esperto da lui nominato.

  • Articolo 567 Codice di Procedura Civile: Istanza di vendita

    Articolo 567 Codice di Procedura Civile: Istanza di vendita

    Art. 567 c.p.c. – Istanza di vendita

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di

    titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell’immobile pignorato.

    Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad

    allegare allo stesso l’estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative

    all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale

    documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e

    dei registri immobiliari.

    Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o

    dell’esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriore centoventi giorni. Un

    termine di centoventi giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la

    documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è

    concessa oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto

    nel periodo precedente, il giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia del

    pignoramento relativamente all’immobile per il quale non è stata depositata la prescritta

    documentazione. L’inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l’ordinanza,

    dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l’articolo 562, secondo comma.

    Il giudice dichiara altresì l’estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.

  • Articolo 566 Codice di Procedura Civile: Intervento dei creditori iscritti e privilegiati

    Articolo 566 Codice di Procedura Civile: Intervento dei creditori iscritti e privilegiati

    Art. 566 c.p.c. – Intervento dei creditori iscritti e privilegiati

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l’udienza indicata nell’articolo 564, ma prima di quella prevista nell’articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell’espropriazione.

  • Articolo 565 Codice di Procedura Civile: Intervento tardivo

    Articolo 565 Codice di Procedura Civile: Intervento tardivo

    Art. 565 c.p.c. – Intervento tardivo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I creditori chirografari che intervengono oltre l’udienza indicata nell’articolo 564, ma prima di quella prevista

    nell’articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo

    soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell’articolo

    seguente.

  • Articolo 564 Codice di Procedura Civile: Facoltà dei creditori intervenuti

    Articolo 564 Codice di Procedura Civile: Facoltà dei creditori intervenuti

    Art. 564 c.p.c. – Facoltà dei creditori intervenuti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita partecipano

    all’espropriazione dell’immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

  • Articolo 563 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 563 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 563 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.