Art. 569 c.p.c. – Provvedimenti per l’autorizzazione della vendita
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
A seguito dell’istanza di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione, entro trenta giorni dal deposito
della documentazione di cui al secondo comma dell’articolo 567, nomina l’esperto convocandolo
davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori
di cui all’articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per
l’udienza non possono decorrere più di centoventi giorni.
All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre,
a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dispone con
ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi,
entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice con la
medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno
successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli
offerenti di cui all’articolo 573 e provvede ai sensi dell’articolo 576, per il caso in cui non siano
proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano
efficaci ai sensi dell’articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste
dall’articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia
luogo per qualsiasi altra ragione.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell’esecuzione dispone la
vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del
creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all’articolo 498 che non sono
comparsi.