Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 221/2022 – Lazio, impianti da fonti rinnovabili e tutela ambientale

    Con la sentenza n. 221/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme laziali in materia ambientale e di fonti rinnovabili, salvando invece altre disposizioni impugnate dal Governo.

    Di cosa si tratta

    La localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili (come quelli eolici e fotovoltaici) si muove tra l’incentivo statale ed europeo alla transizione energetica e la tutela del paesaggio e dell’ambiente. La Regione Lazio, con norme del 2021 e del 2022, era intervenuta su questa materia e su altre disposizioni ambientali. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale piu previsioni, ritenendo che la Regione avesse invaso la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e sui principi in materia di energia. La Corte ha dovuto valutare, disposizione per disposizione, quali norme regionali sconfinassero negli ambiti riservati allo Stato e quali invece restassero legittime.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 64, comma 1, lettera a), 75, comma 1, lettera b) e c), e 81 della legge della Regione Lazio n. 14 del 2021, e l’art. 6 della legge regionale n. 20 del 2021 (legge di stabilita 2022), in riferimento, tra gli altri, agli artt. 9 e 117, primo, secondo (lettere e e s) e terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione. Il Governo lamentava l’invasione della competenza statale sulla tutela dell’ambiente e sulle fonti rinnovabili.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 75, comma 1, lettera b), numero 5) (nella parte indicata), dell’art. 6 della legge regionale n. 20 del 2021 e dell’art. 81 della legge regionale n. 14 del 2021. Ha dichiarato inammissibili alcune ulteriori questioni sull’art. 75 e non fondate le questioni sull’art. 64, comma 1, lettera a).

    Il principio

    La Regione non puo, in materia di fonti rinnovabili e tutela ambientale, dettare discipline che invadono la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; la legittimita va pero verificata norma per norma, perche non ogni intervento regionale e di per se illegittimo.

    Domande e risposte

    La Regione puo legiferare sulle fonti rinnovabili?

    Puo intervenire in alcuni ambiti, ma non puo invadere la competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ne contraddire i principi statali in materia di energia.

    Tutte le norme laziali impugnate sono state bocciate?

    No. La Corte ha colpito alcune disposizioni, ne ha dichiarate altre inammissibili e ha salvato, come non fondata, la questione sull’art. 64, comma 1, lettera a).

    Cosa significa giudizio “in via principale”?

    E il giudizio in cui lo Stato impugna direttamente una legge regionale (o viceversa) per ragioni di riparto di competenze, senza che vi sia un processo da cui nasce la questione.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 176/2022 – Licenziamenti collettivi e personale dei servizi scolastici

    Con la sentenza n. 176 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in tema di licenziamenti collettivi riguardanti i lavoratori dei servizi di pulizia delle scuole poi assunti dal Ministero dell’istruzione.

    Di cosa si tratta

    Per anni i servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole sono stati affidati in appalto a società esterne. Una serie di interventi normativi ha poi disciplinato il passaggio di questi lavoratori alle dipendenze dirette del Ministero dell’istruzione, attraverso apposite procedure di selezione. In questo contesto si è posto il problema di quale disciplina applicare alla cessazione dei rapporti con le società appaltatrici e ai lavoratori non assunti dallo Stato: si applicano o no le tutele previste per i licenziamenti collettivi? Il Tribunale di Lecce, giudice del lavoro, ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole il regime risultante dal combinarsi di più norme. Il tema riguarda la sorte occupazionale di lavoratori in una fase di transizione delicata, sospesi tra il vecchio appalto privato e l’internalizzazione pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati, in «combinato disposto», l’art. 58, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del d.l. n. 69 del 2013, gli artt. 24 e 5, comma 3, della legge n. 223 del 1991 e l’art. 18, primo comma, della legge n. 300 del 1970, nella parte relativa all’esclusione dei lavoratori interessati dalla disciplina sui licenziamenti collettivi. Il Tribunale di Lecce invocava gli artt. 3 e 41 della Costituzione (eguaglianza-ragionevolezza e libertà di iniziativa economica).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non si è pronunciata sul merito del regime applicabile ai licenziamenti collettivi di quei lavoratori: la disciplina risultante dalle norme impugnate è rimasta invariata.

    Il principio

    Quando la questione è costruita sul «combinato disposto» di più norme in modo non perspicuo, o non individua con precisione la disposizione da censurare e l’effetto richiesto, la Corte dichiara inammissibili le questioni senza esaminarne il merito.

    Domande e risposte

    Che cosa sono i «licenziamenti collettivi»?

    Sono i licenziamenti che un datore di lavoro effettua, in un certo arco di tempo e oltre determinate soglie, per riduzione o trasformazione di attività. La legge n. 223 del 1991 li assoggetta a una procedura specifica e a particolari tutele per i lavoratori coinvolti.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché era impostata sul combinato disposto di più norme senza individuare con chiarezza la disposizione censurata e l’esatto effetto richiesto alla Corte. Difetti di impostazione di questo tipo precludono l’esame nel merito.

    Cosa cambia per i lavoratori coinvolti?

    Nulla, sul piano della disciplina: non essendoci stata una pronuncia di merito, restano applicabili le norme vigenti. La questione potrebbe essere riproposta in modo più mirato da un altro giudice.

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  • Corte cost. n. 177/2022 – Dichiarazione giudiziale di paternità e rimozione dello status

    Con la sentenza n. 177 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla norma del codice civile che subordina la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità alla preventiva rimozione del precedente stato di figlio.

    Di cosa si tratta

    Il diritto a conoscere e veder riconosciute le proprie origini biologiche è un aspetto fondamentale dell’identità personale. Il codice civile, però, non ammette il riconoscimento «in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova»: chi vuole ottenere la dichiarazione giudiziale di una diversa paternità o maternità deve prima rimuovere il precedente status. Questo crea un problema concreto: la persona può trovarsi costretta a eliminare il proprio stato di figlio già acquisito senza la certezza di vederne riconosciuto uno nuovo, con il rischio di restare, almeno temporaneamente, priva di qualunque identità filiale. La Corte d’appello di Salerno ha sollevato la questione, ritenendo che questa sequenza obbligata possa ledere il diritto all’identità personale e altri diritti fondamentali, anche alla luce delle convenzioni internazionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 269, primo comma, del codice civile, nella parte in cui consente la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità solo alle condizioni richieste per il riconoscimento, non ammesso in contrasto con lo stato di figlio esistente. La Corte d’appello di Salerno invocava gli artt. 2, 3, 24, 29, 30, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla CEDU, alla Convenzione sui diritti del fanciullo e alla Carta dei diritti fondamentali UE.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non si è quindi pronunciata sul merito del bilanciamento tra il diritto all’identità personale e la stabilità dello stato di figlio: la disciplina del codice civile è rimasta invariata.

    Il principio

    Il rapporto tra il diritto a veder riconosciuta la propria genitura biologica e la necessità di rimuovere il precedente stato di figlio solleva questioni delicate, ma la loro soluzione richiede scelte sistematiche riservate al legislatore: la Corte, non potendo individuare una soluzione costituzionalmente obbligata, dichiara inammissibili le questioni.

    Domande e risposte

    Perché serve prima rimuovere lo «stato di figlio» esistente?

    Perché l’ordinamento non ammette la coesistenza di due stati di filiazione incompatibili: per ottenere il riconoscimento di una diversa genitura occorre prima caducare quello già esistente. La norma mira a evitare situazioni di doppio status contraddittorio.

    Qual era il rischio denunciato dal giudice?

    Che la persona, rimosso il precedente stato di figlio, non riesca poi a ottenere il riconoscimento del nuovo, restando priva di qualsiasi identità filiale: una perdita irreversibile lesiva dell’identità personale.

    La norma resta in vigore?

    Sì. Avendo dichiarato inammissibili le questioni, la Corte non ha modificato l’art. 269 del codice civile: la disciplina vigente continua ad applicarsi, salva una futura riforma legislativa.

    Norme collegate

    • Art. 2 della Costituzione — Tutela dei diritti inviolabili, tra cui l’identità personale, parametro centrale delle censure.
    • Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, invocato dal rimettente.
    • Art. 30 della Costituzione — Riguarda i doveri e i diritti dei genitori e la tutela della filiazione, sullo sfondo della questione.
    • Art. 117 della Costituzione — Il primo comma vincola la legislazione agli obblighi internazionali (CEDU, Convenzione sui diritti del fanciullo, CDFUE).
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  • Corte cost. n. 214/2022 – Pensione dei diplomatici e indennita di posizione all’estero

    Con la sentenza n. 214/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul calcolo della pensione del personale diplomatico in servizio all’estero al momento del pensionamento.

    Di cosa si tratta

    Il personale diplomatico che presta servizio all’estero percepisce un’indennita di posizione collegata alla sede e alle funzioni. Quando il diplomatico va in pensione mentre si trova in servizio all’estero, le norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato prevedono che, ai fini pensionistici, quell’indennita sia computata in una misura minima, non commisurata al grado e alle funzioni effettivamente svolte. Ne deriva, secondo il giudice rimettente, una possibile disparita rispetto ai diplomatici che concludono la carriera in Italia. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con numerose ordinanze, ha sollevato la questione invocando il principio di uguaglianza sostanziale e il buon andamento dell’amministrazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 e l’art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevedono il computo in misura minima dell’indennita di posizione ai fini della pensione dei diplomatici in servizio all’estero al momento del collocamento a riposo.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita costituzionale delle norme impugnate. La pronuncia non entra nel merito del meccanismo di calcolo della pensione dei diplomatici.

    Il principio

    La definizione delle voci retributive da computare ai fini pensionistici, come l’indennita di posizione del personale diplomatico all’estero, coinvolge scelte tecniche e di bilanciamento riservate al legislatore: le relative questioni, se non superano il vaglio di ammissibilita, non sono esaminate nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa lamentava la Corte dei conti?

    Che l’indennita di posizione dei diplomatici in servizio all’estero al momento della pensione fosse computata in misura minima, anziche secondo grado e funzioni, con una possibile disparita rispetto a chi conclude la carriera in Italia.

    La Corte ha modificato il calcolo della pensione?

    No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili: il meccanismo di computo resta quello previsto dalle norme impugnate.

    Perche la questione e inammissibile?

    Perche la materia coinvolge scelte tecniche rimesse al legislatore e, per come prospettate, le censure non consentivano alla Corte una decisione nel merito.

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  • Corte cost. n. 197/2022 – Sisma 1990 in Sicilia e rimborso del tributo versato in eccesso

    Con la sentenza n. 197/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulla norma che disciplina i rimborsi ai contribuenti colpiti dal terremoto del 1990 nelle Province di Catania, Ragusa e Siracusa.

    Di cosa si tratta

    Dopo il terremoto del dicembre 1990 nel Sud-est della Sicilia, i contribuenti delle Province colpite avevano beneficiato di sospensioni dei versamenti tributari. Una norma successiva ha disciplinato i rimborsi di quanto eventualmente versato in eccesso, fissando pero un tetto complessivo di risorse e prevedendo che, se le domande superano lo stanziamento, i rimborsi vengano ridotti proporzionalmente. La Commissione tributaria provinciale di Siracusa, in piu giudizi, ha sollevato la questione, dubitando che questo meccanismo creasse una disparita di trattamento tra contribuenti a seconda del momento o delle modalita di accesso al rimborso, in contrasto con l’uguaglianza e con la riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come successivamente modificato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 23 della Costituzione. La Commissione tributaria di Siracusa lamentava la disparita di trattamento tra i contribuenti colpiti dal sisma quanto al rimborso dei tributi.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014. La pronuncia non interviene sul merito della disciplina dei rimborsi.

    Il principio

    La disciplina dei rimborsi ai contribuenti colpiti dal sisma del 1990, con il connesso tetto di spesa, coinvolge scelte di allocazione di risorse riservate al legislatore: le questioni che ne chiedono la rimozione, senza superare il vaglio di ammissibilita, non possono essere esaminate nel merito.

    Domande e risposte

    Chi riguarda questa norma?

    I contribuenti delle Province di Catania, Ragusa e Siracusa colpiti dal terremoto del dicembre 1990, che avevano beneficiato di sospensioni dei versamenti e chiedono il rimborso di quanto versato in eccesso.

    Perche i rimborsi possono essere ridotti?

    Perche la legge fissa un tetto complessivo di risorse: se le domande lo superano, i rimborsi vengono ridotti in proporzione. La Corte non e intervenuta nel merito su questo meccanismo.

    La sentenza ha cambiato la disciplina?

    No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili: la regola resta in vigore e un eventuale intervento spetta al legislatore.

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  • Corte cost. n. 178/2022 – Giurisdizione esclusiva sulle controversie in materia di rifiuti

    Con la sentenza n. 178 del 2022 la Corte costituzionale ha ritenuto legittima la norma del codice del processo amministrativo che devolve al giudice amministrativo, in via esclusiva, le controversie sulla gestione del ciclo dei rifiuti.

    Di cosa si tratta

    Quando il diritto di un cittadino è leso da un’attività della pubblica amministrazione, occorre stabilire chi sia il giudice competente: quello ordinario o quello amministrativo. Per alcune materie particolarmente complesse, la legge prevede la «giurisdizione esclusiva» del giudice amministrativo, che decide anche su situazioni che altrimenti spetterebbero al giudice ordinario. Tra queste materie c’è la gestione del ciclo dei rifiuti. Il caso nasce da un vigile del fuoco rimasto ferito mentre spegneva un incendio di rifiuti abbandonati: aveva chiesto al giudice ordinario il risarcimento del danno, ma gli enti convenuti hanno eccepito che la controversia spettasse al giudice amministrativo. Il Tribunale di Reggio Calabria ha dubitato che attrarre alla giurisdizione esclusiva anche una domanda di risarcimento del danno alla salute fosse compatibile con la Costituzione, che limita i casi di giurisdizione esclusiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 133, comma 1, lettera p), del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010), che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie attinenti alla gestione del ciclo dei rifiuti, anche quando riguardino diritti costituzionalmente tutelati. Il Tribunale di Reggio Calabria invocava gli artt. 3, 24, 25, 100, primo comma, 102, 103, primo comma, 111 e 113, primo comma, della Costituzione, in tema di riparto di giurisdizione e diritto di difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha quindi confermato la legittimità della norma: la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie sulla gestione del ciclo dei rifiuti rispetta i limiti che la Costituzione pone a questo tipo di giurisdizione.

    Il principio

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è legittima quando riguarda materie in cui l’amministrazione agisce come autorità, esercitando un pubblico potere: la gestione del ciclo dei rifiuti rientra tra queste, anche quando la controversia coinvolge diritti costituzionalmente tutelati.

    Domande e risposte

    Che cos’è la «giurisdizione esclusiva» del giudice amministrativo?

    È la competenza del giudice amministrativo a decidere, in determinate materie indicate dalla legge, non solo sugli interessi legittimi ma anche sui diritti soggettivi. È un’eccezione al riparto ordinario, ammessa dalla Costituzione solo in particolari materie.

    Perché le liti sui rifiuti vanno al giudice amministrativo?

    Perché la gestione del ciclo dei rifiuti coinvolge l’esercizio di un pubblico potere e una pluralità di interessi pubblici e privati intrecciati: il legislatore ha ritenuto opportuno concentrarne il contenzioso davanti al giudice amministrativo, e la Corte ha confermato che ciò è legittimo.

    Il cittadino perde tutele andando al giudice amministrativo?

    No. Anche davanti al giudice amministrativo è garantita una tutela piena ed effettiva, compreso il risarcimento del danno. La Corte ha escluso che la devoluzione comprima il diritto di difesa o la tutela giurisdizionale.

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  • Corte cost. n. 225/2022 – Decreto salva-banche Popolare di Vicenza e Veneto Banca

    Con la sentenza n. 225/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le numerose questioni sollevate contro il decreto del 2017 sulla liquidazione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

    Di cosa si tratta

    Nel 2017 lo Stato intervenne con un decreto-legge per gestire la crisi di due grandi banche venete, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, disponendone la liquidazione coatta amministrativa e regolando la posizione dei creditori e dei risparmiatori coinvolti. Quell’intervento ha avuto forti ripercussioni su azionisti, obbligazionisti e clienti. Nel corso di una controversia, il Tribunale di Firenze ha sollevato un ampio ventaglio di questioni di legittimita costituzionale, censurando sia l’intero decreto sia numerose sue singole disposizioni, invocando una lunga serie di parametri costituzionali, europei e convenzionali a tutela del risparmio, della proprieta, dell’iniziativa economica e della difesa. La Corte ha dovuto innanzitutto valutare se le questioni fossero formulate in modo ammissibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’intero testo del decreto-legge n. 99 del 2017, convertito nella legge n. 121 del 2017, e numerosi suoi articoli, in riferimento a un’ampia serie di parametri (tra cui gli artt. 2, 3, 23, 24, 41, 42, 45, 47 e 111 della Costituzione, l’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU e l’art. 17 della Carta UE). Il Tribunale di Firenze contestava la disciplina della liquidazione delle due banche venete.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili tutte le questioni di legittimita costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze, sia quelle riferite a singole disposizioni del decreto sia quelle rivolte al decreto nella sua interezza. La pronuncia non entra nel merito della disciplina.

    Il principio

    L’impugnazione di un intero provvedimento e di numerose sue norme, con un ampio ventaglio di parametri ma senza una puntuale individuazione delle ragioni e della rilevanza di ciascuna censura, non consente alla Corte un esame nel merito e conduce all’inammissibilita.

    Domande e risposte

    La Corte ha valutato la legittimita del salvataggio delle banche venete?

    No nel merito. Tutte le questioni sono state dichiarate inammissibili: la Corte non si e pronunciata sulla validita sostanziale del decreto del 2017.

    Perche tante questioni sono state respinte in blocco?

    Per ragioni di ammissibilita: l’impugnazione, molto ampia e riferita a numerose norme e parametri, non chiariva in modo puntuale i termini e la rilevanza di ciascuna censura.

    Cosa possono fare i risparmiatori coinvolti?

    La pronuncia riguarda il piano costituzionale e non incide direttamente sulle singole posizioni; i diritti dei risparmiatori restano azionabili nelle sedi e con gli strumenti propri.

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  • Corte cost. n. 179/2022 – Fondi della legge di bilancio 2021 e intesa con le Regioni

    Con la sentenza n. 179 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della legge di bilancio statale 2021 che ripartivano fondi senza prevedere il coinvolgimento delle Regioni tramite intesa, in violazione del principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    Quando lo Stato istituisce fondi destinati a finanziare interventi che incidono su materie di competenza regionale, deve di regola coinvolgere le Regioni nella definizione dei criteri di riparto. La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) prevedeva alcuni fondi i cui criteri, importi e modalità di erogazione erano demandati a decreti ministeriali, senza però richiedere l’intesa con le Regioni in Conferenza. La Regione Campania ha impugnato varie disposizioni della legge di bilancio. Il tema riguarda l’equilibrio tra le esigenze di indirizzo unitario dello Stato e le competenze regionali: quando le risorse statali finanziano ambiti in cui le Regioni hanno competenza, la Costituzione impone forme di leale collaborazione, in particolare l’intesa, per evitare che le scelte di riparto siano adottate unilateralmente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 90, 92, 93, 115, 202, 597 e 649, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La Regione Campania invocava gli artt. 97, 117, commi terzo e quarto, 118 e 119 della Costituzione e il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120, lamentando il mancato coinvolgimento regionale nella definizione dei criteri di riparto dei fondi.

    La decisione della Corte

    Su alcune disposizioni (commi 90, 92, 93 e 115) il processo è stato dichiarato estinto per rinuncia. Nel merito, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 202, e dell’art. 1, comma 649, nella parte in cui non prevedevano che i relativi decreti ministeriali fossero adottati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni (per il comma 649, limitatamente alle risorse destinate al trasporto pubblico locale).

    Il principio

    Quando lo Stato ripartisce con decreto ministeriale fondi destinati a interventi che incidono su materie di competenza regionale, deve prevedere l’intesa con le Regioni: l’omissione di questa forma di leale collaborazione rende illegittima la disposizione.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’«intesa» con la Conferenza Stato-Regioni?

    È uno strumento di leale collaborazione con cui lo Stato e le Regioni concordano i contenuti di un atto che incide su competenze regionali. Quando è richiesta, l’atto non può essere adottato unilateralmente: serve l’accordo, raggiunto in sede di Conferenza.

    Perché le norme sono state dichiarate illegittime «nella parte in cui non prevedono»?

    Perché il vizio non sta in ciò che la norma dice, ma in ciò che omette: la mancata previsione dell’intesa. La Corte, con una pronuncia «additiva», integra la disposizione imponendo il passaggio dell’intesa con le Regioni.

    Cosa cambia in concreto per il riparto dei fondi?

    I decreti ministeriali che definiscono criteri e modalità di erogazione di quei fondi devono ora essere adottati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, garantendo il coinvolgimento delle Regioni interessate.

    Perché parte del giudizio si è «estinto»?

    Perché su alcune disposizioni la Regione Campania ha rinunciato al ricorso e il Presidente del Consiglio ha accettato la rinuncia: per quelle norme il processo si è chiuso senza decisione di merito.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 201/2022 – Sicilia, societa comunali per gli impianti a fune sulle aree sciabili

    Con la sentenza n. 201/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima e in parte legittima la norma siciliana che consentiva ai Comuni di partecipare a societa per la gestione delle aree sciabili e degli impianti a fune.

    Di cosa si tratta

    Le amministrazioni pubbliche possono partecipare a societa solo entro limiti precisi fissati dal testo unico sulle societa a partecipazione pubblica, che vieta di costituire societa per produrre beni e servizi non strettamente necessari alle finalita istituzionali (vincolo di scopo) e per attivita diverse da quelle consentite (vincolo di attivita). La Regione Siciliana, con una legge del 2021 sulle aree sciabili e lo sviluppo montano, aveva consentito ai Comuni di costituire o partecipare a societa con oggetto sociale anche prevalentemente diverso dalla realizzazione e gestione degli impianti di trasporto a fune per la mobilita turistico-sportiva. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma, ritenendo che ampliasse oltre i limiti statali la possibilita per i Comuni di operare attraverso societa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 3, comma 2, e 10, comma 3, della legge della Regione Siciliana n. 12 del 2021, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 81, 97, 117 e 118 della Costituzione. Il Governo lamentava il contrasto con i vincoli del testo unico sulle societa a partecipazione pubblica e con i principi di coordinamento della finanza pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 3, comma 2, nella parte in cui consente alle societa di avere come oggetto sociale prevalente attivita diverse dalla realizzazione e gestione degli impianti a fune. Ha invece dichiarato non fondate la questione sull’art. 3, comma 2 nella parte sulle partecipazioni di minoranza dei Comuni, e quella sull’art. 10, comma 3.

    Il principio

    I Comuni possono partecipare a societa per gli impianti a fune solo se l’oggetto sociale resta funzionale a quella attivita: consentire un oggetto sociale prevalentemente diverso supera i limiti che la legge statale pone alle societa a partecipazione pubblica.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per i Comuni siciliani?

    Possono partecipare a societa per gli impianti a fune, ma non con un oggetto sociale prevalentemente diverso da quella attivita: la parte della norma che lo consentiva e stata dichiarata illegittima.

    Possono detenere partecipazioni di minoranza?

    Su questo profilo la Corte ha dichiarato la questione non fondata: la possibilita di acquisire partecipazioni di minoranza non e stata ritenuta incostituzionale.

    Perche ci sono limiti alle societa pubbliche?

    Per evitare che le amministrazioni operino attraverso societa al di fuori delle loro finalita istituzionali, con rischi per la finanza pubblica e la concorrenza.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 180/2022 – Informazione antimafia e mezzi di sostentamento

    Con la sentenza n. 180 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sul codice antimafia nella parte in cui non consente al prefetto di salvaguardare i mezzi di sostentamento di chi è colpito da informazione interdittiva.

    Di cosa si tratta

    Il codice antimafia prevede effetti interdittivi pesantissimi: chi è colpito da un’informazione antimafia perde la possibilità di ottenere o mantenere contratti pubblici, licenze, autorizzazioni, concessioni ed erogazioni pubbliche, con un impatto profondo sull’attività economica. Per le interdizioni che derivano da una misura di prevenzione disposta dal giudice, la legge consente di escluderne l’applicazione quando verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento dell’interessato e della sua famiglia. Quando invece l’interdizione discende da un’informazione antimafia adottata dal prefetto, tale facoltà di salvaguardia non è prevista. Il TAR Calabria ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole questa differenza. Il tema tocca un equilibrio delicato: la lotta alle infiltrazioni mafiose, da un lato, e la tutela del diritto al lavoro e alla sopravvivenza economica di chi subisce gli effetti interdittivi, dall’altro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia), nella parte in cui non prevede il potere del prefetto di escludere le decadenze e i divieti dell’art. 67 dello stesso codice quando ne deriverebbe la mancanza dei mezzi di sostentamento. Il TAR Calabria lamentava il contrasto con gli artt. 3, primo comma, 4 e 24 della Costituzione (eguaglianza, diritto al lavoro e diritto di difesa).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non si è quindi pronunciata sul merito del diverso trattamento tra interdizioni da misura di prevenzione e interdizioni da informazione antimafia: la disciplina vigente è rimasta immutata.

    Il principio

    La diversa disciplina tra le interdizioni antimafia di fonte giudiziale e quelle di fonte prefettizia solleva un problema reale, ma la sua soluzione, comportando scelte discrezionali e bilanciamenti complessi, non poteva essere imposta dalla Corte: di qui l’inammissibilità delle questioni.

    Domande e risposte

    Che cos’è un’informazione antimafia interdittiva?

    È un provvedimento del prefetto che, in presenza di elementi di tentata infiltrazione mafiosa, impedisce a un soggetto di ottenere o mantenere rapporti con la pubblica amministrazione (contratti, licenze, contributi). Ha effetti molto incisivi sull’attività economica.

    Perché chi è colpito da misura di prevenzione è trattato diversamente?

    Perché la legge prevede, per le interdizioni che derivano da una misura di prevenzione disposta dal giudice, la possibilità di escluderne l’applicazione in caso di stato di bisogno; per l’informazione antimafia del prefetto questa valvola non è prevista. Il TAR riteneva irragionevole la differenza.

    Allora la differenza resta?

    Sì. La Corte non ha dichiarato illegittima la norma: avendo ritenuto inammissibili le questioni, la disciplina vigente continua ad applicarsi, in attesa di un eventuale intervento del legislatore.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 181/2022 – Diritti di rogito dei segretari comunali

    Con la sentenza n. 181 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sui diritti di rogito dei segretari comunali, limitati ai soli segretari privi di qualifica dirigenziale, senza decidere nel merito.

    Di cosa si tratta

    I segretari comunali e provinciali svolgono, tra l’altro, funzioni di ufficiale rogante: redigono e autenticano i contratti dell’ente, percependo per questo i cosiddetti «diritti di rogito». Una riforma del 2014 (d.l. n. 90 del 2014) ha riordinato la materia, riconoscendo una quota di tali diritti soltanto ai segretari privi di qualifica dirigenziale, o a quelli in servizio in enti che non hanno personale con qualifica dirigenziale. Un segretario in servizio presso un Comune ha contestato questa limitazione, ritenendola ingiustificata, e il Tribunale di Lucca, giudice del lavoro, ha sollevato la questione. Il tema riguarda il trattamento economico di una categoria di dipendenti pubblici e la coerenza delle scelte del legislatore quando differenzia il compenso per la stessa attività in base alla qualifica rivestita.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 90 del 2014 (anche in combinato con il comma 1 dello stesso articolo), nella parte in cui riserva la quota dei diritti di rogito ai soli segretari privi di qualifica dirigenziale o in servizio presso enti privi di personale dirigenziale. Il Tribunale di Lucca lamentava il contrasto con gli artt. 3, 36, 77 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non si è quindi pronunciata sul merito della disparità lamentata: la disciplina che limita i diritti di rogito ai soli segretari senza qualifica dirigenziale è rimasta in vigore.

    Il principio

    Quando il giudice rimettente non ricostruisce in modo completo e corretto il quadro normativo, o non motiva adeguatamente le censure, la Corte dichiara inammissibili le questioni e non esamina nel merito la legittimità della norma.

    Domande e risposte

    Che cosa sono i diritti di rogito?

    Sono i compensi spettanti al segretario comunale o provinciale per l’attività di ufficiale rogante, cioè per la redazione e l’autenticazione dei contratti dell’ente. La riforma del 2014 ne ha limitato la spettanza ad alcune categorie di segretari.

    Perché solo i segretari senza qualifica dirigenziale li percepiscono?

    Perché così ha scelto il legislatore con la riforma del 2014, presumendo che la retribuzione dei dirigenti già remuneri funzioni di quel tipo. La Corte, dichiarando inammissibile la questione, non ha valutato se questa scelta sia o no ragionevole.

    Cosa comporta l’inammissibilità per il segretario ricorrente?

    Che la norma resta applicabile: la sua pretesa a vedersi riconosciuti i diritti di rogito non trova fondamento in una declaratoria di illegittimità, perché la Corte non è entrata nel merito.

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  • Corte cost. n. 222/2022 – Lombardia, fertilizzanti da defecazione e tutela dell’ambiente

    Con la sentenza n. 222/2022 la Corte costituzionale ha deciso, con esiti diversi, le questioni sollevate dal Governo contro alcune norme lombarde, tra cui quelle sulla tracciabilita dei correttivi agricoli da defecazione.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia, con la legge di assestamento di bilancio 2021, aveva introdotto previsioni in piu ambiti: regole su alcuni correttivi agricoli (il “gesso di defecazione” e il “carbonato di calcio da defecazione”, prodotti usati in agricoltura), un riconoscimento di budget alle Aziende di servizi alla persona e altre disposizioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 15, 17 e 24, ritenendo che la Regione avesse invaso la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e gestione dei rifiuti, oltre ad altri parametri. La Corte ha dovuto distinguere, articolo per articolo, tra cio che rientra nelle competenze regionali e cio che invade gli ambiti riservati allo Stato, tenendo conto anche delle modifiche normative sopravvenute.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 15, 17 e 24 della legge della Regione Lombardia n. 15 del 2021 (assestamento di bilancio 2021-2023), in riferimento, tra gli altri, all’art. 117, secondo comma, lettera m) e s), e terzo comma, e agli artt. 3, 41 e 120 della Costituzione. Il Governo lamentava soprattutto l’invasione della competenza esclusiva statale in materia ambientale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha: dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 15, commi 1, 3 e 4 (in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s); dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 17 e sull’art. 24; dichiarato non fondata la questione sull’art. 15, comma 2 (in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s).

    Il principio

    La tutela dell’ambiente e affidata in via esclusiva allo Stato; spetta pero alla Corte verificare, disposizione per disposizione, se la legge regionale invada davvero quell’ambito o resti nelle competenze regionali, anche valutando le modifiche sopravvenute che possono far venir meno la materia del contendere.

    Domande e risposte

    Cosa significa “cessata la materia del contendere”?

    Significa che, dopo l’impugnazione, la norma e stata modificata o e venuto meno l’interesse a decidere, cosicche la Corte non si pronuncia nel merito su quel punto.

    La Regione puo disciplinare i correttivi agricoli?

    La materia ambientale e statale, ma non ogni previsione regionale che la sfiora e illegittima: sull’art. 15, comma 2, la Corte ha ritenuto la questione non fondata.

    Perche alcune questioni sono inammissibili?

    Perche, per come prospettate dal Governo, non superavano il vaglio preliminare: ad esempio per genericita o difetto di motivazione delle censure su quegli articoli.

    Norme collegate

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