Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 81/2023 – Debiti fuori bilancio e copertura nelle leggi regionali

    Con la sentenza n. 81/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Molise che riconosceva debiti fuori bilancio senza indicarne le risorse di copertura, estendendo l’annullamento, in via consequenziale, all’intera legge e alla sua tabella allegata.

    Di cosa si tratta

    Quando un ente pubblico spende oltre i limiti del proprio bilancio, nasce un «debito fuori bilancio»: una spesa già sostenuta che il consiglio regionale deve riconoscere e finanziare con un’apposita procedura. La legge della Regione Molise 25 marzo 2022, n. 2 riconosceva la legittimità di alcuni di questi debiti ai sensi dell’art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata perché il riconoscimento avveniva senza individuare con precisione le risorse con cui pagare quei debiti, in violazione dell’obbligo di copertura. La questione è concreta: riconoscere un debito senza dire da dove arrivano i soldi significa creare un onere a carico dei bilanci futuri senza una scelta trasparente, in contrasto con il principio dell’equilibrio di bilancio. La Corte ha colto l’occasione per ribadire che il riconoscimento del debito fuori bilancio non è un atto puramente formale: deve sempre accompagnarsi all’indicazione delle risorse, a tutela della corretta gestione della finanza pubblica e della responsabilità amministrativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2 della legge reg. Molise n. 2 del 2022, in riferimento all’art. 81, terzo comma, e all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (coordinamento della finanza pubblica), per la mancata indicazione della copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. Molise n. 2 del 2022. In via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, ha esteso l’annullamento all’art. 1, all’art. 3 e alla Tabella A) allegata alla legge, perché strettamente collegati alla disposizione caducata: caduto il riconoscimento dei debiti privo di copertura, restavano travolte anche le norme che ne costituivano il presupposto e l’allegato di dettaglio.

    Il principio

    Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve essere sempre accompagnato dalla puntuale indicazione delle risorse con cui farvi fronte. Non basta dichiarare legittimo il debito: senza copertura la norma viola l’equilibrio di bilancio e travolge, in via consequenziale, le disposizioni collegate.

    Domande e risposte

    Che cos’è un debito fuori bilancio?

    È una spesa che un ente ha sostenuto al di fuori delle ordinarie procedure di bilancio. Per essere regolarizzata richiede una delibera che ne riconosca la legittimità e ne indichi la copertura finanziaria.

    Cosa significa illegittimità «in via consequenziale»?

    È la possibilità, prevista dall’art. 27 della legge n. 87 del 1953, che la Corte annulli anche norme non impugnate ma così collegate a quella incostituzionale da non poter sopravvivere autonomamente.

    Perché è caduta l’intera legge regionale?

    Perché l’art. 2 era il cuore del provvedimento: riconosceva i debiti. Venuto meno quello, gli articoli 1 e 3 e la tabella che ne completavano la disciplina sono stati annullati di conseguenza.

    Quali sono le conseguenze pratiche?

    Quei debiti non possono considerarsi validamente riconosciuti finché la Regione non adotta un nuovo atto che ne indichi correttamente le risorse di copertura.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 82/2023 – Clausole di invarianza finanziaria nelle leggi regionali di spesa

    Con la sentenza n. 82/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la clausola di «invarianza finanziaria» di una legge della Regione Abruzzo sul mototurismo, perché introduceva nuove attività senza la relazione tecnica che ne dimostrasse la copertura. Ha invece salvato la norma che rinviava la spesa effettiva alle future leggi di bilancio.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Abruzzo 11 marzo 2022, n. 4 ha istituito una rete di itinerari mototuristici, eventi, l’accompagnatore mototuristico e altre attività di promozione del territorio. L’art. 6 della legge conteneva due regole finanziarie: al comma 1 affermava che da quelle attività non sarebbero derivati nuovi oneri per il bilancio regionale (la cosiddetta clausola di invarianza); al comma 2 prevedeva uno stanziamento, a partire dal 2023, per gli interventi più onerosi. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intero art. 6, sostenendo che la Regione avesse promesso «spesa zero» senza dimostrarlo con la relazione tecnica richiesta dalle regole statali di contabilità, e che gli oneri futuri non fossero quantificati. La questione tocca un nodo concreto: quando una Regione vara una legge che crea nuovi compiti, deve indicare con quali soldi li finanzia, altrimenti rischia di scaricare costi non coperti sui bilanci futuri. È una garanzia dell’equilibrio dei conti pubblici prevista dall’art. 81 della Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 6, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2022 in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 17 e 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica). Il vizio contestato era l’assenza di una relazione tecnica e di una idonea copertura per le nuove attività introdotte dalla legge.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1: la clausola di invarianza finanziaria non era supportata da alcuna relazione tecnica capace di dimostrare che le nuove funzioni si potessero svolgere con le risorse già esistenti. Ha invece dichiarato non fondata la questione sul comma 2: quella norma, richiamando l’art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, rinviava la spesa alle leggi di bilancio annuali, trattandosi di attività dal carattere eventuale e non obbligatorio, la cui quantificazione spetterà di volta in volta agli stanziamenti annuali.

    Il principio

    Una clausola che dichiara una legge regionale a costo zero non basta da sola: deve essere accompagnata dalla dimostrazione tecnica che le nuove funzioni siano realizzabili con le risorse già disponibili. È invece legittimo rinviare a future leggi di bilancio la spesa di attività solo eventuali, purché ogni loro attuazione sia preceduta da adeguata quantificazione e copertura.

    Domande e risposte

    Che cos’è una clausola di invarianza finanziaria?

    È la frase con cui una legge afferma che dalla sua applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio pubblico. Per essere valida deve poggiare su una verifica concreta, non su una semplice dichiarazione.

    Perché il comma 1 cade e il comma 2 si salva?

    Il comma 1 prometteva «costo zero» senza prova: è illegittimo. Il comma 2 non nascondeva la spesa, ma la rinviava alle leggi di bilancio degli anni successivi per attività solo eventuali: questo è ammesso dalla Costituzione.

    La legge regionale sul mototurismo è stata cancellata?

    No. È stata annullata soltanto la clausola di invarianza dell’art. 6, comma 1. Le attività di promozione restano, ma la loro effettiva realizzazione dipende dalle risorse stanziate nei bilanci annuali.

    Cosa deve fare una Regione per evitare questo vizio?

    Allegare alla legge una relazione tecnica che quantifichi gli effetti finanziari e indichi la copertura, come richiesto dalle norme statali di contabilità a tutela dell’equilibrio di bilancio.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →
    Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 157/2023 – Intercettazioni di un deputato e prerogative parlamentari

    Con la sentenza n. 157 del 2023, decidendo un conflitto tra poteri dello Stato, la Corte costituzionale ha stabilito che non spettava alla Camera dei deputati negare l’autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni informatiche nei confronti di un deputato, richiesta in sede disciplinare dal CSM.

    Di cosa si tratta

    La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura aveva sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati. Il CSM, in un procedimento disciplinare, aveva chiesto l’autorizzazione successiva all’utilizzo di captazioni informatiche che coinvolgevano un parlamentare; la Camera aveva negato l’autorizzazione, invocando le prerogative previste a tutela dei membri del Parlamento. Il nodo costituzionale riguarda i limiti dell’immunità parlamentare di fronte alle esigenze di altri organi costituzionali, qui il CSM in funzione disciplinare. Per l’equilibrio tra poteri la posta in gioco era rilevante: stabilire fino a dove arrivino le prerogative parlamentari quando entrano in gioco intercettazioni utilizzabili in un procedimento disciplinare a carico di un magistrato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Sezione disciplinare del CSM nei confronti della Camera dei deputati, in relazione al diniego di autorizzazione successiva all’utilizzo di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 140 del 2003, attuativa dell’art. 68 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che, nei sensi di cui in motivazione, non spettava alla Camera dei deputati deliberare il diniego all’autorizzazione successiva all’utilizzo delle captazioni informatiche richiesta dal CSM, ritenendo illegittimo l’esercizio della prerogativa parlamentare nel caso concreto.

    Il principio

    Le prerogative parlamentari poste a tutela dell’art. 68 della Costituzione non possono essere esercitate in modo da paralizzare immotivatamente l’attività di altri organi costituzionali: il diniego di autorizzazione deve fondarsi su un reale collegamento con la funzione parlamentare.

    Domande e risposte

    Cosa tutela l’art. 68 della Costituzione?

    Le prerogative dei parlamentari: l’insindacabilità delle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni e particolari garanzie per intercettazioni, perquisizioni e arresti.

    La Camera può sempre negare l’uso delle intercettazioni di un deputato?

    No. Il diniego deve fondarsi su un effettivo nesso con la funzione parlamentare; un rifiuto immotivato eccede le prerogative e lede le attribuzioni di altri organi.

    Che effetto ha la pronuncia?

    La delibera di diniego della Camera viene caducata: l’organo richiedente può utilizzare le captazioni nei termini previsti dalla legge.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 156/2023 – Obbligo vaccinale anti COVID-19 per il personale sanitario

    Con la sentenza n. 156 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’obbligo vaccinale anti COVID-19 per il personale sanitario e sulla conseguente sospensione dall’esercizio della professione.

    Di cosa si tratta

    Era in discussione l’art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (poi modificato e convertito in legge), che aveva introdotto l’obbligo di vaccinazione anti SARS-CoV-2 per il personale sanitario, prevedendo, in caso di inadempimento, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie. I giudici rimettenti dubitavano della compatibilità di questa disciplina con i principi costituzionali in materia di salute, libertà di autodeterminazione, lavoro e ragionevolezza. Si tratta di uno dei temi più discussi della fase pandemica: il bilanciamento tra la libertà individuale di scelta sul trattamento sanitario e la tutela della salute collettiva, in particolare dei pazienti che entrano in contatto con gli operatori sanitari. La Corte ha esaminato le numerose censure ma ha riscontrato profili che ne hanno determinato l’inammissibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021 (come modificato), nella parte in cui prevedeva l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, in caso di inadempimento, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, in riferimento a più parametri costituzionali (tra gli altri artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 Cost.). Le questioni erano state sollevate in via incidentale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative all’obbligo vaccinale del personale sanitario e alla conseguente sospensione, senza pronunciarsi sul merito della disciplina.

    Il principio

    Le scelte sul bilanciamento tra autodeterminazione individuale e tutela della salute collettiva, nella disciplina degli obblighi vaccinali, rientrano ampiamente nella discrezionalità del legislatore; le relative questioni, se non correttamente impostate, sono inammissibili.

    Domande e risposte

    L’obbligo vaccinale per i sanitari è stato annullato?

    No. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, senza decidere nel merito: la disciplina impugnata non è stata annullata.

    Su quali principi si fondava il dubbio di costituzionalità?

    In particolare sul diritto alla salute e all’autodeterminazione (art. 32), sul diritto al lavoro (art. 4) e sui principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3).

    Cosa dice l’art. 32 della Costituzione sui trattamenti sanitari?

    Tutela la salute come diritto e interesse della collettività e stabilisce che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, nel rispetto della persona.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 155/2023 – Variazioni di bilancio della Regione Siciliana e copertura finanziaria

    Con la sentenza n. 155 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una disposizione di variazione di bilancio della Regione Siciliana e inammissibili altre questioni connesse.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato vari commi degli artt. 13 e 20 della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16, di variazione del bilancio di previsione 2022-2024 e modifica di precedenti leggi regionali. Le censure riguardavano scelte contabili e organizzative ritenute in contrasto con i principi di equilibrio di bilancio e con il riparto di competenze. Si tratta della stessa legge regionale già oggetto di altre pronunce dello stesso periodo: il contenzioso sulle manovre siciliane è stato infatti articolato in più decisioni. Per i conti della Regione la posta in gioco era la legittimità di singole poste di bilancio. La Corte, riservando ad altre pronunce le ulteriori questioni, ha annullato la disposizione in contrasto con la Costituzione e dichiarato inammissibili altre censure.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati vari commi degli artt. 13 e 20 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, in riferimento agli artt. 81 e 117 della Costituzione, sotto i profili dell’equilibrio di bilancio e del coordinamento della finanza pubblica. La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 92, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022 e inammissibili altre questioni connesse.

    Il principio

    Le variazioni di bilancio regionali devono rispettare l’equilibrio di bilancio e il coordinamento della finanza pubblica: la singola disposizione che li violi è illegittima, mentre le censure non adeguatamente impostate sono inammissibili.

    Domande e risposte

    Perché la stessa legge siciliana è oggetto di più sentenze?

    Perché il ricorso statale conteneva numerose censure, trattate dalla Corte in più pronunce successive per ragioni di organizzazione del giudizio.

    Cosa garantisce l’art. 81 della Costituzione?

    L’equilibrio tra entrate e spese del bilancio e l’obbligo di copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove spese.

    Cosa cambia per la Regione?

    La disposizione annullata cessa di avere efficacia; le parti dichiarate inammissibili e quelle non decise seguono il loro corso.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 154/2023 – Ammissibilità di un conflitto tra Tribunale e Camera dei deputati

    Con l’ordinanza n. 154 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Salerno nei confronti della Camera dei deputati.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale ordinario di Salerno, sezione prima civile, aveva sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati. Questa ordinanza riguarda la prima fase del giudizio, in cui la Corte valuta non il merito della contesa, ma se il conflitto sia ammissibile: cioè se ricorrano i presupposti soggettivi (i poteri in conflitto) e oggettivi (la materia del contendere) previsti dalla legge. Si tratta di un passaggio tipico dei conflitti tra poteri, che si articolano in due fasi: prima il vaglio di ammissibilità, poi, una volta superato, il giudizio sul merito. Con questa ordinanza la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti, ammettendo il conflitto e disponendo gli adempimenti necessari per la prosecuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di un giudizio su una legge, ma della fase di ammissibilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal Tribunale di Salerno nei confronti della Camera dei deputati, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e ha disposto gli adempimenti per la prosecuzione del giudizio (comunicazioni e notifiche), rinviando alla fase successiva la decisione sul merito.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato si svolge in due fasi: la Corte verifica anzitutto l’ammissibilità, cioè la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi; solo dopo, eventualmente, decide nel merito.

    Domande e risposte

    L’ammissibilità significa che il Tribunale ha già ragione?

    No. L’ammissibilità riguarda solo la sussistenza dei presupposti del conflitto: il merito sarà deciso in una fase successiva.

    Chi può sollevare un conflitto tra poteri?

    Gli organi dello Stato competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono; qui un’autorità giurisdizionale nei confronti di un ramo del Parlamento.

    Cosa succede ora?

    Il giudizio prosegue: il ricorso e l’ordinanza vengono comunicati e notificati, e la Corte deciderà nel merito in un secondo momento.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 153/2023 – Misure urgenti in materia di energia ed estinzione del processo

    Con l’ordinanza n. 153 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo a una norma in materia di energia, per rinuncia al ricorso accettata dalle parti.

    Di cosa si tratta

    Era stato impugnato l’art. 19, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica e politiche sociali e industriali, convertito in legge. Il giudizio costituzionale, instaurato in via principale, riguardava il riparto di competenze tra Stato e Regioni in un settore strategico come quello energetico. Nel corso del processo, però, è intervenuta la rinuncia al ricorso. Quando la parte ricorrente rinuncia e la rinuncia è accettata, la Corte non decide nel merito ma dichiara estinto il processo. La vicenda mostra come, accanto alle pronunce di merito, vi siano esiti puramente processuali che chiudono il giudizio senza affrontare la fondatezza delle questioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 19, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), del d.l. n. 115 del 2022, in riferimento a parametri sul riparto di competenze e sull’autonomia (artt. 5 e 120 Cost. tra gli altri). I giudizi sono stati riuniti.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinto il processo, a seguito della rinuncia al ricorso accettata, senza pronunciarsi sul merito.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, se accettata dalle altre parti costituite, determina l’estinzione del processo costituzionale: la Corte chiude il giudizio senza esaminare la fondatezza delle questioni.

    Domande e risposte

    Cosa significa «estinto il processo»?

    Significa che il giudizio si è chiuso per ragioni processuali (qui la rinuncia al ricorso) senza una decisione sul merito delle questioni.

    La norma sull’energia è stata annullata?

    No. L’estinzione non comporta annullamento: la disposizione resta in vigore.

    Perché una parte rinuncia al ricorso?

    Spesso perché nel frattempo la materia del contendere è stata risolta in altro modo, ad esempio con modifiche normative o intese tra Stato e Regione.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 152/2023 – Revoca della patente nel Codice della strada

    Con l’ordinanza n. 152 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione su una norma del Codice della strada in materia di revoca della patente.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice di pace di Udine aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale sull’art. 219, comma 3-ter, del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), in riferimento al principio di eguaglianza. La disposizione riguarda gli effetti della revoca della patente di guida. Il giudice riteneva che la disciplina determinasse una disparità di trattamento irragionevole. Le questioni sul Codice della strada giungono spesso alla Corte tramite i giudici di pace, ma devono comunque rispettare i requisiti di ammissibilità: in particolare la corretta individuazione della norma applicabile e la motivazione sulla rilevanza. La Corte ha riscontrato vizi tali da rendere la questione manifestamente inammissibile, senza poter esaminare il merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 219, comma 3-ter, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La questione era stata sollevata in via incidentale dal Giudice di pace di Udine.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi sul merito.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità consegue a vizi evidenti dell’ordinanza di rimessione (ad esempio nell’individuazione della norma o nella motivazione sulla rilevanza), che impediscono in radice l’esame del merito.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra inammissibilità e manifesta inammissibilità?

    La manifesta inammissibilità è dichiarata, di norma con ordinanza, quando i vizi del rinvio sono particolarmente evidenti; gli effetti pratici sono analoghi: la Corte non decide nel merito.

    La norma del Codice della strada resta in vigore?

    Sì. La pronuncia non annulla la disposizione, che continua ad applicarsi.

    Il giudice può riproporre la questione?

    Una questione correttamente formulata potrebbe in teoria essere riproposta in altri giudizi; questa specifica è stata ritenuta manifestamente inammissibile.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 151/2023 – Benefici penitenziari e detenuti non collaboranti

    Con la sentenza n. 151 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul decreto-legge del 2022 che ha riformato la disciplina dei benefici penitenziari per i detenuti non collaboranti (cosiddetto ergastolo ostativo).

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale ordinario di Siena aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari ai detenuti che non collaborano con la giustizia (la disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo), poi convertito in legge. Il giudice dubitava, tra l’altro, della sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge, della disciplina dell’entrata in vigore e del rispetto del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole. Il tema è particolarmente delicato perché tocca il punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e contrasto alla criminalità organizzata, da un lato, e finalità rieducativa della pena, dall’altro. La Corte ha esaminato le censure e le ha ritenute non fondate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, in riferimento agli artt. 73, terzo comma, 77, secondo comma, della Costituzione, nonché al combinato disposto degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 7 della CEDU sul principio di legalità penale). La questione era stata sollevata in via incidentale dal Tribunale di Siena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, ritenendo la disciplina compatibile con i parametri costituzionali e convenzionali invocati.

    Il principio

    La riforma dei benefici penitenziari per i detenuti non collaboranti, adottata con decreto-legge, non viola di per sé i requisiti di necessità e urgenza, la disciplina dell’entrata in vigore e il principio di legalità penale, se rispetta i limiti costituzionali e convenzionali.

    Domande e risposte

    Cos’è l’«ergastolo ostativo»?

    È il regime che, per alcuni gravi reati, subordina l’accesso ai benefici penitenziari alla collaborazione con la giustizia; la riforma del 2022 ne ha ridisegnato i presupposti.

    Cosa prevede l’art. 77 della Costituzione?

    Disciplina il decreto-legge: il Governo può adottarlo solo in casi straordinari di necessità e urgenza, con conversione in legge entro sessanta giorni.

    La riforma resta in vigore?

    Sì. La pronuncia di non fondatezza conferma la disciplina impugnata.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 150/2023 – Emersione dei rapporti di lavoro nel decreto Rilancio

    Con la sentenza n. 150 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni su una norma del «decreto Rilancio» in materia di emersione di rapporti di lavoro durante l’emergenza COVID-19.

    Di cosa si tratta

    Era in discussione l’art. 103, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (il cosiddetto «decreto Rilancio»), convertito in legge, che disciplinava le procedure di emersione dei rapporti di lavoro nel contesto dell’emergenza epidemiologica. Il giudice rimettente dubitava che la disciplina contrastasse con il principio di eguaglianza e con i limiti della delegazione legislativa e dei poteri regolamentari del Governo. Le misure adottate nella fase emergenziale hanno spesso posto problemi di compatibilità con i principi costituzionali sulla produzione normativa. Per i lavoratori e i datori interessati alle procedure di emersione la posta in gioco riguardava le concrete modalità di regolarizzazione. La Corte, prima di entrare nel merito, ha verificato la corretta impostazione delle censure e ha riscontrato profili di inammissibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione (oltre che all’art. 17 della legge n. 400 del 1988 sui poteri regolamentari del Governo). La questione era stata sollevata in via incidentale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi sul merito della disciplina.

    Il principio

    La questione di legittimità deve essere correttamente formulata e rilevante: censure non adeguatamente motivate o non decisive per il giudizio principale sono inammissibili, anche quando riguardano misure emergenziali.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 103 del decreto Rilancio?

    Procedure di emersione dei rapporti di lavoro durante l’emergenza COVID-19; i commi 5 e 6 ne disciplinavano alcuni aspetti.

    Cosa garantisce l’art. 76 della Costituzione?

    Disciplina la delegazione legislativa: il Governo può emanare decreti legislativi solo entro i principi, i criteri direttivi e i limiti fissati dalla legge di delega.

    La norma resta in vigore?

    Sì. L’inammissibilità non comporta annullamento: la disposizione continua ad applicarsi.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 148/2023 – Piano faunistico-venatorio della Regione Veneto

    Con la sentenza n. 148 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1 della legge della Regione Veneto che approvava il piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1 della legge della Regione Veneto 28 gennaio 2022, n. 2, che approvava il piano faunistico-venatorio regionale per il periodo 2022-2027 e modificava la precedente disciplina regionale sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio. Secondo lo Stato l’approvazione del piano con legge regionale, e i suoi contenuti, contrastavano con la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema riservata allo Stato e con altri principi costituzionali, anche di carattere processuale. La gestione della caccia è un terreno in cui la competenza regionale incontra il limite invalicabile della tutela ambientale statale e degli standard di protezione della fauna. Per il territorio veneto e per la fauna selvatica la posta in gioco era rilevante. La Corte ha dichiarato illegittima la disposizione impugnata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1 della legge reg. Veneto n. 2 del 2022, in riferimento a più parametri costituzionali (tra gli altri artt. 9, 117 e profili processuali ex artt. 111 e 113 Cost.), per contrasto con la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Veneto n. 2 del 2022, recante il piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027.

    Il principio

    La pianificazione faunistico-venatoria regionale deve rispettare la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema riservata allo Stato e i relativi standard di protezione: la disposizione regionale che li violi è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono approvare piani faunistico-venatori?

    Sì, è una competenza regionale, ma deve rispettare la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema riservata allo Stato e gli standard di protezione della fauna.

    Cosa comporta l’annullamento del piano?

    La disposizione che lo approvava cessa di avere efficacia; la Regione dovrà provvedere nuovamente nel rispetto dei limiti costituzionali.

    Perché lo Stato può intervenire sulla caccia regionale?

    Perché la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117) è di competenza esclusiva statale e prevale a garanzia di standard uniformi di protezione.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche

  • Corte cost. n. 147/2023 – Legge di stabilità della Regione Siciliana 2022-2024

    Con la sentenza n. 147 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime più disposizioni della legge di stabilità della Regione Siciliana per il 2022-2024, riservando ad altre pronunce le questioni residue.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (legge di stabilità regionale 2022-2024). Le censure investivano scelte regionali in vari ambiti, dal coordinamento della finanza pubblica all’organizzazione amministrativa, ritenute in contrasto con i principi costituzionali e con il riparto di competenze tra Stato e Regioni. Le leggi di stabilità regionali sono spesso oggetto di impugnazione perché contengono misure eterogenee che possono toccare materie riservate allo Stato. Per i cittadini siciliani la posta in gioco era la tenuta di una manovra ampia e articolata. La Corte ha esaminato analiticamente le disposizioni impugnate, annullando quelle in contrasto con la Costituzione e rinviando ad altre pronunce le questioni non immediatamente decise.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati vari commi degli artt. 12 e 13 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, in riferimento a più parametri costituzionali (tra gli altri artt. 3, 9, 97 e 117 Cost.). La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più disposizioni, tra cui l’art. 12, comma 11, e diversi commi dell’art. 13 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022.

    Il principio

    Le leggi regionali di stabilità, anche nelle Regioni a statuto speciale, devono rispettare i principi costituzionali e il riparto di competenze con lo Stato: le singole misure che li violino sono illegittime, ferma la possibilità di trattare separatamente le altre questioni.

    Domande e risposte

    Perché le leggi di stabilità sono spesso impugnate?

    Perché raccolgono misure eterogenee che facilmente toccano materie riservate allo Stato o i vincoli di finanza pubblica.

    Cosa significa che alcune questioni sono riservate ad altre pronunce?

    La Corte decide subito alcune censure e rinvia le altre, dello stesso ricorso, a sentenze successive.

    Le parti annullate possono essere riproposte dalla Regione?

    La Regione può legiferare di nuovo, ma deve rispettare i principi costituzionali indicati dalla Corte; le norme annullate non possono essere semplicemente reintrodotte identiche.

    Norme collegate

    Leggi la decisione integrale
    Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

    📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

    Vedi anche