Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 82 Codice della Navigazione – Disordini nei porti e sulle navi

    Art. 82 Codice della Navigazione – Disordini nei porti e sulle navi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Qualora si verifichino avvenimenti che possano turbare l'ordine pubblico nei porti o nelle altre zone del demanio marittimo ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione nel mare territoriale, l'autorità di pubblica sicurezza che interviene ne informa immediatamente quella marittima. Se l'autorità di pubblica sicurezza non può tempestivamente intervenire, l'autorità marittima del luogo provvede nei casi di urgenza a ristabilire l'ordine, richiedendo ove sia necessario l'intervento della forza pubblica o, in mancanza, delle forze armate, e dandone immediato avviso all'autorità di pubblica sicurezza, nonché, quando si tratti di nave straniera, all'autorità consolare dello Stato di cui la nave batte la bandiera.

  • Art. 81 Codice della Navigazione – Altre attribuzioni di polizia

    Art. 81 Codice della Navigazione – Altre attribuzioni di polizia

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in generale la sicurezza e la polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze.

  • Art. 80 Codice della Navigazione – Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti

    Art. 80 Codice della Navigazione – Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei porti e nelle località di sosta o di transito delle navi, sono sottoposti all'autorizzazione del comandante del porto l'uso di armi, la deflagrazione di sostanze esplosive, nonché l'accensione di luci o di fuochi che possa turbare il servizio di segnalamento.

  • Art. 79 Codice della Navigazione – Pesca nei porti

    Art. 79 Codice della Navigazione – Pesca nei porti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi, l'esercizio della pesca è sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto.

  • Art. 78 Codice della Navigazione – Lavori di escavazione lungo le sponde dei canali sboccanti nei porti

    Art. 78 Codice della Navigazione – Lavori di escavazione lungo le sponde dei canali sboccanti nei porti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'apertura di cave di pietra e l'esecuzione di ogni altro lavoro di escavazione lungo le sponde di canali o di altri corsi d'acqua sboccanti in un porto sono sottoposte all'autorizzazione del capo del compartimento.

  • Art. 76 Codice della Navigazione – Interrimento dei fondali e intorbidamento delle acque

    Art. 76 Codice della Navigazione – Interrimento dei fondali e intorbidamento delle acque

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se l'esercizio di impianti industriali o di depositi stabiliti sui margini di banchine o di moli, ovvero di canali navigabili, determina interrimento delle acque adiacenti, gli esercenti sono tenuti a provvedere alla conservazione del buon regime dei fondali, in conformità delle disposizioni impartite dal capo del compartimento. Del pari gli esercenti sono tenuti a provvedere, secondo le disposizioni impartite dalla predetta autorità, per ovviare all'intorbidamento delle acque prodotto dagli impianti o dai depositi. In caso di mancato adempimento da parte degli esercenti, l'autorità predetta provvede di ufficio a spese dell'interessato.

  • Art. 75 Codice della Navigazione – Danni alle opere e agli impianti portuali

    Art. 75 Codice della Navigazione – Danni alle opere e agli impianti portuali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di danni cagionati a opere portuali o a impianti attinenti ai servizi della navigazione, il capo del compartimento provvede che ne sia accertata l'entità a mezzo dell'ufficio del genio civile ed intima al responsabile di eseguire, entro un termine determinato, le riparazioni necessarie. In caso di urgenza o in caso di inesecuzione da parte del responsabile, l'autorità provvede d'ufficio alle riparazioni a spese del medesimo. Quando i danni predetti sono cagionati da una nave il comandante del porto può richiedere il versamento di una cauzione a garanzia del pagamento delle spese per le riparazioni.

  • Art. 74 Codice della Navigazione – Guardiani di navi in disarmo

    Art. 74 Codice della Navigazione – Guardiani di navi in disarmo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per le navi in disarmo, il comandante del porto stabilisce il numero minimo dei marittimi di guardia a bordo, precisandone, ove occorra, la qualifica.

  • Art. 73 Codice della Navigazione – Rimozione di navi e di aeromobili sommersi

    Art. 73 Codice della Navigazione – Rimozione di navi e di aeromobili sommersi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili nei porti, rade, canali, ovvero in località del mare territoriale nelle quali a giudizio dell'autorità marittima possa derivarne un pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo del compartimento ordina al proprietario, nei modi stabiliti dal regolamento, di provvedere a proprie spese alla rimozione del relitto, fissando il termine per l'esecuzione. Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato, l'autorità provvede d'ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Per le navi di stazza lorda superiore a trecento tonnellate, se il ricavato dalla vendita non è sufficiente a coprire le spese, il proprietario è tenuto a corrispondere allo Stato la differenza. Se il ricavato della vendita dei relitti supera le spese sostenute dallo Stato, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati o ipotecari sulla nave. Nei casi d'urgenza l'autorità può senz'altro provvedere d'ufficio, per conto e a spese del proprietario. Tuttavia per le navi di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate, il proprietario è tenuto al pagamento delle spese di rimozione soltanto entro i limiti del valore dei relitti ricuperati.

  • Art. 72 Codice della Navigazione – Rimozione di materiali sommersi

    Art. 72 Codice della Navigazione – Rimozione di materiali sommersi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel caso di sommersione di merci o di altri materiali nei porti, rade, canali, gli interessati devono provvedere all'immediata rimozione. Qualora gli interessati non adempiano a tale obbligo e a giudizio dell'autorità marittima possa derivare dal fatto un pericolo o un intralcio alla navigazione, il capo del compartimento può provvedere d'ufficio alla rimozione e, ove sia il caso, alla vendita dei materiali predetti per conto dello Stato. L'interessato è tenuto a corrispondere allo Stato le spese sostenute, o la differenza tra queste e il ricavato dalla vendita.

  • Art. 71 Codice della Navigazione – Divieto di getto di materiali

    Art. 71 Codice della Navigazione – Divieto di getto di materiali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei porti è vietato gettare materiali di qualsiasi specie. Il capo del compartimento determina le altre zone alle quali è esteso tale divieto per esigenze del transito e della sosta delle navi, o per altre necessità del traffico e della pesca.

  • Art. 70 Codice della Navigazione – Impiego di navi per il soccorso

    Art. 70 Codice della Navigazione – Impiego di navi per il soccorso

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Ai fini dell'articolo precedente, l'autorità marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi. Le indennità e il compenso per l'opera prestata dalle navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.

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