Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 15/2023 – Obbligo vaccinale per i sanitari: la Corte conferma la legittimità

    Con la sentenza n. 15/2023 la Corte costituzionale ha respinto nel merito le principali questioni sull’obbligo vaccinale anti COVID-19 per il personale sanitario, dichiarandole non fondate.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 44 del 2021 aveva imposto al personale sanitario l’obbligo di vaccinarsi contro il COVID-19, prevedendo la sospensione dal lavoro per chi non vi adempiva. Numerosi giudici hanno sollevato dubbi di legittimità su questa disciplina, ritenendola lesiva di una pluralità di diritti: la libertà di autodeterminazione in materia di salute, l’uguaglianza, il diritto al lavoro e alla retribuzione. Con questa sentenza la Corte ha affrontato il cuore della questione: il bilanciamento tra la libertà individuale di rifiutare un trattamento sanitario e l’interesse collettivo alla salute pubblica, particolarmente forte per chi opera a contatto con pazienti fragili. Si tratta di una delle decisioni più rilevanti sull’emergenza pandemica, perché definisce i limiti entro cui il legislatore può imporre obblighi vaccinali a determinate categorie professionali, senza violare la Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Più giudici, tra cui il TAR per la Lombardia e il Tribunale di Padova in funzione di giudice del lavoro, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale delle norme del d.l. 1° aprile 2021, n. 44 sull’obbligo vaccinale dei sanitari, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 35 della Costituzione (libertà personale e salute, uguaglianza, tutela del lavoro).

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni. Nel merito, ha ritenuto che l’obbligo vaccinale per il personale sanitario non violasse la Costituzione: la disciplina rappresenta un bilanciamento non irragionevole tra la libertà individuale e l’interesse collettivo alla salute pubblica. L’obbligo è stato quindi confermato.

    Il principio

    L’imposizione dell’obbligo vaccinale al personale sanitario, con sospensione in caso di inadempimento, costituisce un bilanciamento ragionevole tra libertà individuale di autodeterminazione e tutela della salute collettiva: non è in contrasto con la Costituzione.

    Domande e risposte

    L’obbligo vaccinale per i sanitari era legittimo?

    Sì. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di merito: la disciplina rappresentava un bilanciamento ragionevole tra libertà individuale e salute collettiva.

    Come si concilia l’obbligo con la libertà di scelta in materia di salute?

    La Corte ha ritenuto che, per chi lavora a contatto con pazienti, l’interesse collettivo alla salute possa giustificare un obbligo vaccinale, purché ragionevole e proporzionato, ai sensi dell’art. 32 Cost.

    La sospensione dal lavoro era legittima?

    La Corte ha confermato la legittimità complessiva della disciplina, considerando la sospensione una conseguenza coerente con la finalità di tutela della salute pubblica.

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  • Corte cost. n. 16/2023 – Obbligo vaccinale per i sanitari e sospensione dal lavoro: questioni inammissibili

    Con la sentenza n. 16/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni su una norma dell’obbligo vaccinale anti COVID-19, relativa agli effetti della sospensione sul rapporto di lavoro dei sanitari.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza pandemica, il decreto-legge n. 44 del 2021 ha introdotto l’obbligo vaccinale per il personale sanitario, prevedendo che l’inadempimento comportasse la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie e, di riflesso, dal rapporto di lavoro. L’art. 4, comma 4, riguardava in particolare gli effetti economici e retributivi di questa sospensione. Il TAR per la Lombardia, in una controversia relativa a un professionista sospeso, ha dubitato della legittimità della disciplina, invocando un’ampia gamma di parametri costituzionali: dai princìpi fondamentali alla tutela del lavoro e della retribuzione. La Corte, però, non ha esaminato il merito di questa specifica questione: ha riscontrato profili di inammissibilità legati al modo in cui era stata sollevata. La pronuncia si inserisce in un gruppo di decisioni del 2023 con cui la Corte ha affrontato la legittimità dell’obbligo vaccinale per i sanitari.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 32, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione (tra cui tutela del lavoro e della retribuzione).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non è entrata nel merito dei profili sugli effetti economici della sospensione dei sanitari non vaccinati, per vizi nella prospettazione: la norma resta in vigore. La legittimità di fondo dell’obbligo vaccinale è stata invece affrontata in altre pronunce dello stesso periodo.

    Il principio

    Le censure sugli effetti economici della sospensione dei sanitari inadempienti all’obbligo vaccinale non sono state esaminate nel merito: la Corte le ha dichiarate inammissibili per difetti nel modo in cui erano state sollevate.

    Domande e risposte

    La Corte ha bocciato l’obbligo vaccinale per i sanitari?

    No. In questa sentenza ha dichiarato inammissibili le questioni sugli effetti economici della sospensione; la legittimità dell’obbligo è stata confermata in altre pronunce coeve, come la n. 15 del 2023.

    Cosa prevedeva la norma per i sanitari non vaccinati?

    La sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie e dal rapporto di lavoro, con i relativi effetti economici, in caso di inadempimento all’obbligo vaccinale.

    Perché inammissibili e non infondate?

    Perché la Corte ha rilevato vizi nel modo in cui il giudice aveva impostato la questione, che le hanno impedito di decidere nel merito.

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  • Corte cost. n. 17/2023 – Recupero dei sottotetti in Puglia e tutela del paesaggio: parziale illegittimità

    Con la sentenza n. 17/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme pugliesi sul recupero dei sottotetti e dei locali, perché incidevano sulla tutela del paesaggio riservata allo Stato; ha invece respinto altre censure.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia, con la legge n. 38 del 2021, aveva modificato la disciplina sul recupero a fini abitativi di sottotetti, porticati e locali seminterrati, ampliando le possibilità di intervento edilizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge ritenendo che essa, agevolando il recupero di questi spazi, finisse per derogare ai vincoli paesaggistici e ambientali, materia di competenza esclusiva statale. La Costituzione affida infatti allo Stato la tutela dell’ambiente e del paesaggio (art. 117, secondo comma, lettera s, e art. 9), e le Regioni non possono abbassarne il livello di protezione neppure per favorire il recupero del patrimonio edilizio. La Corte ha dovuto distinguere tra le previsioni che effettivamente comprimevano la tutela paesaggistica e quelle che restavano nei limiti della competenza regionale sull’edilizia e sul governo del territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. Puglia 30 novembre 2021, n. 38, deducendo il contrasto, tra l’altro, con gli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. Puglia n. 38 del 2021. Ha invece dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 1 e 2 sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, Cost., in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio. Le disposizioni che comprimevano la tutela paesaggistica sono state quindi rimosse.

    Il principio

    Le Regioni non possono, agevolando il recupero edilizio di sottotetti e locali, derogare ai vincoli paesaggistici fissati dallo Stato: le norme che lo fanno sono illegittime, mentre restano salve quelle che non incidono sul livello di tutela.

    Domande e risposte

    Il recupero dei sottotetti è ancora possibile in Puglia?

    La disciplina che ampliava le possibilità di recupero in deroga ai vincoli paesaggistici è stata dichiarata illegittima; resta applicabile la normativa che rispetta la tutela del paesaggio fissata dallo Stato.

    Perché la Corte distingue tra le varie disposizioni?

    Perché alcune norme comprimevano la tutela paesaggistica, di competenza statale, mentre altre rientravano nella competenza regionale: solo le prime sono state annullate.

    Cos’è la Convenzione europea sul paesaggio?

    È un trattato internazionale che impegna gli Stati a tutelare, gestire e pianificare i paesaggi; è richiamato come parametro tramite l’art. 117, primo comma, Cost.

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  • Corte cost. n. 18/2023 – Confisca dei beni e termini nelle misure di prevenzione antimafia: illegittimità

    Con la sentenza n. 18/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della riforma del codice antimafia, nella parte in cui faceva decorrere un termine di decadenza prima della sua stessa entrata in vigore.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 161 del 2017 ha modificato il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. L’art. 37 introduceva un termine di decadenza collegato a disposizioni della legge di stabilità 2013. Il problema sollevato riguardava la decorrenza di questo termine: la norma, così come formulata, poteva far decorrere il termine di decadenza prima ancora della propria entrata in vigore, con la conseguenza paradossale che il diritto poteva risultare già scaduto nel momento in cui la nuova disciplina entrava in vigore. Una simile soluzione contrasta con i princìpi di ragionevolezza e di tutela giurisdizionale: non si può pretendere che qualcuno rispetti un termine prima di poterlo conoscere. Il tema tocca i diritti dei terzi coinvolti nei procedimenti di confisca antimafia, ad esempio i creditori che vantano pretese sui beni sequestrati e confiscati.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione, sollevata in via incidentale, riguardava l’art. 37, primo periodo, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione (ragionevolezza e diritto di agire in giudizio), nella parte relativa alla decorrenza del termine di decadenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, primo periodo, della legge n. 161 del 2017, nella parte in cui non escludeva che il termine di decadenza previsto dalla legge di stabilità 2013 potesse decorrere prima dell’entrata in vigore dello stesso art. 37. Il termine non può quindi iniziare a decorrere prima che la norma che lo prevede sia entrata in vigore.

    Il principio

    Un termine di decadenza non può decorrere prima dell’entrata in vigore della norma che lo introduce: una simile previsione, che rischia di far scadere il diritto prima che sia esercitabile, è irragionevole e lesiva del diritto di agire in giudizio.

    Domande e risposte

    Cos’è un termine di decadenza?

    È il periodo entro cui un diritto deve essere esercitato, pena la sua perdita: scaduto il termine, non è più possibile far valere la pretesa.

    Perché era irragionevole far decorrere il termine prima dell’entrata in vigore?

    Perché si chiedeva di rispettare un termine senza che la norma che lo prevedeva fosse ancora in vigore: il diritto poteva risultare già perduto al momento dell’entrata in vigore della legge.

    Chi tutela questa pronuncia?

    I terzi coinvolti nei procedimenti di confisca antimafia, come i creditori che vantano diritti sui beni sequestrati, che avrebbero potuto vedersi opporre un termine già scaduto.

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  • Corte cost. n. 19/2023 – Proroga di una norma calabrese e tutela del paesaggio: illegittimità

    Con la sentenza n. 19/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una legge della Regione Calabria che prorogava un termine in materia incidente sulla tutela del paesaggio e dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Calabria n. 23 del 2021 prorogava un termine previsto da una precedente legge regionale, intervenendo su un ambito che il Governo ha ritenuto incidere sulla tutela del paesaggio e dell’ambiente. Queste materie sono affidate dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s) e trovano un fondamento di principio nell’art. 9, che eleva la tutela del paesaggio e dell’ambiente tra i valori fondamentali della Repubblica. Le Regioni non possono ridurre il livello di protezione fissato dallo Stato né prorogare regimi che vi deroghino. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha quindi impugnato la proroga calabrese, sostenendo che essa prolungasse indebitamente un assetto in contrasto con i vincoli paesaggistici e ambientali. La Corte è stata chiamata a verificare se la scelta regionale rispettasse i limiti posti alla sua autonomia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 della legge reg. Calabria 7 luglio 2021, n. 23, deducendo il contrasto con l’art. 9 e con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Calabria n. 23 del 2021. La proroga regionale è stata rimossa perché incideva su materie riservate allo Stato, comprimendo la tutela del paesaggio e dell’ambiente.

    Il principio

    La Regione non può prorogare regimi che incidano sulla tutela del paesaggio e dell’ambiente, riservata alla competenza esclusiva statale: la proroga in contrasto con tali vincoli è illegittima.

    Domande e risposte

    Perché una proroga di termine può essere incostituzionale?

    Perché prolungando l’efficacia di un regime che deroga ai vincoli paesaggistici e ambientali, la Regione finisce per invadere una materia riservata allo Stato.

    Cosa dice l’art. 9 della Costituzione?

    Eleva tra i princìpi fondamentali la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico e, con la riforma del 2022, dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.

    La norma calabrese è ancora valida?

    No. È stata dichiarata illegittima e non produce più effetti.

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  • Corte cost. n. 20/2023 – Rete ospedaliera del Molise: illegittima l’intera legge regionale

    Con la sentenza n. 20/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima per intero la legge molisana sull’organizzazione della rete ospedaliera, perché invadeva la competenza statale e interferiva con la gestione commissariale del piano di rientro sanitario.

    Di cosa si tratta

    Il Molise è una delle Regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario, con un commissario ad acta nominato per riportare in equilibrio i conti della sanità. In questo contesto, la Regione aveva approvato la legge n. 11 del 2022, che dettava linee guida sull’organizzazione della rete ospedaliera e dell’emergenza. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata ritenendo che la Regione avesse interferito con i poteri del commissario e con i princìpi statali in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica. La gestione commissariale, infatti, sottrae temporaneamente alla Regione la possibilità di adottare autonomamente atti che incidono sul riassetto sanitario, proprio per garantire il rispetto degli obiettivi di risanamento concordati con lo Stato. In gioco c’erano l’equilibrio dei conti sanitari e l’effettività dei piani di rientro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intero testo della legge reg. Molise 23 giugno 2022, n. 11, deducendo, tra l’altro, il contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione (tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica) e con l’art. 120, secondo comma, Cost., in relazione ai poteri della gestione commissariale del piano di rientro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge reg. Molise n. 11 del 2022. La Regione, sottoposta a piano di rientro con gestione commissariale, non poteva adottare una disciplina che interferiva con i poteri del commissario e con i princìpi statali in materia sanitaria e di finanza pubblica.

    Il principio

    Una Regione sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario non può legiferare in modo da interferire con i poteri del commissario ad acta e con i princìpi statali di coordinamento della finanza pubblica: la legge che lo fa è integralmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la legge è stata annullata per intero?

    La Corte ha dichiarato illegittimo l’intero testo della legge molisana, non solo singole disposizioni: l’atto non produce più effetti.

    Cos’è un piano di rientro sanitario?

    È il programma con cui una Regione in disavanzo si impegna a riportare in equilibrio i conti della sanità; può comportare la nomina di un commissario ad acta che gestisce il riassetto.

    Perché la Regione non poteva intervenire?

    Perché la gestione commissariale sottrae temporaneamente alla Regione il potere di adottare atti che incidono sul risanamento sanitario, per garantire il rispetto degli obiettivi concordati con lo Stato.

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  • Corte cost. n. 144/2022 – Tutela dei boschi percorsi dal fuoco in Liguria

    Con la sentenza n. 144/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la legge della Regione Liguria sui boschi percorsi da incendi, ritenendo che la Regione avesse invaso la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    Dopo un incendio, i terreni boschivi colpiti sono soggetti a vincoli particolari, pensati per scoraggiare i roghi dolosi e proteggere il patrimonio forestale: limiti all’edificazione, al cambio di destinazione e all’uso del suolo per un certo numero di anni. Questi vincoli rientrano nella legislazione nazionale a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. La Regione Liguria, modificando la propria legge sulle foreste, aveva introdotto una disciplina sui boschi percorsi dal fuoco che il Governo riteneva in contrasto con gli standard fissati dalla legge statale di settore. In gioco c’era il confine tra la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e gli spazi di intervento regionale: una Regione puo dettare regole proprie sui boschi incendiati, ma non puo abbassare il livello di protezione stabilito a livello nazionale. La Corte e stata chiamata a verificare questo equilibrio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 46, comma 5, della legge della Regione Liguria 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), come aggiunto dall’art. 1 della legge regionale 7 ottobre 2008, n. 35. La questione era promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, in relazione alla normativa statale di settore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 46, comma 5, primo periodo, della legge della Regione Liguria n. 4 del 1999, come introdotto dalla legge regionale n. 35 del 2008. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa al secondo periodo della stessa norma, che prevede l’obbligo di tabellazione dei boschi percorsi da incendi. Una parte della disciplina regionale viene quindi rimossa, mentre l’obbligo di segnalazione dei boschi bruciati resta in vigore.

    Il principio

    La tutela dei boschi percorsi dal fuoco rientra nella competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema: la Regione non puo introdurre regole che si discostino dagli standard di protezione fissati dallo Stato, ma puo prevedere misure aggiuntive coerenti, come la tabellazione delle aree colpite.

    Domande e risposte

    Tutta la legge ligure e stata annullata?

    No. La Corte ha dichiarato illegittimo solo il primo periodo dell’art. 46, comma 5, mentre ha salvato il secondo periodo, relativo all’obbligo di tabellazione dei boschi percorsi da incendi.

    Perche la materia spetta allo Stato?

    Perche l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione riserva allo Stato la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Le Regioni non possono ridurre il livello di protezione stabilito dalla legge nazionale.

    Cosa significa la tabellazione dei boschi bruciati?

    E l’obbligo di segnalare con apposite tabelle le aree boschive percorse dal fuoco, cosi da rendere riconoscibili i terreni soggetti ai vincoli. La Corte ha ritenuto questa misura compatibile con la Costituzione.

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  • Corte cost. n. 145/2022 – Retribuzione del personale degli affari esteri all’estero

    Con la sentenza n. 145/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, con effetto retroattivo, la norma che escludeva l’indennita di amministrazione dal trattamento economico del personale degli affari esteri durante il servizio all’estero.

    Di cosa si tratta

    Il personale del Ministero degli affari esteri che presta servizio all’estero ha un trattamento economico articolato, composto dallo stipendio e da diverse voci accessorie. Tra queste, l’indennita di amministrazione e una componente fissa e continuativa della retribuzione del personale ministeriale. Una norma del 2011, adottata in piena fase di stabilizzazione finanziaria, era intervenuta a precisare, anche per le situazioni gia sorte in passato, che durante il servizio all’estero il trattamento non comprendeva tale indennita. In gioco c’era una questione di retribuzione e di affidamento: dipendenti che rivendicavano una componente stipendiale si trovavano di fronte a una norma che, intervenendo retroattivamente, incideva su rapporti gia maturati e su contenziosi in corso. La controversia era arrivata fino alla Corte di cassazione, che ha rimesso la questione alla Corte costituzionale, investendola del problema della legittimità di una disciplina retroattiva sui trattamenti economici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, nella parte in cui disponeva, per le fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore, che il trattamento economico del personale dell’Amministrazione degli affari esteri all’estero non includesse l’indennita di amministrazione. La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 36, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, nella parte in cui disponeva, per le fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore, l’esclusione dell’indennita di amministrazione dal trattamento economico del personale degli affari esteri in servizio all’estero. Viene quindi rimossa l’applicazione retroattiva della disciplina alle situazioni gia sorte.

    Il principio

    Una norma non puo intervenire retroattivamente per escludere una componente retributiva gia maturata, incidendo su rapporti sorti e su giudizi in corso, quando cio non sia sorretto da adeguate ragioni e si ponga in contrasto con la ragionevolezza e con le garanzie del processo.

    Domande e risposte

    Cosa significa che la norma era retroattiva?

    Significa che pretendeva di disciplinare anche situazioni gia sorte prima della sua entrata in vigore, incidendo su diritti retributivi gia maturati e su cause gia avviate. E proprio questo profilo retroattivo che la Corte ha censurato.

    Chi ne beneficia?

    Il personale degli affari esteri che, per il servizio all’estero relativo a periodi anteriori alla norma, vedeva escludersi l’indennita di amministrazione. Per quelle fattispecie pregresse l’esclusione non si applica piu.

    Perche la questione e arrivata dalla Cassazione?

    Perche la controversia sul trattamento economico era giunta in sede di legittimita. La Corte di cassazione, dovendo applicare la norma, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalita e lo ha rimesso alla Corte.

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  • Corte cost. n. 146/2022 – Messa alla prova e reati contestati in giudizio

    Con la sentenza n. 146/2022 la Corte costituzionale ha ampliato l’accesso alla messa alla prova, riconoscendo all’imputato la facolta di chiederla anche quando in dibattimento gli vengono contestati nuovi reati connessi.

    Di cosa si tratta

    La sospensione del procedimento con messa alla prova e un percorso che consente all’imputato, per reati di minore gravita, di evitare la condanna svolgendo attivita di volontariato e riparazione: se la prova ha esito positivo, il reato si estingue. La domanda va presentata entro precisi momenti del processo. Puo pero accadere che, durante il dibattimento, il pubblico ministero contesti all’imputato nuovi reati connessi a quelli gia in giudizio. In questi casi l’imputato si trovava in una posizione penalizzante: per i nuovi reati contestati in udienza non poteva piu chiedere la messa alla prova, perche il momento utile per la richiesta era ormai passato. La questione tocca l’equita del processo e la parita di trattamento: chi si vede contestare un reato fin dall’inizio puo accedere all’istituto, mentre chi se lo vede contestare a dibattimento gia avviato no, pur trovandosi in una situazione analoga.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 517 del codice di procedura penale, sollevato dal Tribunale ordinario di Palermo, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentiva all’imputato di chiedere la messa alla prova in seguito alla nuova contestazione, in dibattimento, di reati connessi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell’art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., la facolta dell’imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova con riferimento a tutti i reati contestatigli.

    Il principio

    Quando in dibattimento vengono contestati nuovi reati connessi, l’imputato deve poter chiedere la messa alla prova con riferimento a tutti i reati che gli sono contestati: negarlo viola l’eguaglianza e il diritto di difesa, perche dipende solo dal momento, casuale, in cui la contestazione interviene.

    Domande e risposte

    Che cos’e la messa alla prova?

    E un percorso alternativo al processo per reati meno gravi: l’imputato svolge attivita riparative e di volontariato e, se la prova ha esito positivo, il reato si estingue senza condanna.

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    L’imputato puo ora chiedere la messa alla prova anche per i reati connessi contestati per la prima volta in dibattimento, e non solo per quelli presenti fin dall’inizio del processo.

    Perche la vecchia disciplina era discriminatoria?

    Perche faceva dipendere l’accesso all’istituto dal momento, non controllabile dall’imputato, in cui il reato gli veniva contestato. Due imputati in situazioni analoghe avevano cosi possibilita diverse, in contrasto con l’art. 3.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 147/2022 – Aiuti di Stato e bonus regionale per i lavoratori del turismo

    Con la sentenza n. 147/2022 la Corte costituzionale ha respinto le censure del Governo contro una misura della Regione Siciliana a favore dei lavoratori stagionali del turismo e del commercio, dichiarando in parte inammissibile e in parte non fondato il ricorso.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana, con la legge di stabilita 2020-2022, aveva introdotto un tributo una tantum a favore dei lavoratori stagionali, atipici e discontinui del turismo e del commercio che non raggiungono il numero minimo di giornate lavorative. Si trattava di un sostegno economico a categorie particolarmente fragili del mercato del lavoro stagionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la norma, sollevando due ordini di problemi: da un lato il possibile contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, dall’altro la possibile invasione di competenze riservate allo Stato. La questione tocca un punto ricorrente nei rapporti tra Stato e Regioni: fino a che punto una Regione puo introdurre proprie misure di sostegno economico senza scontrarsi con i vincoli europei sulla concorrenza e con il riparto costituzionale delle competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 10, comma 14, della legge della Regione Siciliana 12 maggio 2020, n. 9 (Legge di stabilita regionale 2020-2022). Il ricorso, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, invocava l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sugli aiuti di Stato, nonche l’art. 117, secondo comma, lettere g) e o), Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, in relazione alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, e non fondate le ulteriori questioni sollevate in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere g) e o), della Costituzione. Il ricorso del Governo e stato quindi complessivamente respinto e la misura regionale a favore dei lavoratori stagionali resta in vigore.

    Il principio

    La censura fondata sulla disciplina europea degli aiuti di Stato richiede un’argomentazione adeguata per essere esaminata nel merito; in mancanza e inammissibile. Il sostegno regionale ai lavoratori stagionali, inoltre, non invade di per se le competenze statali invocate.

    Domande e risposte

    Il bonus per i lavoratori stagionali resta valido?

    Si. La Corte ha respinto il ricorso del Governo sia per inammissibilita sia per infondatezza, quindi la misura della Regione Siciliana non viene annullata.

    Cosa sono gli aiuti di Stato?

    Sono vantaggi economici concessi dagli enti pubblici a determinate imprese o settori, che il diritto europeo (artt. 107 e 108 TFUE) sottopone a controllo per non falsare la concorrenza. Il Governo riteneva che la misura siciliana potesse rientrarvi.

    Perche una parte del ricorso e stata dichiarata inammissibile?

    Perche la censura sugli aiuti di Stato non era stata argomentata in modo sufficiente. Quando la questione non e adeguatamente motivata, la Corte non puo esaminarla nel merito e la dichiara inammissibile.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 148/2022 – Avvertimento all’indagato e diritto al silenzio

    Con la sentenza n. 148/2022 la Corte costituzionale ha confermato la legittimità della disciplina sugli avvertimenti che devono precedere l’interrogatorio della persona sottoposta a indagini, a tutela del diritto al silenzio.

    Di cosa si tratta

    Prima di interrogare una persona indagata, il codice di procedura penale impone una serie di avvertimenti: la persona deve sapere che puo non rispondere, che cio che dice puo essere usato contro di lei e che, in determinati casi, le sue dichiarazioni sul fatto altrui possono assumere valore di testimonianza. Questi avvisi sono il presidio concreto del diritto al silenzio e del diritto di difesa. Il Tribunale di Firenze aveva sollevato dubbi sull’art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, ritenendo che la disciplina degli avvertimenti non garantisse adeguatamente l’indagato rispetto agli standard imposti dalle fonti europee e internazionali sul giusto processo. In gioco c’era la solidita delle garanzie che accompagnano il momento piu delicato del procedimento penale, quello in cui l’indagato e chiamato a parlare e rischia, senza tutele adeguate, di contribuire alla propria incriminazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, sollevato dal Tribunale ordinario di Firenze con due ordinanze. I parametri invocati erano gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, oltre all’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e all’art. 14, paragrafo 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP).

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale. La disciplina degli avvertimenti prevista dall’art. 64, comma 3, del codice di procedura penale e stata ritenuta compatibile con i principi costituzionali e con gli obblighi sovranazionali sul giusto processo: la norma resta in vigore.

    Il principio

    Le garanzie degli avvertimenti che precedono l’interrogatorio dell’indagato assicurano in modo adeguato il diritto al silenzio e il diritto di difesa, in coerenza con i parametri costituzionali e con le fonti europee e internazionali sul giusto processo.

    Domande e risposte

    Cosa sono gli avvertimenti dell’art. 64?

    Sono gli avvisi che devono essere dati alla persona indagata prima dell’interrogatorio: la facolta di non rispondere, il fatto che le dichiarazioni potranno essere utilizzate e le conseguenze delle dichiarazioni rese sul fatto di altri.

    La Corte ha cambiato la disciplina?

    No. Le questioni sono state dichiarate non fondate, quindi l’art. 64, comma 3, del codice di procedura penale resta cosi com’e.

    Perche si richiamava la CEDU?

    Perche l’art. 117, primo comma, della Costituzione impone il rispetto degli obblighi internazionali. Il giudice riteneva che la disciplina italiana non rispettasse l’art. 6 CEDU sul giusto processo, ma la Corte ha escluso il contrasto.

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  • Corte cost. n. 200/2022 – Sicilia, Corpo forestale regionale e copertura finanziaria

    Con la sentenza n. 200/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme siciliane sul funzionamento del Corpo forestale regionale prive di adeguata copertura finanziaria.

    Di cosa si tratta

    Ogni legge che comporta nuove spese deve indicare i mezzi per farvi fronte: e il principio dell’obbligo di copertura finanziaria, posto a garanzia degli equilibri di bilancio. La Regione Siciliana, con leggi del 2021 e del 2022, era intervenuta sul funzionamento del Corpo forestale regionale e sull’esercizio provvisorio del bilancio. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale alcune di queste disposizioni, ritenendo che introducessero oneri senza una corrispondente e idonea copertura, in contrasto con i principi di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica. La Corte ha dovuto verificare se le previsioni regionali rispettassero i vincoli costituzionali sulla copertura della spesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Siciliana n. 28 del 2021 (funzionamento del Corpo forestale regionale) e l’art. 9, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 1 del 2022 (esercizio provvisorio del bilancio), in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione al coordinamento della finanza pubblica e allo statuto della Regione siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Siciliana n. 28 del 2021 e, in via consequenziale, dell’art. 3 della medesima legge, nonche dell’art. 9, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 1 del 2022. Ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle questioni relative all’art. 2 della legge n. 28 del 2021.

    Il principio

    Le leggi regionali che disciplinano il funzionamento di apparati come il Corpo forestale devono rispettare l’obbligo di copertura finanziaria: previsioni che introducono oneri senza idonea copertura violano i principi costituzionali sull’equilibrio di bilancio.

    Domande e risposte

    Cos’e l’obbligo di copertura finanziaria?

    E il principio per cui ogni legge che comporta nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte, a tutela dell’equilibrio dei bilanci pubblici.

    Perche le norme sul Corpo forestale sono state bocciate?

    Perche introducevano oneri senza una copertura finanziaria idonea, in contrasto con i principi di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica.

    Cos’e la declaratoria “in via consequenziale”?

    E l’estensione dell’illegittimita ad altre norme strettamente connesse a quella dichiarata incostituzionale, anche se non direttamente impugnate.

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