Art. 576 c.p.c. – Contenuto del provvedimento che dispone la vendita
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice dell’esecuzione, quando ordina l’incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:
se la vendita si deve fare in uno o più lotti;
il prezzo base dell’incanto determinato a norma dell’articolo 568;
il giorno e l’ora dell’incanto;
il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l’incanto, nonché le eventuali
forme di pubblicità straordinaria a norma dell’articolo 490 ultimo comma;
L’ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d’asta e il termine
entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti;
la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte;
il termine, non superiore a sessanta giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere
depositato e le modalità del deposito.
L’ordinanza e’ pubblicata a cura del cancelliere.