Autore: Andrea Marton

  • Articolo 582 Codice di Procedura Civile: Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell’aggiudicatario

    Articolo 582 Codice di Procedura Civile: Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell’aggiudicatario

    Art. 582 c.p.c. – Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell’aggiudicatario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.

  • Articolo 581 Codice di Procedura Civile: Modalita’ dell’incanto

    Articolo 581 Codice di Procedura Civile: Modalita’ dell’incanto

    Art. 581 c.p.c. – Modalita’ dell’incanto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’incanto ha luogo davanti al giudice dell’esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche, col sistema della candela vergine.

    Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l’offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.

    Subito dopo ciascuna offerta si accendono successivamente fino a tre candele che durino ciascuna un minuto circa. Quando la terza candela si e’ spenta senza che sia fatta una maggiore offerta, l’immobile e’ aggiudicato all’ultimo offerente.

    Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa e’ superata da un’altra, anche se poi questa e’ dichiarata nulla.

  • Articolo 580 Codice di Procedura Civile: Prestazione della cauzione

    Articolo 580 Codice di Procedura Civile: Prestazione della cauzione

    Art. 580 c.p.c. – Prestazione della cauzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per offrire all’incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell’ordinanza di cui

    all’articolo 576.

    Se l’offerente non diviene aggiudicatario la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura

    dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a

    mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è

    restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma

    rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione.

  • Articolo 579 Codice di Procedura Civile: Persone ammesse agli incanti

    Articolo 579 Codice di Procedura Civile: Persone ammesse agli incanti

    Art. 579 c.p.c. – Persone ammesse agli incanti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Salvo quanto e’ disposto nell’articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, e’ ammesso a fare offerte all’incanto.

    Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

    I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.

  • Articolo 578 Codice di Procedura Civile: Delega a compiere la vendita

    Articolo 578 Codice di Procedura Civile: Delega a compiere la vendita

    Art. 578 c.p.c. – Delega a compiere la vendita

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se una parte dei beni pignorati e’ situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l’ordinanza che dispone la vendita il giudice dell’esecuzione puo’ stabilire che l’incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui e’ situata.

    In tal caso, copia dell’ordinanza e’ trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l’esecuzione della vendita.

  • Articolo 577 Codice di Procedura Civile: Indivisibilita’ dei fondi

    Articolo 577 Codice di Procedura Civile: Indivisibilita’ dei fondi

    Art. 577 c.p.c. – Indivisibilita’ dei fondi

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La divisione in lotti non puo’ essere disposta se l’immobile costituisce un’unita’ colturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione.

  • Articolo 576 Codice di Procedura Civile: Contenuto del provvedimento che dispone la vendita

    Articolo 576 Codice di Procedura Civile: Contenuto del provvedimento che dispone la vendita

    Art. 576 c.p.c. – Contenuto del provvedimento che dispone la vendita

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice dell’esecuzione, quando ordina l’incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:

    se la vendita si deve fare in uno o più lotti;

    il prezzo base dell’incanto determinato a norma dell’articolo 568;

    il giorno e l’ora dell’incanto;

    il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l’incanto, nonché le eventuali

    forme di pubblicità straordinaria a norma dell’articolo 490 ultimo comma;

    L’ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d’asta e il termine

    entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti;

    la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte;

    il termine, non superiore a sessanta giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere

    depositato e le modalità del deposito.

    L’ordinanza e’ pubblicata a cura del cancelliere.

  • Articolo 575 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 575 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 575 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.

  • Articolo 574 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti relativi alla vendita

    Articolo 574 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti relativi alla vendita

    Art. 574 c.p.c. – Provvedimenti relativi alla vendita

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice dell’esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo e’ avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell’articolo 586.

    Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell’articolo 583.

    Se il prezzo non e’ depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a norma dell’articolo 587.

  • Articolo 573 Codice di Procedura Civile: Gara tra gli offerenti

    Articolo 573 Codice di Procedura Civile: Gara tra gli offerenti

    Art. 573 c.p.c. – Gara tra gli offerenti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se vi sono più offerte, il giudice dell’esecuzione invita gli offerenti a una gara sull’offerta più alta.

    Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti il giudice può disporre la vendita a

    favore del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto.