Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 152 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione su una norma del Codice della strada in materia di revoca della patente.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Udine aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale sull’art. 219, comma 3-ter, del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), in riferimento al principio di eguaglianza. La disposizione riguarda gli effetti della revoca della patente di guida. Il giudice riteneva che la disciplina determinasse una disparità di trattamento irragionevole. Le questioni sul Codice della strada giungono spesso alla Corte tramite i giudici di pace, ma devono comunque rispettare i requisiti di ammissibilità: in particolare la corretta individuazione della norma applicabile e la motivazione sulla rilevanza. La Corte ha riscontrato vizi tali da rendere la questione manifestamente inammissibile, senza poter esaminare il merito.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 219, comma 3-ter, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La questione era stata sollevata in via incidentale dal Giudice di pace di Udine.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi sul merito.

Il principio

La manifesta inammissibilità consegue a vizi evidenti dell’ordinanza di rimessione (ad esempio nell’individuazione della norma o nella motivazione sulla rilevanza), che impediscono in radice l’esame del merito.

Domande e risposte

Che differenza c’è tra inammissibilità e manifesta inammissibilità?

La manifesta inammissibilità è dichiarata, di norma con ordinanza, quando i vizi del rinvio sono particolarmente evidenti; gli effetti pratici sono analoghi: la Corte non decide nel merito.

La norma del Codice della strada resta in vigore?

Sì. La pronuncia non annulla la disposizione, che continua ad applicarsi.

Il giudice può riproporre la questione?

Una questione correttamente formulata potrebbe in teoria essere riproposta in altri giudizi; questa specifica è stata ritenuta manifestamente inammissibile.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.