Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 152 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione su una norma del Codice della strada in materia di revoca della patente.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Udine aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale sull’art. 219, comma 3-ter, del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), in riferimento al principio di eguaglianza. La disposizione riguarda gli effetti della revoca della patente di guida. Il giudice riteneva che la disciplina determinasse una disparità di trattamento irragionevole. Le questioni sul Codice della strada giungono spesso alla Corte tramite i giudici di pace, ma devono comunque rispettare i requisiti di ammissibilità: in particolare la corretta individuazione della norma applicabile e la motivazione sulla rilevanza. La Corte ha riscontrato vizi tali da rendere la questione manifestamente inammissibile, senza poter esaminare il merito.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 219, comma 3-ter, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La questione era stata sollevata in via incidentale dal Giudice di pace di Udine.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, senza pronunciarsi sul merito.
Il principio
La manifesta inammissibilità consegue a vizi evidenti dell’ordinanza di rimessione (ad esempio nell’individuazione della norma o nella motivazione sulla rilevanza), che impediscono in radice l’esame del merito.
Domande e risposte
Che differenza c’è tra inammissibilità e manifesta inammissibilità?
La manifesta inammissibilità è dichiarata, di norma con ordinanza, quando i vizi del rinvio sono particolarmente evidenti; gli effetti pratici sono analoghi: la Corte non decide nel merito.
La norma del Codice della strada resta in vigore?
Sì. La pronuncia non annulla la disposizione, che continua ad applicarsi.
Il giudice può riproporre la questione?
Una questione correttamente formulata potrebbe in teoria essere riproposta in altri giudizi; questa specifica è stata ritenuta manifestamente inammissibile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, unico parametro invocato.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.