Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 143 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata una questione sul Codice della navigazione, sollevata in riferimento al principio di eguaglianza.
Di cosa si tratta
Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale sull’art. 937, primo comma, del Codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327). Il giudice dubitava che la disciplina contenuta in tale disposizione, applicata alla controversia di lavoro al suo esame, determinasse una disparità di trattamento irragionevole rispetto ad altre situazioni analoghe. Il Codice della navigazione contiene regole speciali, talvolta risalenti, che possono porre problemi di coordinamento con i principi generali. La questione riguardava la coerenza di questa disciplina speciale con il principio di eguaglianza. Per le parti del giudizio principale la posta in gioco era l’applicazione o meno della norma censurata. La Corte ha ritenuto che non vi fosse la lamentata violazione del principio di eguaglianza.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 937, primo comma, del Codice della navigazione (r.d. n. 327 del 1942), in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione. La questione era stata sollevata in via incidentale dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, escludendo che la disposizione del Codice della navigazione violasse il principio di eguaglianza.
Il principio
Le discipline speciali, come quelle del Codice della navigazione, non violano il principio di eguaglianza quando la diversità di trattamento è giustificata dalla peculiarità delle situazioni regolate: la diversità di disciplina non è di per sé discriminazione.
Domande e risposte
La norma del Codice della navigazione resta in vigore?
Sì. La pronuncia di non fondatezza conferma la disposizione, che continua ad applicarsi.
Quando una diversità di disciplina viola l’art. 3?
Solo quando è priva di una ragionevole giustificazione: situazioni diverse possono legittimamente essere disciplinate in modo diverso.
Perché un giudice del lavoro applica il Codice della navigazione?
Perché quel codice contiene norme che regolano anche rapporti di lavoro del settore della navigazione, applicabili alle relative controversie.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, unico parametro della questione.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.