Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 143 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata una questione sul Codice della navigazione, sollevata in riferimento al principio di eguaglianza.

Di cosa si tratta

Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale sull’art. 937, primo comma, del Codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327). Il giudice dubitava che la disciplina contenuta in tale disposizione, applicata alla controversia di lavoro al suo esame, determinasse una disparità di trattamento irragionevole rispetto ad altre situazioni analoghe. Il Codice della navigazione contiene regole speciali, talvolta risalenti, che possono porre problemi di coordinamento con i principi generali. La questione riguardava la coerenza di questa disciplina speciale con il principio di eguaglianza. Per le parti del giudizio principale la posta in gioco era l’applicazione o meno della norma censurata. La Corte ha ritenuto che non vi fosse la lamentata violazione del principio di eguaglianza.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 937, primo comma, del Codice della navigazione (r.d. n. 327 del 1942), in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione. La questione era stata sollevata in via incidentale dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, escludendo che la disposizione del Codice della navigazione violasse il principio di eguaglianza.

Il principio

Le discipline speciali, come quelle del Codice della navigazione, non violano il principio di eguaglianza quando la diversità di trattamento è giustificata dalla peculiarità delle situazioni regolate: la diversità di disciplina non è di per sé discriminazione.

Domande e risposte

La norma del Codice della navigazione resta in vigore?

Sì. La pronuncia di non fondatezza conferma la disposizione, che continua ad applicarsi.

Quando una diversità di disciplina viola l’art. 3?

Solo quando è priva di una ragionevole giustificazione: situazioni diverse possono legittimamente essere disciplinate in modo diverso.

Perché un giudice del lavoro applica il Codice della navigazione?

Perché quel codice contiene norme che regolano anche rapporti di lavoro del settore della navigazione, applicabili alle relative controversie.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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