Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 137 del 2023, decidendo un conflitto di attribuzione tra enti, la Corte costituzionale ha stabilito che spettava allo Stato, tramite il TAR per il Veneto, adottare le ordinanze cautelari a tutela della fauna nelle zone faunistiche alpine.
Di cosa si tratta
Si trattava di un conflitto di attribuzione tra enti, in cui si discuteva a chi spettasse il potere di disporre, in via cautelare, il mantenimento di speciali forme di tutela dall’attività venatoria nelle zone faunistiche alpine di alcuni Comuni veronesi. Il giudice amministrativo (TAR per il Veneto) aveva adottato ordinanze cautelari per preservare quelle tutele, e si controverteva se ciò rientrasse nelle attribuzioni dello Stato o invadesse quelle della Regione. Il tema riguarda l’intreccio tra tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, riservata allo Stato, e gestione regionale della caccia. Per i territori interessati la posta in gioco era la protezione effettiva della fauna alpina. La Corte ha riconosciuto la legittimità dell’intervento statale tramite il giudice amministrativo.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto di attribuzione tra enti verteva sulla spettanza del potere di adottare le ordinanze cautelari del TAR per il Veneto (20 giugno 2022, n. 615, e 15 luglio 2022, n. 656) a tutela delle zone faunistiche alpine, con richiamo ai parametri sul riparto di competenze e sulla funzione giurisdizionale (tra gli altri, artt. 117, 121, 123 e 134 Cost.).
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato che spettava allo Stato, e per esso al TAR per il Veneto, adottare le ordinanze cautelari nella parte in cui hanno disposto il mantenimento delle speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria nei territori interessati.
Il principio
La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, riservata allo Stato, può essere garantita anche in via cautelare dal giudice amministrativo: tale intervento non lede le attribuzioni regionali in materia di caccia.
Domande e risposte
Che cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?
È un giudizio in cui Stato e Regione (o due enti) contestano a chi spetti una determinata competenza. La Corte stabilisce a chi appartiene il potere conteso.
La Regione non può più disciplinare la caccia?
Sì, può, ma nel rispetto della tutela dell’ambiente e degli ecosistemi riservata allo Stato, che può prevalere a protezione della fauna.
Cosa sono le ordinanze cautelari?
Sono provvedimenti urgenti e provvisori con cui il giudice, in attesa della decisione finale, evita un danno grave e irreparabile: qui, la perdita delle tutele faunistiche.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni, con la tutela dell’ambiente riservata allo Stato.
- Art. 123 della Costituzione — statuto e autonomia organizzativa della Regione.
- Art. 121 della Costituzione — organi e funzioni della Regione.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.