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Con la sentenza n. 5 del 2024 la Corte costituzionale ha reso flessibile la regola che impone diciotto anni di differenza di età tra chi adotta e l’adottando maggiorenne, consentendo al giudice di ridurla in presenza di motivi meritevoli.
Di cosa si tratta
Il codice civile, per l’adozione di una persona maggiorenne, richiede che tra l’adottante e l’adottato vi sia una differenza di età di almeno diciotto anni. La regola serve a riprodurre, anche nell’adozione, un rapporto di tipo genitoriale. Nella prassi, però, capita che la differenza sia di poco inferiore: nel caso esaminato il distacco di età era di 17 anni e 3 mesi, dunque mancavano pochi mesi al limite. Il Tribunale di Firenze, chiamato a decidere su una domanda di adozione, ha ritenuto irragionevole un automatismo che impedisce l’adozione anche quando lo scarto è minimo e sussistono motivi seri e degni di tutela, ad esempio l’esistenza di un legame affettivo già consolidato. Ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale, ponendo l’accento sull’interesse delle persone coinvolte e sulla sproporzione di una soglia rigida che non ammette eccezioni neppure in casi limite.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 291, primo comma, del codice civile, sollevato dal Tribunale di Firenze in riferimento, tra gli altri, agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di ridurre l’intervallo di diciotto anni di età tra adottante e adottando maggiorenne.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l’adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l’intervallo di età di diciotto anni tra adottante e adottando.
Il principio
La soglia di diciotto anni di differenza di età per l’adozione del maggiorenne non può operare come automatismo assoluto: quando lo scarto è di poco inferiore e ricorrono motivi meritevoli, il giudice deve poter valutare il caso concreto e ridurre il limite, in coerenza con la tutela della persona e dei suoi legami affettivi.
Domande e risposte
La differenza di diciotto anni è stata abolita?
No: resta la regola generale, ma il giudice può ridurla nei casi di scarto esiguo e in presenza di motivi meritevoli, valutati caso per caso.
Chi decide se la riduzione è ammessa?
Il giudice dell’adozione, che deve verificare sia che la differenza sia di poco inferiore alla soglia, sia che esistano ragioni serie e degne di tutela.
Perché la regola rigida era incostituzionale?
Perché impediva l’adozione anche in situazioni meritevoli e con scarto minimo, producendo un risultato irragionevole rispetto alla sua stessa finalità.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione – tutela dei diritti inviolabili e delle relazioni affettive e familiari.
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza e divieto di automatismi sproporzionati.
- Art. 30 della Costituzione – rapporti tra genitori e figli, anche adottivi.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.