Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 138 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Campania sull’organizzazione della Giunta e sulle nomine di competenza del Consiglio regionale.

Di cosa si tratta

Era in discussione l’art. 2, comma 1, della legge della Regione Campania 6 agosto 2010, n. 8, sulle norme per l’efficienza dell’organizzazione della Giunta regionale e sulle nomine di competenza del Consiglio. La disposizione incideva su aspetti dell’organizzazione amministrativa e sui meccanismi di nomina, ritenuti in contrasto con i principi costituzionali di buon andamento e con i limiti posti alla potestà legislativa regionale. Il tema riguarda l’assetto degli organi regionali e la corretta ripartizione di funzioni tra Giunta e Consiglio, nel rispetto dei principi costituzionali. Per il funzionamento dell’amministrazione regionale campana la posta in gioco era la regolarità delle procedure organizzative e di nomina. La Corte ha annullato la disposizione impugnata e, in via conseguenziale, anche un comma collegato.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 2, comma 1, della legge reg. Campania n. 8 del 2010, in riferimento ai parametri costituzionali sull’organizzazione amministrativa e sui limiti della potestà regionale (tra gli altri, artt. 76, 97, 121 e 123 Cost.).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge reg. Campania n. 8 del 2010 e, in via conseguenziale (ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953), anche del comma 2 del medesimo articolo.

Il principio

L’organizzazione degli organi regionali e i meccanismi di nomina devono rispettare i principi costituzionali di buon andamento e i limiti della potestà legislativa regionale: la norma che li violi è illegittima, con possibile estensione conseguenziale alle disposizioni inscindibilmente collegate.

Domande e risposte

Cosa disciplinava la norma annullata?

Riguardava l’organizzazione della Giunta regionale della Campania e le nomine di competenza del Consiglio regionale.

Perché è stato annullato anche il comma 2?

Per illegittimità conseguenziale: una volta caduto il comma 1, il comma 2 risultava ad esso inscindibilmente legato e privo di autonoma giustificazione.

Cosa garantisce l’art. 97 della Costituzione qui richiamato?

Il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione, principi che valgono anche per l’organizzazione regionale.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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