Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 259/2022 – Concessioni idroelettriche in Basilicata e competenze regionali

    Con la sentenza n. 259/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni con cui lo Stato contestava la disciplina della Regione Basilicata sulle gare per le grandi concessioni idroelettriche.

    Di cosa si tratta

    Le grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico sono affidate tramite concessioni che valgono molti anni e hanno un forte impatto economico e ambientale. La legge statale ha demandato alle Regioni la disciplina di vari aspetti delle relative gare: requisiti degli operatori, criteri di aggiudicazione, valutazione dei progetti. La Regione Basilicata aveva esercitato questa competenza con una propria legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata, ritenendo che alcune scelte regionali violassero i principi fondamentali fissati dallo Stato in materia di energia. La Corte, pero, non ha esaminato il merito: ha riscontrato ragioni processuali che le hanno impedito di pronunciarsi. La vicenda mostra come, in settori strategici come l’energia, il confine tra principi statali e disciplina regionale sia spesso oggetto di contenzioso davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimita costituzionale

    Erano impugnate, in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, varie disposizioni della legge della Regione Basilicata n. 29 del 2021 sulle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, per contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di produzione dell’energia, di competenza concorrente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, oltre all’intervento di una societa nel giudizio. Si tratta di una pronuncia di rito: la Corte non ha valutato se le norme regionali fossero o meno legittime, ma ha rilevato ostacoli processuali che le hanno impedito l’esame nel merito. Le disposizioni regionali restano in vigore, ma la questione di fondo non e stata decisa.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, la Corte puo dichiarare inammissibili le censure quando difettano i presupposti processuali, senza pronunciarsi sulla legittimita delle norme regionali. La ripartizione tra principi statali e disciplina regionale in materia di energia resta cosi impregiudicata.

    Domande e risposte

    Inammissibile vuol dire che la Regione ha vinto?

    No. La Corte non ha detto che le norme regionali sono legittime, ma che non poteva esaminarle per ragioni processuali. Le disposizioni restano in vigore, ma il dubbio sulla loro conformita alla Costituzione non e stato sciolto.

    Chi disciplina le concessioni idroelettriche?

    La materia dell’energia e di competenza concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni dettano la disciplina di dettaglio, compresi diversi aspetti delle gare per le grandi derivazioni.

    Perche conta il riparto di competenze in questo settore?

    Perche le concessioni idroelettriche incidono su risorse strategiche e sull’ambiente: stabilire chi puo regolarle e come e essenziale per garantire coerenza e tutela degli interessi pubblici.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 4/2023 – Procedibilità a querela e reati informatici: restituzione degli atti

    Con l’ordinanza n. 4/2023 la Corte costituzionale ha restituito gli atti al Tribunale di Firenze sulla questione relativa al regime di procedibilità di alcuni reati, dopo le modifiche introdotte dalla riforma penale.

    Di cosa si tratta

    La questione riguardava il regime di procedibilità di alcuni reati, cioè la regola che stabilisce se si possa procedere d’ufficio oppure soltanto a seguito di querela della persona offesa. Il Tribunale di Firenze aveva sollevato dubbi di legittimità sull’art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2018 e sull’art. 649-bis del codice penale, in materia di procedibilità per taluni reati, tra cui figure di reato informatico. Nelle more del giudizio costituzionale, però, è intervenuta una riforma del sistema penale che ha modificato proprio il regime di procedibilità di numerosi reati, ampliando i casi di procedibilità a querela. Di fronte a questo mutamento, la Corte non ha deciso la questione nel testo originario, ma ha restituito gli atti al giudice rimettente perché ne valuti la perdurante rilevanza alla luce della nuova disciplina. È la risposta tipica della Corte quando una riforma incide direttamente sulle norme oggetto del dubbio di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, e dell’art. 649-bis del codice penale, in materia di regime di procedibilità di taluni reati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze, affinché riconsideri la questione alla luce delle modifiche normative sopravvenute sul regime di procedibilità dei reati.

    Il principio

    La riforma sopravvenuta del regime di procedibilità dei reati impone al giudice rimettente di rivalutare la rilevanza della questione: la Corte restituisce gli atti senza pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa procedibilità a querela?

    Significa che il reato può essere perseguito solo se la persona offesa presenta querela; in mancanza, non si procede. Si contrappone alla procedibilità d’ufficio, che prescinde dalla volontà della vittima.

    La questione sui reati informatici è stata decisa?

    No. La Corte ha restituito gli atti al giudice per riconsiderarla alla luce della riforma penale che ha modificato il regime di procedibilità.

    Perché la riforma incide sulla questione?

    Perché ha ampliato i casi di procedibilità a querela, modificando proprio le norme oggetto del dubbio: occorre quindi verificare se la questione sia ancora rilevante nel nuovo quadro.

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  • Corte cost. n. 5/2023 – Confisca obbligatoria delle armi anche con oblazione: questioni respinte

    Con la sentenza n. 5/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla confisca obbligatoria delle armi, anche quando il reato si estingue per oblazione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 6 della legge n. 152 del 1975, a tutela dell’ordine pubblico, impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche nel caso in cui il reato si estingua per oblazione, cioè mediante il pagamento di una somma che chiude il procedimento penale senza condanna. Il Tribunale di Milano, in un processo penale, ha dubitato della legittimità di questo automatismo: si chiedeva se fosse giusto confiscare le armi pur in assenza di un accertamento di colpevolezza, dato che l’oblazione estingue il reato. Il giudice ha invocato la presunzione di non colpevolezza, la tutela della proprietà e i vincoli derivanti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il tema riguarda il bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e ordine pubblico, che giustificano misure sulle armi, e le garanzie individuali del cittadino, in particolare il diritto di proprietà e la presunzione di innocenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152, nella parte in cui impone la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione, in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, alcune nei sensi di cui in motivazione. Ha ritenuto che la confisca obbligatoria delle armi, anche in caso di oblazione, non violasse la presunzione di non colpevolezza né la tutela della proprietà: la misura risponde a esigenze di ordine pubblico e sicurezza. La disciplina resta quindi applicabile.

    Il principio

    La confisca obbligatoria delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione non viola la presunzione di non colpevolezza né la tutela della proprietà: è giustificata dalle esigenze di ordine pubblico e sicurezza.

    Domande e risposte

    Cos’è l’oblazione?

    È una causa di estinzione di alcuni reati minori mediante il pagamento di una somma: chiude il procedimento penale senza una condanna né un accertamento pieno di responsabilità.

    Perché le armi vengono confiscate anche senza condanna?

    Perché la confisca risponde a esigenze di ordine pubblico e sicurezza, indipendenti dall’accertamento della colpevolezza; la Corte ha ritenuto questo automatismo compatibile con la Costituzione.

    La presunzione di non colpevolezza viene violata?

    No. La Corte ha escluso il contrasto con l’art. 27 Cost.: la confisca delle armi non è una pena che presuppone la colpevolezza, ma una misura di sicurezza collegata alla pericolosità delle armi.

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  • Corte cost. n. 6/2023 – Riordino della legislazione portuale: illegittimità parziale per difetto di partecipazione

    Con la sentenza n. 6/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la riforma della pianificazione portuale, perché non garantiva un’adeguata trasparenza e partecipazione nel documento di programmazione strategica.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 121 del 2021, in materia di infrastrutture e trasporti, aveva modificato la legge n. 84 del 1994 sul riordino della legislazione portuale, intervenendo sul documento di programmazione strategica di sistema (DPSS), cioè lo strumento con cui le Autorità di sistema portuale pianificano l’assetto e lo sviluppo dei porti. Più ricorrenti, tra cui Regioni, hanno impugnato la riforma sotto vari profili, lamentando la compressione delle competenze territoriali e la carenza di garanzie procedurali. La pianificazione portuale incide infatti su interessi molto diversi: lo sviluppo economico, il governo del territorio, l’ambiente, le esigenze delle comunità locali. Per questo è essenziale che le scelte siano accompagnate da trasparenza e da forme di partecipazione che consentano di conoscere i criteri seguiti e di orientare la futura pianificazione. La Corte ha verificato se la riforma assicurasse questi standard.

    La questione di legittimità costituzionale

    Più ricorrenti hanno impugnato l’art. 4, commi 1-septies, 1-octies e 1-novies, del d.l. 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge n. 156 del 2021, in materia di pianificazione portuale, in riferimento a vari parametri costituzionali, tra cui gli artt. 5, 117 e 120 della Costituzione e i princìpi di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di parte dell’art. 4, comma 1-septies, nella misura in cui non prevedeva che il documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) fosse accompagnato da una relazione illustrativa dei criteri seguiti e degli indirizzi per la futura pianificazione, oltre ad altre parti della disposizione. La riforma è stata quindi corretta nei profili che non garantivano adeguata trasparenza.

    Il principio

    La pianificazione strategica dei porti deve essere accompagnata da trasparenza e dall’indicazione dei criteri seguiti: la norma che non prevede una relazione illustrativa del documento di programmazione strategica è illegittima.

    Domande e risposte

    Cos’è il documento di programmazione strategica di sistema (DPSS)?

    È lo strumento con cui le Autorità di sistema portuale pianificano l’assetto e lo sviluppo dei porti, definendo l’organizzazione complessiva del sistema.

    Perché la Corte ha richiesto una relazione illustrativa?

    Per garantire trasparenza e partecipazione: senza l’indicazione dei criteri seguiti e degli indirizzi futuri, le scelte di pianificazione portuale risultano poco verificabili dagli interessati.

    Tutta la riforma portuale è stata annullata?

    No. La Corte ha dichiarato l’illegittimità solo di alcune parti dell’art. 4, in particolare quelle prive di adeguate garanzie di trasparenza, lasciando in vigore il resto.

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  • Corte cost. n. 7/2023 – Legge finanziaria campana e tutela del paesaggio: questione inammissibile

    Con la sentenza n. 7/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione su una norma della legge finanziaria regionale campana, sollevata in un processo penale in relazione alla tutela del paesaggio.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria regionale 2013 della Campania (legge reg. n. 5 del 2013), all’art. 1, comma 65, conteneva una disposizione che la Corte d’appello di Napoli, in un procedimento penale, ha ritenuto possibile in contrasto con la tutela del paesaggio. Quest’ultima è affidata dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s): le Regioni non possono adottare norme che ne riducano il livello di protezione, neppure con disposizioni inserite in leggi di bilancio. La particolarità del caso è che la questione è stata sollevata nell’ambito di un processo penale: il giudice penale, dovendo applicare la norma regionale per decidere sulla responsabilità degli imputati, ne ha dubitato la legittimità. La Corte, tuttavia, non ha esaminato il merito, riscontrando profili di inammissibilità legati al modo in cui la questione era stata prospettata e alla sua rilevanza nel giudizio penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Napoli, sezione quinta penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 65, della legge reg. Campania 6 maggio 2013, n. 5, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela del paesaggio e dell’ambiente).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Non è entrata nel merito del rapporto tra la norma finanziaria regionale e la tutela del paesaggio, per vizi nella prospettazione: la disposizione resta in vigore, senza una pronuncia sulla sua legittimità.

    Il principio

    La tutela del paesaggio è riservata allo Stato anche rispetto alle norme contenute nelle leggi di bilancio regionali; la questione, però, è stata dichiarata inammissibile per difetti nel modo in cui è stata sollevata nel processo penale.

    Domande e risposte

    Una norma di una legge finanziaria regionale può violare la tutela del paesaggio?

    Sì, in linea di principio: la tutela del paesaggio è riservata allo Stato e le Regioni non possono ridurla neppure con disposizioni inserite in leggi di bilancio.

    La norma campana è stata annullata?

    No. La questione è stata dichiarata inammissibile: la Corte non si è pronunciata nel merito e la disposizione resta efficace.

    Perché la questione nasce in un processo penale?

    Perché il giudice penale doveva applicare la norma regionale per decidere sulla responsabilità degli imputati e ne ha dubitato la legittimità costituzionale.

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  • Corte cost. n. 8/2023 – Ripetizione di prestazioni previdenziali indebite: questioni in parte respinte

    Con la sentenza n. 8/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’art. 2033 del codice civile, relativo alla ripetizione di somme indebitamente percepite, applicato a prestazioni previdenziali.

    Di cosa si tratta

    L’art. 2033 del codice civile disciplina la ripetizione dell’indebito: chi ha pagato una somma non dovuta ha diritto a riaverla indietro, con gli interessi. La questione nasceva dall’applicazione di questa regola alle prestazioni previdenziali erogate dall’INPS e poi risultate non spettanti: il beneficiario, spesso una persona in condizioni economiche fragili, può vedersi chiedere la restituzione di somme già percepite e magari spese in buona fede. Il Tribunale di Lecce e la Corte di cassazione, in funzione di giudice del lavoro, hanno dubitato della legittimità della disciplina, invocando i vincoli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in particolare la tutela della proprietà, e i princìpi costituzionali in materia previdenziale e di bilancio. Il tema riguarda il bilanciamento tra l’interesse pubblico al recupero delle somme indebite e la tutela dell’affidamento del percettore in buona fede.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Lecce e la Corte di cassazione, sezione lavoro, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2033 del codice civile, applicato alla ripetizione di prestazioni previdenziali, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU (tutela della proprietà), oltre ad altri parametri.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni. La disciplina della ripetizione dell’indebito, applicata alle prestazioni previdenziali, ha quindi superato il vaglio di costituzionalità: la regola dell’art. 2033 cod. civ. resta applicabile.

    Il principio

    L’applicazione della ripetizione dell’indebito alle prestazioni previdenziali non viola, nei limiti esaminati, i vincoli convenzionali sulla tutela della proprietà né i parametri costituzionali invocati: le questioni sono in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Domande e risposte

    Cos’è la ripetizione dell’indebito?

    È il diritto, previsto dall’art. 2033 cod. civ., di chi ha pagato una somma non dovuta a riaverla indietro; applicata alle prestazioni previdenziali, consente all’ente di recuperare somme erogate ma non spettanti.

    L’INPS può chiedere indietro le somme non dovute?

    Sì. La Corte ha confermato la legittimità della disciplina: il recupero delle prestazioni previdenziali indebite resta possibile, nei limiti previsti dalla legge.

    Conta la buona fede del percettore?

    La buona fede e l’affidamento del percettore rilevano nel bilanciamento, ma la Corte non ha ritenuto incostituzionale la regola generale della ripetizione applicata alle prestazioni previdenziali.

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  • Corte cost. n. 9/2023 – Esonero dalla spesa sanitaria per le forze dell’ordine in Abruzzo: questioni inammissibili

    Con la sentenza n. 9/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni su una legge abruzzese che esonerava le forze dell’ordine e altri operatori dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Abruzzo n. 27 del 2021 prevedeva un esonero dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (il cosiddetto ticket) per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e della Polizia locale. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata ritenendo che la Regione avesse violato i princìpi statali di coordinamento della finanza pubblica e i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, oltre all’obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa. La compartecipazione alla spesa sanitaria è infatti collegata a equilibri di bilancio e a standard nazionali che lo Stato fissa per garantire uniformità sul territorio: una Regione non può introdurre esenzioni che incidano su questi profili senza adeguata copertura e nel rispetto dei princìpi statali. La Corte ha però chiuso il giudizio senza esaminare il merito, dichiarando le questioni inammissibili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2 e 4 della legge reg. Abruzzo 21 dicembre 2021, n. 27, in riferimento agli artt. 81 e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione (copertura finanziaria, livelli essenziali delle prestazioni, coordinamento della finanza pubblica).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non è entrata nel merito dell’esonero dal ticket per le forze dell’ordine, a causa di vizi nella prospettazione del ricorso: la legge regionale resta quindi in vigore, senza una pronuncia sulla sua legittimità.

    Il principio

    Le questioni sull’esonero regionale dalla compartecipazione alla spesa sanitaria non sono state esaminate nel merito: la Corte le ha dichiarate inammissibili per difetti nel modo in cui erano state prospettate.

    Domande e risposte

    L’esonero dal ticket per le forze dell’ordine è stato confermato?

    La Corte non ha deciso nel merito: ha dichiarato inammissibili le questioni, quindi la legge abruzzese resta in vigore senza una pronuncia sulla sua legittimità.

    Perché lo Stato impugna le esenzioni regionali dal ticket?

    Perché la compartecipazione alla spesa sanitaria è legata ai livelli essenziali delle prestazioni e all’equilibrio di bilancio, profili che lo Stato deve garantire in modo uniforme.

    Cosa impone l’art. 81 Cost. richiamato?

    Impone l’equilibrio di bilancio e la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese.

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  • Corte cost. n. 10/2023 – Accertamento dei redditi e indagini bancarie: questioni non fondate

    Con la sentenza n. 10/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sulla norma che consente al fisco di basare l’accertamento dei redditi sui dati dei conti bancari.

    Di cosa si tratta

    L’art. 32, primo comma, numero 2), del d.P.R. n. 600 del 1973 consente all’Agenzia delle entrate, nell’accertamento delle imposte sui redditi, di porre a base delle rettifiche i dati risultanti dai conti bancari del contribuente, salvo che questi dimostri di averne tenuto conto o che non riguardano operazioni imponibili. Si tratta di una presunzione legale che agevola l’azione di contrasto all’evasione, ma che pone a carico del contribuente l’onere di provare il contrario. La Commissione tributaria provinciale di Arezzo, in una controversia tra un contribuente e l’Agenzia delle entrate, ha dubitato della legittimità di questa presunzione, ritenendola in contrasto con il principio di uguaglianza e con quello di capacità contributiva. La Corte ha quindi esaminato il delicato equilibrio tra l’interesse pubblico a una corretta riscossione dei tributi e la tutela del contribuente, chiamato a difendersi da presunzioni fondate sui movimenti dei propri conti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Arezzo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, numero 2), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in via principale e in via gradata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione (uguaglianza e capacità contributiva).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sollevate in via principale, e non fondate quelle sollevate in via gradata. La presunzione che consente di fondare l’accertamento sui dati dei conti bancari resta quindi legittima, nell’interpretazione indicata dalla Corte.

    Il principio

    La presunzione che consente al fisco di basare l’accertamento dei redditi sui dati dei conti bancari, salvo prova contraria del contribuente, non viola i princìpi di uguaglianza e di capacità contributiva, se interpretata nei sensi indicati dalla Corte.

    Domande e risposte

    Il fisco può ancora usare i dati dei conti bancari per l’accertamento?

    Sì. La Corte ha confermato la legittimità della norma: i dati dei conti possono fondare l’accertamento, fatta salva la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.

    Cosa significa non fondata nei sensi di cui in motivazione?

    È una pronuncia interpretativa di rigetto: la Corte salva la norma a condizione che sia interpretata nel modo indicato nella motivazione, escludendo le letture incostituzionali.

    Come può difendersi il contribuente?

    Dimostrando di aver tenuto conto delle somme nelle dichiarazioni o che i movimenti non riguardano operazioni imponibili: l’onere della prova ricade su di lui.

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  • Corte cost. n. 11/2023 – Servizi pubblici locali dell’ambiente in Emilia-Romagna: questioni non fondate

    Con la sentenza n. 11/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni su una norma dell’Emilia-Romagna in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 2011 disciplina l’organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente, come la gestione dei rifiuti e del ciclo idrico. Il Consiglio di Stato, in una controversia che vedeva coinvolta un’impresa del settore ambientale, ha dubitato della legittimità dell’art. 16, comma 1, ultimo periodo, ritenendolo in possibile contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e di concorrenza, oltre che con il principio della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte e con l’autonomia finanziaria. Il tema riguarda il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella regolazione dei servizi ambientali, settore di grande rilievo economico in cui convivono esigenze di tutela ambientale, concorrenza tra operatori e sostenibilità delle tariffe a carico degli utenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, ultimo periodo, della legge reg. Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23, in riferimento agli artt. 23, 117, secondo comma, lettere s) ed e), e 119, secondo comma, della Costituzione (riserva di legge per le prestazioni imposte, tutela dell’ambiente e della concorrenza, autonomia finanziaria).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che la disciplina regionale sull’organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente non violasse i parametri invocati: la norma resta quindi in vigore.

    Il principio

    La disciplina regionale sull’organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente rientra nei limiti della competenza regionale e non viola la riserva di legge, la tutela della concorrenza e dell’ambiente né l’autonomia finanziaria: le questioni sono infondate.

    Domande e risposte

    Cosa sono i servizi pubblici locali dell’ambiente?

    Sono servizi come la gestione dei rifiuti e del ciclo idrico, organizzati a livello territoriale per garantire prestazioni essenziali ai cittadini nel rispetto della tutela ambientale.

    La norma emiliana è stata confermata?

    Sì. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disposizione resta in vigore e applicabile.

    Cos’è la riserva di legge dell’art. 23 Cost.?

    È il principio per cui nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge: serve a tutelare i cittadini da imposizioni arbitrarie.

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  • Corte cost. n. 12/2023 – Agevolazione IMU e capacità contributiva: questione non fondata

    Con la sentenza n. 12/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni su una norma in materia di IMU e fiscalità immobiliare, sollevate in riferimento ai princìpi di uguaglianza e capacità contributiva.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 102 del 2013 conteneva disposizioni urgenti in materia di IMU e fiscalità immobiliare. L’art. 2, comma 5-ter, riguardava un profilo dell’imposta municipale propria. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in una controversia tributaria, ha dubitato della legittimità della norma, ritenendola in contrasto con il principio di uguaglianza e con il principio di capacità contributiva, secondo cui ciascuno deve concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità economica. La Corte è stata chiamata a verificare se la disciplina dell’imposta immobiliare trattasse in modo ragionevole situazioni diverse e se rispettasse il legame tra prelievo fiscale e reale capacità economica del contribuente. Il tema interessa proprietari di immobili e contribuenti, perché definisce i limiti entro cui il legislatore può modulare le imposte sulla casa senza violare i princìpi costituzionali in materia tributaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5-ter, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione (uguaglianza e capacità contributiva).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che la disciplina in materia di IMU non violasse né il principio di uguaglianza né quello di capacità contributiva: la norma resta quindi pienamente applicabile.

    Il principio

    Il legislatore tributario dispone di ampia discrezionalità nel modulare le imposte immobiliari: la disciplina IMU esaminata non viola i princìpi di uguaglianza e di capacità contributiva, purché ragionevole e collegata a una reale capacità economica.

    Domande e risposte

    Cos’è il principio di capacità contributiva?

    È il principio dell’art. 53 Cost.: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità economica, secondo criteri di progressività.

    La norma sull’IMU è stata confermata?

    Sì. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: la disposizione resta in vigore e applicabile.

    Quando una norma tributaria è incostituzionale?

    Quando tratta in modo irragionevole situazioni uguali o assoggetta a prelievo manifestazioni prive di reale capacità contributiva; non è questo il caso esaminato.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 13/2023 – Abusivismo edilizio in Sicilia e tutela del paesaggio: questioni respinte

    Con l’ordinanza n. 13/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni su una norma siciliana in materia di abusivismo edilizio e paesaggio.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Siciliana n. 17 del 1994 detta provvedimenti per la prevenzione dell’abusivismo edilizio e la destinazione delle costruzioni abusive esistenti. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con più sentenze non definitive, aveva sollevato questioni di legittimità sull’art. 5, comma 3, ritenendo che la disciplina regionale incidesse sulla tutela del paesaggio, materia riservata allo Stato, e contrastasse con lo statuto speciale della Regione. La Corte ha esaminato i diversi profili e li ha respinti: alcuni in modo manifestamente inammissibile, per difetti di prospettazione, altri come manifestamente infondati. La pronuncia, in forma di ordinanza, conferma che le censure non superavano il vaglio di costituzionalità e che la norma siciliana, nei limiti indicati, resta in vigore. Il tema riguarda l’equilibrio tra l’autonomia regionale e la protezione unitaria del paesaggio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Siciliana 31 maggio 1994, n. 17, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e allo statuto speciale della Regione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato manifestamente inammissibili alcune questioni e manifestamente infondate le altre. La norma siciliana non è stata caducata: le censure relative alla tutela del paesaggio e allo statuto speciale non hanno superato il vaglio della Corte.

    Il principio

    Le censure di contrasto con la tutela statale del paesaggio non superano il vaglio di costituzionalità quando sono prospettate in modo inadeguato o risultano infondate: la norma regionale resta in vigore.

    Domande e risposte

    La norma siciliana sull’abusivismo è stata annullata?

    No. La Corte ha respinto le questioni, dichiarandole in parte inammissibili e in parte infondate: la disposizione resta in vigore.

    Perché si discute di paesaggio per l’abusivismo edilizio?

    Perché la repressione e la sanatoria degli abusi incidono sul territorio e sul paesaggio, la cui tutela è di competenza esclusiva statale: le Regioni non possono abbassarne il livello.

    Cosa significa manifestamente infondata?

    Che la non fondatezza della questione è evidente alla luce della giurisprudenza, tanto da consentire la decisione con ordinanza anziché con sentenza.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 14/2023 – Obbligo vaccinale anti COVID e accesso ai concorsi: questioni respinte

    Con la sentenza n. 14/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte manifestamente inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’obbligo vaccinale dei sanitari sollevate dal giudice amministrativo siciliano.

    Di cosa si tratta

    Anche questa pronuncia si inserisce nel gruppo di decisioni del 2023 dedicate all’obbligo vaccinale anti COVID-19 per il personale sanitario, introdotto dal decreto-legge n. 44 del 2021. In più, era richiamata la legge n. 219 del 2017 sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in una controversia che coinvolgeva l’Università di Palermo, aveva sollevato dubbi di legittimità sotto vari profili: dall’uguaglianza alla libertà di insegnamento e al diritto allo studio, fino al buon andamento dell’amministrazione. La Corte ha distinto tra le censure: alcune sono state ritenute manifestamente inammissibili per difetti di prospettazione, altre infondate nel merito. La decisione conferma l’orientamento secondo cui l’obbligo vaccinale per i sanitari, in un contesto emergenziale, rientra nelle scelte ragionevoli del legislatore a tutela della salute collettiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, e dell’art. 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 della Costituzione (uguaglianza, lavoro, salute, libertà di insegnamento, diritto allo studio, buon andamento).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 33, 34 e 97 Cost., e non fondata la questione riferita all’art. 32 Cost. Nel merito ha quindi confermato la legittimità dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario rispetto al parametro della tutela della salute.

    Il principio

    L’obbligo vaccinale per i sanitari non viola la tutela della salute di cui all’art. 32 Cost.: le ulteriori censure (uguaglianza, lavoro, insegnamento, studio, buon andamento) sono manifestamente inammissibili per difetti di prospettazione.

    Domande e risposte

    Questa sentenza conferma l’obbligo vaccinale dei sanitari?

    Sì, rispetto al parametro della salute: la questione riferita all’art. 32 Cost. è stata dichiarata non fondata, in linea con le altre decisioni del 2023.

    Cosa c’entra la legge sul consenso informato?

    Il giudice l’aveva richiamata per sostenere che l’obbligo vaccinale comprimesse l’autodeterminazione del paziente; la Corte ha però ritenuto le censure in larga parte inammissibili o infondate.

    Perché alcune questioni sono manifestamente inammissibili?

    Perché presentavano evidenti carenze nel modo in cui erano state sollevate, che hanno impedito alla Corte di esaminarle nel merito.

    Norme collegate

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