Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 95 Codice della Navigazione – Regolamenti di pilotaggio

    Art. 95 Codice della Navigazione – Regolamenti di pilotaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La disciplina del servizio di pilotaggio, l'ordinamento della corporazione, le norme per la gestione della corporazione stessa e per il reclutamento dei piloti, nonché il regime disciplinare sono stabiliti dal regolamento. Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascun porto sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, dai regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni.

  • Art. 94 Codice della Navigazione – Assicurazione obbligatoria del pilota

    Art. 94 Codice della Navigazione – Assicurazione obbligatoria del pilota

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Ciascun pilota stipula con un'idonea impresa di assicurazione un contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività di pilotaggio, secondo la disciplina prevista nell'articolo 93 e con massimale pari al limite di responsabilità stabilito al secondo comma del medesimo articolo 93. Una copia del contratto di assicurazione di cui al primo comma è depositata dal pilota nella sede della corporazione dei piloti presso la quale presta servizio. L'autorità marittima, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 88, accerta la validità e l'idoneità del contratto medesimo. La mancanza, l'invalidità o l'insufficienza della copertura assicurativa ai sensi del primo comma preclude l'esercizio o la prosecuzione dell'attività di pilotaggio .

  • Art. 93 Codice della Navigazione – Responsabilità del pilota

    Art. 93 Codice della Navigazione – Responsabilità del pilota

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il pilota è responsabile per i danni cagionati da atti da esso compiuti o fatti da esso determinati durante il pilotaggio quando venga provato che l'evento dannoso occorso alla nave, a persone o a cose deriva da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni fornite dal pilota medesimo per la determinazione della rotta. La responsabilità del pilota è comunque limitata all'importo complessivo di euro un milione per ciascun evento, indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dai tipi di sinistro occorsi, ferma restando la responsabilità dell'armatore secondo i principi dell'ordinamento. Il limite previsto dal secondo comma non si applica nel caso in cui sia accertata la responsabilità del pilota per dolo o colpa grave .

  • Art. 92 Codice della Navigazione – Attribuzioni e obblighi del pilota

    Art. 92 Codice della Navigazione – Attribuzioni e obblighi del pilota

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla. Nelle località dove il pilotaggio è obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all'articolo 87, o sia ormeggiata nel luogo ad essa assegnato. Nelle località dove il pilotaggio non è obbligatorio il pilota deve prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave.

  • Art. 91 Codice della Navigazione – Tariffe di pilotaggio

    Art. 91 Codice della Navigazione – Tariffe di pilotaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le tariffe di pilotaggio sono approvate dal ministro per le comunicazioni, sentite le associazioni sindacali interessate.

  • Art. 90 Codice della Navigazione – Licenze e registro dei piloti

    Art. 90 Codice della Navigazione – Licenze e registro dei piloti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I piloti sono provvisti di una licenza rilasciata dal capo del compartimento e sono iscritti in uno speciale registro.

  • Art. 89 Codice della Navigazione

    Art. 89 cod. nav.

    Articolo abrogato dalla L. 1 dicembre 2016, n. 230. Fonte: Normattiva.

  • Art. 88 Codice della Navigazione – Vigilanza sulla corporazione dei piloti

    Art. 88 Codice della Navigazione – Vigilanza sulla corporazione dei piloti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La corporazione dei piloti è sottoposta alla vigilanza dell'autorità competente a norma del regolamento. Il comandante del porto, in particolare, deve periodicamente accertare se la corporazione è provvista dei mezzi tecnici necessari all'espletamento del servizio, e, in caso di insufficienza, deve darne avviso al ministro per le comunicazioni, prendendo, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti.

  • Art. 86 Codice della Navigazione – Istituzione del servizio di pilotaggio

    Art. 86 Codice della Navigazione – Istituzione del servizio di pilotaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto reale, una corporazione di piloti. La corporazione ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo pilota.

  • Art. 85 Codice della Navigazione – Attività amministrativa nei porti interni

    Art. 85 Codice della Navigazione – Attività amministrativa nei porti interni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'attività amministrativa e alla polizia nei porti della navigazione interna. Le attribuzioni del capo del compartimento e del comandante di porto marittimo sono esercitate rispettivamente dal capo dell'ispettorato di porto e dal comandante di porto della navigazione interna. Alla vigilanza del comandante del porto sono sottoposti, a norma dell'articolo 68, coloro i quali esercitano un'attività nell'ambito delle zone portuali della navigazione interna. Le disposizioni degli articoli 72 e 73 si applicano anche in caso di sommersione di navi o materiali in località dei laghi, dei fiumi e di altre acque interne nelle quali, a giudizio dell'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna, possa derivarne intralcio alla navigazione. La determinazione del numero minimo dei guardiani delle navi in disarmo è fatta dal comandante del porto, a norma dell'articolo 74, quando occorra per esigenze di sicurezza. L'autorità di pubblica sicurezza informa quella preposta all'esercizio della navigazione interna qualora si verifichino avvenimenti che possono turbare l'ordine pubblico nei porti o nell'ambito delle zone portuali ovvero sulle navi che si trovano in porto o in corso di navigazione su vie navigabili interne. Il divieto di transito o di sosta può essere stabilito dal ministro per le comunicazioni anche per le zone delle acque interne nelle quali sia necessario per esigenze di ordine pubblico. Del pilotaggio Sezione I Del pilotaggio marittimo

  • Art. 84 Codice della Navigazione – Ingiunzione per rimborso di spese

    Art. 84 Codice della Navigazione – Ingiunzione per rimborso di spese

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, l'autorità marittima emette ingiunzione, resa esecutoria con decreto del pretore competente. Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, l'autorità marittima può procedere agli atti esecutivi. Entro il termine predetto il debitore può fare opposizione al decreto per motivi inerenti all'esistenza del credito o al suo ammontare, previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione. 17 L'opposizione è proposta dinanzi al giudice competente per valore. ————— AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno – 8 luglio 1967, n. 96 (in G.U. 1a s.s. 17/7/1967, n. 177), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione del presente articolo, espressa con le parole: "previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione".

  • Art. 83 Codice della Navigazione – Divieto di transito e di sosta

    Art. 83 Codice della Navigazione – Divieto di transito e di sosta

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il Ministro dei trasporti e della navigazione può limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende .

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