Art. 591-bis c.p.c. – Delega delle operazioni di vendita
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’articolo
569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel
circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo
179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita
secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il
giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il
luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell’articolo 571 e il luogo ove si procede all’esame delle
offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell’eventuale incanto.
Il professionista delegato provvede:
alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’articolo 568, terzo comma, tenendo anche
conto della relazione redatta dall’esperto nominato dal giudice ai sensi dell’articolo 569, primo
comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell’art. 173 bis, quarto comma, delle
disposizioni di attuazione del presente codice;
agli adempimenti previsti dall’art. 570 e, ove occorrenti, dall’art. 576, secondo comma;
alla deliberazione sull’offerta a norma dell’art. 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 573
e 574;
alle operazioni dell’incanto e alla aggiudicazione dell’immobile a norma dell’art. 581;
a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all’art. 583;
sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui
all’articolo 585, secondo comma;
sulla istanza di assegnazione di cui all’art. 590;
alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d’acquisto ai
sensi dell’art. 591;
alla fissazione dell’ulteriore incanto nel caso previsto dall’art. 587;
ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a norma
dell’art. 508;
alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di
trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per
le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all’espletamento delle formalità di
cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di
trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586;
alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione che,
dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell’articolo 596;
ad ordinare alla banca o all’ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma
direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati
aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli
stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.
Nell’avviso di cui all’art. 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e
seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione, o dal cancelliere o
dal giudice dell’esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel
luogo indicato nell’ordinanza di cui al primo comma. All’avviso si applica l’articolo 173-quater delle
disposizioni di attuazione del presente codice.
Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve
contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone
presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria con
l’identificazione dell’aggiudicatario.
Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la
procura speciale di cui all’articolo 579, secondo comma.
Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice,
trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo
comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al
giudice dell’esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di
destinazione urbanistica dell’immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista
delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo
all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente
comma è proponibile l’opposizione di cui all’articolo 617.
Le somme versate dall’aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal
giudice.
I provvedimenti di cui all’articolo 586 restano riservati al giudice dell’esecuzione in ogni caso di delega al
professionista delle operazioni di vendita.
