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Con la sentenza n. 73/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Siciliana che trasferiva strade ai Comuni senza assegnare le risorse per gestirle e mantenerle, in violazione del principio di corrispondenza tra funzioni e risorse.
Di cosa si tratta
Quando una funzione viene affidata a un ente locale, devono seguirla anche le risorse per svolgerla: è il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse, che impedisce di scaricare compiti sui Comuni senza i mezzi per adempierli. La legge della Regione Siciliana 12 gennaio 2012, n. 8, sull’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), prevedeva il trasferimento ai Comuni delle strade a uso pubblico delle aree di sviluppo industriale, ma senza assegnare loro le risorse necessarie alla manutenzione e gestione. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. Il problema è molto concreto: i Comuni si trovavano a dover gestire e mantenere infrastrutture stradali senza copertura finanziaria, con il rischio di degrado delle opere e di squilibrio dei bilanci comunali. La Corte ha verificato se questo trasferimento «a secco» fosse compatibile con l’autonomia finanziaria garantita dalla Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 19, comma 2, lettera b), e 16, comma 13, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 97 e 119 della Costituzione e allo statuto regionale, per violazione del principio di corrispondenza tra funzioni e risorse.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 2, lettera b), della legge reg. Siciliana n. 8 del 2012, nella parte in cui non subordinava il trasferimento delle strade ai Comuni all’attribuzione delle risorse necessarie alla loro gestione e manutenzione. In via consequenziale ha esteso l’annullamento all’art. 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, della stessa legge. Ha invece dichiarato non fondate le questioni sull’art. 16, comma 13, ritenendo legittima la scelta di destinare all’IRSAP i proventi degli oneri di urbanizzazione.
Il principio
Non si possono trasferire funzioni e infrastrutture ai Comuni senza assegnare loro le risorse necessarie a gestirle e mantenerle. Il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse, espressione dell’autonomia finanziaria, impone che a ogni compito attribuito agli enti locali corrisponda un’adeguata dotazione di mezzi.
Domande e risposte
Che cos’è il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse?
È la regola per cui, quando a un ente si affida un compito, gli si devono garantire anche le risorse per svolgerlo. Discende dall’autonomia finanziaria tutelata dall’art. 119 della Costituzione.
Perché il trasferimento delle strade è stato annullato?
Perché i Comuni ricevevano le strade da gestire e mantenere senza le risorse corrispondenti: un trasferimento «a secco» che violava il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse.
L’annullamento riguarda i trasferimenti già avvenuti?
La Corte ha precisato che gli effetti non si estendono ai trasferimenti già perfezionati con provvedimenti divenuti definitivi, ma ha rimarcato che la Regione deve comunque assegnare risorse adeguate ai Comuni già onerati.
Perché è stata salvata la norma sui proventi all’IRSAP?
Perché quei proventi compensano non solo la manutenzione, ma anche la realizzazione delle strade, ancora affidata all’Istituto: la scelta del legislatore regionale non è stata ritenuta irragionevole.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di ragionevolezza, evocato a parametro.
- Art. 97 della Costituzione – buon andamento ed equilibrio dei bilanci pubblici.
- Art. 119 della Costituzione – autonomia finanziaria e corrispondenza tra funzioni e risorse.
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Vedi anche
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