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Con la sentenza n. 2/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il potere del questore di vietare a una persona, con l’avviso orale, il possesso o l’uso del telefono cellulare: una restrizione della liberta di comunicazione puo derivare solo da un atto motivato dell’autorita giudiziaria.
Di cosa si tratta
Tra le misure di prevenzione previste dal codice antimafia c’e l’avviso orale del questore, rivolto a chi e ritenuto pericoloso. Nella sua forma rafforzata, l’avviso poteva accompagnarsi al divieto di possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente. In concreto, questo veniva interpretato fino a comprendere il telefono cellulare. Cosi un cittadino poteva vedersi proibire, per decisione di un’autorita amministrativa e non di un giudice, l’uso dello smartphone, strumento ormai indispensabile per comunicare, lavorare, accedere a servizi sanitari, bancari e amministrativi. Due giudici, il Tribunale di Sassari e la Corte di cassazione, hanno ritenuto che questo potere sacrificasse in modo eccessivo la liberta di comunicazione, perche la Costituzione consente di limitarla solo con un atto motivato dell’autorita giudiziaria, mentre qui la decisione restava in mano al questore, con un controllo del giudice solo eventuale e successivo.
La questione di legittimita costituzionale
Erano impugnati gli artt. 3, comma 4, e 76 del d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia), nella parte in cui consentivano al questore di vietare il possesso o l’uso di apparati di comunicazione radiotrasmittente, telefoni cellulari compresi. I giudici rimettenti evocavano soprattutto l’art. 15 della Costituzione, che tutela la liberta e la segretezza delle comunicazioni e ne ammette la limitazione solo per atto motivato dell’autorita giudiziaria, oltre agli artt. 3 e 21.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale dell’art. 3, comma 4, del codice antimafia, nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di cui il questore puo vietare possesso o utilizzo, per violazione dell’art. 15 della Costituzione. Il divieto di usare il cellulare incide direttamente sulla liberta di comunicazione, che oggi passa in modo essenziale per quello strumento; una simile restrizione non puo essere disposta da un’autorita amministrativa, ma richiede l’atto motivato dell’autorita giudiziaria. La Corte ha invece dichiarato inammissibile la questione sull’art. 76 sollevata dal Tribunale di Sassari.
Il principio
La liberta di comunicazione protetta dall’art. 15 della Costituzione puo essere limitata solo per atto motivato dell’autorita giudiziaria. Poiche il telefono cellulare e oggi strumento essenziale per comunicare, vietarne l’uso con un provvedimento del questore viola la riserva di giurisdizione posta dalla Costituzione.
Domande e risposte
Il questore puo ancora imporre divieti con l’avviso orale?
L’avviso orale resta una misura di prevenzione, ma dopo questa sentenza non puo piu comprendere il divieto di possedere o usare il telefono cellulare, perche cio incide sulla liberta di comunicazione riservata al controllo del giudice.
Perche il telefono cellulare e trattato diversamente da altri apparati?
Perche, ha osservato la Corte, oggi il cellulare ha assunto un ruolo non paragonabile ad altri strumenti: e diventato il mezzo ordinario per comunicare nella vita lavorativa, familiare e personale. Vietarne l’uso comprime direttamente la liberta tutelata dall’art. 15.
Cosa vuol dire che la limitazione richiede un atto motivato dell’autorita giudiziaria?
Significa che a decidere la restrizione deve essere un giudice, con un provvedimento motivato e non un’autorita di pubblica sicurezza. E la cosiddetta riserva di giurisdizione prevista dall’art. 15 della Costituzione.
La possibilita di impugnare il provvedimento davanti al tribunale non bastava?
No. Per la Corte il controllo del giudice solo successivo ed eventuale non e sufficiente: la liberta di comunicazione esige l’intervento dell’autorita giudiziaria a monte della limitazione, non dopo che e gia operativa.
Norme collegate
- Art. 15 della Costituzione – liberta e segretezza delle comunicazioni; riserva di giurisdizione.
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza e proporzionalita delle limitazioni.
- D.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia) (Normattiva) – disciplina delle misure di prevenzione.
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Vedi anche
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