Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 224/2023 – Enti locali in dissesto e uso del fondo di rotazione

    Con la sentenza n. 224 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime, in parte, le norme che consentivano ai Comuni in difficoltà finanziaria di utilizzare le anticipazioni del fondo di rotazione come se fossero risorse stabili di copertura della spesa.

    Di cosa si tratta

    I Comuni in grave difficoltà possono accedere a procedure di riequilibrio finanziario e ottenere anticipazioni di liquidità dal fondo di rotazione, somme che però vanno restituite e non costituiscono nuove entrate. Il problema sorge quando questi anticipi vengono contabilizzati come risorse di copertura di nuove spese, migliorando artificialmente i conti: in pratica un debito viene trattato come un’entrata, mascherando il reale stato di salute del bilancio. Nel caso esaminato, la Corte dei conti, nel giudizio sul piano di riequilibrio del Comune di Fara in Sabina, ha rilevato che le norme statali consentivano questo impiego improprio del fondo di rotazione, senza adeguate poste di neutralizzazione. Ciò metteva a rischio l’equilibrio dei bilanci e la trasparenza dei conti pubblici, perché permetteva di coprire debiti fuori bilancio con risorse che andranno restituite, scaricando il problema sugli esercizi futuri e sulla collettività.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 43, commi 1 e 2, del d.l. n. 133 del 2014 e l’art. 53, comma 4, del d.l. n. 104 del 2020, sollevati dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, in riferimento agli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione, in tema di equilibrio dei bilanci e copertura della spesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014 nella parte in cui non prevede che l’utilizzo delle risorse del fondo di rotazione avvenga solo a titolo di cassa, e del comma 2 nella parte in cui non garantisce l’iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma pari alle anticipazioni incassate e non restituite, come quota accantonata. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 53, comma 4, del d.l. n. 104 del 2020.

    Il principio

    Le anticipazioni di liquidità sono prestiti da restituire e non possono essere usate come risorse stabili di copertura della spesa: devono essere neutralizzate contabilmente con apposite poste accantonate, a tutela dell’equilibrio dei bilanci e della veridicità dei conti degli enti locali.

    Domande e risposte

    Perché un anticipo di liquidità non è una vera entrata?

    Perché è una somma che il Comune deve restituire: contabilizzarla come copertura di nuove spese altera il risultato di amministrazione e nasconde il reale disavanzo.

    Cosa cambia per i Comuni in dissesto?

    Dovranno accantonare contabilmente le anticipazioni ricevute e non ancora restituite, evitando di usarle per migliorare artificialmente i conti.

    Perché interessa i cittadini?

    Perché una contabilità che maschera i debiti rischia di tradursi in tagli ai servizi o in nuove difficoltà finanziarie negli anni successivi.

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  • Corte cost. n. 224/2022 – Pensione dei lavoratori marittimi e calcolo sfavorevole

    Con la sentenza n. 224/2022 la Corte costituzionale ha riconosciuto ai lavoratori marittimi il diritto a neutralizzare, nel calcolo della pensione, il particolare prolungamento contributivo quando questo finisce per ridurre l’importo dell’assegno.

    Di cosa si tratta

    I lavoratori del mare godono di una disciplina previdenziale speciale: in ragione della gravosita del lavoro, i periodi di navigazione vengono “prolungati” e valgono ai fini pensionistici piu del tempo effettivamente trascorso a bordo. Questo meccanismo nasce come beneficio. Puo pero succedere che, per il modo in cui si combina con le regole di calcolo dell’importo, il prolungamento produca l’effetto opposto, abbassando la pensione invece di aumentarla. Un marittimo si e visto liquidare una pensione di vecchiaia piu bassa proprio a causa di quel prolungamento, e il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione: un istituto pensato per favorire il lavoratore non puo trasformarsi in un suo danno. La “neutralizzazione” gia ammessa per altri periodi contributivi sfavorevoli doveva valere anche qui.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982 in combinato disposto con l’art. 24 della legge n. 413 del 1984 (riordino pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui non consentono di neutralizzare il prolungamento previsto per i marittimi quando esso determina un risultato sfavorevole nel calcolo dell’importo della pensione. Il giudice del lavoro lamentava la violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza e della tutela previdenziale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale delle norme nella parte in cui non consentono la neutralizzazione del prolungamento, per il calcolo della pensione di vecchiaia, in favore dei lavoratori marittimi che abbiano gia maturato il diritto a pensione, quando quel prolungamento produce un risultato sfavorevole nell’importo dell’assegno.

    Il principio

    Un beneficio previdenziale concepito a favore di una categoria di lavoratori non puo ritorcersi contro di loro: quando il prolungamento contributivo dei marittimi abbassa la pensione, deve poter essere neutralizzato, in coerenza con la sua funzione protettiva.

    Domande e risposte

    Cosa significa “neutralizzare” il prolungamento?

    Significa non conteggiare quel periodo aggiuntivo nel calcolo dell’importo quando, anziche aumentare la pensione, la ridurrebbe. Il lavoratore ottiene cosi il trattamento piu favorevole.

    Riguarda solo i lavoratori marittimi?

    Si. La decisione interviene sulla disciplina speciale dei marittimi, ma applica un principio gia affermato dalla Corte in materia di neutralizzazione dei periodi contributivi sfavorevoli.

    Devo gia avere maturato il diritto a pensione?

    Si. La pronuncia riguarda i marittimi che hanno gia raggiunto il diritto a pensione di vecchiaia e per i quali il prolungamento determina un importo piu basso.

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  • Corte cost. n. 195/2022 – Cittadinanza per matrimonio e morte del coniuge durante la pratica

    Con la sentenza n. 195/2022 la Corte costituzionale ha stabilito che la morte del coniuge italiano, sopravvenuta mentre la pratica di cittadinanza è ancora in corso, non fa più perdere il diritto a diventare cittadini.

    Di cosa si tratta

    Chi sposa un cittadino italiano può chiedere la cittadinanza dopo un certo periodo di matrimonio. La legge sulla cittadinanza del 1992 richiede però che il vincolo coniugale permanga fino al momento dell’acquisto. Accadeva così che, se il coniuge italiano moriva mentre la domanda era ancora all’esame dell’amministrazione, lo straniero perdeva la possibilità di ottenere la cittadinanza, pur avendo presentato la richiesta nei termini e pur avendo condiviso una vita familiare effettiva. Il risultato dipendeva da un evento del tutto casuale e indipendente dalla volontà dell’interessato: la durata dell’istruttoria amministrativa. Il Tribunale di Trieste, davanti al ricorso di una persona che si era vista negare la cittadinanza per la morte del coniuge avvenuta a pratica aperta, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 5 della legge n. 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui considera causa ostativa al riconoscimento della cittadinanza anche la morte del coniuge sopravvenuta in pendenza dei termini per la conclusione del procedimento. Il giudice rimettente lamentava la lesione del principio di uguaglianza e ragionevolezza e del diritto di difesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge n. 91 del 1992 nella parte in cui non esclude, tra le cause che impediscono il riconoscimento della cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento. Chi ha presentato la domanda non è più penalizzato dalla morte del coniuge avvenuta mentre la pratica è in corso.

    Il principio

    Una volta presentata regolarmente la domanda di cittadinanza per matrimonio, la sopravvenuta morte del coniuge italiano durante l’istruttoria non può cancellare il diritto a diventare cittadini: l’esito non può dipendere dalla durata, variabile e non imputabile all’interessato, del procedimento amministrativo.

    Domande e risposte

    Se il coniuge italiano muore mentre la domanda è in corso, perdo la cittadinanza?

    No. Dopo questa sentenza la morte del coniuge sopravvenuta dopo la presentazione della domanda, mentre la pratica è ancora in corso, non è più causa ostativa al riconoscimento.

    Vale anche per il divorzio o la separazione?

    No. La pronuncia riguarda specificamente la morte del coniuge in pendenza dei termini del procedimento, non lo scioglimento volontario del matrimonio.

    Cosa conta è la data della domanda o la data della morte?

    Conta che la domanda sia stata regolarmente presentata: se la morte del coniuge avviene dopo, mentre il procedimento è ancora aperto, non blocca più l’acquisto della cittadinanza.

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  • Corte cost. n. 209/2022 – IMU e abitazione principale dei coniugi con residenze diverse

    Con la sentenza n. 209/2022 la Corte costituzionale ha cancellato la regola che impediva ai coniugi (o ai componenti di un’unione civile) con residenze e dimore diverse di godere ciascuno dell’esenzione IMU sulla propria abitazione principale.

    Di cosa si tratta

    L’imposta municipale propria (IMU) non si paga sull’abitazione principale, intesa come l’immobile dove il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Il problema nasceva quando marito e moglie (o i partner di un’unione civile) avevano la residenza e la dimora in due Comuni o in due immobili diversi: la norma del 2011, modificata nel 2013, agganciava l’abitazione principale all’intero “nucleo familiare”, così che la coppia poteva ottenere l’esenzione per una sola casa. Ne derivava un trattamento penalizzante per chi, per ragioni di lavoro o di vita, viveva stabilmente in luoghi diversi, mentre conviventi non sposati o coppie che dichiaravano residenze fittizie potevano risultare avvantaggiati. La questione era stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli nel corso di una controversia su un avviso di accertamento IMU. In gioco c’era il principio per cui il matrimonio non deve trasformarsi in uno svantaggio fiscale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito nella legge n. 214 del 2011), come modificato nel 2013, nella parte in cui definiva abitazione principale l’immobile in cui “il possessore e il suo nucleo familiare” dimorano e risiedono. La Commissione tributaria di Napoli lamentava il contrasto con il principio di uguaglianza e ragionevolezza, con la tutela della famiglia e con la capacità contributiva.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui richiedeva la coincidenza di residenza e dimora dell’intero nucleo familiare, anziché del solo possessore. In via consequenziale ha esteso la declaratoria anche al periodo successivo (quinto periodo del 2011 e art. 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019, nuova IMU). Resta quindi sufficiente che ciascun coniuge dimori e risieda abitualmente nel proprio immobile perché su quella casa spetti l’esenzione.

    Il principio

    L’esenzione IMU per l’abitazione principale va riconosciuta sulla base della situazione del singolo possessore: due coniugi con dimora e residenza effettive e diverse hanno ciascuno diritto all’esenzione sulla propria casa. Il vincolo coniugale non può tradursi in un trattamento fiscale deteriore rispetto ai conviventi.

    Domande e risposte

    Due coniugi che vivono in case diverse possono avere entrambi l’esenzione IMU?

    Sì. Dopo questa sentenza ciascun coniuge ha diritto all’esenzione sulla propria abitazione, a condizione che vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente in modo effettivo, non fittizio.

    Vale anche per le unioni civili?

    Sì. La pronuncia riguarda l’abitazione principale agganciata al “nucleo familiare”, categoria che include i coniugi e i componenti delle unioni civili.

    Il Comune può contestare residenze di comodo?

    Sì. L’esenzione presuppone una dimora e una residenza reali. Restano fermi i poteri di accertamento sull’effettività della situazione dichiarata, per evitare abusi.

    La decisione riguarda anche la nuova IMU del 2020?

    Sì. La Corte, in via consequenziale, ha esteso la pronuncia anche all’art. 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019, che disciplina l’IMU vigente.

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  • Corte cost. n. 164/2023 – Legge-provvedimento e sanatoria urbanistica retroattiva in Umbria

    Con la sentenza n. 164 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Umbria che sanava retroattivamente un atto urbanistico comunale, incidendo su giudizi in corso.

    Di cosa si tratta

    La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 22, comma 2, della legge della Regione Umbria 4 aprile 2014, n. 5, collegata alla manovra di bilancio 2014. La disposizione consentiva di sanare, con effetto retroattivo, l’iter di formazione di strumenti urbanistici comunali avviati prima di una certa data, incidendo così sulla qualificazione di edificabilità dei terreni rilevante ai fini tributari (ICI e IMU). Il giudice rimettente riteneva che si trattasse, nella sostanza, di una legge-provvedimento volta a sanare retroattivamente una specifica delibera comunale, in contrasto con il diritto di difesa, con la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione e con il principio di eguaglianza. Per i contribuenti coinvolti la posta in gioco era la possibilità di far valere le proprie ragioni in giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 22 (comma 2) della legge reg. Umbria n. 5 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 113 e 117 della Costituzione, sotto i profili della ragionevolezza, del diritto di difesa, della tutela giurisdizionale contro gli atti amministrativi e del buon andamento. La questione era stata sollevata in via incidentale dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria; i giudizi sono stati riuniti.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 2, della legge reg. Umbria n. 5 del 2014, ritenendo incostituzionale la sanatoria retroattiva incidente sui giudizi in corso.

    Il principio

    Le cosiddette leggi-provvedimento, e in particolare le sanatorie retroattive che incidono su specifici rapporti e sui giudizi in corso, sono ammesse solo entro limiti rigorosi: non possono ledere il diritto di difesa e la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.

    Domande e risposte

    Cos’è una «legge-provvedimento»?

    È una legge che, anziché dettare regole generali e astratte, dispone su una situazione concreta e specifica, come la sanatoria di un singolo atto amministrativo.

    Perché la sanatoria retroattiva è stata annullata?

    Perché incideva su giudizi in corso sanando retroattivamente un atto comunale, comprimendo il diritto di difesa e la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.

    Cosa garantisce l’art. 113 della Costituzione?

    La tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della pubblica amministrazione, sempre ammessa davanti agli organi di giurisdizione.

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  • Corte cost. n. 163/2023 – Manovra di bilancio della Regione Molise 2022-2024

    Con la sentenza n. 163 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime più disposizioni di una legge della Regione Molise collegata alla manovra di bilancio 2022-2024.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni dell’art. 6 (e l’art. 8) della legge della Regione Molise 23 maggio 2022, n. 7, collegata alla manovra di bilancio 2022-2024, con modifiche a varie leggi regionali. Le censure riguardavano scelte regionali in materie quali la tutela dell’ambiente e del paesaggio, il buon andamento dell’amministrazione e il riparto di competenze. Le leggi collegate alla manovra, come le leggi di stabilità, contengono spesso misure eterogenee che possono toccare ambiti riservati allo Stato. Per il territorio molisano la posta in gioco riguardava la legittimità di più previsioni regionali. La Corte ha esaminato analiticamente le singole disposizioni impugnate, annullando quelle in contrasto con la Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati vari commi e lettere dell’art. 6, nonché l’art. 8, comma 1, della legge reg. Molise n. 7 del 2022, in riferimento a più parametri costituzionali (tra gli altri artt. 3, 9, 97 e 117 Cost.), sotto i profili della tutela dell’ambiente, del buon andamento e del riparto di competenze. La questione era stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più disposizioni dell’art. 6 della legge reg. Molise n. 7 del 2022 (tra cui i commi 2, lettera a, e 6, lettere b e d), ritenute in contrasto con i parametri costituzionali invocati.

    Il principio

    Le leggi regionali collegate alla manovra di bilancio devono rispettare la tutela dell’ambiente, il buon andamento dell’amministrazione e il riparto di competenze con lo Stato: le singole disposizioni che li violino sono illegittime.

    Domande e risposte

    Perché sono state annullate più disposizioni?

    Perché il ricorso statale conteneva più censure, ciascuna esaminata separatamente: la Corte ha accolto quelle relative alle disposizioni in effettivo contrasto con la Costituzione.

    Cosa tutela l’art. 9 della Costituzione?

    La promozione della cultura e della ricerca e la tutela del paesaggio, dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.

    Cosa cambia per la Regione Molise?

    Le disposizioni dichiarate illegittime cessano di avere efficacia; la Regione potrà eventualmente legiferare di nuovo nel rispetto dei limiti costituzionali.

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  • Corte cost. n. 162/2023 – Legge di stabilità della Valle d’Aosta ed estinzione del processo

    Con l’ordinanza n. 162 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo a una norma della legge di stabilità della Valle d’Aosta.

    Di cosa si tratta

    Era stato impugnato l’art. 18 della legge della Regione Valle d’Aosta 22 dicembre 2021, n. 35, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale (legge di stabilità regionale). Il giudizio, instaurato in via principale, riguardava profili di riparto di competenze tra Stato e Regione. Nel corso del processo, però, è intervenuta la rinuncia al ricorso. Quando la parte ricorrente rinuncia e la rinuncia è accettata, la Corte non si pronuncia sul merito ma dichiara estinto il processo. La vicenda è un esempio di esito puramente processuale: spesso, dopo l’impugnazione, lo Stato e la Regione raggiungono un’intesa o la norma viene modificata, facendo venir meno l’interesse a proseguire il giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 18 della legge reg. Valle d’Aosta n. 35 del 2021, in riferimento al riparto di competenze tra Stato e Regione (art. 117 Cost.). La questione era stata promossa in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, a seguito della rinuncia al ricorso accettata, senza pronunciarsi sul merito della disposizione regionale.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, accettata dalle parti, determina l’estinzione del processo costituzionale: la Corte chiude il giudizio senza esaminare la fondatezza delle questioni.

    Domande e risposte

    Cosa significa «estinto il processo»?

    Che il giudizio si è chiuso per ragioni processuali, qui la rinuncia al ricorso, senza una decisione sul merito.

    La norma valdostana è stata annullata?

    No. L’estinzione non comporta annullamento: la disposizione resta in vigore.

    Perché lo Stato rinuncia al ricorso?

    Spesso perché la Regione ha modificato la norma o è stata raggiunta un’intesa, facendo venir meno l’interesse a proseguire.

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  • Corte cost. n. 161/2023 – Revoca del consenso nella procreazione medicalmente assistita

    Con la sentenza n. 161 del 2023 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla norma in materia di procreazione medicalmente assistita che non consente la revoca del consenso dopo la fecondazione dell’ovulo, dichiarando in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale ordinario di Roma aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sulla procreazione medicalmente assistita (PMA). Quella disposizione stabilisce che, una volta avvenuta la fecondazione dell’ovulo, il consenso al trattamento non può più essere revocato. Il giudice dubitava che questo limite alla revoca del consenso, in particolare per la donna, contrastasse con la libertà personale, con il diritto all’autodeterminazione in materia di salute, con i diritti inviolabili e il principio di eguaglianza, anche alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il tema tocca uno dei punti più sensibili del diritto: il bilanciamento tra l’autodeterminazione della persona e la tutela dell’embrione già formato. La Corte ha articolato la sua decisione su più piani.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non consente la revoca del consenso dopo la fecondazione dell’ovulo, in riferimento agli artt. 13, primo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione (profilo dichiarato inammissibile) e agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 8 CEDU (profilo dichiarato non fondato). La questione era stata sollevata in via incidentale dal Tribunale di Roma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 13 e 32 della Costituzione e non fondate quelle sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 8 CEDU). La disciplina che esclude la revoca del consenso dopo la fecondazione dell’ovulo è stata quindi confermata.

    Il principio

    L’impossibilità di revocare il consenso alla procreazione medicalmente assistita dopo la fecondazione dell’ovulo non è in contrasto con la Costituzione: riflette un bilanciamento, riservato al legislatore, tra l’autodeterminazione della persona e la tutela dell’embrione già formato.

    Domande e risposte

    Si può revocare il consenso alla PMA?

    Il consenso può essere revocato fino al momento della fecondazione dell’ovulo; dopo, secondo la legge n. 40 del 2004 confermata dalla Corte, non più.

    Perché una parte è inammissibile e una non fondata?

    Per i profili sub artt. 13 e 32 la Corte ha riscontrato vizi che impedivano l’esame del merito; per i profili sub artt. 2, 3 e 117 (CEDU) ha deciso nel merito, ritenendoli infondati.

    Cosa stabilisce l’art. 32 della Costituzione sui trattamenti sanitari?

    Che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, nel rispetto della persona: principio invocato, in questo caso, sul versante della revoca del consenso.

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  • Corte cost. n. 160/2023 – Programmazione economico-finanziaria della Regione Lombardia

    Con la sentenza n. 160 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 5 di una legge della Regione Lombardia collegata alla programmazione economico-finanziaria regionale.

    Di cosa si tratta

    Era in discussione l’art. 5 della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, contenente disposizioni per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale (collegato 2007). La disposizione incideva su aspetti rispetto ai quali era prospettato un contrasto con principi costituzionali in materia di tutela dell’ambiente, di autonomie locali e di riparto di competenze. Le leggi collegate alla programmazione economico-finanziaria regionale, come le manovre, raccolgono spesso misure eterogenee che possono toccare materie riservate allo Stato o incidere sulle funzioni degli enti locali. Per il territorio lombardo la posta in gioco riguardava la legittimità di una specifica previsione regionale. La Corte ha ritenuto la disposizione in contrasto con la Costituzione e l’ha rimossa dall’ordinamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 5 della legge reg. Lombardia n. 30 del 2006, in riferimento a più parametri costituzionali (tra gli altri artt. 9, 114, 117 e 118 Cost.), sotto i profili della tutela dell’ambiente, dell’autonomia degli enti locali e del riparto di competenze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge reg. Lombardia n. 30 del 2006, rimuovendo la disposizione dall’ordinamento.

    Il principio

    Le disposizioni regionali collegate alla programmazione economico-finanziaria devono rispettare i principi costituzionali in materia di tutela dell’ambiente, di autonomia degli enti locali e di riparto di competenze: la norma che li violi è illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa comporta l’annullamento dell’art. 5?

    La disposizione cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza e non può più essere applicata.

    Cosa tutela l’art. 118 della Costituzione?

    Disciplina l’attribuzione delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di norma ai Comuni.

    La Regione può legiferare di nuovo sulla materia?

    Sì, ma nel rispetto dei principi e delle competenze costituzionali indicati dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 159/2023 – Esecuzioni immobiliari e misure di attuazione del PNRR

    Con la sentenza n. 159 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni su una norma di attuazione del PNRR in materia di esecuzioni immobiliari.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale ordinario di Roma, ufficio esecuzioni immobiliari, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 43, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito in legge. Il giudice dubitava che la disciplina, incidendo sulle procedure di esecuzione immobiliare, contrastasse con i principi di tutela giurisdizionale, di difesa e del giusto processo, oltre che con i diritti inviolabili e il principio di eguaglianza. Le procedure esecutive immobiliari toccano interessi delicati, dal diritto del creditore al soddisfacimento alla tutela del debitore esecutato. Per le parti del giudizio la posta in gioco riguardava le regole applicabili alla vendita forzata. La Corte ha esaminato le censure e le ha ritenute non fondate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 43, comma 3, del d.l. n. 36 del 2022, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione. La questione era stata sollevata in via incidentale dal Tribunale di Roma, ufficio esecuzioni immobiliari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, ritenendo la disciplina compatibile con il diritto di difesa, con il giusto processo e con gli altri parametri invocati.

    Il principio

    Le misure che incidono sulle procedure di esecuzione immobiliare, anche se adottate nell’ambito dell’attuazione del PNRR, sono compatibili con il diritto di difesa e con il giusto processo se assicurano un adeguato contraddittorio e tutela alle parti.

    Domande e risposte

    Cosa garantisce l’art. 24 della Costituzione?

    Il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi e il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento.

    La norma sulle esecuzioni resta in vigore?

    Sì. La pronuncia di non fondatezza conferma la disposizione, che continua ad applicarsi.

    Cosa c’entra il PNRR con le esecuzioni immobiliari?

    Alcune misure di attuazione del PNRR sono intervenute su procedure giudiziarie, comprese le esecuzioni, per accelerarne lo svolgimento; la norma impugnata rientrava in questo contesto.

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  • Corte cost. n. 158/2023 – Congedo straordinario per l’assistenza ai disabili e restituzione degli atti

    Con l’ordinanza n. 158 del 2023 la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente in una questione sul congedo straordinario per l’assistenza ai familiari con disabilità.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale ordinario di Trieste aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale sull’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), che disciplina il congedo straordinario per l’assistenza ai familiari con disabilità grave. In casi come questo, quando dopo l’ordinanza di rimessione interviene un mutamento del quadro normativo o giurisprudenziale rilevante, la Corte non decide la questione così come posta, ma restituisce gli atti al giudice perché ne rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza alla luce della situazione aggiornata. Il tema riguarda il sostegno ai caregiver familiari, una materia in continua evoluzione anche per effetto delle pronunce della stessa Corte. La restituzione degli atti consente al giudice di riconsiderare la questione nel contesto attuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, in materia di congedo straordinario per l’assistenza ai familiari con disabilità. La questione era stata sollevata in via incidentale dal Tribunale di Trieste.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Trieste, senza decidere nel merito, affinché il giudice rivaluti la questione alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopravvenuto.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, muta il contesto normativo o giurisprudenziale rilevante, la Corte restituisce gli atti al giudice, che deve riesaminare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    La Corte rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, perché la riconsideri alla luce di novità sopravvenute, senza pronunciarsi sul merito.

    La norma sul congedo straordinario è stata annullata?

    No. Con la restituzione degli atti la Corte non decide nel merito: la disposizione resta in vigore.

    Il giudice può risollevare la questione?

    Sì. Dopo aver rivalutato la rilevanza alla luce del nuovo quadro, il giudice può riproporre la questione se la ritiene ancora fondata.

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  • Corte cost. n. 270/2022 – Computo gratuito degli anni di laurea per i funzionari di Polizia

    Con la sentenza n. 270/2022 la Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole che il computo gratuito degli anni di laurea ai fini pensionistici resti riservato agli ufficiali militari e non sia esteso ai funzionari della Polizia di Stato, a ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    Per accedere a determinate carriere serve la laurea. Ai fini della pensione, gli anni del corso di laurea possono pesare in modo diverso: per gli ufficiali dei corpi militari dello Stato la legge prevede un computo gratuito di quegli anni, mentre per il personale civile vale il riscatto a domanda, che comporta il pagamento di un contributo. Alcuni funzionari della Polizia di Stato, che dal 1981 e a ordinamento civile, hanno chiesto di beneficiare anch’essi del computo gratuito, sostenendo che ormai la disciplina del personale di sicurezza si e progressivamente avvicinata a quella militare e che mantenere la differenza sarebbe irragionevole. L’INPS aveva respinto la richiesta, ritenendo la norma sul computo gratuito riservata in via eccezionale ai soli militari. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, ha allora sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, chiedendo di estendere il beneficio anche ai funzionari di Polizia.

    La questione di legittimita costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui non prevedono per i funzionari della Polizia di Stato il computo gratuito degli anni di durata legale del corso di laurea richiesto per l’accesso alla carriera, beneficio invece riconosciuto agli ufficiali dei corpi militari. La Corte dei conti evocava il contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 97, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione e manifestamente infondata in riferimento agli artt. 36, 38 e 97, secondo comma. La differenza di trattamento non e arbitraria: pur con l’avvicinamento delle discipline, il regime degli ufficiali militari e quello del personale a ordinamento civile mantengono peculiarita proprie, e il computo gratuito riservato ai militari rientra in una scelta discrezionale del legislatore non manifestamente irragionevole. La diversa disciplina resta quindi legittima.

    Il principio

    Le scelte del legislatore in materia previdenziale godono di ampia discrezionalita. Mantenere un beneficio (qui il computo gratuito degli anni di laurea) riservato a una categoria con caratteristiche proprie, come gli ufficiali militari, non viola di per se il principio di uguaglianza se la distinzione non e manifestamente arbitraria.

    Domande e risposte

    I funzionari di Polizia possono comunque valorizzare gli anni di laurea per la pensione?

    Si, ma con il meccanismo del riscatto a domanda previsto per il personale civile, che comporta il versamento di un contributo, non con il computo gratuito riservato ai militari.

    Perche la Corte ha trattato l’art. 3 in modo diverso dagli altri parametri?

    Sull’art. 3 ha pronunciato la non fondatezza dopo un esame nel merito; sugli artt. 36, 38 e 97 ha dichiarato la manifesta infondatezza, ritenendo le censure prive di consistenza gia a un primo esame.

    L’avvicinamento tra Polizia e militari non bastava a estendere il beneficio?

    No. La Corte ha riconosciuto la progressiva omogeneizzazione, ma ha ritenuto che permangano differenze di status e di ordinamento sufficienti a giustificare la scelta del legislatore di non estendere il computo gratuito.

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