Art. 600 c.p.c. – Convocazione dei comproprietari
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli
interessati, provvede, quando e’ possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.
Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione
a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o
superiore al valore della stessa, determinato a norma dell’articolo 568.
