Autore: Andrea Marton

  • Articolo 600 Codice di Procedura Civile: Convocazione dei comproprietari

    Articolo 600 Codice di Procedura Civile: Convocazione dei comproprietari

    Art. 600 c.p.c. – Convocazione dei comproprietari

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli

    interessati, provvede, quando e’ possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.

    Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione

    a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o

    superiore al valore della stessa, determinato a norma dell’articolo 568.

  • Articolo 599 Codice di Procedura Civile: Pignoramento

    Articolo 599 Codice di Procedura Civile: Pignoramento

    Art. 599 c.p.c. – Pignoramento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.

    In tal caso del pignoramento e’ notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali e’ fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.

  • Articolo 598 Codice di Procedura Civile: Approvazione del progetto

    Articolo 598 Codice di Procedura Civile: Approvazione del progetto

    Art. 598 c.p.c. – Approvazione del progetto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il progetto e’ approvato o si raggiunge l’accordo tra tutte le parti, se ne da’ atto nel processo verbale e il

    giudice dell’esecuzione o il professionista delegato a norma dell’art. 591 bis ordina il pagamento delle

    singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell’articolo 512.

  • Articolo 597 Codice di Procedura Civile: Mancata comparizione

    Articolo 597 Codice di Procedura Civile: Mancata comparizione

    Art. 597 c.p.c. – Mancata comparizione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma dell’articolo 485 ultimo comma importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all’articolo seguente.

  • Articolo 596 Codice di Procedura Civile: Formazione del progetto di distribuzione

    Articolo 596 Codice di Procedura Civile: Formazione del progetto di distribuzione

    Art. 596 c.p.c. – Formazione del progetto di distribuzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se non si può provvedere a norma dell’articolo 510 primo comma, il giudice dell’esecuzione o il

    professionista delegato a norma dell’art. 591 bis, non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo,

    provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e

    lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l’udienza per

    la loro audizione.

    Tra la comunicazione dell’invito e l’udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.

  • Articolo 595 Codice di Procedura Civile: Cessazione dell’amministrazione giudiziaria

    Articolo 595 Codice di Procedura Civile: Cessazione dell’amministrazione giudiziaria

    Art. 595 c.p.c. – Cessazione dell’amministrazione giudiziaria

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti puo’ chiedere che il giudice dell’esecuzione, sentite le altre parti, proceda a nuovo incanto o all’assegnazione dell’immobile. Durante l’amministrazione giudiziaria ognuno puo’ fare offerta di acquisto a norma degli articoli 571 e seguenti.

    L’amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine previsto nell’ordinanza di cui all’articolo 592, tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o piu’ proroghe che non prolunghino complessivamente l’amministrazione oltre i tre anni.

  • Articolo 594 Codice di Procedura Civile: Assegnazione delle rendite

    Articolo 594 Codice di Procedura Civile: Assegnazione delle rendite

    Art. 594 c.p.c. – Assegnazione delle rendite

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Durante il corso dell’amministrazione giudiziaria, il giudice dell’esecuzione puo’ disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti.

  • Articolo 593 Codice di Procedura Civile: Rendiconto

    Articolo 593 Codice di Procedura Civile: Rendiconto

    Art. 593 c.p.c. – Rendiconto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’amministratore, nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice.

    Al termine della gestione l’amministratore deve presentare il rendiconto finale.

    I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice. Questi, con ordinanza non impugnabile, risolve le contestazioni che sorgono in merito ad essi, applicando le disposizioni degli articoli 263 e seguenti.

  • Articolo 592 Codice di Procedura Civile: Nomina dell’amministratore giudiziario

    Articolo 592 Codice di Procedura Civile: Nomina dell’amministratore giudiziario

    Art. 592 c.p.c. – Nomina dell’amministratore giudiziario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’amministrazione giudiziaria dell’immobile e’ disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o piu’ creditori o a un istituto all’uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.

    All’amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.

  • Articolo 591-ter Codice di Procedura Civile: Ricorso al giudice dell’esecuzione

    Articolo 591-ter Codice di Procedura Civile: Ricorso al giudice dell’esecuzione

    Art. 591-ter c.p.c. – Ricorso al giudice dell’esecuzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può

    rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono

    proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso

    allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo

    che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui

    all’articolo 617.