Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 110 Codice della Navigazione – Compagnie e gruppi portuali

    Art. 110 Codice della Navigazione – Compagnie e gruppi portuali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647 51 COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647 51 COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647 51 COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647 51 (COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84). ———— AGGIORNAMENTO La L. 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia".

  • Art. 108 Codice della Navigazione

    Art. 108 cod. nav.

    Articolo abrogato dalla L. 28 gennaio 1994, n. 84 , Come Modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , Convertito Con Modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647. Fonte: Normattiva.

  • Art. 107 Codice della Navigazione – Servizi per l’ordine e la sicurezza del porto

    Art. 107 Codice della Navigazione – Servizi per l’ordine e la sicurezza del porto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Oltre che nei casi previsti nell'articolo 70, i rimorchiatori devono esser messi a disposizione delle autorità portuali che lo richiedano per qualsiasi servizio necessario all'ordine e alla sicurezza del porto. Del lavoro portuale

  • Art. 105 Codice della Navigazione – Obblighi e responsabilità in caso di consegna al rimorchiatore

    Art. 105 Codice della Navigazione – Obblighi e responsabilità in caso di consegna al rimorchiatore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fermo il disposto dell'articolo precedente, quando è fatta consegna degli elementi rimorchiati all'armatore del rimorchiatore, gli obblighi e le responsabilità di quest'ultimo e dei suoi dipendenti e preposti sono regolati dalle disposizioni sul contratto di trasporto.

  • Art. 104 Codice della Navigazione – Responsabilità durante il rimorchio

    Art. 104 Codice della Navigazione – Responsabilità durante il rimorchio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'armatore del rimorchiatore e gli armatori degli elementi rimorchiati sono responsabili rispettivamente dei danni sofferti dagli elementi rimorchiati e dei danni sofferti dal rimorchiatore, a meno che provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili. Dei danni sofferti dai terzi durante il rimorchio sono solidalmente responsabili gli armatori degli elementi rimorchiati e l'armatore del rimorchiatore, che non provino che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili. Quando la direzione della navigazione del convoglio è affidata al comandante del rimorchiatore, gli armatori degli elementi rimorchiati, per quanto concerne i danni causati dalle manovre, devono provare esclusivamente, agli effetti dei comma precedenti, che i danni non sono derivati da mancata o cattiva esecuzione degli ordini impartiti dal comandante del rimorchiatore. Analoga prova deve fornire l'armatore del rimorchiatore, quando la direzione della navigazione è affidata al comandante di un elemento rimorchiato.

  • Art. 103 Codice della Navigazione – Obblighi derivanti dal contratto di rimorchio

    Art. 103 Codice della Navigazione – Obblighi derivanti dal contratto di rimorchio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando all'armatore del rimorchiatore non è fatta consegna degli elementi da rimorchiare, gli obblighi e le responsabilità derivanti dal contratto di rimorchio si riferiscono esclusivamente alla trazione degli elementi medesimi. Se le parti non dispongono diversamente, la direzione della rotta e della navigazione s'intende affidata al comandante del rimorchiatore.

  • Art. 102 Codice della Navigazione – Regolamenti locali

    Art. 102 Codice della Navigazione – Regolamenti locali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le norme sulla disciplina del servizio di rimorchio in ciascun porto marittimo sono stabilite da regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni.

  • Art. 101 Codice della Navigazione – Istituzione del servizio di rimorchio marittimo

    Art. 101 Codice della Navigazione – Istituzione del servizio di rimorchio marittimo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi addette alla navigazione marittima non può essere esercitato senza concessione, fatta dal capo del compartimento, secondo le norme del regolamento. L'autorità predetta determina nell'atto di concessione il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio. Le tariffe relative al servizio sono stabilite dal capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate.

  • Art. 100 Codice della Navigazione – Regolamenti locali

    Art. 100 Codice della Navigazione – Regolamenti locali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascuna località sono stabilite, sentite le associazioni sindacali interessate, da regolamenti locali, approvati dal ministro per le comunicazioni. Del rimorchio

  • Art. 99 Codice della Navigazione – Norme applicabili

    Art. 99 Codice della Navigazione – Norme applicabili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il servizio dei piloti autorizzati è regolato dagli articoli 91 a 93.

  • Art. 98 Codice della Navigazione – Pilotaggio obbligatorio

    Art. 98 Codice della Navigazione – Pilotaggio obbligatorio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei luoghi dove particolari esigenze lo richiedano, il direttore dell'ispettorato compartimentale può rendere temporaneamente obbligatorio il pilotaggio.

  • Art. 97 Codice della Navigazione – Personale abilitato al pilotaggio

    Art. 97 Codice della Navigazione – Personale abilitato al pilotaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nelle località di approdo o di transito della navigazione interna il pilotaggio è esercitato da piloti autorizzati dall'ispettorato di porto.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.