Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 135 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 299 del codice civile nella parte in cui non consente, nell’adozione di una persona maggiorenne, di aggiungere anziché anteporre il cognome dell’adottante a quello dell’adottato, se entrambi lo chiedono.
Di cosa si tratta
Nell’adozione di persone maggiori di età, l’art. 299, primo comma, del codice civile prevedeva che l’adottato assumesse il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio. Un giudice ha dubitato della legittimità di questa regola rigida, che non lasciava all’adottante e all’adottato alcuna scelta sull’ordine dei cognomi, neppure quando entrambi fossero d’accordo. Il tema tocca l’identità personale: il cognome non è un mero dato anagrafico, ma un elemento centrale dell’identità della persona, costruita e consolidata nel tempo. Per chi viene adottato da adulto, vedersi anteporre obbligatoriamente un nuovo cognome può significare la perdita del segno identitario con cui è conosciuto. La Corte ha valorizzato l’autonomia e l’accordo delle parti, riconoscendo la possibilità di posporre il cognome dell’adottante.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 299, primo comma, del codice civile, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione, per la rigidità della regola sull’ordine dei cognomi nell’adozione del maggiorenne; era inoltre prospettato un profilo ex art. 117, primo comma, in relazione alla CEDU, dichiarato però inammissibile.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere anziché anteporre il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, quando entrambi, nel manifestare il consenso, si siano espressi in tal senso. Ha invece dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, in relazione alla CEDU.
Il principio
Il cognome è parte essenziale dell’identità personale: nell’adozione del maggiorenne deve essere riconosciuta, in presenza del consenso di entrambi, la possibilità di aggiungere il cognome dell’adottante a quello originario, anziché anteporlo automaticamente.
Domande e risposte
Chi può chiedere di aggiungere, anziché anteporre, il cognome?
L’adottante e l’adottato maggiorenne, quando entrambi, nel manifestare il consenso all’adozione, si esprimono a favore di questo effetto.
Vale per l’adozione dei minori?
No: la pronuncia riguarda l’art. 299 cod. civ., cioè l’adozione di persone maggiori di età.
Perché il cognome è tutelato a livello costituzionale?
Perché rientra nel diritto all’identità personale, riconducibile agli artt. 2 e 3 della Costituzione: identifica la persona nella vita di relazione.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili e identità personale, di cui il cognome è espressione.
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza nella disciplina del cognome.
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale, richiamata tra i parametri della questione.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.