Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 142 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della legge Pinto che rendeva inammissibile la domanda di equa riparazione per chi non avesse esperito un determinato rimedio preventivo.
Di cosa si tratta
La legge 24 marzo 2001, n. 89 (cosiddetta legge Pinto) prevede un’equa riparazione per chi subisce un processo dalla durata irragionevole. Una sua disposizione subordinava l’ammissibilità della domanda di indennizzo al previo esperimento di un «rimedio preventivo» (art. 1-ter, comma 6): chi non lo avesse attivato non poteva ottenere il ristoro. Il problema è che, in determinate situazioni, questo sbarramento impediva l’accesso alla tutela anche a chi aveva effettivamente subito la durata eccessiva del processo. Il diritto a una ragionevole durata del processo è un principio cardine del giusto processo. La Corte ha ritenuto che subordinare l’indennizzo a quell’adempimento, in quei termini, fosse irragionevole e in contrasto con la garanzia del giusto processo.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, in riferimento all’art. 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva l’inammissibilità della domanda di equa riparazione per il mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all’art. 1-ter, comma 6, della medesima legge.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui prevedeva l’inammissibilità della domanda di equa riparazione in caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all’art. 1-ter, comma 6.
Il principio
L’accesso all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo non può essere precluso in modo automatico per il mancato esperimento di un rimedio preventivo, quando ciò si traduca in una compressione ingiustificata della garanzia del giusto processo.
Domande e risposte
Cos’è la «legge Pinto»?
È la legge n. 89 del 2001, che riconosce un’equa riparazione a chi subisce un processo di durata irragionevole, in attuazione del principio del giusto processo.
Cosa cambia dopo questa sentenza?
Il mancato esperimento del rimedio preventivo indicato non rende più automaticamente inammissibile la domanda di equa riparazione.
Cosa garantisce l’art. 111 della Costituzione?
Il giusto processo, regolato dalla legge, e la sua ragionevole durata: l’equa riparazione è lo strumento per ristorare chi subisce un processo troppo lungo.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e ragionevole durata, parametro della decisione.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.