Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 1 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma siciliana che finanziava l’Agenzia regionale per la protezione ambientale attingendo al fondo sanitario regionale, fuori dal perimetro delle prestazioni sanitarie.
Di cosa si tratta
Il fondo sanitario regionale è destinato a finanziare le prestazioni e i servizi sanitari, in particolare quelli che garantiscono i livelli essenziali di assistenza (LEA). Le regole contabili impongono che le risorse sanitarie restino dentro un “perimetro” ben definito, così da assicurare trasparenza e da non sottrarre fondi alla sanità per destinarli ad altre spese. La Regione Siciliana aveva previsto di assegnare all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) una quota di 29 milioni di euro all’anno attingendo al fondo sanitario, qualificandola come spesa sanitaria pur trattandosi di attività di controllo ambientale. La Corte dei conti, nel giudizio di parificazione del rendiconto 2020, ha sollevato la questione: includere nel perimetro sanitario una spesa non collegata a prestazioni effettivamente afferenti ai LEA significa ampliare la capacità di spesa nel settore non sanitario, riducendo le risorse per la sanità e violando i principi di equilibrio dei bilanci e di coordinamento della finanza pubblica.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 90, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 6 del 2001, nel testo sostituito dall’art. 58, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, sollevato dalla Corte dei conti in riferimento agli artt. 81, 97, 117 (secondo comma, lettera e), e terzo comma) e 119 della Costituzione, in tema di armonizzazione e equilibrio dei bilanci pubblici.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 90, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 6 del 2001, come sostituito dalla legge reg. Siciliana n. 9 del 2015. La qualificazione come spesa sanitaria del finanziamento dell’ARPA, inserito nel perimetro sanitario senza essere collegato a prestazioni dei LEA, è stata ritenuta in contrasto con i principi costituzionali sull’armonizzazione e l’equilibrio dei bilanci pubblici.
Il principio
Le risorse del fondo sanitario devono restare nel perimetro sanitario e finanziare prestazioni effettivamente riconducibili ai livelli essenziali di assistenza: la Regione non può imputare alla spesa sanitaria oneri estranei, come quelli per i controlli ambientali, perché ciò altera l’equilibrio dei bilanci e il coordinamento della finanza pubblica.
Domande e risposte
Significa che l’ARPA non può più essere finanziata?
No: l’ARPA può essere finanziata, ma non attingendo impropriamente al fondo sanitario qualificando la spesa come sanitaria quando non è collegata ai livelli essenziali di assistenza.
Perché il “perimetro sanitario” è così importante?
Perché serve a garantire che le risorse destinate alla sanità non vengano dirottate su altre voci di spesa, a tutela dell’equilibrio dei bilanci e dei servizi ai cittadini.
Chi ha sollevato la questione?
La Corte dei conti, nell’ambito del giudizio di parificazione del rendiconto regionale, in cui controlla la regolarità contabile dei conti della Regione.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione – equilibrio di bilancio.
- Art. 97 della Costituzione – buon andamento e equilibrio dei bilanci pubblici.
- Art. 117 della Costituzione – armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica.
- Art. 119 della Costituzione – autonomia finanziaria nel rispetto dei vincoli di bilancio.
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Vedi anche
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