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Con la sentenza n. 270/2022 la Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole che il computo gratuito degli anni di laurea ai fini pensionistici resti riservato agli ufficiali militari e non sia esteso ai funzionari della Polizia di Stato, a ordinamento civile.
Di cosa si tratta
Per accedere a determinate carriere serve la laurea. Ai fini della pensione, gli anni del corso di laurea possono pesare in modo diverso: per gli ufficiali dei corpi militari dello Stato la legge prevede un computo gratuito di quegli anni, mentre per il personale civile vale il riscatto a domanda, che comporta il pagamento di un contributo. Alcuni funzionari della Polizia di Stato, che dal 1981 e a ordinamento civile, hanno chiesto di beneficiare anch’essi del computo gratuito, sostenendo che ormai la disciplina del personale di sicurezza si e progressivamente avvicinata a quella militare e che mantenere la differenza sarebbe irragionevole. L’INPS aveva respinto la richiesta, ritenendo la norma sul computo gratuito riservata in via eccezionale ai soli militari. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, ha allora sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, chiedendo di estendere il beneficio anche ai funzionari di Polizia.
La questione di legittimita costituzionale
Erano impugnati gli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui non prevedono per i funzionari della Polizia di Stato il computo gratuito degli anni di durata legale del corso di laurea richiesto per l’accesso alla carriera, beneficio invece riconosciuto agli ufficiali dei corpi militari. La Corte dei conti evocava il contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 97, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione e manifestamente infondata in riferimento agli artt. 36, 38 e 97, secondo comma. La differenza di trattamento non e arbitraria: pur con l’avvicinamento delle discipline, il regime degli ufficiali militari e quello del personale a ordinamento civile mantengono peculiarita proprie, e il computo gratuito riservato ai militari rientra in una scelta discrezionale del legislatore non manifestamente irragionevole. La diversa disciplina resta quindi legittima.
Il principio
Le scelte del legislatore in materia previdenziale godono di ampia discrezionalita. Mantenere un beneficio (qui il computo gratuito degli anni di laurea) riservato a una categoria con caratteristiche proprie, come gli ufficiali militari, non viola di per se il principio di uguaglianza se la distinzione non e manifestamente arbitraria.
Domande e risposte
I funzionari di Polizia possono comunque valorizzare gli anni di laurea per la pensione?
Si, ma con il meccanismo del riscatto a domanda previsto per il personale civile, che comporta il versamento di un contributo, non con il computo gratuito riservato ai militari.
Perche la Corte ha trattato l’art. 3 in modo diverso dagli altri parametri?
Sull’art. 3 ha pronunciato la non fondatezza dopo un esame nel merito; sugli artt. 36, 38 e 97 ha dichiarato la manifesta infondatezza, ritenendo le censure prive di consistenza gia a un primo esame.
L’avvicinamento tra Polizia e militari non bastava a estendere il beneficio?
No. La Corte ha riconosciuto la progressiva omogeneizzazione, ma ha ritenuto che permangano differenze di status e di ordinamento sufficienti a giustificare la scelta del legislatore di non estendere il computo gratuito.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – uguaglianza e ragionevolezza della distinzione tra categorie.
- Art. 36 della Costituzione – retribuzione proporzionata e sufficiente.
- Art. 38 della Costituzione – previdenza e assistenza sociale.
- Art. 97 della Costituzione – buon andamento e imparzialita della pubblica amministrazione.
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Vedi anche
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