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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 161 del 2023 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla norma in materia di procreazione medicalmente assistita che non consente la revoca del consenso dopo la fecondazione dell’ovulo, dichiarando in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni.

Di cosa si tratta

Il Tribunale ordinario di Roma aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sulla procreazione medicalmente assistita (PMA). Quella disposizione stabilisce che, una volta avvenuta la fecondazione dell’ovulo, il consenso al trattamento non può più essere revocato. Il giudice dubitava che questo limite alla revoca del consenso, in particolare per la donna, contrastasse con la libertà personale, con il diritto all’autodeterminazione in materia di salute, con i diritti inviolabili e il principio di eguaglianza, anche alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il tema tocca uno dei punti più sensibili del diritto: il bilanciamento tra l’autodeterminazione della persona e la tutela dell’embrione già formato. La Corte ha articolato la sua decisione su più piani.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non consente la revoca del consenso dopo la fecondazione dell’ovulo, in riferimento agli artt. 13, primo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione (profilo dichiarato inammissibile) e agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 8 CEDU (profilo dichiarato non fondato). La questione era stata sollevata in via incidentale dal Tribunale di Roma.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 13 e 32 della Costituzione e non fondate quelle sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 8 CEDU). La disciplina che esclude la revoca del consenso dopo la fecondazione dell’ovulo è stata quindi confermata.

Il principio

L’impossibilità di revocare il consenso alla procreazione medicalmente assistita dopo la fecondazione dell’ovulo non è in contrasto con la Costituzione: riflette un bilanciamento, riservato al legislatore, tra l’autodeterminazione della persona e la tutela dell’embrione già formato.

Domande e risposte

Si può revocare il consenso alla PMA?

Il consenso può essere revocato fino al momento della fecondazione dell’ovulo; dopo, secondo la legge n. 40 del 2004 confermata dalla Corte, non più.

Perché una parte è inammissibile e una non fondata?

Per i profili sub artt. 13 e 32 la Corte ha riscontrato vizi che impedivano l’esame del merito; per i profili sub artt. 2, 3 e 117 (CEDU) ha deciso nel merito, ritenendoli infondati.

Cosa stabilisce l’art. 32 della Costituzione sui trattamenti sanitari?

Che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, nel rispetto della persona: principio invocato, in questo caso, sul versante della revoca del consenso.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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