Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 227/2022 – Ergastolo ostativo e benefici penitenziari: restituzione atti

    Con l’ordinanza n. 227/2022 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte di cassazione sulla questione dell’ergastolo ostativo, dopo le sopravvenute modifiche normative.

    Di cosa si tratta

    L’ergastolo ostativo e il regime per cui chi e condannato per gravi reati, in particolare di mafia, non puo accedere a benefici penitenziari e misure alternative se non collabora con la giustizia. La Corte costituzionale aveva gia segnalato l’esigenza di un intervento per renderlo compatibile con la finalita rieducativa della pena, e il legislatore e poi intervenuto con nuove disposizioni. In un procedimento la Corte di cassazione aveva sollevato la questione di legittimita costituzionale sulla disciplina previgente. Sopravvenute le modifiche normative, la Corte ha restituito gli atti perche il giudice rivalutasse la questione alla luce del nuovo quadro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), nonche l’art. 2 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, in materia di accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati ostativi, sollevati dalla Corte di cassazione, prima sezione penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. Alla luce delle sopravvenute modifiche normative in materia di ergastolo ostativo e benefici penitenziari, la Cassazione dovra rivalutare la rilevanza e l’attualita della questione.

    Il principio

    A fronte dell’intervento del legislatore sulla disciplina dell’ergastolo ostativo, la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice perche rivaluti la questione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cos’e l’ergastolo ostativo?

    E il regime che preclude ai condannati per gravi reati, in particolare di mafia, l’accesso a benefici penitenziari e misure alternative in assenza di collaborazione con la giustizia.

    Perche la Corte non ha deciso nel merito?

    Perche, dopo la rimessione, il legislatore ha modificato la disciplina: la Corte ha restituito gli atti al giudice per la rivalutazione della questione alla luce delle nuove norme.

    Cosa accade dopo la restituzione degli atti?

    La Corte di cassazione riesamina la rilevanza della questione e, se la ritiene ancora fondata alla luce del nuovo quadro, potra sollevarla di nuovo.

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  • Corte cost. n. 231/2022 – Imposta regionale sulla benzina del Molise: restituzione atti

    Con l’ordinanza n. 231/2022 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice tributario sulla questione relativa all’imposta regionale sulla benzina del Molise, per ius superveniens.

    Di cosa si tratta

    La Regione Molise aveva istituito un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, poi modificata nel tempo. In una controversia tributaria tra un contribuente e l’Agenzia delle dogane, la Commissione tributaria provinciale di Campobasso ha dubitato della legittimita costituzionale della norma regionale e ha sollevato la questione. Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, il quadro normativo cambia (ius superveniens), la Corte non decide subito nel merito: restituisce gli atti al giudice perche rivaluti se la questione sia ancora rilevante alla luce delle nuove disposizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4 della legge della Regione Molise n. 38 del 2004 (Istituzione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione), come modificato dalla legge regionale n. 2 del 2018, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sollevato dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso. Il giudice dovra rivalutare la rilevanza e la perdurante attualita della questione alla luce delle sopravvenienze normative, prima di un’eventuale nuova rimessione.

    Il principio

    Quando, dopo la rimessione, sopravvengono modifiche normative che incidono sulla questione, la Corte restituisce gli atti al giudice perche ne rivaluti la rilevanza alla luce del nuovo quadro, senza decidere nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa “restituzione degli atti”?

    La Corte rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione perche verifichi se, dopo i cambiamenti normativi sopravvenuti, la questione sia ancora rilevante per decidere la causa.

    La Corte ha detto se l’imposta e legittima?

    No. Non si e pronunciata nel merito: ha solo disposto la restituzione degli atti per la rivalutazione della questione.

    Cosa accade ora?

    Il giudice tributario riesamina la rilevanza della questione; se la ritiene ancora attuale, potra sollevarla nuovamente davanti alla Corte.

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  • Corte cost. n. 194/2022 – Patteggiamento allargato e accordo sulle pene accessorie

    Con l’ordinanza n. 194/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 444 del codice di procedura penale in materia di patteggiamento.

    Di cosa si tratta

    L’applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento) consente all’imputato e al pubblico ministero di concordare una pena, evitando il dibattimento. Per i reati piu gravi e ammesso il patteggiamento cosiddetto allargato, con regole particolari sui presupposti e sugli effetti dell’accordo. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze ha sollevato una questione di legittimita costituzionale su un profilo di questa disciplina, invocando il principio di uguaglianza. La Corte ha dovuto valutare in via preliminare se la questione fosse ammissibile e rilevante.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 444, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Il GUP di Firenze lamentava una disparita di trattamento nella disciplina del patteggiamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita della questione di legittimita costituzionale dell’art. 444, comma 1-ter, del codice di procedura penale. La pronuncia non entra nel merito della disciplina del patteggiamento.

    Il principio

    Quando la questione sul patteggiamento non e correttamente prospettata o non e rilevante nel giudizio a quo, la Corte ne dichiara la manifesta inammissibilita senza esaminare nel merito la disciplina del codice di procedura penale.

    Domande e risposte

    Cos’e il patteggiamento?

    E l’applicazione della pena su richiesta delle parti: imputato e pubblico ministero concordano una pena, sottoposta al vaglio del giudice, evitando il dibattimento e ottenendo benefici processuali.

    Cos’e il patteggiamento “allargato”?

    E la forma di patteggiamento ammessa per pene piu elevate, con presupposti ed effetti particolari rispetto a quello ordinario, disciplinata dall’art. 444 del codice di procedura penale.

    La Corte ha modificato la disciplina?

    No. La questione e stata dichiarata manifestamente inammissibile: la norma resta in vigore e la Corte non si e pronunciata nel merito.

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  • Corte cost. n. 204/2022 – Sospensione dei processi esecutivi penali durante l’emergenza COVID

    Con l’ordinanza n. 204/2022 la Corte costituzionale ha respinto, in parte come inammissibili e in parte come infondate, le questioni sulle proroghe e sospensioni dei termini processuali introdotte durante l’emergenza COVID-19.

    Di cosa si tratta

    Per fronteggiare la pandemia, il legislatore intervenne piu volte sui termini e sullo svolgimento dei processi, prevedendo sospensioni e proroghe per ridurre la presenza fisica nelle aule e gestire l’arretrato. Alcune di queste misure riguardavano anche la fase dell’esecuzione penale. I Tribunali di Cosenza e Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, hanno dubitato della legittimita di tali disposizioni, ritenendo che potessero comprimere il diritto di difesa e il giusto processo. La Corte ha riunito i giudizi e ha valutato distintamente le diverse norme impugnate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 117, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito nella legge n. 77 del 2020) e l’art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 183 del 2020 (convertito nella legge n. 21 del 2021), in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione. I Tribunali di Cosenza e Napoli lamentavano la lesione del diritto di difesa e del giusto processo.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilita delle questioni relative all’art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020 e la manifesta infondatezza delle questioni relative all’art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020. Le misure emergenziali sui termini processuali non contrastano con i parametri invocati.

    Il principio

    Le sospensioni e proroghe dei termini processuali adottate durante l’emergenza COVID-19 rientrano in scelte legittime di gestione dell’attivita giurisdizionale e non violano di per se il diritto di difesa ne il giusto processo.

    Domande e risposte

    Perche furono sospesi i termini dei processi durante la pandemia?

    Per ridurre la presenza fisica nelle aule, contenere il contagio e gestire l’arretrato, attraverso sospensioni e proroghe disposte da appositi decreti emergenziali.

    Quelle misure hanno leso il diritto di difesa?

    No, secondo la Corte. Le questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte infondate: le misure non contrastano con il diritto di difesa e il giusto processo.

    Riguardavano anche l’esecuzione penale?

    Si. I giudici rimettenti operavano come giudici dell’esecuzione, e le questioni toccavano anche i termini in quella fase del procedimento.

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  • Corte cost. n. 206/2022 – Patrocinio a spese dello Stato e compensi degli avvocati

    Con l’ordinanza n. 206/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla disciplina dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato sollevate dai Tribunali di Pordenone e Milano.

    Di cosa si tratta

    Quando una persona non abbiente e ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’avvocato che la difende viene retribuito dallo Stato secondo le regole del testo unico spese di giustizia, che prevede criteri e riduzioni nella liquidazione dei compensi. I Tribunali di Pordenone e Milano hanno dubitato della legittimita di alcune di queste regole, ritenendole potenzialmente lesive del diritto di difesa dei non abbienti, dell’uguaglianza e della giusta retribuzione del professionista. La Corte ha dovuto valutare in via preliminare se le questioni fossero ammissibili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico spese di giustizia), in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 36 della Costituzione. I Tribunali di Pordenone e Milano lamentavano profili relativi alla disciplina dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilita delle questioni di legittimita costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002. La pronuncia non entra nel merito della disciplina dei compensi.

    Il principio

    La definizione dei criteri di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato e rimessa al legislatore; le questioni che non superano il vaglio di ammissibilita non consentono alla Corte un esame nel merito.

    Domande e risposte

    Chi paga l’avvocato nel patrocinio a spese dello Stato?

    Lo Stato, secondo i criteri di liquidazione del testo unico spese di giustizia, quando la persona difesa e ammessa al beneficio perche priva di redditi sufficienti.

    La Corte ha modificato i compensi?

    No. Le questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili: la disciplina dei compensi resta quella prevista dalle norme impugnate.

    Quali diritti erano in gioco secondo i giudici?

    Il diritto di difesa dei non abbienti, l’uguaglianza e la giusta retribuzione del professionista, parametri invocati dai Tribunali rimettenti.

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  • Corte cost. n. 215/2022 – Compenso dei giudici di pace e parametri costituzionali

    Con l’ordinanza n. 215/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sul compenso dei giudici di pace prevista dalla legge istitutiva del 1991.

    Di cosa si tratta

    I giudici di pace sono magistrati onorari che svolgono funzioni giurisdizionali in cause di minore valore, percependo un compenso definito dalla legge istitutiva del 1991. Da tempo si discute dell’adeguatezza del loro trattamento economico rispetto alla quantita e qualita del lavoro svolto. Il Giudice onorario di pace di Catanzaro, in una controversia con il Ministero della giustizia, ha sollevato la questione di legittimita costituzionale, invocando il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente e il buon andamento dell’amministrazione. La Corte ha dovuto verificare in via preliminare se la questione fosse ammissibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 11, comma 4-ter, della legge n. 374 del 1991 (Istituzione del giudice di pace), in riferimento agli artt. 36 e 97, secondo comma, della Costituzione. Il giudice onorario di pace di Catanzaro lamentava l’inadeguatezza del compenso rispetto al lavoro svolto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita della questione di legittimita costituzionale dell’art. 11, comma 4-ter, della legge n. 374 del 1991. La pronuncia non entra nel merito del trattamento economico dei giudici di pace.

    Il principio

    La definizione del compenso dei giudici di pace coinvolge valutazioni complesse riservate al legislatore; quando la questione non e correttamente prospettata, la Corte ne dichiara la manifesta inammissibilita senza decidere nel merito.

    Domande e risposte

    Chi sono i giudici di pace?

    Sono magistrati onorari che decidono controversie civili e penali di minore entita, percependo un compenso stabilito dalla legge anziche uno stipendio da magistrato di ruolo.

    La Corte ha aumentato il loro compenso?

    No. La questione e stata dichiarata manifestamente inammissibile: la Corte non e intervenuta sul trattamento economico, la cui definizione resta al legislatore.

    Su quali principi si fondava la questione?

    Sull’art. 36 (retribuzione proporzionata e sufficiente) e sull’art. 97 (buon andamento dell’amministrazione), invocati dal giudice rimettente.

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  • Corte cost. n. 226/2022 – Sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita e parita

    Con l’ordinanza n. 226/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 53 della legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.

    Di cosa si tratta

    Per le pene detentive brevi l’ordinamento prevede sanzioni sostitutive, tra cui in alcuni casi il lavoro di pubblica utilita, con l’obiettivo di evitare il carcere per i reati minori e favorire il reinserimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, applicando la disciplina dell’art. 53 della legge n. 689 del 1981, ha dubitato della sua legittimita, ipotizzando una disparita di trattamento e un possibile contrasto con la finalita rieducativa della pena. La Corte, prima di esaminare il merito, ha dovuto verificare se la questione fosse stata correttamente formulata e fosse rilevante nel giudizio in corso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale), in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione. Il GIP di Piacenza lamentava profili di disparita di trattamento e di contrasto con la funzione rieducativa della pena nella disciplina delle sanzioni sostitutive.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita della questione di legittimita costituzionale dell’art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981. La pronuncia non entra nel merito, per i difetti di formulazione o di rilevanza della questione sollevata.

    Il principio

    Quando la questione non e correttamente prospettata o non e rilevante nel giudizio a quo, la Corte ne dichiara la manifesta inammissibilita senza esaminare nel merito la legittimita della disciplina sulle sanzioni sostitutive.

    Domande e risposte

    Cosa sono le sanzioni sostitutive?

    Sono misure che il giudice puo applicare al posto delle pene detentive brevi (ad esempio il lavoro di pubblica utilita o altre sanzioni), per evitare il carcere per i reati minori e favorire il reinserimento.

    La Corte ha giudicato legittima la norma?

    No nel merito: ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile, quindi non si e pronunciata sulla legittimita sostanziale dell’art. 53 della legge n. 689 del 1981.

    Cosa puo fare ora il giudice?

    Puo riformulare correttamente l’eventuale dubbio di legittimita oppure applicare la norma cosi com’e, restando questa in vigore.

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  • Corte cost. n. 220/2022 – Restrizioni anti-COVID e liberta personale

    Con l’ordinanza n. 220/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sulle limitazioni agli spostamenti imposte durante l’emergenza COVID-19, escludendo che si trattasse di una privazione della liberta personale.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza sanitaria del 2020 furono imposte forti limitazioni agli spostamenti delle persone, con divieti e prescrizioni adottati per contenere il contagio. Si e a lungo discusso se queste misure incidessero sulla liberta di circolazione, che la Costituzione consente di limitare per ragioni di sanita, oppure sulla liberta personale, tutelata in modo piu rigoroso e comprimibile solo con specifiche garanzie giurisdizionali. Il Tribunale di Aosta, in un procedimento penale per violazione delle restrizioni, ha sollevato la questione, ritenendo che quelle misure si traducessero in una limitazione della liberta personale adottata senza le garanzie previste. La Corte ha dovuto qualificare la natura di quelle restrizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, comma 2, lettera e), e 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito nella legge n. 35 del 2020 (con traslazione su disposizioni del d.l. n. 33 del 2020), in riferimento all’art. 13 della Costituzione. Il Tribunale di Aosta riteneva che le limitazioni agli spostamenti durante la pandemia configurassero una restrizione della liberta personale priva delle relative garanzie.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale. Le limitazioni agli spostamenti adottate durante l’emergenza COVID-19 non costituiscono una restrizione della liberta personale ai sensi dell’art. 13 della Costituzione, ma incidono semmai sulla liberta di circolazione, comprimibile per ragioni di sanita.

    Il principio

    Le misure di contenimento della pandemia che limitano gli spostamenti incidono sulla liberta di circolazione, non sulla liberta personale: non richiedono percio le garanzie rafforzate, come l’atto motivato dell’autorita giudiziaria, previste dall’art. 13 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Le restrizioni anti-COVID violavano la liberta personale?

    No, secondo la Corte. Incidevano sulla liberta di circolazione, che la Costituzione consente di limitare per motivi di sanita, non sulla liberta personale tutelata dall’art. 13.

    Che differenza c’e tra liberta personale e di circolazione?

    La liberta personale (art. 13) riguarda la coercizione fisica sulla persona e ha garanzie rafforzate; la liberta di circolazione (art. 16) riguarda lo spostamento sul territorio e puo essere limitata per legge per ragioni di sanita o sicurezza.

    Cosa significa “manifestamente infondata”?

    Significa che la questione e stata respinta perche priva di fondamento gia a un esame preliminare, senza necessita di una sentenza nel merito.

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  • Corte cost. n. 44/2023 – Tutela del paesaggio e limiti delle leggi regionali

    Con la sentenza n. 44/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due disposizioni della legge della Regione Veneto in materia di governo del territorio, salvando le altre attraverso un’interpretazione conforme alla disciplina statale sul paesaggio.

    Di cosa si tratta

    La tutela del paesaggio è un valore costituzionale primario, affidato alla disciplina statale, in particolare al codice dei beni culturali e del paesaggio. Le Regioni possono legiferare su governo del territorio, urbanistica e materie connesse, ma devono rispettare i principi fondamentali e le norme di riforma economico-sociale dettate dallo Stato a tutela del paesaggio. La legge della Regione Veneto 21 settembre 2021, n. 27, di adeguamento ordinamentale in materia di territorio, viabilità, lavori pubblici e ambiente, è stata impugnata in più punti dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il governo riteneva che alcune disposizioni invadessero competenze statali o si discostassero dalla disciplina paesaggistica. La Corte ha esaminato la legge articolo per articolo, colpendo le norme effettivamente in contrasto con i vincoli statali e salvando le altre, alcune attraverso un’interpretazione conforme. Il caso illustra il difficile equilibrio tra l’autonomia regionale nel governo del territorio e la tutela uniforme del paesaggio garantita dallo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 9, 19 e 20 della legge reg. Veneto n. 27 del 2021, in riferimento agli artt. 81 e 117, commi secondo, lettere l), m) e s), e sesto, della Costituzione, in materia di tutela del paesaggio, ordinamento civile e altre competenze statali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 19 della legge reg. Veneto n. 27 del 2021. Ha dichiarato inammissibili la questione sull’art. 9 in riferimento all’art. 81 Cost. e quelle sull’art. 20, e non fondate quelle sull’art. 1 e, nei sensi di cui in motivazione, sull’art. 20: quest’ultima disposizione, correttamente interpretata, deve operare nei limiti segnati dalla norma statale interposta sul paesaggio (artt. 146 e 149 del codice dei beni culturali), risultando così compatibile con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Il principio

    Le Regioni che legiferano sul governo del territorio devono rispettare le norme statali di tutela del paesaggio, che costituiscono riforma economico-sociale vincolante anche per la potestà regionale. Le disposizioni regionali compatibili con quel limite si salvano, se necessario tramite un’interpretazione conforme; quelle che lo superano sono illegittime.

    Domande e risposte

    Perché la tutela del paesaggio limita le leggi regionali?

    Perché il paesaggio è un valore costituzionale la cui disciplina di base spetta allo Stato. Le norme statali in materia vincolano anche le Regioni, che non possono discostarsene legiferando sul territorio.

    Che cos’è l’autorizzazione paesaggistica?

    È l’atto con cui si verifica la compatibilità di un intervento con la tutela del paesaggio in aree protette. Il codice dei beni culturali stabilisce quali interventi la richiedono e quali ne sono esclusi.

    Perché alcune norme venete sono state salvate?

    Perché, correttamente interpretate, operavano entro i limiti della disciplina statale sul paesaggio: la Corte le ha dichiarate non fondate nei sensi di cui in motivazione, anziché annullarle.

    Cosa significa interpretazione conforme?

    È la lettura di una norma che la rende compatibile con la Costituzione e con i vincoli statali. Quando è possibile, la Corte la preferisce all’annullamento, preservando la disposizione.

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  • Corte cost. n. 45/2023 – Imparzialità del giudice nel reclamo dell’esecuzione

    Con la sentenza n. 45/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 630 del codice di procedura civile nella parte in cui non escludeva, dal collegio che decide il reclamo, il giudice che aveva emesso il provvedimento reclamato, a garanzia dell’imparzialità.

    Di cosa si tratta

    Un principio fondamentale del giusto processo è che chi decide un’impugnazione deve essere diverso da chi ha emesso il provvedimento impugnato: nessuno può essere giudice di sé stesso. Nel processo esecutivo, quello con cui si attuano le decisioni dei giudici (ad esempio recuperando un credito), l’art. 630 del codice di procedura civile prevede che contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo si possa proporre reclamo a un collegio. La norma, però, non escludeva che di quel collegio facesse parte lo stesso giudice che aveva emesso l’ordinanza reclamata. Il Tribunale di Udine ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. Il problema è concreto e di principio: se chi ha deciso può far parte del collegio che ne riesamina la decisione, viene meno la terzietà e l’imparzialità del giudice, garanzie che la Costituzione estende anche al processo esecutivo, in quanto strumento per rendere effettive le decisioni giurisdizionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Udine ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 630, terzo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 111 e 117 della Costituzione, nella parte in cui non escludeva dal collegio del reclamo il giudice che aveva emesso il provvedimento reclamato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui ammette il reclamo al collegio senza prevedere che di esso non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Il giudizio di reclamo, di natura latamente impugnatoria, è attratto nelle garanzie costituzionali di terzietà e imparzialità del giudice, che si estendono anche al processo esecutivo. Ne conseguono l’obbligo per il giudice dell’esecuzione di astenersi e la facoltà delle parti di ricusarlo, ai sensi dell’art. 52 cod. proc. civ.

    Il principio

    Chi ha emesso un provvedimento non può far parte del collegio che decide il reclamo contro di esso: la terzietà e l’imparzialità del giudice, garantite dalla Costituzione, valgono anche nel processo esecutivo. Il giudice che ha deciso deve astenersi, e le parti possono ricusarlo.

    Domande e risposte

    Perché il giudice che ha deciso non può riesaminare la sua decisione?

    Perché verrebbe meno l’imparzialità: nessuno può essere giudice di sé stesso. Chi decide un reclamo deve essere diverso da chi ha emesso il provvedimento impugnato.

    Le garanzie di imparzialità valgono anche nel processo esecutivo?

    Sì. La Corte ha ribadito che la terzietà e l’imparzialità del giudice si estendono anche al processo esecutivo, strumento per rendere effettive le decisioni giurisdizionali.

    Cosa sono l’astensione e la ricusazione?

    L’astensione è l’obbligo del giudice di farsi da parte quando non può essere imparziale; la ricusazione è la facoltà delle parti di chiedere che quel giudice venga sostituito. Sono disciplinate dall’art. 52 cod. proc. civ.

    Cosa cambia ora nel reclamo sull’estinzione del processo esecutivo?

    Il collegio che decide il reclamo non potrà comprendere il giudice che ha emesso l’ordinanza reclamata, a garanzia dell’imparzialità della decisione.

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  • Corte cost. n. 46/2023 – Sanzioni tributarie e interpretazione costituzionalmente orientata

    Con la sentenza n. 46/2023 la Corte costituzionale ha respinto, dichiarandole inammissibili o non fondate, le censure sulle sanzioni tributarie per dichiarazioni infedeli, indicando un’interpretazione della norma conforme al principio di proporzionalità.

    Di cosa si tratta

    Chi presenta una dichiarazione fiscale infedele o omette adempimenti può incorrere in sanzioni tributarie, spesso commisurate all’imposta non versata. Un principio fondamentale, rafforzato anche dal diritto dell’Unione europea per i tributi armonizzati come l’IVA, è quello di proporzionalità: la sanzione non deve essere eccessiva rispetto alla gravità della violazione e al danno effettivo per l’Erario. La Commissione tributaria provinciale di Bari ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di alcune norme del d.lgs. n. 471 del 1997 sulle sanzioni tributarie, dubitando che fossero compatibili con i principi di eguaglianza, capacità contributiva e delega legislativa. La questione è di grande interesse pratico per imprese e professionisti, perché tocca l’entità delle sanzioni fiscali. La Corte ha esaminato i diversi profili, alcuni dei quali mal posti, e per quello fondato ha indicato la strada dell’interpretazione costituzionalmente orientata, capace di assicurare la proporzionalità senza annullare la norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Bari ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione (eguaglianza, capacità contributiva e delega legislativa), in materia di sanzioni tributarie.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 13, comma 1, e quella sull’art. 1 in riferimento all’art. 53 Cost., manifestamente inammissibile quella in riferimento all’art. 76 Cost., e non fondata, nei sensi di cui in motivazione, quella sull’art. 1, comma 1, in riferimento all’art. 3 Cost. La Corte ha indicato un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, valorizzando l’art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di rispondere alle esigenze di proporzionalità delle sanzioni anche in coerenza con la giurisprudenza europea sui tributi armonizzati.

    Il principio

    Le sanzioni tributarie devono rispettare il principio di proporzionalità rispetto alla gravità della violazione e al danno per l’Erario. Quando una norma può essere letta in modo conforme a Costituzione, valorizzando gli strumenti che consentono di graduare la sanzione, la questione è respinta a favore dell’interpretazione adeguatrice.

    Domande e risposte

    Che cos’è il principio di proporzionalità delle sanzioni?

    È la regola per cui la sanzione deve essere adeguata alla gravità della violazione e al danno effettivo, senza risultare eccessiva. Vale in particolare per i tributi armonizzati come l’IVA.

    Perché la Corte non ha annullato la norma?

    Perché ha ritenuto possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata: valorizzando gli strumenti che permettono di graduare la sanzione, la norma può essere applicata in modo proporzionato e conforme alla Costituzione.

    Che cos’è l’interpretazione costituzionalmente orientata?

    È la lettura di una norma che, tra le possibili, è compatibile con la Costituzione. Se esiste, il giudice deve preferirla, e la Corte respinge la questione di legittimità.

    Quale rilievo ha il diritto dell’Unione europea?

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza europea sulla proporzionalità delle sanzioni nei tributi armonizzati come l’IVA, che impone di non sanzionare in modo eccessivo quando l’Erario non ha subito una perdita di gettito.

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  • Corte cost. n. 47/2023 – Contraddittorio con il contribuente e ruolo del legislatore

    Con la sentenza n. 47/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sullo statuto del contribuente, perché estendere il diritto al contraddittorio prima dell’accertamento fiscale richiede un intervento di sistema del legislatore.

    Di cosa si tratta

    Il contraddittorio endoprocedimentale è il diritto del contribuente a essere ascoltato dall’amministrazione finanziaria prima che questa emetta un atto di accertamento. È una garanzia di partecipazione e di difesa, ma nell’ordinamento italiano non è prevista in modo generale: vale per alcuni tipi di accertamento e non per altri. La Commissione tributaria regionale per la Toscana ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, dello statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), lamentando che questa garanzia non si estendesse a tutti i procedimenti. La questione è di grande rilievo pratico per cittadini e imprese, perché tocca il diritto di interloquire con il fisco prima di ricevere una pretesa tributaria. Il problema, però, è chi debba colmare la lacuna: la Corte ha valutato se potesse estendere essa stessa il contraddittorio a tutti i procedimenti, oppure se questa scelta, data la pluralità di soluzioni possibili, spettasse al legislatore.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria regionale per la Toscana ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (statuto dei diritti del contribuente), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non estende il contraddittorio preventivo a tutti i procedimenti tributari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Pur riconoscendo l’esigenza di estendere il contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria, ha rilevato che il superamento dei dubbi di legittimità richiede un intervento di sistema del legislatore: vista la pluralità di soluzioni possibili nel modulare ampiezza, tempi e forme della partecipazione del contribuente nei vari procedimenti, spetta al legislatore colmare la lacuna. La Corte ha quindi sollecitato un tempestivo intervento normativo.

    Il principio

    Estendere il diritto al contraddittorio preventivo a tutti i procedimenti tributari richiede una scelta tra più soluzioni possibili, che spetta al legislatore e non alla Corte. Quando manca una soluzione costituzionalmente obbligata, la questione è inammissibile, ma la Corte può sollecitare un intervento normativo.

    Domande e risposte

    Che cos’è il contraddittorio con il contribuente?

    È il diritto del contribuente a essere ascoltato dall’amministrazione finanziaria prima che venga emesso un atto di accertamento, per poter chiarire la propria posizione ed esporre le proprie ragioni.

    Perché la Corte non ha esteso questa garanzia?

    Perché esistono molte soluzioni possibili per disciplinare il contraddittorio nei diversi procedimenti: scegliere tra esse è compito del legislatore, non della Corte. Per questo la questione è inammissibile.

    La sentenza riconosce comunque l’importanza del contraddittorio?

    Sì. La Corte ne ha riconosciuto l’esigenza e ha sollecitato un tempestivo intervento normativo che colmi la lacuna, estendendo la garanzia in modo coerente.

    Cosa cambia oggi per il contribuente?

    Nell’immediato nulla cambia rispetto alla norma vigente; la pronuncia rappresenta però un forte richiamo al legislatore a generalizzare il diritto al contraddittorio preventivo.

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