Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 190/2022 – Legge di stabilità siciliana 2021 davanti alla Corte

    Con la sentenza n. 190 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime numerose disposizioni della legge di stabilità 2021 della Regione Siciliana, impugnate dal Governo per contrasto con vari parametri costituzionali e con lo Statuto siciliano.

    Di cosa si tratta

    Le leggi di stabilità regionali contengono spesso decine di disposizioni eterogenee: spesa, organizzazione, personale, materie ambientali. Il Governo le esamina e, quando ritiene che alcune norme eccedano le competenze regionali o violino vincoli di finanza pubblica, le impugna davanti alla Corte. In questo caso il Presidente del Consiglio dei ministri ha contestato vari articoli della legge di stabilità siciliana 2021 (legge reg. n. 9 del 2021) e una successiva legge di modifica (n. 29 del 2021). Le censure investivano profili diversi: il rispetto dei vincoli di bilancio, il riparto di competenze tra Stato e Regione e i limiti posti dallo Statuto speciale della Sicilia. La posta in gioco riguarda la corretta gestione delle risorse pubbliche regionali e il rispetto dei confini entro cui una Regione, anche a statuto speciale, può legiferare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 5, comma 1, lettera f), 14, 36, 41, comma 3, 50 e da 53 a 57 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, e gli artt. 4, comma 1, e 14 della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021. Il Presidente del Consiglio dei ministri invocava complessivamente gli artt. 3, 32, 81, terzo comma, 117 (secondo comma, lettere e, l e m, e terzo comma) e 118, primo comma, della Costituzione, oltre alle norme dello Statuto della Regione Siciliana, lamentando violazioni in materia di bilancio, competenze e organizzazione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni: l’art. 5, comma 1, lettera f), l’art. 14, l’art. 50, l’art. 53, l’art. 54, commi 2 e 3, gli artt. 55, 56 e 57 della legge reg. n. 9 del 2021, nonché l’art. 14 della legge reg. n. 29 del 2021. Ha inoltre dichiarato estinto il processo riguardo all’art. 41, comma 3, e riservato a separate pronunce la decisione sulle altre questioni rinviate.

    Il principio

    Anche una Regione a statuto speciale deve rispettare i vincoli costituzionali di equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e il riparto di competenze (art. 117 Cost.): le disposizioni delle leggi di stabilità regionali che eccedono tali limiti sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Perché il Governo impugna le leggi di stabilità regionali?

    Perché lo Stato vigila sul rispetto, da parte delle Regioni, dei vincoli di finanza pubblica e del riparto di competenze. Quando ritiene che una norma regionale li violi, la impugna in via principale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

    Lo Statuto speciale non mette la Sicilia al riparo?

    No. L’autonomia speciale è più ampia, ma non illimitata: deve comunque rispettare i principi costituzionali, in particolare l’equilibrio di bilancio e le competenze esclusive statali. Lo Statuto stesso è uno dei parametri del giudizio.

    Cosa significa che il processo è stato «dichiarato estinto» su una norma?

    Significa che, per quella specifica questione (l’art. 41, comma 3), il giudizio si è chiuso senza decisione di merito, di regola perché la Regione ha modificato o abrogato la norma e il Governo ha rinunciato.

    Le norme annullate possono ancora applicarsi?

    No. La dichiarazione di illegittimità costituzionale fa cadere le disposizioni colpite, che non possono più essere applicate dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.

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  • Corte cost. n. 191/2022 – Divieto regionale di inceneritori dei rifiuti urbani

    Con la sentenza n. 191 del 2022 la Corte costituzionale ha bocciato il divieto, posto da una legge dell’Abruzzo, di realizzare impianti di incenerimento dei rifiuti urbani sul territorio regionale, ritenendolo invasivo della competenza statale in materia ambientale.

    Di cosa si tratta

    La gestione dei rifiuti è un terreno di continuo confronto tra Stato e Regioni. Una legge dell’Abruzzo del 2020, dedicata all’economia circolare, da un lato ribadiva la volontà della Regione di non prevedere impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, dall’altro fissava per legge distanze minime degli impianti dai centri abitati e da luoghi sensibili. Il Governo ha impugnato entrambe le previsioni. Il punto in gioco: chi decide dove e se costruire gli impianti di trattamento dei rifiuti? La normativa statale assegna allo Stato l’individuazione dei criteri generali e la possibilità di localizzare gli impianti necessari; alle Regioni spetta la pianificazione, ma non il potere di vietare in radice una tipologia di impianti o di sostituire la pianificazione con la legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 4 e 9, lettera u), della legge della Regione Abruzzo 30 dicembre 2020, n. 45. Il Presidente del Consiglio dei ministri lamentava il contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione — tutela dell’ambiente riservata allo Stato — in relazione alle norme del Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) e all’art. 35 del d.l. n. 133 del 2014: la Regione avrebbe vietato gli inceneritori e individuato per legge le aree non idonee, invadendo la competenza statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, limitatamente alle parole con cui la Regione ribadiva «la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti dedicati di incenerimento per i rifiuti urbani». Ha invece dichiarato non fondata la questione sul comma 9, lettera u), relativo alle distanze minime degli impianti.

    Il principio

    Una Regione non può introdurre un divieto generale di realizzazione di impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, perché l’individuazione delle strutture necessarie alla gestione dei rifiuti rientra nella tutela dell’ambiente, riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Domande e risposte

    La Regione non può dire «no agli inceneritori»?

    Non con un divieto generale e assoluto posto per legge. La competenza a individuare gli impianti necessari e i criteri generali spetta allo Stato; la Regione pianifica, ma non può precludere in radice una tipologia di impianti sul proprio territorio.

    Allora la legge abruzzese è stata annullata del tutto?

    No. La Corte ha annullato solo le parole che esprimevano il divieto di incenerimento, salvando il resto della disposizione. La questione sulle distanze minime degli impianti dai centri abitati è stata respinta come non fondata.

    Perché le distanze minime sono state ritenute legittime?

    Perché la Corte non le ha considerate un’indebita sostituzione della pianificazione statale con la legge regionale: rientrano nei margini di intervento della Regione e non sono state giudicate in contrasto con la disciplina statale evocata.

    Cosa c’entra l’economia circolare?

    La legge regionale si inseriva nelle politiche di economia circolare, ma il favore per il riciclo e la riduzione dei rifiuti non autorizza la Regione a scavalcare il riparto di competenze fissato dalla Costituzione e dal Codice dell’ambiente.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — La lettera s) del secondo comma riserva allo Stato la tutela dell’ambiente: parametro violato dal divieto regionale di incenerimento.
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  • Corte cost. n. 192/2022 – Piano casa e prevalenza del piano paesaggistico

    Con la sentenza n. 192 del 2022 la Corte costituzionale ha stabilito che gli interventi edilizi del «Piano casa» pugliese devono rispettare le prescrizioni del piano paesaggistico regionale, affermando la prevalenza della tutela del paesaggio sugli strumenti urbanistici.

    Di cosa si tratta

    Le leggi regionali sul cosiddetto «Piano casa» hanno consentito, in deroga agli strumenti urbanistici ordinari, ampliamenti e ristrutturazioni del patrimonio edilizio per sostenere l’attività edilizia. In Puglia, però, una di queste norme permetteva tali interventi straordinari senza imporre espressamente il rispetto del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR). Il caso arriva alla Corte tramite il Consiglio di Stato, chiamato a decidere una controversia tra il Ministero per i beni e le attività culturali e alcuni privati. Il nodo riguarda milioni di cittadini e imprese: fino a che punto una Regione può favorire l’edilizia derogando alle regole poste a protezione del paesaggio? La tutela del paesaggio è un valore primario, affidato alla competenza statale, e non può essere sacrificata a esigenze edilizie locali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 6, comma 2, lettera c-bis), della legge della Regione Puglia 30 luglio 2009, n. 14 (nel testo anteriore all’abrogazione del 2021). Il Consiglio di Stato lamentava il contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione — che riserva allo Stato la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema — in relazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), perché la norma consentiva di derogare al piano paesaggistico, violando il principio di prevalenza della pianificazione paesaggistica sugli strumenti urbanistici.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione pugliese nella parte in cui non prevedeva che gli interventi edilizi disciplinati dalla legge dovessero essere realizzati anche nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Piano paesaggistico territoriale della Puglia. La deroga al paesaggio non era ammissibile.

    Il principio

    La pianificazione paesaggistica, espressione della tutela dell’ambiente riservata allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), prevale sugli strumenti urbanistici: una legge regionale non può consentire interventi edilizi straordinari in deroga alle prescrizioni del piano paesaggistico.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il paesaggio «prevale» sull’urbanistica?

    Significa che, in caso di conflitto, le prescrizioni del piano paesaggistico vincolano gli strumenti urbanistici e gli interventi edilizi: la pianificazione del territorio deve conformarsi alla tutela del paesaggio, non viceversa.

    Il «Piano casa» è quindi illegittimo?

    No. La Corte non ha bocciato il Piano casa in sé, ma ha chiarito che gli interventi che esso consente devono comunque rispettare il piano paesaggistico. La deroga ammessa riguarda l’urbanistica ordinaria, non il vincolo paesaggistico.

    Perché la tutela del paesaggio spetta allo Stato?

    Perché l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. riserva alla competenza esclusiva statale la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, di cui il paesaggio è parte. Le Regioni possono valorizzare, ma non abbassare il livello di tutela fissato dallo Stato.

    La norma era già stata abrogata: a cosa serve la pronuncia?

    La disposizione era stata abrogata nel 2021, ma poteva ancora applicarsi ai rapporti sorti prima. La dichiarazione di illegittimità ne impedisce l’applicazione anche per il passato, nei limiti dei rapporti non esauriti.

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    • Art. 117 della Costituzione — La lettera s) del secondo comma riserva allo Stato la tutela dell’ambiente e del paesaggio: parametro in base al quale la deroga regionale è stata giudicata illegittima.
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  • Corte cost. n. 25/2023 – Vaccinazioni imposte ai militari: serve una legge, non una scelta della sanità militare

    Con la sentenza n. 25/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del Codice dell’ordinamento militare che consentiva alla sanità militare di imporre vaccinazioni non previste dalla legge, in contrasto con la riserva di legge in materia di trattamenti sanitari.

    Di cosa si tratta

    Il Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010), all’art. 206-bis, autorizzava la sanità militare a sottoporre il personale a specifiche profilassi vaccinali. La particolarità è che la scelta di quali vaccinazioni imporre era rimessa all’amministrazione militare, senza che fossero individuate da una legge. La Costituzione, all’art. 32, secondo comma, stabilisce però che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge: è la cosiddetta riserva di legge, una garanzia fondamentale che impedisce di imporre trattamenti sul corpo delle persone in base a decisioni amministrative. Il giudice rimettente ha quindi dubitato che fosse legittimo affidare alla sola sanità militare il potere di stabilire vaccinazioni obbligatorie. In gioco c’erano la libertà personale e l’integrità fisica dei militari, da bilanciare con le esigenze di efficienza e operatività delle Forze armate.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione, sollevata in via incidentale, riguardava l’art. 206-bis del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in riferimento principalmente all’art. 32 della Costituzione, che subordina l’imposizione di trattamenti sanitari obbligatori a una previsione di legge (riserva di legge).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 206-bis, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare, nella parte in cui autorizzava la sanità militare a imporre al personale specifiche profilassi vaccinali senza che esse fossero previamente individuate in via legislativa. Le vaccinazioni obbligatorie per i militari devono dunque essere stabilite dalla legge, non da scelte dell’amministrazione.

    Il principio

    L’imposizione di vaccinazioni obbligatorie al personale militare richiede una previa individuazione per legge: affidarne la scelta alla sola sanità militare viola la riserva di legge in materia di trattamenti sanitari prevista dall’art. 32 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per le vaccinazioni dei militari?

    Le profilassi vaccinali obbligatorie non possono più essere decise autonomamente dalla sanità militare: devono essere previste da una legge che le individui.

    Cos’è la riserva di legge in materia sanitaria?

    È la regola dell’art. 32, secondo comma, Cost.: nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non in forza di una legge, a tutela dell’integrità fisica e della libertà personale.

    La sentenza vieta ogni vaccinazione obbligatoria nelle Forze armate?

    No. Consente che siano imposte, ma solo se previste dalla legge e non lasciate alla discrezionalità dell’amministrazione militare.

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  • Corte cost. n. 66/2023 – Liberazione condizionale e libertà vigilata dell’ergastolano

    Con la sentenza n. 66/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla libertà vigilata che accompagna la liberazione condizionale, ribadendo che tale regime non ostacola il reinserimento sociale del condannato.

    Di cosa si tratta

    La liberazione condizionale consente al condannato che abbia dato prova di ravvedimento di scontare l’ultima parte della pena fuori dal carcere. A essa si accompagna obbligatoriamente la libertà vigilata, un regime di controllo e assistenza che, se violato, può comportare la revoca del beneficio. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 177 e 230 del codice penale, dubitando che questo automatismo, applicato anche a chi era stato condannato all’ergastolo, fosse compatibile con il principio di eguaglianza e con la finalità rieducativa della pena. Il tema è centrale nel diritto penale: la pena non deve essere solo afflittiva, ma tendere al reinserimento sociale del condannato. La questione era se la libertà vigilata «assistita» che segue la liberazione condizionale rappresentasse un ostacolo a questo percorso oppure, al contrario, uno strumento di sostegno.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 177, secondo comma, e 230, primo comma, numero 2), del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione (eguaglianza e finalità rieducativa della pena).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ribadito, richiamando i propri precedenti, che la libertà vigilata conseguente alla liberazione condizionale non ostacola la risocializzazione, ma costituisce un regime di sostegno e assistenza: ai sensi dell’art. 55 dell’ordinamento penitenziario, il servizio sociale svolge interventi a favore del reinserimento del vigilato. La misura presenta elasticità e capacità di adattamento, poiché non ogni trasgressione comporta la revoca del beneficio. Il regime è quindi coerente con la finalità rieducativa della pena dell’art. 27 Cost.

    Il principio

    La libertà vigilata che accompagna la liberazione condizionale non contraddice la finalità rieducativa della pena: è un regime «assistito» di sostegno al reinserimento sociale del condannato, dotato di elasticità, e non un ostacolo alla sua risocializzazione.

    Domande e risposte

    Che cos’è la liberazione condizionale?

    È la misura che permette al condannato che abbia mostrato sicuro ravvedimento di scontare fuori dal carcere l’ultima parte della pena, sotto il regime della libertà vigilata.

    Che cos’è la libertà vigilata «assistita»?

    È un regime di controllo accompagnato dall’intervento del servizio sociale, che sostiene il condannato nel suo reinserimento. Non ogni violazione comporta automaticamente la revoca del beneficio.

    Perché il giudice dubitava della sua legittimità?

    Perché riteneva che applicare automaticamente la libertà vigilata, anche a chi era stato ergastolano, potesse contrastare con l’eguaglianza e con la finalità rieducativa della pena.

    Cosa ha stabilito la Corte sulla rieducazione?

    Che la libertà vigilata conseguente alla liberazione condizionale è coerente con la rieducazione: è uno strumento di assistenza e sostegno, non un ostacolo al reinserimento del condannato.

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  • Corte cost. n. 26/2023 – Incarichi dirigenziali nella sanità calabrese: illegittima la norma

    Con la sentenza n. 26/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma del Piano regionale per la salute della Calabria, per contrasto con i princìpi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Calabria n. 11 del 2004, contenente il Piano regionale per la salute 2004/2006, disciplinava all’art. 15, comma 5, profili relativi al personale e agli incarichi nel settore sanitario regionale. La Corte di cassazione, sezione lavoro, in una controversia tra un dipendente e l’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, ha dubitato della legittimità di questa disposizione, ritenendola in contrasto con i princìpi costituzionali che regolano l’organizzazione e l’accesso agli uffici pubblici. La Costituzione, agli artt. 97 e 98, impone che la pubblica amministrazione operi con buon andamento e imparzialità e che i pubblici impiegati siano al servizio esclusivo della Nazione: princìpi che limitano la discrezionalità del legislatore nel disciplinare incarichi e progressioni. Il tema riguarda la correttezza e la trasparenza nella gestione del personale sanitario.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 5, secondo periodo, della legge reg. Calabria 19 marzo 2004, n. 11, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 98, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 5, secondo periodo, della legge reg. Calabria n. 11 del 2004. La disposizione regionale è stata rimossa dall’ordinamento per contrasto con i princìpi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione e con il dovere dei pubblici impiegati di servire la Nazione.

    Il principio

    Le norme regionali sull’organizzazione e sugli incarichi nel pubblico impiego devono rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione: la disposizione calabrese che li violava è illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa stabilisce l’art. 97 della Costituzione?

    Che i pubblici uffici sono organizzati in modo da assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, e che agli impieghi si accede di regola mediante concorso.

    La norma calabrese è ancora in vigore?

    No. È stata dichiarata illegittima nella parte indicata e quindi non può più essere applicata.

    Perché si invoca anche l’art. 98 Cost.?

    Perché stabilisce che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, principio che orienta la disciplina degli incarichi pubblici verso l’imparzialità.

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  • Corte cost. n. 67/2023 – Chiamata del terzo nel rito del lavoro e giusto processo

    Con la sentenza n. 67/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul momento in cui il giudice del lavoro decide sulla chiamata in causa di un terzo, ritenendo ragionevole la scelta del legislatore di collocarla nell’udienza di discussione.

    Di cosa si tratta

    Nel processo civile, il convenuto può chiedere di coinvolgere un terzo nella causa (la cosiddetta chiamata del terzo). Nel rito del lavoro, ispirato a rapidità e concentrazione, il giudice decide su questa richiesta nell’udienza di discussione, nel contraddittorio tra le parti, e non prima con un provvedimento anticipato come avviene nel processo ordinario. Il Tribunale di Padova, giudice del lavoro, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 418 e 420 del codice di procedura civile, ritenendo che questa diversità penalizzasse il convenuto e contrastasse con il principio della ragionevole durata del processo. La questione è concreta per chi affronta una causa di lavoro: tocca i tempi del giudizio e l’equilibrio tra le esigenze del lavoratore, che cerca una tutela rapida, e quelle del datore o di altre parti, che possono avere interesse a coinvolgere altri soggetti. La Corte ha valutato se la scelta del legislatore fosse ragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 418, primo comma, e 420, nono comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione (eguaglianza e ragionevole durata del processo).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha rilevato che nel rito del lavoro, connotato da concentrazione e celerità, collocare nell’udienza di discussione la decisione sulla chiamata del terzo non è irragionevole: serve a consentire al ricorrente, di regola il lavoratore, di interloquire prima dell’autorizzazione, evitando chiamate solo dilatorie. Il bilanciamento operato dal legislatore, coerente con la specialità del processo del lavoro e con la rapida tutela dei diritti del lavoratore, è stato ritenuto compatibile con gli artt. 3 e 111 Cost.

    Il principio

    La scelta del legislatore di far decidere il giudice del lavoro sulla chiamata del terzo nell’udienza di discussione, anziché in via anticipata, è ragionevole: risponde alla specialità del rito del lavoro, ispirato a concentrazione e celerità, e tutela il lavoratore consentendogli di interloquire contro chiamate potenzialmente dilatorie.

    Domande e risposte

    Che cos’è la chiamata del terzo in causa?

    È la possibilità per una parte di coinvolgere nel processo un soggetto inizialmente estraneo, perché ritenuto coinvolto nei fatti di causa o tenuto a garantire una delle parti.

    Perché nel rito del lavoro la decisione è in udienza?

    Perché il processo del lavoro è improntato a rapidità: decidere sulla chiamata del terzo in udienza, nel contraddittorio, permette al lavoratore di opporsi a chiamate che potrebbero rallentare il giudizio.

    Questa regola viola il principio di eguaglianza?

    No. La Corte ha ritenuto che la differenza rispetto al processo ordinario sia giustificata dalla specialità del rito del lavoro, quindi non irragionevole né lesiva dell’eguaglianza.

    Cosa significa per chi ha una causa di lavoro?

    Che la richiesta di coinvolgere un terzo va proposta tempestivamente, ma sarà decisa dal giudice in udienza, dopo che le parti hanno potuto discuterne.

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  • Corte cost. n. 27/2023 – Leggi regionali abruzzesi su termini e leale collaborazione: doppia illegittimità

    Con la sentenza n. 27/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due disposizioni di leggi della Regione Abruzzo, accogliendo i ricorsi del Governo.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due disposizioni di altrettante leggi della Regione Abruzzo del 2022: l’art. 16 di una legge di proroga di termini e l’art. 19 di una legge in materia di leale collaborazione. Si trattava di norme che, secondo il Governo, eccedevano le competenze regionali, incidendo su ambiti riservati allo Stato o su princìpi che la Regione era tenuta a rispettare. I due ricorsi sono stati riuniti e decisi con un’unica sentenza. La Corte ha esaminato se le scelte del legislatore abruzzese rispettassero il riparto di competenze fissato dalla Costituzione e i limiti posti all’autonomia regionale: una verifica frequente nel contenzioso in via principale, in cui lo Stato fa valere davanti alla Corte le invasioni di campo da parte delle Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 16 della legge reg. Abruzzo 11 gennaio 2022, n. 1, e l’art. 19 della legge reg. Abruzzo 11 marzo 2022, n. 5, deducendo il contrasto, tra gli altri parametri, con gli artt. 41, 97 e 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2022 e dell’art. 19 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2022. Entrambe le disposizioni sono state quindi rimosse dall’ordinamento per superamento dei limiti della competenza regionale.

    Il principio

    Le disposizioni regionali che oltrepassano i limiti delle competenze attribuite alle Regioni e i vincoli derivanti dal riparto costituzionale sono illegittime: la Corte le dichiara incostituzionali su ricorso dello Stato.

    Domande e risposte

    Entrambe le norme abruzzesi sono state annullate?

    Sì. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sia dell’art. 16 della legge n. 1 del 2022 sia dell’art. 19 della legge n. 5 del 2022.

    Perché i due giudizi sono stati riuniti?

    Perché riguardavano questioni connesse, sollevate dallo stesso ricorrente contro leggi della medesima Regione: la riunione consente una decisione unitaria.

    Cosa significa giudizio in via principale?

    È il giudizio in cui Stato e Regioni impugnano direttamente davanti alla Corte le rispettive leggi, ritenute lesive del riparto di competenze.

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  • Corte cost. n. 68/2023 – Oleoturismo e governo del territorio agricolo

    Con la sentenza n. 68/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Toscana sull’oleoturismo, perché consentiva ampliamenti volumetrici in territorio agricolo oltre i limiti dei principi statali in materia di governo del territorio.

    Di cosa si tratta

    L’oleoturismo è la valorizzazione turistica legata alla produzione dell’olio, sul modello dell’enoturismo. Per ospitare i visitatori, le aziende agricole possono avere bisogno di adeguare i propri edifici, ma il territorio agricolo è protetto da regole che limitano le nuove costruzioni, per evitarne lo snaturamento. La legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15 disciplinava l’oleoturismo e l’ospitalità agrituristica, consentendo l’utilizzo di volumetrie trasferite per ampliare gli edifici a fini agrituristici. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata, sostenendo che la norma superasse i limiti fissati dai principi fondamentali statali in materia di governo del territorio, che riservano agli interventi sul patrimonio esistente finalità di recupero e non di nuova edificazione. La Corte ha esaminato se l’ampliamento consentito dalla Regione restasse nei confini del recupero del preesistente o si traducesse in una vera e propria trasformazione del territorio agricolo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 7, comma 1, della legge reg. Toscana n. 15 del 2022, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (governo del territorio), per violazione dei principi fondamentali statali in materia, oltre ad ulteriori parametri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della legge reg. Toscana n. 15 del 2022. La norma, eliminando i limiti previsti dalla disciplina regionale sui trasferimenti di volumetrie, consentiva utilizzi che si risolvevano nell’estensione delle possibilità edificatorie per finalità agrituristiche, esorbitando dal recupero del patrimonio esistente e determinando una trasformazione del territorio agricolo in violazione dei principi fondamentali statali sul governo del territorio. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite.

    Il principio

    Le Regioni possono valorizzare l’oleoturismo, ma non possono consentire ampliamenti volumetrici in territorio agricolo che vadano oltre il recupero del patrimonio esistente, traducendosi in nuova edificazione. Devono rispettare i principi fondamentali statali in materia di governo del territorio.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’oleoturismo?

    È la forma di turismo legata alla cultura e alla produzione dell’olio: visite ai frantoi, degustazioni, attività nelle aziende olivicole. È disciplinato sul modello dell’enoturismo.

    Perché la Regione non poteva ampliare le volumetrie liberamente?

    Perché il governo del territorio è materia concorrente: lo Stato detta i principi fondamentali, e tra questi c’è il limite degli interventi sul patrimonio agricolo, finalizzati al recupero e non a nuove costruzioni.

    Cosa distingue il recupero dalla trasformazione del territorio?

    Il recupero riguarda gli edifici già esistenti, senza snaturare il fondo agricolo; la trasformazione amplia le possibilità edificatorie creando nuovi volumi, ciò che la Corte ha ritenuto vietato in questo caso.

    L’oleoturismo in Toscana resta possibile?

    Sì, l’attività resta disciplinata; cade soltanto la specifica norma che consentiva ampliamenti volumetrici eccessivi in territorio agricolo.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 193/2022 – Liquidazione coatta degli enti regionali soppressi

    Con la sentenza n. 193 del 2022 la Corte costituzionale ha bocciato la norma della Regione Siciliana che consentiva di mettere in liquidazione coatta amministrativa gli enti regionali soppressi con un semplice decreto del Presidente della Regione.

    Di cosa si tratta

    La vicenda nasce dalla liquidazione dell’Ente Acquedotti Siciliani (EAS). Una legge regionale del 2017 prevedeva che, per le liquidazioni deficitarie degli enti regionali soppressi, si potesse far luogo alla liquidazione coatta amministrativa con decreto del Presidente della Regione. Due giudici — il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Palermo, davanti al quale un creditore tentava un pignoramento presso terzi, e il TAR Sicilia, investito del ricorso contro il decreto di liquidazione — hanno dubitato della legittimità di questa regola. Il problema: la liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale che incide pesantemente sui diritti dei creditori (blocca le azioni esecutive individuali e cambia le regole di soddisfazione dei crediti). Disciplinare questi effetti spetta allo Stato, non alla Regione. La questione, quindi, non era solo tecnica: riguardava chi paga e come, quando un ente pubblico regionale non ha più risorse per saldare i propri debiti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4 della legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8, nella parte in cui prevedeva la liquidazione coatta amministrativa degli enti soppressi con decreto del Presidente della Regione. I due rimettenti lamentavano il contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato le materie «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento civile»: la Regione, regolando una procedura concorsuale e i suoi effetti sui creditori, avrebbe invaso una competenza statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, limitatamente alla parte che disponeva la liquidazione coatta amministrativa con decreto presidenziale. In via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, ha dichiarato illegittimo anche il successivo comma 1-bis dello stesso articolo, strettamente collegato. La ragione: la procedura concorsuale e i suoi effetti sostanziali e processuali rientrano nell’ordinamento civile e nelle norme processuali, materie riservate allo Stato.

    Il principio

    La Regione non può istituire o disciplinare una procedura concorsuale come la liquidazione coatta amministrativa, perché gli effetti che ne derivano per i creditori toccano l’ordinamento civile e le norme processuali, riservati alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    Domande e risposte

    Che cos’è la liquidazione coatta amministrativa?

    È una procedura concorsuale che si applica a determinati enti e imprese (non il fallimento ordinario): blocca le azioni esecutive individuali dei singoli creditori e affida a un commissario la gestione e il riparto del patrimonio secondo regole di concorso. Proprio perché incide sui diritti di credito, la sua disciplina spetta allo Stato.

    Perché una legge regionale non poteva prevederla?

    Perché non si trattava di organizzare un ente regionale (materia regionale), ma di stabilire come vengono trattati i crediti e le azioni esecutive: cioè ordinamento civile e norme processuali, riservati allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

    Cosa cambia per i creditori dell’ente liquidato?

    Caduta la norma regionale, non si può più aprire quella liquidazione coatta «regionale» con decreto del Presidente. I rapporti con i creditori tornano a essere regolati dalle norme statali applicabili, senza la deroga introdotta dalla Regione.

    La pronuncia vale solo per la Sicilia?

    La norma annullata era siciliana, quindi l’effetto diretto riguarda quella legge. Ma il principio — le Regioni non possono creare procedure concorsuali — vale per tutte.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Riparto delle competenze tra Stato e Regioni: la lettera l) del secondo comma riserva allo Stato giurisdizione, norme processuali e ordinamento civile, parametro violato dalla norma regionale.
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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 28/2023 – Udienza preliminare e giudizio immediato: questioni manifestamente inammissibili

    Con l’ordinanza n. 28/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul codice di procedura penale relative al giudizio immediato e all’incompatibilità del giudice.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna aveva sollevato dubbi di legittimità su alcune norme del codice di procedura penale che regolano i rapporti tra giudizio immediato, udienza preliminare e incompatibilità del giudice. In particolare erano in gioco l’art. 429, comma 2-bis, in combinato con l’art. 458, e l’art. 34, che disciplina i casi in cui un giudice non può partecipare a una fase del processo se ha già assunto decisioni in fasi precedenti, a tutela della sua imparzialità. Il rimettente lamentava il contrasto con i princìpi del giusto processo, con la soggezione del giudice soltanto alla legge e con gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte, però, non ha potuto esaminare nel merito le questioni, riscontrandone l’inammissibilità in modo evidente: di qui la forma dell’ordinanza di manifesta inammissibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 429, comma 2-bis, cod. proc. pen., in combinato disposto con l’art. 458, e dell’art. 34 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 111, secondo e sesto comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni. Non è entrata nel merito dei profili sul giusto processo e sull’imparzialità del giudice, per evidenti carenze nel modo in cui le questioni erano state sollevate: le norme processuali restano in vigore.

    Il principio

    Le questioni sul giusto processo e sull’incompatibilità del giudice devono essere prospettate in modo rigoroso: in difetto, la Corte le dichiara manifestamente inammissibili senza esaminarle nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa tutela l’art. 34 cod. proc. pen. richiamato?

    Disciplina i casi di incompatibilità del giudice, impedendo che chi ha già deciso in una fase del processo ne giudichi un’altra, a garanzia dell’imparzialità.

    Le norme del codice di procedura penale sono cambiate?

    No. La Corte non si è pronunciata nel merito: le disposizioni restano in vigore.

    Cosa significa il richiamo all’art. 6 CEDU?

    L’art. 6 della Convenzione europea sancisce il diritto a un processo equo davanti a un giudice imparziale; tramite l’art. 117, primo comma, Cost. diventa parametro nei giudizi costituzionali.

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  • Corte cost. n. 69/2023 – Controlli sui veicoli inquinanti e competenze regionali

    Con la sentenza n. 69/2023 la Corte costituzionale ha respinto le censure contro la legge della Regione Lombardia che prevedeva strumenti tecnologici per controllare la circolazione dei veicoli inquinanti, riconducendola alla tutela dell’ambiente e non alla sola sicurezza riservata allo Stato.

    Di cosa si tratta

    Per migliorare la qualità dell’aria, le Regioni impongono limiti alla circolazione dei veicoli più inquinanti. Per verificare il rispetto di questi limiti servono strumenti di controllo, come i sistemi di lettura delle targhe. La legge della Regione Lombardia 20 maggio 2022, n. 8 prevedeva l’introduzione di ulteriori strumenti tecnologici a questo scopo. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata, sostenendo che la circolazione stradale e i controlli relativi rientrassero nella competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza. La questione tocca un confine delicato: gli stessi dispositivi possono servire sia alla sicurezza, materia statale, sia alla tutela dell’ambiente e della salute, dove le Regioni hanno competenza. La Corte ha dovuto stabilire a quale finalità prevalente ricondurre lo strumento contestato, perché da questo dipende quale livello di governo possa disciplinarlo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, comma 1, lettere c) e g), e 11, comma 1, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 8 del 2022, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettera h) (ordine pubblico e sicurezza), e comma sesto della Costituzione, ritenendo invasa la competenza statale sulla circolazione stradale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha rilevato che gli strumenti tecnologici previsti dalla legge lombarda non perseguono la prevenzione dei reati, ma l’effettività delle misure regionali a tutela della qualità dell’aria, ricadendo nelle competenze intrecciate di tutela dell’ambiente e della salute, peraltro non evocate dal ricorrente come parametri. La norma, inoltre, prevedeva l’introduzione dei dispositivi previa intesa con i competenti organi statali e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

    Il principio

    Gli strumenti tecnologici che controllano il rispetto dei limiti regionali alla circolazione dei veicoli inquinanti non appartengono alla materia della sicurezza riservata allo Stato, ma a quella della tutela dell’ambiente e della salute, di competenza anche regionale, quando la loro funzione prevalente è far rispettare le misure per la qualità dell’aria.

    Domande e risposte

    Perché lo Stato riteneva invasa la propria competenza?

    Perché la circolazione stradale è stata storicamente ricondotta alla sicurezza e all’ordine pubblico, materie esclusive statali. Lo Stato temeva che la Regione avesse legiferato su un ambito che non le compete.

    Perché la Corte ha dato ragione alla Regione?

    Perché lo scopo prevalente degli strumenti non era prevenire reati, ma garantire l’effettività delle misure ambientali sulla qualità dell’aria, materia in cui la Regione ha competenza.

    Conta la finalità della norma per stabilire la competenza?

    Sì. La Corte valuta la finalità e gli interessi coinvolti da ciascuna disposizione: lo stesso strumento può ricadere in materie diverse a seconda dell’obiettivo che persegue.

    Erano tutelati i dati personali degli automobilisti?

    Sì. La norma imponeva l’introduzione dei dispositivi nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e previa intesa con gli organi statali competenti.

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