Autore: Andrea Marton

  • Articolo 458 Codice di Procedura Penale: Richiesta di giudizio abbreviato

    Articolo 458 Codice di Procedura Penale: Richiesta di giudizio abbreviato

    Art. 458 c.p.p. – Richiesta di giudizio abbreviato

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. L’imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato (438) depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari (328) la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato.

    2. Se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa con decreto l’udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio immediato.

    3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall’imputato a norma dell’art. 419 comma 5.

  • Articolo 459 Codice di Procedura Penale: Casi di procedimento per decreto

    Articolo 459 Codice di Procedura Penale: Casi di procedimento per decreto

    Art. 459 c.p.p. – Casi di procedimento per decreto

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.

    2. Il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

    3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.

    4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.

    5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.

  • Articolo 460 Codice di Procedura Penale: Requisiti del decreto di condanna

    Articolo 460 Codice di Procedura Penale: Requisiti del decreto di condanna

    Art. 460 c.p.p. – Requisiti del decreto di condanna

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il decreto di condanna contiene:

    a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89);

    b) l’enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;

    c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell’eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;

    d) il dispositivo;

    e) l’avviso (1413 att.) che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l’imputato può chiedere mediante l’opposizione il giudizio immediato (464) ovvero il giudizio abbreviato (438 s.) o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444;

    f) l’avvertimento all’imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;

    g) l’avviso che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore (96, 100);

    h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che lo assiste.

    2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l’entità dell’eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall’articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

    3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d’ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

    4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell’imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero.

    5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

  • Articolo 461 Codice di Procedura Penale: Opposizione

    Articolo 461 Codice di Procedura Penale: Opposizione

    Art. 461 c.p.p. – Opposizione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto (140 att.), l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89), personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente.

    2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l’opponente può nominare un difensore di fiducia.

    3. Con l’atto di opposizione l’imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato (464) ovvero il giudizio abbreviato (438 s.) o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444.

    4. L’opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.

    5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l’esecuzione.

    6. Contro l’ordinanza di inammissibilità l’opponente può proporre ricorso per cassazione (606).

  • Articolo 462 Codice di Procedura Penale: Restituzione nel termine per proporre opposizione

    Articolo 462 Codice di Procedura Penale: Restituzione nel termine per proporre opposizione

    Art. 462 c.p.p. – Restituzione nel termine per proporre opposizione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. L’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89) sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma dell’art. 175.

  • Articolo 463 Codice di Procedura Penale: Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati

    Articolo 463 Codice di Procedura Penale: Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati

    Art. 463 c.p.p. – Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. L’esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all’opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile (648).

    2. Se l’opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89), gli effetti si estendono anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione

  • Articolo 464 Codice di Procedura Penale: Giudizio conseguente all’opposizione

    Articolo 464 Codice di Procedura Penale: Giudizio conseguente all’opposizione

    Art. 464 c.p.p. – Giudizio conseguente all’opposizione

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Se l’opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell’articolo 456, commi 1, 3 e 5. Se l’opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice fissa con decreto l’udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa; nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio conseguente all’opposizione. Se l’opponente ha chiesto l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell’opponente. Ove il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero l’imputato non abbia formulato nell’atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio immediato.

    2. Il giudice, se è presentata domanda di oblazione (141 att.) contestuale all’opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1.

    3. Nel giudizio conseguente all’opposizione, l’imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.

    4. Il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi.

    5. Con la sentenza che proscioglie l’imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.

  • Articolo 465 Codice di Procedura Penale: Atti del presidente del tribunale o della Corte di Assise

    Articolo 465 Codice di Procedura Penale: Atti del presidente del tribunale o della Corte di Assise

    Art. 465 c.p.p. – Atti del presidente del tribunale o della Corte di Assise

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio (429, 456, 464), può, con decreto, per giustificati motivi, anticipare l’udienza o differirla non più di una volta (143 att.).

    2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private (60, 76, 84, 89), alla persona offesa (90) e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dall’art. 429 commi 3 e 4, il provvedimento è comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza.

  • Articolo 466 Codice di Procedura Penale: Facoltà dei difensori

    Articolo 466 Codice di Procedura Penale: Facoltà dei difensori

    Art. 466 c.p.p. – Facoltà dei difensori

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento (431, 432) e di estrarne copia.

  • Articolo 467 Codice di Procedura Penale: Atti urgenti

    Articolo 467 Codice di Procedura Penale: Atti urgenti

    Art. 467 c.p.p. – Atti urgenti

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Nei casi previsti dall’art. 392, il presidente del Tribunale o della Corte di Assise dispone, a richiesta di parte, l’assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento (240-bis coord.).

    2. Del giorno, dell’ora e del luogo stabiliti per il compimento dell’atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori.

    3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.