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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 109/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla legge della Regione Abruzzo sul patrimonio minerario dismesso: rinviare alle future leggi di bilancio la copertura delle spese successive al primo anno non viola, di per sé, l’obbligo costituzionale di copertura finanziaria.

Di cosa si tratta

Quando una legge prevede una spesa che si estende su più anni, deve indicare come coprirla. La Regione Abruzzo, con la legge n. 7 del 2022 sul recupero e la valorizzazione dei siti minerari dismessi, aveva stanziato una somma per il solo esercizio 2022, rinviando per gli anni successivi alle singole leggi di bilancio annuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma ritenendo che questo rinvio rendesse incerta e non garantita la copertura della spesa pluriennale, in possibile violazione dell’obbligo costituzionale di indicare i mezzi per far fronte alle nuove spese. La questione tocca un tema ricorrente nel diritto della contabilità pubblica: fino a che punto una legge può affidare alle future manovre di bilancio la copertura delle spese che si protraggono nel tempo, senza che ciò si traduca in una copertura solo apparente.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 14, comma 3, della legge della Regione Abruzzo n. 7 del 2022, in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, in relazione alle regole di contabilità pubblica (legge n. 196 del 2009), perché la norma rinviava la copertura delle spese successive al primo anno alle future leggi di bilancio.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Il rinvio alle leggi di bilancio annuali per la copertura delle spese pluriennali non è di per sé in contrasto con l’obbligo costituzionale di copertura, purché la spesa del primo esercizio sia adeguatamente coperta e il meccanismo rispetti le regole della contabilità pubblica.

Il principio

La legge regionale può coprire la spesa del primo anno e rinviare alle successive leggi di bilancio la copertura degli anni seguenti, senza violare l’art. 81 della Costituzione: ciò non equivale a una copertura mancante, purché il primo esercizio sia coperto e siano rispettate le regole contabili.

Domande e risposte

Una legge deve coprire subito tutte le spese future?

Non necessariamente. Per le spese che si protraggono nel tempo è ammesso coprire il primo esercizio e demandare gli anni successivi alle future leggi di bilancio, secondo le regole della contabilità pubblica.

Qual è la differenza con i casi in cui la copertura è stata bocciata?

Nei casi censurati la copertura era falsa o riferita a un esercizio già chiuso. Qui, invece, il primo anno era coperto e il rinvio alle leggi di bilancio era uno strumento legittimo per gli anni futuri.

Cosa deve garantire comunque la Regione?

Che la spesa iniziale abbia copertura effettiva e che il meccanismo di rinvio non si traduca in un’elusione dell’obbligo di indicare i mezzi finanziari. In tal caso la legge regge al vaglio costituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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