Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 107/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla legge Pinto: subordinare l’indennizzo per l’eccessiva durata di un processo amministrativo alla presentazione dell’istanza di prelievo non viola gli obblighi internazionali sul giusto processo.
Di cosa si tratta
Chi subisce un processo di durata irragionevole ha diritto a un indennizzo in base alla cosiddetta legge Pinto. Per il processo amministrativo, però, la legge subordina l’indennizzo alla presentazione di un rimedio preventivo: l’istanza di prelievo, con cui la parte chiede di accelerare la trattazione della causa, da depositare almeno sei mesi prima che scada il termine ragionevole. Chi non presenta quell’istanza vede dichiarata inammissibile la domanda di equa riparazione. La Corte d’appello di Bologna ha dubitato che questo meccanismo fosse compatibile con gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che impone agli Stati rimedi effettivi contro l’eccessiva durata dei processi. In gioco era il punto di equilibrio tra l’esigenza di responsabilizzare le parti, chiedendo loro di sollecitare il giudice, e la necessità di non rendere troppo gravoso l’accesso all’indennizzo per la lentezza della giustizia.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Bologna ha sollevato la questione sull’art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001 (legge Pinto), nella parte in cui rende inammissibile la domanda di equa riparazione per la durata del processo amministrativo se non è stata presentata l’istanza di prelievo come rimedio preventivo, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 della CEDU.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Subordinare l’indennizzo alla presentazione dell’istanza di prelievo, quale rimedio preventivo per sollecitare la definizione del processo, non contrasta con gli obblighi internazionali: si tratta di un onere ragionevole, coerente con la finalità di prevenire l’irragionevole durata anziché limitarsi a indennizzarla.
Il principio
Lo Stato può legittimamente subordinare l’indennizzo per la durata eccessiva del processo amministrativo alla presentazione di un rimedio preventivo, come l’istanza di prelievo: un onere ragionevole di questo tipo è compatibile con il diritto a un rimedio effettivo garantito dalla CEDU.
Domande e risposte
Che cos’è l’istanza di prelievo?
È la richiesta con cui la parte di un processo amministrativo chiede che la causa sia trattata con priorità. Funziona come rimedio preventivo: serve a sollecitare il giudice prima che la durata diventi irragionevole.
Chi non la presenta perde l’indennizzo?
Per il processo amministrativo sì: la legge subordina l’ammissibilità della domanda di equa riparazione alla presentazione tempestiva dell’istanza di prelievo. La Corte ha ritenuto questo onere ragionevole.
Perché la Corte ha ritenuto legittimo questo onere?
Perché lo scopo è prevenire la lentezza, non solo compensarla. Chiedere alla parte di attivarsi per accelerare il giudizio è coerente con il diritto a un rimedio effettivo previsto dalla Convenzione europea.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU (primo comma).
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Vedi anche
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