Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 111/2023 la Corte costituzionale ha rafforzato il diritto al silenzio dell’indagato: ha dichiarato illegittime, in parte, le norme che punivano come falso l’indagato che, prima di essere avvertito delle proprie garanzie, rendeva dichiarazioni non veritiere sui propri precedenti penali.
Di cosa si tratta
Chi è sottoposto a indagini ha il diritto di non rispondere e di non contribuire alla propria incriminazione. All’inizio dell’interrogatorio devono essergli rivolti precisi avvertimenti su questi diritti. Il problema affrontato dalla Corte riguardava il momento in cui all’indagato vengono chieste le informazioni sulla sua identità e sui suoi precedenti, previste dalle norme di attuazione del codice di procedura penale: tali domande venivano poste prima degli avvertimenti di garanzia, e se l’indagato mentiva sui propri precedenti penali poteva essere incriminato per il reato di falsa attestazione. Il Tribunale di Firenze ha sollevato la questione, perché punire chi mente in quel frangente, senza essere stato avvertito del diritto al silenzio, finisce per comprimere proprio quel diritto. In gioco era la tenuta delle garanzie difensive nella fase più delicata del procedimento penale, quella dei primi contatti tra indagato e autorità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato questioni sull’art. 495 del codice penale e, in via subordinata, sull’art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, lamentando che la disciplina permettesse di punire come falso le dichiarazioni dell’indagato sui propri precedenti rese prima di ricevere gli avvertimenti sul diritto al silenzio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti sul diritto al silenzio siano rivolti all’indagato o all’imputato prima che gli vengano chieste le informazioni di cui all’art. 21 delle norme di attuazione. Ha inoltre dichiarato l’illegittimità dell’art. 495, primo comma, del codice penale nella parte in cui non esclude la punibilità per quelle dichiarazioni rese senza i dovuti avvertimenti.
Il principio
Il diritto al silenzio impone che l’indagato sia avvertito delle proprie garanzie prima di essere interrogato anche sui propri precedenti: non può essere punito per il falso chi rende dichiarazioni non veritiere senza aver ricevuto quegli avvertimenti.
Domande e risposte
Che cos’è il diritto al silenzio?
È il diritto dell’indagato e dell’imputato di non rispondere e di non fornire elementi contro sé stessi. È una garanzia difensiva fondamentale, collegata al diritto di difesa tutelato dalla Costituzione.
Cosa cambia dopo questa sentenza?
Prima di chiedere all’indagato informazioni sui suoi precedenti, l’autorità deve avvertirlo dei suoi diritti. Se l’avvertimento manca, eventuali dichiarazioni false su quei precedenti non possono essere punite come reato di falso.
Significa che si può mentire all’autorità?
No. La decisione tutela solo la specifica situazione in cui all’indagato non sono ancora stati dati gli avvertimenti di garanzia. Non legittima in generale dichiarazioni mendaci all’autorità.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — inviolabilità del diritto di difesa, fondamento del diritto al silenzio.
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, anch’esso invocato dal giudice rimettente.
📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.