Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 112/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittima la legge della Regione Veneto n. 12 del 2022 sulle politiche sanitarie, perché alcune disposizioni sull’impiego dei medici in formazione contrastavano con i principi fondamentali fissati dallo Stato nella materia della tutela della salute.
Di cosa si tratta
L’organizzazione sanitaria è una materia a competenza concorrente: le Regioni possono legiferare, ma devono rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato. Per fronteggiare la carenza di medici, la Regione Veneto aveva introdotto, con la legge n. 12 del 2022, alcune misure per impiegare nei servizi sanitari medici in formazione specialistica e laureati abilitati, anche al di fuori dei percorsi ordinari di accesso alla professione e di specializzazione. Il Governo ha impugnato la legge ritenendo che la Regione, nel disciplinare l’accesso e l’impiego di questi medici, si fosse spinta oltre i limiti della propria competenza, derogando ai principi nazionali sulla formazione specialistica e sull’organizzazione del Servizio sanitario. In gioco era l’equilibrio tra l’esigenza, concreta e urgente, di garantire personale ai reparti, soprattutto nell’emergenza-urgenza, e la necessità di mantenere uniformi su tutto il territorio le regole sulla qualificazione dei medici.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato più disposizioni della legge della Regione Veneto n. 12 del 2022, tra cui l’art. 12, comma 2, e l’art. 21, commi 1, 2 e 3, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in particolare al terzo comma per contrasto con i principi fondamentali statali nella materia concorrente della tutela della salute, e al secondo comma per altri profili.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, commi 1 e 2, della legge regionale, per contrasto con i principi fondamentali statali in materia di tutela della salute ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Ha invece dichiarato inammissibile la questione sull’art. 21, comma 3, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera a), e non fondate le questioni sull’art. 12, comma 2, e gli altri profili dell’art. 21.
Il principio
Nella materia concorrente della tutela della salute la Regione non può dettare regole sull’impiego e sulla qualificazione dei medici in contrasto con i principi fondamentali fissati dallo Stato: anche un’esigenza emergenziale di personale non legittima la deroga a quelle regole uniformi.
Domande e risposte
Le Regioni non possono assumere medici per coprire le carenze di personale?
Possono organizzare i propri servizi sanitari, ma nel rispetto dei principi statali sulla formazione e sull’accesso alla professione. Non possono creare percorsi che si discostano dalle regole nazionali sulla qualificazione dei medici.
Cosa significa materia di competenza concorrente?
Significa che su quella materia, qui la tutela della salute, lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni dettano la disciplina di dettaglio. Una legge regionale che viola quei principi è incostituzionale.
L’emergenza nei pronto soccorso non giustifica deroghe?
La gravità della carenza di personale è un dato reale, ma per la Corte non basta a superare i limiti costituzionali: le deroghe ai principi statali spettano, semmai, al legislatore nazionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni; il terzo comma riserva allo Stato i principi fondamentali nella materia concorrente della tutela della salute.
- Art. 32 della Costituzione — tutela della salute come diritto fondamentale, sullo sfondo della disciplina dell’organizzazione sanitaria.
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Vedi anche
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