Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 113/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme del codice della strada introdotte dal cosiddetto decreto sicurezza del 2018, che vietavano a chi risiede in Italia da oltre sessanta giorni di circolare con un veicolo immatricolato all’estero, perché adottate senza i presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge.
Di cosa si tratta
Il codice della strada, dopo le modifiche del decreto-legge n. 113 del 2018 (il cosiddetto decreto sicurezza), aveva introdotto il divieto, per chi risiede in Italia da più di sessanta giorni, di guidare un veicolo immatricolato all’estero, con sanzioni a carico del trasgressore. La finalità dichiarata era contrastare l’uso di auto con targa straniera per eludere controlli, sanzioni e obblighi fiscali. Nel caso concreto un residente in Italia, fermato alla guida di un ciclomotore immatricolato all’estero, si era opposto alla sanzione del Prefetto di Napoli. Il giudice ha dubitato che quelle norme potessero essere inserite, con un emendamento, in un decreto-legge dedicato a tutt’altra materia. La questione tocca un nodo delicato del nostro sistema delle fonti: il decreto-legge è uno strumento eccezionale, utilizzabile solo in casi di necessità e urgenza, e non può essere riempito di norme estranee al suo oggetto originario.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato la questione sui commi 1-bis e 7-bis dell’art. 93 del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), introdotti dal decreto-legge n. 113 del 2018, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, perché quelle disposizioni sarebbero state inserite in un decreto-legge privo, per quella parte, dei requisiti di necessità e urgenza e disomogenee rispetto al suo contenuto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1-bis e 7-bis dell’art. 93 del codice della strada. Le norme erano state introdotte in sede di conversione di un decreto-legge dedicato a protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica, risultando estranee alla materia e prive dei presupposti che giustificano l’uso della decretazione d’urgenza, in violazione dell’art. 77 della Costituzione.
Il principio
Il decreto-legge può contenere solo norme coerenti con la situazione di necessità e urgenza che ne giustifica l’adozione: inserire in conversione disposizioni del tutto estranee all’oggetto del decreto viola l’art. 77 della Costituzione e ne determina l’illegittimità.
Domande e risposte
Chi risiede in Italia può ora circolare liberamente con un’auto estera?
La sentenza ha eliminato le specifiche norme dichiarate illegittime perché introdotte in modo viziato. Resta comunque la disciplina generale sulla circolazione e l’immatricolazione dei veicoli: il punto deciso riguarda il modo in cui quelle norme erano state adottate, non l’opportunità di regolare la materia.
Perché conta il modo in cui una norma viene approvata?
Perché la Costituzione ammette il decreto-legge solo in casi di necessità e urgenza. Se in conversione si aggiungono norme estranee, si aggira quella regola: la Corte può perciò dichiararle illegittime a prescindere dal loro contenuto.
Che cos’è la disomogeneità di un decreto-legge?
È la presenza, nello stesso decreto, di norme che non hanno alcun legame con l’oggetto e con le ragioni di urgenza che lo hanno motivato. La Corte la considera un indice della violazione dell’art. 77.
Norme collegate
- Art. 77 della Costituzione — presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge e limiti alla conversione.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.