Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 186 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il contributo statale di quattro milioni di euro destinato per legge al solo Teatro Eliseo di Roma, ritenendolo una sovvenzione irragionevole e discriminatoria.
Di cosa si tratta
Una norma statale del 2017 (art. 22, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017) aveva previsto un contributo di quattro milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a favore del Teatro Eliseo di Roma, «per spese ordinarie e straordinarie», in occasione del centenario della sua fondazione. Si tratta di una tipica «legge-provvedimento»: una legge che, invece di dettare regole generali, attribuisce un beneficio a un singolo destinatario. Altre imprese teatrali — tra cui le società che gestiscono i Teatri Quirino e altri — hanno contestato la misura, e il Consiglio di Stato ha sollevato la questione davanti alla Corte. Il punto in gioco riguarda la concorrenza e l’eguaglianza nel sostegno pubblico alla cultura: perché finanziare un solo teatro, in deroga ai criteri ordinari di riparto dei fondi per lo spettacolo dal vivo, mettendo gli altri operatori in posizione di svantaggio?
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge n. 96 del 2017. Il Consiglio di Stato lamentava il contrasto con gli artt. 3, 9, 33, 41 e 97 della Costituzione: la norma avrebbe determinato una disparità di trattamento e una sovvenzione irragionevole (art. 3), inciso sulla tutela della cultura e della libertà artistica (artt. 9 e 33), alterato la concorrenza tra imprese teatrali (art. 41) e leso il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione (art. 97).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017. La «legge-provvedimento» che destinava il finanziamento al solo Teatro Eliseo non ha superato lo scrutinio stretto di ragionevolezza cui sono sottoposte le norme di questo tipo, non emergendo — nemmeno dai lavori preparatori — le particolari ragioni che giustificassero un intervento finanziario straordinario di tale consistenza in favore di un unico beneficiario.
Il principio
Le leggi-provvedimento, che attribuiscono benefici a singoli destinatari, sono soggette a uno scrutinio stretto di ragionevolezza: un finanziamento pubblico mirato a un solo soggetto, in deroga ai criteri ordinari e senza una giustificazione specifica, viola il principio di eguaglianza e altera la concorrenza.
Domande e risposte
Che cos’è una «legge-provvedimento»?
È una legge che, invece di porre regole generali e astratte, dispone direttamente per un caso o un destinatario specifico, come l’attribuzione di un contributo a un singolo teatro. La Corte la ammette, ma la sottopone a un controllo di ragionevolezza più rigoroso del normale.
Perché il finanziamento è stato bocciato?
Perché destinava una somma rilevante a un solo teatro, in deroga ai metodi ordinari di finanziamento dello spettacolo dal vivo, senza che emergesse uno specifico interesse pubblico a giustificare il trattamento differenziato. Da qui l’irragionevolezza e la disparità rispetto agli altri operatori.
Significa che lo Stato non può finanziare i teatri?
No. Lo Stato può e deve sostenere la cultura, ma deve farlo con criteri generali, trasparenti e non discriminatori, applicabili a tutti gli operatori del settore. È il finanziamento «su misura» per un singolo beneficiario, privo di giustificazione, a essere illegittimo.
Cosa c’entra la concorrenza?
Un contributo riservato a un solo teatro gli attribuisce un vantaggio competitivo rispetto alle altre imprese che operano nello stesso mercato e si rivolgono allo stesso pubblico, alterando la concorrenza tutelata dall’art. 41 Cost.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza: la sovvenzione è stata ritenuta irragionevole e discriminatoria.
- Art. 9 della Costituzione — Tutela della cultura, sullo sfondo del sostegno pubblico ai teatri.
- Art. 33 della Costituzione — Libertà dell’arte, tra i parametri evocati.
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica e concorrenza, alterata dal finanziamento riservato a un solo operatore.
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, tra i parametri invocati dal rimettente.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.