Autore: Andrea Marton

  • Articolo 548 Codice di Procedura Penale: Deposito della sentenza

    Articolo 548 Codice di Procedura Penale: Deposito della sentenza

    Art. 548 c.p.p. – Deposito della sentenza

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. La sentenza è depositata in Cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall’art. 544 commi 2 e 3. n pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.

    2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell’art. 544 comma 3, l’avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. È notificato altresì a chi risulta difensore dell’imputato al momento del deposito della sentenza.

    3. L’avviso di deposito con l’estratto della sentenza è in ogni caso notificato all’imputato contumace (487) e comunicato al procuratore generale presso la Corte di Appello.

  • Articolo 549 Codice di Procedura Penale: Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

    Articolo 549 Codice di Procedura Penale: Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

    Art. 549 c.p.p. – Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.

  • Articolo 550 Codice di Procedura Penale: Casi di citazione diretta a giudizio

    Articolo 550 Codice di Procedura Penale: Casi di citazione diretta a giudizio

    Art. 550 c.p.p. – Casi di citazione diretta a giudizio

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il pubblico ministero esercita l’azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell’articolo 4.

    2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

    a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336 del codice penale;

    b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 337 del codice penale;

    c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’articolo 343, secondo comma, del codice penale;

    d) violazione di sigilli aggravata a norma dell’articolo 349, secondo comma, del codice penale;

    e) rissa aggravata a norma dell’articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso 0 abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

    f) furto aggravato a norma dell’articolo 625 del codice penale;

    g) ricettazione prevista dall’articolo 648 del codice penale.

    3. Se il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall’articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

  • Articolo 551 Codice di Procedura Penale: Procedimenti connessi

    Articolo 551 Codice di Procedura Penale: Procedimenti connessi

    Art. 551 c.p.p. – Procedimenti connessi

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Nel caso di procedimenti connessi, se la citazione diretta a giudizio è ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta dì rinvio a giudizio a norma dell’articolo 416.

  • Articolo 552 Codice di Procedura Penale: Decreto di citazione a giudizio

    Articolo 552 Codice di Procedura Penale: Decreto di citazione a giudizio

    Art. 552 c.p.p. – Decreto di citazione a giudizio

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

    a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l’indicazione dei difensori;

    b) l’indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

    c) l’enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge;

    d) l’indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

    e) l’avviso che l’imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;

    f) l’avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione;

    g) l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

    h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell’ausiliario che lo assiste.

    2. Il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall’avviso previsto dall’articolo 415-bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis.

    3. Il decreto di citazione è notificato all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

    4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell’articolo 416, comma 2.

  • Articolo 553 Codice di Procedura Penale: Trasmissione degli atti al giudice dell’udienza di comparizione in dibattimento

    Articolo 553 Codice di Procedura Penale: Trasmissione degli atti al giudice dell’udienza di comparizione in dibattimento

    Art. 553 c.p.p. – Trasmissione degli atti al giudice dell’udienza di comparizione in dibattimento

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.

  • Articolo 554 Codice di Procedura Penale: Atti urgenti

    Articolo 554 Codice di Procedura Penale: Atti urgenti

    Art. 554 c.p.p. – Atti urgenti

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell’articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma dell’articolo 553, comma 1.

  • Articolo 555 Codice di Procedura Penale: Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta

    Articolo 555 Codice di Procedura Penale: Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta

    Art. 555 c.p.p. – Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210 di cui intendono chiedere l’esame.

    2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l’imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1; l’imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.

    3. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

    4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove; inoltre, le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva.

    5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.

  • Articolo 556 Codice di Procedura Penale: Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta

    Articolo 556 Codice di Procedura Penale: Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta

    Art. 556 c.p.p. – Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Per il giudizio abbreviato e per l’applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili.

    2. Se manca l’udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. Si osserva altresì, in quanto applicabile, la disposizione dell’articolo 441-bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio.

  • Articolo 557 Codice di Procedura Penale: Procedimento per decreto

    Articolo 557 Codice di Procedura Penale: Procedimento per decreto

    Art. 557 c.p.p. – Procedimento per decreto

    In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

    1. Con l’atto di opposizione l’imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o presenta domanda di oblazione.

    2. Nel giudizio conseguente all’opposizione, l’imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.

    3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.