Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 113/2023 – Obbligo di reimmatricolare in Italia l’auto estera del residente

    Con la sentenza n. 113/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme del codice della strada introdotte dal cosiddetto decreto sicurezza del 2018, che vietavano a chi risiede in Italia da oltre sessanta giorni di circolare con un veicolo immatricolato all’estero, perché adottate senza i presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge.

    Di cosa si tratta

    Il codice della strada, dopo le modifiche del decreto-legge n. 113 del 2018 (il cosiddetto decreto sicurezza), aveva introdotto il divieto, per chi risiede in Italia da più di sessanta giorni, di guidare un veicolo immatricolato all’estero, con sanzioni a carico del trasgressore. La finalità dichiarata era contrastare l’uso di auto con targa straniera per eludere controlli, sanzioni e obblighi fiscali. Nel caso concreto un residente in Italia, fermato alla guida di un ciclomotore immatricolato all’estero, si era opposto alla sanzione del Prefetto di Napoli. Il giudice ha dubitato che quelle norme potessero essere inserite, con un emendamento, in un decreto-legge dedicato a tutt’altra materia. La questione tocca un nodo delicato del nostro sistema delle fonti: il decreto-legge è uno strumento eccezionale, utilizzabile solo in casi di necessità e urgenza, e non può essere riempito di norme estranee al suo oggetto originario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato la questione sui commi 1-bis e 7-bis dell’art. 93 del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992), introdotti dal decreto-legge n. 113 del 2018, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, perché quelle disposizioni sarebbero state inserite in un decreto-legge privo, per quella parte, dei requisiti di necessità e urgenza e disomogenee rispetto al suo contenuto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1-bis e 7-bis dell’art. 93 del codice della strada. Le norme erano state introdotte in sede di conversione di un decreto-legge dedicato a protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica, risultando estranee alla materia e prive dei presupposti che giustificano l’uso della decretazione d’urgenza, in violazione dell’art. 77 della Costituzione.

    Il principio

    Il decreto-legge può contenere solo norme coerenti con la situazione di necessità e urgenza che ne giustifica l’adozione: inserire in conversione disposizioni del tutto estranee all’oggetto del decreto viola l’art. 77 della Costituzione e ne determina l’illegittimità.

    Domande e risposte

    Chi risiede in Italia può ora circolare liberamente con un’auto estera?

    La sentenza ha eliminato le specifiche norme dichiarate illegittime perché introdotte in modo viziato. Resta comunque la disciplina generale sulla circolazione e l’immatricolazione dei veicoli: il punto deciso riguarda il modo in cui quelle norme erano state adottate, non l’opportunità di regolare la materia.

    Perché conta il modo in cui una norma viene approvata?

    Perché la Costituzione ammette il decreto-legge solo in casi di necessità e urgenza. Se in conversione si aggiungono norme estranee, si aggira quella regola: la Corte può perciò dichiararle illegittime a prescindere dal loro contenuto.

    Che cos’è la disomogeneità di un decreto-legge?

    È la presenza, nello stesso decreto, di norme che non hanno alcun legame con l’oggetto e con le ragioni di urgenza che lo hanno motivato. La Corte la considera un indice della violazione dell’art. 77.

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  • Corte cost. n. 186/2022 – Contributo statale al Teatro Eliseo e legge-provvedimento

    Con la sentenza n. 186 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il contributo statale di quattro milioni di euro destinato per legge al solo Teatro Eliseo di Roma, ritenendolo una sovvenzione irragionevole e discriminatoria.

    Di cosa si tratta

    Una norma statale del 2017 (art. 22, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017) aveva previsto un contributo di quattro milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a favore del Teatro Eliseo di Roma, «per spese ordinarie e straordinarie», in occasione del centenario della sua fondazione. Si tratta di una tipica «legge-provvedimento»: una legge che, invece di dettare regole generali, attribuisce un beneficio a un singolo destinatario. Altre imprese teatrali — tra cui le società che gestiscono i Teatri Quirino e altri — hanno contestato la misura, e il Consiglio di Stato ha sollevato la questione davanti alla Corte. Il punto in gioco riguarda la concorrenza e l’eguaglianza nel sostegno pubblico alla cultura: perché finanziare un solo teatro, in deroga ai criteri ordinari di riparto dei fondi per lo spettacolo dal vivo, mettendo gli altri operatori in posizione di svantaggio?

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge n. 96 del 2017. Il Consiglio di Stato lamentava il contrasto con gli artt. 3, 9, 33, 41 e 97 della Costituzione: la norma avrebbe determinato una disparità di trattamento e una sovvenzione irragionevole (art. 3), inciso sulla tutela della cultura e della libertà artistica (artt. 9 e 33), alterato la concorrenza tra imprese teatrali (art. 41) e leso il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione (art. 97).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017. La «legge-provvedimento» che destinava il finanziamento al solo Teatro Eliseo non ha superato lo scrutinio stretto di ragionevolezza cui sono sottoposte le norme di questo tipo, non emergendo — nemmeno dai lavori preparatori — le particolari ragioni che giustificassero un intervento finanziario straordinario di tale consistenza in favore di un unico beneficiario.

    Il principio

    Le leggi-provvedimento, che attribuiscono benefici a singoli destinatari, sono soggette a uno scrutinio stretto di ragionevolezza: un finanziamento pubblico mirato a un solo soggetto, in deroga ai criteri ordinari e senza una giustificazione specifica, viola il principio di eguaglianza e altera la concorrenza.

    Domande e risposte

    Che cos’è una «legge-provvedimento»?

    È una legge che, invece di porre regole generali e astratte, dispone direttamente per un caso o un destinatario specifico, come l’attribuzione di un contributo a un singolo teatro. La Corte la ammette, ma la sottopone a un controllo di ragionevolezza più rigoroso del normale.

    Perché il finanziamento è stato bocciato?

    Perché destinava una somma rilevante a un solo teatro, in deroga ai metodi ordinari di finanziamento dello spettacolo dal vivo, senza che emergesse uno specifico interesse pubblico a giustificare il trattamento differenziato. Da qui l’irragionevolezza e la disparità rispetto agli altri operatori.

    Significa che lo Stato non può finanziare i teatri?

    No. Lo Stato può e deve sostenere la cultura, ma deve farlo con criteri generali, trasparenti e non discriminatori, applicabili a tutti gli operatori del settore. È il finanziamento «su misura» per un singolo beneficiario, privo di giustificazione, a essere illegittimo.

    Cosa c’entra la concorrenza?

    Un contributo riservato a un solo teatro gli attribuisce un vantaggio competitivo rispetto alle altre imprese che operano nello stesso mercato e si rivolgono allo stesso pubblico, alterando la concorrenza tutelata dall’art. 41 Cost.

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  • Corte cost. n. 21/2023 – Precariato storico in Calabria: processo estinto

    Con l’ordinanza n. 21/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sull’impugnazione statale di una legge calabrese in materia di precariato storico, a seguito della rinuncia al ricorso.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due articoli di una legge della Regione Calabria del 2021 che modificava la disciplina sulla cosiddetta storicizzazione delle risorse del precariato storico, cioè la stabilizzazione di personale precario di lunga data nel pubblico impiego regionale. Secondo il Governo, le norme regionali eccedevano le competenze della Regione, incidendo su ambiti come l’ordinamento civile o i vincoli di finanza pubblica riservati allo Stato. Nel corso del giudizio in via principale, però, lo Stato ha rinunciato al ricorso, tipicamente perché la Regione ha modificato o abrogato le disposizioni contestate. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo, senza esaminare il merito. Anche questa vicenda mostra come molti contenziosi tra Stato e Regioni si compongano per via legislativa prima di arrivare a una decisione costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale gli artt. 1 e 3 della legge reg. Calabria 28 dicembre 2021, n. 42, in materia di storicizzazione delle risorse del precariato storico. È intervenuto un atto di rinuncia al ricorso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Non vi è stata alcuna pronuncia sul merito: la legge regionale, nel testo eventualmente modificato, resta in vigore.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso statale nel giudizio in via principale comporta l’estinzione del processo, senza esame del merito delle censure rivolte alla legge regionale.

    Domande e risposte

    Cos’è il precariato storico?

    È la condizione del personale precario impiegato da lungo tempo nella pubblica amministrazione, oggetto di interventi normativi volti alla stabilizzazione.

    La legge calabrese è stata bocciata?

    No. La Corte non ha deciso nel merito: ha dichiarato estinto il processo per rinuncia dello Stato al ricorso.

    Perché lo Stato impugnava la legge?

    Riteneva che la disciplina regionale sulla stabilizzazione eccedesse le competenze della Regione, incidendo su ambiti riservati allo Stato; la rinuncia ha poi chiuso il contenzioso.

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  • Corte cost. n. 187/2022 – Testo unico sul commercio della Campania davanti alla Corte

    Con la sentenza n. 187 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni del Testo unico sul commercio della Regione Campania, impugnate dal Governo per contrasto con la tutela del paesaggio e con il riparto di competenze.

    Di cosa si tratta

    Il commercio è materia in cui le Regioni hanno ampi spazi di disciplina, ma incontrano limiti quando le loro scelte incidono su valori riservati allo Stato, come la tutela del paesaggio o l’ordinamento civile. La Regione Campania aveva approvato un Testo unico sul commercio (legge reg. n. 7 del 2020) e successive modifiche (legge reg. n. 5 del 2021), che il Governo ha impugnato in più punti. Tra i profili contestati, norme che incidevano sull’esercizio di attività commerciali in aree soggette a tutela e una previsione in materia di concessioni demaniali marittime. La questione tocca interessi concreti di imprese e cittadini — dove e come si può svolgere l’attività commerciale — ma anche la corretta ripartizione dei poteri tra Stato e Regione, perché alcune scelte regionali rischiavano di scavalcare competenze statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate numerose disposizioni della legge della Regione Campania 21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio) e della legge reg. n. 5 del 2021. Il Presidente del Consiglio dei ministri invocava, tra gli altri, gli artt. 3, 9, secondo comma, 81, terzo comma, 117, secondo comma, lettere l) e s), e 120 della Costituzione, oltre al principio di leale collaborazione: le norme avrebbero violato la tutela del paesaggio, l’ordinamento civile e il riparto di competenze.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più disposizioni: gli artt. 19, comma 6, 28, comma 10, 83 e 130, comma 1, della legge reg. Campania n. 7 del 2020 (nella formulazione precedente alle modifiche del 2021), e l’art. 57, comma 2, della legge reg. n. 5 del 2021. Ha invece dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, altre questioni relative agli artt. 19 e 20 dello stesso Testo unico.

    Il principio

    La competenza regionale in materia di commercio non può spingersi fino a comprimere la tutela del paesaggio o a invadere l’ordinamento civile, riservati allo Stato: le disposizioni regionali che superano questi limiti sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono disciplinare il commercio?

    Sì, in larga misura: il commercio rientra tra le materie su cui le Regioni legiferano. Ma quando le loro norme toccano valori riservati allo Stato — come la tutela del paesaggio o l’ordinamento civile — devono rispettare i limiti del riparto di competenze.

    Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

    È una pronuncia di rigetto interpretativo: la Corte salva la norma, ma solo se la si interpreta nel modo indicato nella motivazione. Quell’interpretazione «costituzionalmente orientata» diventa vincolante per chi applica la legge.

    Perché il Governo ha impugnato il Testo unico campano?

    Perché riteneva che alcune sue disposizioni eccedessero la competenza regionale, incidendo su paesaggio, ordinamento civile e concessioni demaniali marittime, materie nelle quali lo Stato ha competenza esclusiva o pone principi vincolanti.

    Che effetto ha l’annullamento su norme già modificate?

    La Corte ha dichiarato illegittime le disposizioni nella formulazione precedente alle modifiche del 2021: ciò impedisce che quel testo, ormai superato, continui a produrre effetti nei rapporti ancora in corso.

    Norme collegate

    • Art. 9 della Costituzione — Il secondo comma tutela il paesaggio: parametro in base al quale alcune norme regionali sono state giudicate illegittime.
    • Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze Stato-Regioni: le lettere l) e s) del secondo comma (ordinamento civile e tutela dell’ambiente) sono tra i parametri invocati.
    • Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri del ricorso governativo.
    • Art. 81 della Costituzione — Equilibrio di bilancio, richiamato in relazione ad alcune disposizioni.
    • Art. 120 della Costituzione — Limiti all’esercizio dei poteri regionali, invocato dal ricorrente.
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  • Corte cost. n. 188/2022 – Taglio permanente dell’indennità del Garante dei minori

    Con la sentenza n. 188 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del Veneto che decurtava in modo permanente l’indennità spettante al titolare dell’Ufficio del Garante per la tutela dei minori, in contrasto con i principi di ragionevolezza e affidamento.

    Di cosa si tratta

    La vicenda riguarda il trattamento economico del titolare dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori della Regione Veneto. Una legge finanziaria regionale del 2012 aveva ridotto al 30 per cento l’indennità di diaria, i rimborsi spese e il trattamento di missione spettanti a chi ricopriva quell’incarico. La controversia nasce dal ricorso dell’ex titolare dell’Ufficio, che lamentava una decurtazione non temporanea ma definitiva del proprio compenso. Il Consiglio di Stato ha sollevato la questione. Il tema tocca un principio generale: i tagli alle indennità pubbliche sono ammessi dalla giurisprudenza costituzionale, ma a precise condizioni — devono essere temporanei e finalizzati al contenimento della spesa pubblica. Una riduzione permanente e sproporzionata rischia invece di tradursi in un trattamento iniquo e di ledere l’affidamento di chi ricopre l’incarico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 7 della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13. Il Consiglio di Stato lamentava il contrasto con gli artt. 3, secondo comma, 36 e 53 della Costituzione: la norma avrebbe violato il principio di ragionevolezza e di eguaglianza (per la sproporzione e la disparità di trattamento), il principio della retribuzione proporzionata al lavoro e i principi in materia di concorso alle spese pubbliche, oltre a ledere il legittimo affidamento per il carattere permanente della decurtazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge reg. Veneto n. 13 del 2012. La riduzione, per il suo carattere permanente e sproporzionato, non rispettava le condizioni alle quali la giurisprudenza costituzionale ammette i cosiddetti «tagli lineari» alle indennità pubbliche.

    Il principio

    I tagli alle indennità e ai compensi pubblici sono costituzionalmente ammissibili solo se temporanei e finalizzati al contenimento della spesa: una decurtazione permanente e sproporzionata viola i principi di ragionevolezza, di eguaglianza e di tutela dell’affidamento.

    Domande e risposte

    I tagli alle indennità pubbliche sono sempre vietati?

    No. La Corte li ammette, ma a due condizioni: che siano temporanei e che servano effettivamente a contenere la spesa pubblica. Un sacrificio circoscritto nel tempo e giustificato da esigenze di bilancio è legittimo; uno permanente e generalizzato no.

    Perché questa riduzione era illegittima?

    Perché era permanente, non temporanea, e sproporzionata rispetto ai tagli ordinari previsti dalla legislazione statale: mancavano così le condizioni che la giurisprudenza costituzionale richiede per ritenere ammissibile la decurtazione.

    Cosa si intende per «legittimo affidamento»?

    È la tutela della ragionevole aspettativa di chi confida nella stabilità di una situazione giuridica. Una riduzione definitiva e improvvisa del trattamento economico, senza un limite temporale, frustra questo affidamento e per questo è stata censurata.

    La pronuncia riguarda solo il Garante dei minori?

    L’annullamento colpisce la specifica norma veneta su quell’Ufficio, ma il principio — tagli alle indennità ammessi solo se temporanei e proporzionati — ha portata generale e vale per ogni riduzione di compensi pubblici.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza: la decurtazione è stata ritenuta sproporzionata e fonte di disparità di trattamento.
    • Art. 36 della Costituzione — Retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, parametro invocato contro la riduzione del compenso.
    • Art. 53 della Costituzione — Concorso alle spese pubbliche secondo capacità contributiva, tra i parametri evocati dal rimettente.
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  • Corte cost. n. 63/2023 – Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e parità di garanzie

    Con la sentenza n. 63/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che, nel ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, garantiva al cittadino meno tutele rispetto al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

    Di cosa si tratta

    Il ricorso straordinario è un rimedio amministrativo che consente al cittadino di contestare un atto della pubblica amministrazione senza andare subito davanti al giudice. A livello nazionale si propone al Presidente della Repubblica, ed è caratterizzato da un parere del Consiglio di Stato dal quale l’amministrazione non può discostarsi liberamente. In Sicilia esiste un rimedio analogo, il ricorso straordinario al Presidente della Regione. La norma impugnata (art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 373 del 2003) disciplinava però il parere dell’organo consultivo siciliano in modo da offrire al ricorrente meno garanzie rispetto a quelle previste a livello nazionale. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. Il problema è concreto per chi sceglie questo rimedio: a parità di situazione, il cittadino siciliano si trovava meno tutelato del cittadino che ricorre al Presidente della Repubblica, senza una ragione che giustificasse la differenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 373 del 2003 (norme di attuazione dello statuto siciliano), in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la minore tutela offerta rispetto al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 373 del 2003, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Ha rilevato che non esistono elementi di differenziazione tra il ricorso straordinario nazionale e quello siciliano idonei a giustificare una diversità di tale portata, quanto alla natura del parere dell’organo consultivo e alla possibilità di discostarsene, che si risolva in una minore tutela del ricorrente. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite.

    Il principio

    Il cittadino che si avvale del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana deve godere delle stesse garanzie previste per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Una disciplina che offra una tutela minore, senza ragioni che la giustifichino, viola l’eguaglianza e il diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Che cos’è il ricorso straordinario?

    È un rimedio amministrativo che permette di contestare un atto della pubblica amministrazione senza andare subito in tribunale. A livello nazionale si propone al Presidente della Repubblica.

    Perché la disciplina siciliana è stata annullata?

    Perché offriva al ricorrente meno garanzie rispetto al ricorso nazionale, in particolare riguardo al parere dell’organo consultivo, senza una ragione che giustificasse la differenza.

    Quale ruolo ha il parere dell’organo consultivo?

    Nel ricorso straordinario il parere dell’organo consultivo ha un peso rilevante: l’amministrazione non può discostarsene liberamente. Garantirne la stessa forza è essenziale per la tutela del cittadino.

    Cosa cambia per chi ricorre in Sicilia?

    Il ricorrente siciliano ottiene ora le stesse garanzie del ricorso straordinario nazionale, senza la minore tutela che la norma annullata gli riservava.

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  • Corte cost. n. 22/2023 – Governo del territorio e tutela del paesaggio in Lombardia: questione inammissibile

    Con l’ordinanza n. 22/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione su una norma lombarda di governo del territorio, sollevata in relazione alla tutela del paesaggio.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, sul governo del territorio, contiene all’art. 83 disposizioni che il TAR per la Lombardia, in una controversia tra un’impresa e un Comune, ha ritenuto possibili in contrasto con la tutela del paesaggio. La Costituzione affida allo Stato, all’art. 117, secondo comma, lettera s), la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, di cui il paesaggio fa parte. Le Regioni possono disciplinare il governo del territorio, ma non possono abbassare il livello di tutela paesaggistica fissato dallo Stato attraverso il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il giudice ha quindi dubitato che la norma lombarda rispettasse questo limite. La Corte, tuttavia, non ha potuto esaminare la questione nel merito, riscontrandone l’inammissibilità per il modo in cui era stata prospettata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 della legge reg. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 146 e 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Non è entrata nel merito del rapporto tra governo del territorio e tutela del paesaggio, a causa di vizi nella prospettazione della questione: la norma regionale resta in vigore.

    Il principio

    La tutela del paesaggio rientra nella competenza esclusiva statale: le Regioni non possono comprimerla nel disciplinare il governo del territorio. La questione, però, è stata dichiarata inammissibile per difetti nel modo in cui è stata sollevata.

    Domande e risposte

    Perché la tutela del paesaggio spetta allo Stato?

    Perché l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. assegna allo Stato la competenza esclusiva sulla tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, di cui il paesaggio è parte.

    La norma lombarda è stata annullata?

    No. La questione è stata dichiarata inammissibile: la Corte non si è pronunciata nel merito e la disposizione resta efficace.

    Le Regioni possono disciplinare il territorio?

    Sì, il governo del territorio è materia di competenza concorrente; ma non possono ridurre il livello di tutela paesaggistica fissato dallo Stato.

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  • Corte cost. n. 64/2023 – Giornata della memoria regionale e copertura della spesa

    Con la sentenza n. 64/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge della Regione Siciliana che istituiva la giornata della memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669, salvando però le norme prive di nuovi oneri per il bilancio.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni possono istituire giornate celebrative legate alla storia e all’identità del territorio. Anche queste iniziative, però, se comportano spese devono indicarne la copertura finanziaria, secondo le regole costituzionali sull’equilibrio di bilancio. La legge della Regione Siciliana 13 aprile 2022, n. 8 istituiva la giornata della memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669; alcune sue disposizioni, integrate da una norma della legge di stabilità regionale (legge reg. n. 13 del 2022), prevedevano attività e impegni che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, generavano oneri privi di copertura. La Corte ha distinto, all’interno della stessa legge, tra le norme meramente celebrative e simboliche, che non comportano spese, e quelle che invece introducevano oneri finanziari senza indicarne le risorse. Il caso illustra come il vincolo della copertura della spesa si applichi anche alle iniziative di valore culturale e identitario, quando queste si traducono in costi a carico del bilancio regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge reg. Siciliana n. 8 del 2022 e l’art. 12, comma 58, della legge reg. n. 13 del 2022 (che vi aveva inserito una disposizione), in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, per difetto di copertura degli oneri introdotti.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 4-bis della legge reg. Siciliana n. 8 del 2022, il secondo introdotto dall’art. 12, comma 58, della legge reg. n. 13 del 2022, per i profili di copertura della spesa. Ha invece dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 1, 2, 3 e 5 della stessa legge, promosse in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., trattandosi di disposizioni prive di nuovi oneri.

    Il principio

    Anche le leggi regionali di valore celebrativo e identitario devono rispettare l’obbligo di copertura finanziaria quando introducono spese: le norme onerose prive di indicazione delle risorse sono illegittime, mentre quelle puramente simboliche, senza nuovi oneri, restano valide.

    Domande e risposte

    Una Regione può istituire una giornata della memoria?

    Sì. Istituire giornate celebrative legate alla storia del territorio rientra nelle possibilità del legislatore regionale; il problema sorge solo se l’iniziativa comporta spese non coperte.

    Perché alcune norme sono cadute e altre no?

    Sono cadute le disposizioni che introducevano oneri finanziari senza copertura; sono rimaste valide quelle meramente celebrative, che non comportano nuove spese per il bilancio.

    Cosa impone l’art. 81 della Costituzione?

    Impone che ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri indichi i mezzi per farvi fronte, a garanzia dell’equilibrio del bilancio pubblico.

    La giornata della memoria dell’Etna resta in vigore?

    La parte celebrativa, priva di oneri, resta valida; cadono soltanto le disposizioni che prevedevano spese senza copertura finanziaria.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 23/2023 – Giudici di pace e magistratura onoraria: restituzione degli atti

    Con l’ordinanza n. 23/2023 la Corte costituzionale ha restituito gli atti al Tribunale di Brescia sulla questione relativa allo statuto dei giudici di pace e della magistratura onoraria.

    Di cosa si tratta

    La condizione giuridica ed economica dei giudici di pace e degli altri magistrati onorari è stata oggetto di un’ampia riforma e di un acceso confronto, anche in sede europea, sui loro diritti. Il Tribunale di Brescia aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 7 della legge n. 374 del 1991, che ha istituito il giudice di pace, e sull’art. 1 del d.lgs. n. 92 del 2016, in materia di conferma nell’incarico dei magistrati onorari. Nel corso del giudizio costituzionale, il quadro normativo di riferimento è cambiato per effetto di interventi del legislatore sulla magistratura onoraria. Di fronte a queste sopravvenienze, la Corte non ha deciso le questioni nel testo originario, ma ha restituito gli atti al giudice rimettente perché ne rivaluti la rilevanza alla luce della disciplina aggiornata. È la risposta tipica quando una riforma incide proprio sulle norme oggetto del dubbio di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e dell’art. 1 del d.lgs. 31 maggio 2016, n. 92, in materia di magistratura onoraria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia, affinché riconsideri la questione alla luce delle modifiche normative sopravvenute sullo statuto della magistratura onoraria.

    Il principio

    Le sopravvenienze normative sulla magistratura onoraria impongono al giudice rimettente di rivalutare la rilevanza delle questioni: la Corte restituisce gli atti senza pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Chi sono i magistrati onorari?

    Sono giudici e pubblici ministeri non di carriera, come i giudici di pace, che esercitano funzioni giurisdizionali a tempo determinato e con uno statuto diverso da quello dei magistrati togati.

    La questione sui giudici di pace è stata decisa?

    No. La Corte ha restituito gli atti al giudice per riconsiderarla alla luce delle modifiche normative sopravvenute.

    Perché la magistratura onoraria è oggetto di contenzioso?

    Perché lo statuto dei magistrati onorari, in particolare i loro diritti, è stato a lungo discusso anche in rapporto al diritto dell’Unione europea, spingendo a successivi interventi legislativi.

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 189/2022 – Nomina dei direttori delle aziende sanitarie in Valle d’Aosta

    Con la sentenza n. 189 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della Valle d’Aosta sulla nomina del direttore generale dell’azienda sanitaria e sulla composizione della commissione di selezione, in contrasto con i principi statali in materia di sanità.

    Di cosa si tratta

    La nomina dei vertici delle aziende sanitarie locali è regolata da principi statali che mirano a garantire trasparenza e qualità nella selezione dei direttori generali. La normativa nazionale prevede che si formi, tramite apposita procedura, un elenco ristretto di candidati idonei e consente di attingere a quell’elenco, negli anni successivi, solo in casi eccezionali. La Valle d’Aosta, con una legge del 2021, aveva introdotto regole più flessibili: consentiva di attingere «più di una volta» da una precedente rosa di candidati anche nei casi di normale scadenza dell’incarico, e modificava la composizione della commissione di selezione. Il Governo ha impugnato queste previsioni. Il tema riguarda da vicino i cittadini: la qualità della sanità dipende anche da come vengono scelti i manager che la dirigono, e le procedure selettive servono proprio a evitare nomine discrezionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, 2 (comma 2), 5 e 9 (comma 4) della legge della Regione Valle d’Aosta 9 novembre 2021, n. 31. Il Presidente del Consiglio dei ministri lamentava il contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, che colloca la «tutela della salute» tra le materie di competenza concorrente: la Regione, nel definire la nomina dei direttori generali e la composizione della commissione, avrebbe violato i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale (in particolare il d.lgs. n. 171 del 2016 e il d.lgs. n. 502 del 1992).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 5 della legge reg. Valle d’Aosta n. 31 del 2021, quest’ultimo nella parte relativa alla composizione della commissione di selezione (che prevedeva un dirigente regionale e due esperti, anziché tre esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie). In via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, ha esteso la declaratoria ad altre parti collegate dello stesso art. 5.

    Il principio

    Nella materia concorrente della tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) la Regione deve rispettare i principi fondamentali statali sulla selezione dei direttori generali delle aziende sanitarie: non può rendere ordinaria la facoltà di attingere a elenchi già formati, né alterare la composizione tecnica della commissione di selezione.

    Domande e risposte

    Perché la nomina del direttore sanitario è così regolata?

    Perché la selezione attraverso un elenco di idonei formato con procedura trasparente serve a garantire competenza e imparzialità nella scelta dei manager sanitari, riducendo la discrezionalità politica. Sono principi fondamentali fissati dallo Stato che le Regioni devono rispettare.

    Cosa c’era di sbagliato nel poter attingere «più di una volta»?

    La regola statale consente di attingere a un elenco già formato solo in casi eccezionali e per un periodo limitato. Trasformare questa eccezione in una facoltà ordinaria, utilizzabile anche alla normale scadenza dell’incarico, contraddice il principio della selezione su procedura aggiornata.

    Perché la composizione della commissione è stata censurata?

    Perché la normativa statale richiede una commissione composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie. Sostituire uno di essi con un dirigente regionale ne abbassa il carattere tecnico e indipendente, in contrasto con i principi fondamentali.

    Cosa comporta una dichiarazione «in via consequenziale»?

    È lo strumento, previsto dall’art. 27 della legge n. 87 del 1953, con cui la Corte estende l’annullamento a norme strettamente collegate a quelle dichiarate illegittime, anche se non specificamente impugnate, per evitare incoerenze nell’ordinamento.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Il terzo comma colloca la tutela della salute tra le materie di competenza concorrente: parametro in base al quale le norme valdostane sono state giudicate illegittime.
    • Art. 32 della Costituzione — Tutela della salute come diritto fondamentale, sullo sfondo della disciplina sanitaria in esame.
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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 65/2023 – Sospensione del processo per incapacità psicofisica dell’imputato

    Con la sentenza n. 65/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 72-bis del codice di procedura penale nella parte in cui faceva riferimento alla sola incapacità «mentale» e non a quella «psicofisica», estendendo la garanzia a chi è incapace di partecipare al processo per qualunque causa.

    Di cosa si tratta

    Un imputato deve essere in grado di partecipare coscientemente al proprio processo. Se non lo è in modo reversibile, il processo viene sospeso; se l’incapacità è irreversibile, l’art. 72-bis del codice di procedura penale prevede una pronuncia di non doversi procedere. Il problema sollevato dal Tribunale di Lecce riguardava il fatto che la norma faceva riferimento alla sola incapacità «mentale», escludendo chi fosse incapace di partecipare per cause fisiche, pur trovandosi nella stessa identica condizione di non poter seguire il processo. La questione è concreta e tocca un diritto fondamentale: chi non può comprendere o seguire il giudizio per una grave menomazione, anche solo fisica, si trova nella medesima impossibilità di chi ha un’incapacità mentale. Limitare la garanzia alla sola sfera mentale creava una disparità di trattamento tra situazioni equivalenti, in contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 72-bis del codice di procedura penale (e, in subordine, dell’art. 159 del codice penale), in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, per l’ingiustificata limitazione della garanzia alla sola incapacità «mentale».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale» anziché a quello «psicofisico». In via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, ha esteso la stessa correzione agli artt. 70, 71 e 72 cod. proc. pen., sostituendo i riferimenti all’incapacità «mentale» o «di mente» con quello, più ampio, allo stato «psicofisico». La questione subordinata è rimasta assorbita.

    Il principio

    La garanzia di non procedere contro chi non può partecipare coscientemente al processo deve valere per ogni forma di incapacità irreversibile, sia mentale sia fisica. Limitarla alla sola sfera mentale crea una disparità irragionevole tra situazioni equivalenti, in contrasto con l’eguaglianza e il diritto di difesa.

    Domande e risposte

    Cosa significa incapacità «psicofisica» dell’imputato?

    È l’impossibilità, per cause mentali o fisiche, di partecipare coscientemente al proprio processo. Dopo questa sentenza la garanzia copre entrambe le ipotesi, non solo quella mentale.

    Perché la limitazione alla sfera «mentale» era incostituzionale?

    Perché chi non può seguire il processo per una grave causa fisica si trova nella stessa condizione di chi ha un’incapacità mentale: trattarli diversamente violava l’eguaglianza e il diritto di difesa.

    Cosa accade se l’incapacità viene meno?

    Il codice prevede che l’azione penale sia riproponibile se lo stato incapacitante cessa o si accerta che era stato erroneamente dichiarato; la chiusura del processo non è quindi necessariamente definitiva.

    La sentenza ha modificato anche altre norme?

    Sì. In via consequenziale ha corretto anche gli artt. 70, 71 e 72 del codice di procedura penale, allineandoli al nuovo riferimento allo stato «psicofisico».

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 24/2023 – Correzione di errore materiale in una precedente sentenza

    Con l’ordinanza n. 24/2023 la Corte costituzionale ha corretto alcuni errori materiali contenuti nella motivazione della propria sentenza n. 253 del 2022.

    Di cosa si tratta

    Non tutte le pronunce della Corte costituzionale decidono questioni di legittimità: alcune servono a sistemare aspetti tecnici delle decisioni già adottate. È il caso di questa ordinanza, che interviene per correggere meri errori materiali presenti nella motivazione di una precedente sentenza, la n. 253 del 2022. Per errore materiale si intende uno sbaglio di scrittura o di trascrizione che non incide sul contenuto della decisione: ad esempio una parola di troppo o un refuso che altera la lettura del testo senza modificarne il significato giuridico. La correzione lascia del tutto intatto il merito della sentenza e serve solo a rendere il testo chiaro e coerente. È uno strumento ordinario, previsto per garantire l’esattezza formale dei provvedimenti, e non comporta alcuna nuova valutazione delle questioni già decise.

    La questione di legittimità costituzionale

    Nel procedimento per la correzione dell’errore materiale, la Corte ha riscontrato che nella sentenza n. 253 del 2022, al punto 1.2. del Considerato in diritto, erano presenti parole superflue dovute a mero errore di trascrizione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la correzione degli errori materiali della sentenza n. 253 del 2022, espungendo dal quarto capoverso del punto 1.2. del Considerato in diritto alcune parole inserite per refuso. La decisione non incide in alcun modo sul contenuto sostanziale della pronuncia corretta.

    Il principio

    Gli errori materiali presenti nelle pronunce della Corte possono essere corretti con apposita ordinanza, senza che ciò modifichi il contenuto sostanziale della decisione.

    Domande e risposte

    Cos’è un errore materiale?

    È uno sbaglio di scrittura o trascrizione (un refuso, una parola di troppo) che non incide sul significato giuridico della decisione e può essere corretto in qualsiasi momento.

    La correzione cambia l’esito della sentenza n. 253 del 2022?

    No. Riguarda solo la forma del testo: il contenuto e la decisione restano identici.

    Perché serve un’ordinanza apposita?

    Per garantire la certezza e l’esattezza dei provvedimenti: la correzione formale è disposta con un atto autonomo che dà conto delle modifiche apportate.

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