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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 17/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme pugliesi sul recupero dei sottotetti e dei locali, perché incidevano sulla tutela del paesaggio riservata allo Stato; ha invece respinto altre censure.

Di cosa si tratta

La Regione Puglia, con la legge n. 38 del 2021, aveva modificato la disciplina sul recupero a fini abitativi di sottotetti, porticati e locali seminterrati, ampliando le possibilità di intervento edilizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge ritenendo che essa, agevolando il recupero di questi spazi, finisse per derogare ai vincoli paesaggistici e ambientali, materia di competenza esclusiva statale. La Costituzione affida infatti allo Stato la tutela dell’ambiente e del paesaggio (art. 117, secondo comma, lettera s, e art. 9), e le Regioni non possono abbassarne il livello di protezione neppure per favorire il recupero del patrimonio edilizio. La Corte ha dovuto distinguere tra le previsioni che effettivamente comprimevano la tutela paesaggistica e quelle che restavano nei limiti della competenza regionale sull’edilizia e sul governo del territorio.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. Puglia 30 novembre 2021, n. 38, deducendo il contrasto, tra l’altro, con gli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. Puglia n. 38 del 2021. Ha invece dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 1 e 2 sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, Cost., in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio. Le disposizioni che comprimevano la tutela paesaggistica sono state quindi rimosse.

Il principio

Le Regioni non possono, agevolando il recupero edilizio di sottotetti e locali, derogare ai vincoli paesaggistici fissati dallo Stato: le norme che lo fanno sono illegittime, mentre restano salve quelle che non incidono sul livello di tutela.

Domande e risposte

Il recupero dei sottotetti è ancora possibile in Puglia?

La disciplina che ampliava le possibilità di recupero in deroga ai vincoli paesaggistici è stata dichiarata illegittima; resta applicabile la normativa che rispetta la tutela del paesaggio fissata dallo Stato.

Perché la Corte distingue tra le varie disposizioni?

Perché alcune norme comprimevano la tutela paesaggistica, di competenza statale, mentre altre rientravano nella competenza regionale: solo le prime sono state annullate.

Cos’è la Convenzione europea sul paesaggio?

È un trattato internazionale che impegna gli Stati a tutelare, gestire e pianificare i paesaggi; è richiamato come parametro tramite l’art. 117, primo comma, Cost.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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