Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 17/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme pugliesi sul recupero dei sottotetti e dei locali, perché incidevano sulla tutela del paesaggio riservata allo Stato; ha invece respinto altre censure.
Di cosa si tratta
La Regione Puglia, con la legge n. 38 del 2021, aveva modificato la disciplina sul recupero a fini abitativi di sottotetti, porticati e locali seminterrati, ampliando le possibilità di intervento edilizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge ritenendo che essa, agevolando il recupero di questi spazi, finisse per derogare ai vincoli paesaggistici e ambientali, materia di competenza esclusiva statale. La Costituzione affida infatti allo Stato la tutela dell’ambiente e del paesaggio (art. 117, secondo comma, lettera s, e art. 9), e le Regioni non possono abbassarne il livello di protezione neppure per favorire il recupero del patrimonio edilizio. La Corte ha dovuto distinguere tra le previsioni che effettivamente comprimevano la tutela paesaggistica e quelle che restavano nei limiti della competenza regionale sull’edilizia e sul governo del territorio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. Puglia 30 novembre 2021, n. 38, deducendo il contrasto, tra l’altro, con gli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. Puglia n. 38 del 2021. Ha invece dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 1 e 2 sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, Cost., in relazione alla Convenzione europea sul paesaggio. Le disposizioni che comprimevano la tutela paesaggistica sono state quindi rimosse.
Il principio
Le Regioni non possono, agevolando il recupero edilizio di sottotetti e locali, derogare ai vincoli paesaggistici fissati dallo Stato: le norme che lo fanno sono illegittime, mentre restano salve quelle che non incidono sul livello di tutela.
Domande e risposte
Il recupero dei sottotetti è ancora possibile in Puglia?
La disciplina che ampliava le possibilità di recupero in deroga ai vincoli paesaggistici è stata dichiarata illegittima; resta applicabile la normativa che rispetta la tutela del paesaggio fissata dallo Stato.
Perché la Corte distingue tra le varie disposizioni?
Perché alcune norme comprimevano la tutela paesaggistica, di competenza statale, mentre altre rientravano nella competenza regionale: solo le prime sono state annullate.
Cos’è la Convenzione europea sul paesaggio?
È un trattato internazionale che impegna gli Stati a tutelare, gestire e pianificare i paesaggi; è richiamato come parametro tramite l’art. 117, primo comma, Cost.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione – tutela del paesaggio come principio fondamentale
- Art. 117 della Costituzione – competenza esclusiva statale sulla tutela del paesaggio e vincoli internazionali
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.