Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 31/2023 la Corte costituzionale ha restituito gli atti al Magistrato di sorveglianza di Avellino sulla questione dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, dopo le modifiche normative sull’ostatività.
Di cosa si tratta
L’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 disciplina i cosiddetti reati ostativi, per i quali l’accesso a benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione è precluso o fortemente limitato in assenza di collaborazione con la giustizia. Su questa disciplina la Corte costituzionale era intervenuta più volte, sollecitando il legislatore a una riforma. Il Magistrato di sorveglianza di Avellino aveva sollevato una questione di legittimità della norma; nelle more, però, il legislatore è intervenuto modificando proprio il regime dell’ostatività. Di fronte a questo mutamento, la Corte non ha deciso la questione, ma ha restituito gli atti al giudice perché ne valutasse la perdurante rilevanza alla luce del nuovo testo. È la tipica risposta della Corte quando una riforma sopravvenuta rende necessario riconsiderare il dubbio di costituzionalità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Magistrato di sorveglianza di Avellino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di benefici penitenziari per i reati ostativi.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché riconsideri la questione alla luce delle sopravvenute modifiche normative sulla disciplina dell’ostatività penitenziaria.
Il principio
Le riforme legislative sopravvenute in materia di ostatività penitenziaria impongono al giudice rimettente di rivalutare la rilevanza della questione: la Corte restituisce gli atti senza decidere nel merito.
Domande e risposte
Cosa sono i reati ostativi?
Sono reati di particolare gravità per i quali l’accesso a benefici penitenziari e misure alternative è precluso o limitato in assenza di collaborazione con la giustizia, secondo l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario.
La Corte ha cancellato l’ostatività?
No. Con questa ordinanza non ha deciso nel merito: ha restituito gli atti al giudice per riconsiderare la questione dopo le modifiche normative.
Perché restituire gli atti invece di decidere?
Perché il legislatore ha modificato la disciplina nel corso del giudizio: la Corte evita di pronunciarsi su un testo superato e chiede al giudice di rivalutare la rilevanza.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.