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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 30/2023 la Corte costituzionale ha restituito gli atti al Tribunale di sorveglianza di Perugia sulla questione dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, dopo le modifiche sopravvenute in tema di ostatività.

Di cosa si tratta

Come per l’ordinanza n. 31 del 2023, anche in questo caso la questione riguardava l’art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, cioè la disciplina dei reati ostativi all’accesso ai benefici penitenziari. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva sollevato il dubbio di costituzionalità della norma. Durante il giudizio costituzionale, il legislatore è intervenuto a riformare proprio quel regime, su sollecitazione della stessa giurisprudenza costituzionale che aveva segnalato l’esigenza di superare gli automatismi più rigidi. Mutato il quadro normativo, la Corte ha preferito non decidere la questione nel testo originario, restituendo gli atti al giudice rimettente affinché valuti se il dubbio sia ancora rilevante e attuale rispetto alla nuova disciplina. La pronuncia conferma il dialogo tra Corte e legislatore su un tema che incide sul senso rieducativo della pena.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di benefici penitenziari per i reati ostativi.

La decisione della Corte

La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Perugia, perché riconsideri la questione alla luce delle modifiche normative sopravvenute sulla disciplina dell’ostatività.

Il principio

La sopravvenienza di una riforma legislativa sull’ostatività penitenziaria impone la restituzione degli atti al giudice rimettente per la rivalutazione della rilevanza, senza decisione nel merito.

Domande e risposte

Perché due ordinanze simili (30 e 31 del 2023)?

Perché diversi giudici avevano sollevato la stessa questione sull’art. 4-bis; la riforma sopravvenuta ha indotto la Corte a restituire gli atti in entrambi i casi.

La pena per i reati ostativi è cambiata?

La disciplina dell’accesso ai benefici è stata modificata dal legislatore: la Corte non ha deciso nel merito e ha rinviato la valutazione ai giudici rimettenti.

Cosa c’entra la funzione rieducativa della pena?

L’art. 27 Cost. impone che la pena tenda alla rieducazione: gli automatismi che precludono i benefici sono stati al centro del confronto tra Corte e legislatore.

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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