Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 63/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che, nel ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, garantiva al cittadino meno tutele rispetto al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Di cosa si tratta
Il ricorso straordinario è un rimedio amministrativo che consente al cittadino di contestare un atto della pubblica amministrazione senza andare subito davanti al giudice. A livello nazionale si propone al Presidente della Repubblica, ed è caratterizzato da un parere del Consiglio di Stato dal quale l’amministrazione non può discostarsi liberamente. In Sicilia esiste un rimedio analogo, il ricorso straordinario al Presidente della Regione. La norma impugnata (art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 373 del 2003) disciplinava però il parere dell’organo consultivo siciliano in modo da offrire al ricorrente meno garanzie rispetto a quelle previste a livello nazionale. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. Il problema è concreto per chi sceglie questo rimedio: a parità di situazione, il cittadino siciliano si trovava meno tutelato del cittadino che ricorre al Presidente della Repubblica, senza una ragione che giustificasse la differenza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 373 del 2003 (norme di attuazione dello statuto siciliano), in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la minore tutela offerta rispetto al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 373 del 2003, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Ha rilevato che non esistono elementi di differenziazione tra il ricorso straordinario nazionale e quello siciliano idonei a giustificare una diversità di tale portata, quanto alla natura del parere dell’organo consultivo e alla possibilità di discostarsene, che si risolva in una minore tutela del ricorrente. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite.
Il principio
Il cittadino che si avvale del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana deve godere delle stesse garanzie previste per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Una disciplina che offra una tutela minore, senza ragioni che la giustifichino, viola l’eguaglianza e il diritto di difesa.
Domande e risposte
Che cos’è il ricorso straordinario?
È un rimedio amministrativo che permette di contestare un atto della pubblica amministrazione senza andare subito in tribunale. A livello nazionale si propone al Presidente della Repubblica.
Perché la disciplina siciliana è stata annullata?
Perché offriva al ricorrente meno garanzie rispetto al ricorso nazionale, in particolare riguardo al parere dell’organo consultivo, senza una ragione che giustificasse la differenza.
Quale ruolo ha il parere dell’organo consultivo?
Nel ricorso straordinario il parere dell’organo consultivo ha un peso rilevante: l’amministrazione non può discostarsene liberamente. Garantirne la stessa forza è essenziale per la tutela del cittadino.
Cosa cambia per chi ricorre in Sicilia?
Il ricorrente siciliano ottiene ora le stesse garanzie del ricorso straordinario nazionale, senza la minore tutela che la norma annullata gli riservava.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di eguaglianza, fondamento della decisione.
- Art. 24 della Costituzione – diritto di agire in giudizio e di difesa.
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Vedi anche
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