Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 189 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme della Valle d’Aosta sulla nomina del direttore generale dell’azienda sanitaria e sulla composizione della commissione di selezione, in contrasto con i principi statali in materia di sanità.
Di cosa si tratta
La nomina dei vertici delle aziende sanitarie locali è regolata da principi statali che mirano a garantire trasparenza e qualità nella selezione dei direttori generali. La normativa nazionale prevede che si formi, tramite apposita procedura, un elenco ristretto di candidati idonei e consente di attingere a quell’elenco, negli anni successivi, solo in casi eccezionali. La Valle d’Aosta, con una legge del 2021, aveva introdotto regole più flessibili: consentiva di attingere «più di una volta» da una precedente rosa di candidati anche nei casi di normale scadenza dell’incarico, e modificava la composizione della commissione di selezione. Il Governo ha impugnato queste previsioni. Il tema riguarda da vicino i cittadini: la qualità della sanità dipende anche da come vengono scelti i manager che la dirigono, e le procedure selettive servono proprio a evitare nomine discrezionali.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 1, 2 (comma 2), 5 e 9 (comma 4) della legge della Regione Valle d’Aosta 9 novembre 2021, n. 31. Il Presidente del Consiglio dei ministri lamentava il contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, che colloca la «tutela della salute» tra le materie di competenza concorrente: la Regione, nel definire la nomina dei direttori generali e la composizione della commissione, avrebbe violato i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale (in particolare il d.lgs. n. 171 del 2016 e il d.lgs. n. 502 del 1992).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 5 della legge reg. Valle d’Aosta n. 31 del 2021, quest’ultimo nella parte relativa alla composizione della commissione di selezione (che prevedeva un dirigente regionale e due esperti, anziché tre esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie). In via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, ha esteso la declaratoria ad altre parti collegate dello stesso art. 5.
Il principio
Nella materia concorrente della tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) la Regione deve rispettare i principi fondamentali statali sulla selezione dei direttori generali delle aziende sanitarie: non può rendere ordinaria la facoltà di attingere a elenchi già formati, né alterare la composizione tecnica della commissione di selezione.
Domande e risposte
Perché la nomina del direttore sanitario è così regolata?
Perché la selezione attraverso un elenco di idonei formato con procedura trasparente serve a garantire competenza e imparzialità nella scelta dei manager sanitari, riducendo la discrezionalità politica. Sono principi fondamentali fissati dallo Stato che le Regioni devono rispettare.
Cosa c’era di sbagliato nel poter attingere «più di una volta»?
La regola statale consente di attingere a un elenco già formato solo in casi eccezionali e per un periodo limitato. Trasformare questa eccezione in una facoltà ordinaria, utilizzabile anche alla normale scadenza dell’incarico, contraddice il principio della selezione su procedura aggiornata.
Perché la composizione della commissione è stata censurata?
Perché la normativa statale richiede una commissione composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie. Sostituire uno di essi con un dirigente regionale ne abbassa il carattere tecnico e indipendente, in contrasto con i principi fondamentali.
Cosa comporta una dichiarazione «in via consequenziale»?
È lo strumento, previsto dall’art. 27 della legge n. 87 del 1953, con cui la Corte estende l’annullamento a norme strettamente collegate a quelle dichiarate illegittime, anche se non specificamente impugnate, per evitare incoerenze nell’ordinamento.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Il terzo comma colloca la tutela della salute tra le materie di competenza concorrente: parametro in base al quale le norme valdostane sono state giudicate illegittime.
- Art. 32 della Costituzione — Tutela della salute come diritto fondamentale, sullo sfondo della disciplina sanitaria in esame.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.