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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con l’ordinanza n. 43/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sull’impugnazione statale della legge piemontese sulle grandi derivazioni a uso idroelettrico, perché lo Stato vi ha rinunciato dopo le modifiche regionali.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Piemonte 29 ottobre 2020, n. 26, che disciplina l’assegnazione delle grandi derivazioni a uso idroelettrico, cioè le concessioni per l’utilizzo dell’acqua dei fiumi nella produzione di energia elettrica. Si tratta di una materia di forte rilievo economico e ambientale, su cui Stato e Regioni si dividono le competenze: lo Stato fissa i princìpi fondamentali e la tutela della concorrenza, mentre le Regioni regolano in concreto le procedure di gara per l’affidamento delle concessioni. Il ricorso lamentava che la legge piemontese avesse invaso ambiti riservati allo Stato. Nel corso del giudizio, però, la Regione ha modificato le norme contestate; il Governo ha quindi ritenuto superate le ragioni del contenzioso e ha rinunciato al ricorso. Questa pronuncia non entra perciò nel merito della legge: si limita a prendere atto della rinuncia e a chiudere il processo, vicenda frequente nei giudizi in via principale tra Stato e Regioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato in via principale questioni di legittimità costituzionale su vari articoli della legge reg. Piemonte n. 26 del 2020, lamentando il contrasto con il riparto di competenze tra Stato e Regioni. A seguito di modifiche normative regionali sopravvenute, lo Stato ha presentato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla Regione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il processo. Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta (o non si è costituita), il giudizio si chiude senza una decisione sul merito: la legge regionale resta quindi in vigore nel testo eventualmente modificato, senza che la Corte si sia pronunciata sulla sua legittimità.

Il principio

La rinuncia al ricorso da parte dello Stato, accettata dalla Regione, determina l’estinzione del processo costituzionale in via principale: la Corte non esamina il merito delle censure.

Domande e risposte

La legge piemontese è stata dichiarata illegittima?

No. La Corte non ha deciso nel merito: ha solo dichiarato estinto il processo per rinuncia dello Stato. La legge regionale, nel testo modificato, resta in vigore.

Perché lo Stato ha rinunciato?

Perché la Regione, nel corso del giudizio, ha modificato le disposizioni contestate, facendo venir meno l’interesse del Governo a proseguire il contenzioso.

Cosa significa estinzione del processo?

È la chiusura del giudizio senza decisione sul merito, che si verifica tipicamente quando chi ha proposto il ricorso vi rinuncia e la controparte accetta.

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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