Autore: Andrea Marton

  • Articolo 618-bis Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Articolo 618-bis Codice di Procedura Civile: Procedimento

    Art. 618-bis c.p.c. – Procedimento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all’esecuzione e agli atti

    esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.

    Resta ferma la competenza del giudice dell’esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 615

    e dal secondo comma dell’articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

  • Articolo 618 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti del giudice dell’esecuzione

    Articolo 618 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti del giudice dell’esecuzione

    Art. 618 c.p.c. – Provvedimenti del giudice dell’esecuzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice dell’esecuzione fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il

    termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti i

    provvedimenti opportuni.

    All’udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la

    procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito,

    previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui

    all’art. 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non

    impugnabile.

    Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell’articolo precedente primo

    comma.

  • Articolo 617 Codice di Procedura Civile: Forma dell’opposizione

    Articolo 617 Codice di Procedura Civile: Forma dell’opposizione

    Art. 617 c.p.c. – Forma dell’opposizione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia

    iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da

    notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

    Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell’inizio

    dell’esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di

    esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal

    primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti

    furono compiuti.

  • Articolo 616 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione

    Articolo 616 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione

    Art. 616 c.p.c. – Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione questi fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. La causa è decisa con sentenza non impugnabile.

  • Articolo 615 Codice di Procedura Civile: Forma dell’opposizione

    Articolo 615 Codice di Procedura Civile: Forma dell’opposizione

    Art. 615 c.p.c. – Forma dell’opposizione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non e’ ancora

    iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o

    valore e per territorio a norma dell’articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza

    di parte l’efficacia esecutiva del titolo.

    Quando e’ iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la

    pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Questi fissa con decreto

    l’udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del

    decreto.

  • Articolo 614 Codice di Procedura Civile: Rimborso delle spese

    Articolo 614 Codice di Procedura Civile: Rimborso delle spese

    Art. 614 c.p.c. – Rimborso delle spese

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Al termine dell’esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al pretore la nota delle spese anticipate vistata dall’ufficiale giudiziario con domanda di decreto d’ingiunzione.

    Il pretore, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell’articolo 642.

  • Articolo 613 Codice di Procedura Civile: Difficolta’ sorte nel corso dell’esecuzione

    Articolo 613 Codice di Procedura Civile: Difficolta’ sorte nel corso dell’esecuzione

    Art. 613 c.p.c. – Difficolta’ sorte nel corso dell’esecuzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’ufficiale giudiziario puo’ farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al pretore le opportune disposizioni per eliminare le difficolta’ che sorgono nel corso dell’esecuzione. Il pretore provvede con decreto.

  • Articolo 612 Codice di Procedura Civile: Provvedimento

    Articolo 612 Codice di Procedura Civile: Provvedimento

    Art. 612 c.p.c. – Provvedimento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Chi intende ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al pretore che siano determinate le modalita’ dell’esecuzione.

    Il pretore provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l’ufficiale giudiziario che deve procedere all’esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell’opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.

  • Articolo 611 Codice di Procedura Civile: Spese dell’esecuzione

    Articolo 611 Codice di Procedura Civile: Spese dell’esecuzione

    Art. 611 c.p.c. – Spese dell’esecuzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.

    La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell’esecuzione a norma degli artt. 91 e seguenti con decreto

    che costituisce titolo esecutivo.

  • Articolo 610 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti temporanei

    Articolo 610 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti temporanei

    Art. 610 c.p.c. – Provvedimenti temporanei

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se nel corso dell’esecuzione sorgono difficolta’ che non ammettono dilazione, ciascuna parte puo’ chiedere al pretore, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti.