Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 167/2022 – Privilegio IVA per l’agente di commercio nel fallimento

    Con la sentenza n. 167 del 2022 la Corte costituzionale ha esteso all’agente di commercio il privilegio sui beni mobili anche per il credito di rivalsa IVA sulle provvigioni, eliminando una disparità rispetto ai lavoratori autonomi.

    Di cosa si tratta

    Nelle procedure concorsuali (come il fallimento, oggi liquidazione giudiziale) i creditori non sono tutti sullo stesso piano: alcuni crediti godono di un «privilegio» che assicura di essere pagati prima degli altri. L’agente di commercio, per le provvigioni dell’ultimo anno, gode di un privilegio generale sui beni mobili del debitore. Tuttavia, il privilegio non si estendeva al credito di rivalsa dell’IVA su quelle provvigioni, mentre per i lavoratori autonomi (professionisti e non) la legge prevedeva l’estensione del privilegio anche all’IVA. Il Giudice delegato del Tribunale di Udine, in un fallimento, ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole questa differenza. Il tema riguarda la parità di trattamento tra figure economiche simili e la tutela del credito di chi lavora, quando il debitore è insolvente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 2751-bis, numero 3), del codice civile e l’art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui non estendevano all’agente il privilegio per il credito di rivalsa IVA sulle provvigioni. Il Giudice delegato di Udine invocava l’art. 3 della Costituzione, per l’ingiustificata disparità rispetto al privilegio già riconosciuto, per l’IVA, ai lavoratori autonomi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme nella parte in cui non prevedono, in favore dell’agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata prevalentemente personale, l’estensione del privilegio generale sui mobili anche al credito di rivalsa IVA sulle provvigioni dell’ultimo anno.

    Il principio

    È irragionevole, e quindi contrario all’art. 3 Cost., riconoscere al lavoratore autonomo il privilegio sul credito di rivalsa IVA e negarlo all’agente che svolge una prestazione di opera continuativa e coordinata prevalentemente personale: le due posizioni vanno trattate allo stesso modo.

    Domande e risposte

    Che cos’è un «privilegio» nel fallimento?

    È una causa di prelazione che la legge attribuisce a determinati crediti, in ragione della loro natura: il creditore privilegiato viene soddisfatto prima dei creditori chirografari (cioè senza garanzie). Serve a proteggere crediti ritenuti meritevoli di particolare tutela.

    Che cos’è il credito di «rivalsa IVA»?

    È l’IVA che il prestatore (qui l’agente) addebita al cliente sulla fattura e che ha diritto a recuperare da quest’ultimo. Se il cliente fallisce, anche questo credito IVA deve essere insinuato al passivo: la sentenza gli riconosce ora lo stesso privilegio delle provvigioni.

    Quali agenti beneficiano dell’estensione?

    La Corte fa riferimento all’agente che svolge una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale: una figura vicina, per caratteristiche, al lavoratore autonomo già tutelato, il che giustifica la parità di trattamento.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza: parametro in base al quale è stata eliminata la disparità tra agente e lavoratore autonomo.
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  • Corte cost. n. 168/2022 – Ripiano del disavanzo nei bilanci della Basilicata

    Con la sentenza n. 168 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme della Basilicata che diluivano nel tempo il ripiano del disavanzo di amministrazione, in violazione dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici riservati allo Stato.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni devono gestire i propri bilanci secondo regole comuni di «armonizzazione» fissate dallo Stato, che garantiscono trasparenza e confrontabilità dei conti pubblici. Una di queste regole riguarda il ripiano del disavanzo di amministrazione: quando una Regione chiude in passivo, deve recuperare il disavanzo secondo modalità e tempi prestabiliti, per non scaricare il debito sulle generazioni future. La Basilicata, con la legge di bilancio 2021 e il successivo assestamento, aveva distribuito il recupero del disavanzo lungo più esercizi, in modo non conforme alle regole statali. Il Governo ha impugnato quelle disposizioni. Il tema riguarda la sana gestione finanziaria e l’equità tra generazioni: rinviare il ripiano del disavanzo significa, in sostanza, far pagare ad anni futuri scelte di spesa del presente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, comma 3, e 4, della legge della Regione Basilicata 6 maggio 2021, n. 20, con i relativi allegati, e l’art. 6 della legge reg. n. 55 del 2021, in materia di ripiano del disavanzo di amministrazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri invocava l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato l’armonizzazione dei bilanci pubblici.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali nella parte in cui ripianavano il disavanzo di amministrazione, riveniente da esercizi precedenti, in modo difforme dalle regole statali di armonizzazione, diluendolo impropriamente lungo più esercizi.

    Il principio

    Le Regioni devono ripianare il disavanzo di amministrazione secondo le regole statali di armonizzazione dei bilanci (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.): non possono diluirne autonomamente il recupero, perché ciò compromette la trasparenza dei conti e l’equità tra le generazioni.

    Domande e risposte

    Che cos’è il «disavanzo di amministrazione»?

    È il risultato negativo della gestione finanziaria: in sostanza, le risorse impegnate superano quelle disponibili. La legge impone di recuperarlo («ripianarlo») secondo tempi e modalità precise, per riportare i conti in equilibrio.

    Perché la Regione non può decidere da sola come ripianarlo?

    Perché le regole sul ripiano fanno parte dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, riservata allo Stato per garantire conti omogenei e confrontabili. Diluire il recupero in modo difforme dalle regole statali viola questa competenza.

    Qual è il rischio di rinviare il ripiano?

    Spostare il recupero del disavanzo sugli anni futuri significa far gravare su esercizi e amministratori successivi le scelte di spesa del presente, in contrasto con i principi di sana gestione finanziaria e di equità tra le generazioni.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — La lettera e) del secondo comma riserva allo Stato l’armonizzazione dei bilanci pubblici, parametro violato dalle norme regionali.
    • Art. 81 della Costituzione — Principio dell’equilibrio di bilancio, sullo sfondo della disciplina del ripiano del disavanzo.
    • Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria delle Regioni, che opera nel rispetto delle regole statali di armonizzazione.
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  • Corte cost. n. 169/2022 – Abrogazione del premio ai controllori del traffico aereo militari

    Con la sentenza n. 169 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l’abrogazione, disposta dalla legge di stabilità 2015, del premio spettante ai controllori del traffico aereo militari, a tutela del legittimo affidamento.

    Di cosa si tratta

    Per disincentivare l’esodo dei controllori del traffico aereo dalle Forze armate verso l’ente civile ENAV, una legge del 2003 aveva previsto un premio per il personale militare addetto al controllo del volo che, a una certa data, avesse una determinata età. Il premio, poi confluito nel Codice dell’ordinamento militare, era corrisposto in unica soluzione al momento della cessazione dal servizio per limiti di età. La legge di stabilità 2015 ha abrogato quel premio. Un militare, che aveva rinunciato a lasciare le Armi proprio confidando in quel beneficio, ne ha contestato la soppressione, e il TAR Puglia ha sollevato la questione. Il tema riguarda la tutela dell’affidamento: chi ha compiuto scelte di vita e di carriera facendo affidamento su un beneficio promesso dalla legge non può vederselo cancellare retroattivamente senza tutela.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), nella parte in cui aveva abrogato il premio previsto dall’art. 2262 del Codice dell’ordinamento militare per i controllori del traffico aereo. Il TAR Puglia invocava gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, lamentando la lesione del legittimo affidamento e della retribuzione proporzionata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 261, della legge n. 190 del 2014, nella parte in cui ha abrogato i commi 2 e 3 dell’art. 2262 del Codice dell’ordinamento militare. L’abrogazione ledeva l’affidamento del personale che aveva orientato le proprie scelte di carriera contando su quel premio.

    Il principio

    Il legislatore può modificare o sopprimere benefici economici, ma deve rispettare il legittimo affidamento di chi ha compiuto scelte irreversibili confidando nella loro permanenza: un’abrogazione che frustra tale affidamento, senza adeguate garanzie, è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Che cos’era questo premio?

    Un beneficio economico introdotto per trattenere i controllori del traffico aereo nelle Forze armate, evitando il loro passaggio all’ente civile ENAV. Veniva pagato in un’unica soluzione alla cessazione dal servizio per limiti di età.

    Perché abrogarlo era illegittimo?

    Perché alcuni militari avevano rinunciato a lasciare le Armi proprio contando su quel premio: cancellarlo dopo che avevano compiuto scelte irreversibili violava il loro legittimo affidamento, tutelato dai principi costituzionali di ragionevolezza.

    Il legislatore non può mai eliminare un beneficio?

    Può farlo, ma deve tenere conto delle posizioni già consolidate e dell’affidamento di chi ha agito sulla base della normativa previgente. La tutela dell’affidamento non è assoluta, ma impone ragionevolezza e, se del caso, misure di salvaguardia.

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  • Corte cost. n. 170/2022 – Spese del processo tributario per gli enti difesi da funzionari

    Con l’ordinanza n. 170 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla liquidazione delle spese nel processo tributario a favore degli enti impositori difesi da propri funzionari.

    Di cosa si tratta

    Nel processo tributario gli enti impositori (come l’Agenzia delle entrate), gli agenti della riscossione e altri soggetti possono difendersi in giudizio tramite propri funzionari, senza necessità di un avvocato esterno. La legge prevede che, in questi casi, quando vincono la causa e ottengono il rimborso delle spese dalla controparte, gli importi liquidati siano calcolati applicando le tariffe forensi ridotte del venti per cento. La questione è stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto in un giudizio in cui una contribuente, che era anche avvocato e si difendeva in proprio, contestava il meccanismo. Il tema riguarda la parità delle parti nel processo tributario e il criterio con cui vengono liquidate le spese a carico di chi perde la causa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 15, comma 2-sexies, primo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 (introdotto dal d.lgs. n. 156 del 2015), sulla liquidazione delle spese a favore degli enti impositori difesi da propri funzionari, con riduzione del venti per cento delle tariffe forensi. La Commissione tributaria di Taranto invocava gli artt. 3, 24 e 33, quinto comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni. Non si è quindi pronunciata sul merito: la disciplina sulla liquidazione ridotta delle spese a favore degli enti impositori difesi da propri funzionari è rimasta in vigore.

    Il principio

    Quando la questione è mal posta — ad esempio per difetto di rilevanza nel giudizio principale o per carenze di motivazione — la Corte la dichiara manifestamente inammissibile, senza esaminare nel merito la legittimità della norma.

    Domande e risposte

    Perché gli enti impositori applicano tariffe ridotte?

    Perché si difendono tramite propri funzionari e non con avvocati esterni: la legge, riconoscendo loro il rimborso delle spese secondo le tariffe forensi, ne dispone una riduzione del venti per cento, tenendo conto della peculiarità di questa difesa.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    È una forma rafforzata di inammissibilità: il vizio della questione è talmente evidente che la Corte la respinge con ordinanza, senza esame di merito. La norma impugnata resta valida.

    La contribuente poteva ottenere un esito diverso?

    Non con questa pronuncia: l’inammissibilità non risolve il problema sollevato. La questione potrebbe essere riproposta da un altro giudice, se posta in termini processualmente corretti.

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  • Corte cost. n. 171/2022 – Tamponi e test riservati alle farmacie, non alle parafarmacie

    Con la sentenza n. 171 del 2022 la Corte costituzionale ha ritenuto legittima la norma che, durante l’emergenza Covid, riservava alle sole farmacie — e non alle parafarmacie — l’effettuazione dei test sierologici e dei tamponi antigenici rapidi.

    Di cosa si tratta

    Durante la pandemia da Covid-19, per ampliare la rete di testing, il legislatore ha consentito di effettuare test sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le farmacie. Le cosiddette «parafarmacie» — esercizi che vendono farmaci da banco e prodotti parafarmaceutici, con la presenza di un farmacista — sono rimaste escluse da questa possibilità. Alcune associazioni e operatori del settore hanno contestato la disparità, e il TAR Marche ha sollevato la questione. Il punto: è ragionevole consentire i test solo alle farmacie, quando anche nelle parafarmacie opera un farmacista? La questione tocca la libertà di iniziativa economica e la parità di trattamento, ma anche le ragioni di tutela della salute pubblica che giustificano un assetto particolare del servizio farmaceutico, fondato sulla pianta organica e su specifici obblighi delle farmacie.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella parte in cui consentivano i test e i tamponi solo alle farmacie e non alle parafarmacie. Il TAR Marche invocava gli artt. 3 e 41 della Costituzione, lamentando un’irragionevole disparità di trattamento e una limitazione ingiustificata della libertà di iniziativa economica delle parafarmacie.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha confermato la legittimità della scelta del legislatore: la diversità di disciplina tra farmacie e parafarmacie trova giustificazione nel ruolo particolare delle farmacie nel servizio farmaceutico e nelle esigenze di tutela della salute, e non viola né il principio di eguaglianza né la libertà di impresa.

    Il principio

    La differenza di regime tra farmacie e parafarmacie non è irragionevole: le farmacie sono inserite in un sistema di servizio pubblico con specifici obblighi e garanzie, sicché riservare loro determinate prestazioni sanitarie risponde a esigenze di tutela della salute e non lede gli artt. 3 e 41 Cost.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra farmacia e parafarmacia?

    La farmacia è titolare di una concessione, inserita nella pianta organica del servizio farmaceutico, e può dispensare anche i farmaci con ricetta, con precisi obblighi di servizio. La parafarmacia vende farmaci da banco e prodotti parafarmaceutici, con un farmacista, ma senza quel ruolo pubblicistico.

    Perché la presenza del farmacista non basta a equiparare i due esercizi?

    Perché la Corte ha valorizzato non solo la qualifica professionale, ma l’inserimento delle farmacie in un sistema di servizio pubblico con specifici obblighi e controlli, che giustifica la riserva di certe prestazioni a tutela della salute.

    La decisione vale solo per i tamponi Covid?

    Riguarda quella specifica disciplina emergenziale, ma riafferma un principio più generale già consolidato: la legittimità del diverso regime tra farmacie e parafarmacie nell’erogazione di servizi sanitari.

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  • Corte cost. n. 172/2022 – Taglio quinquennale delle pensioni elevate

    Con l’ordinanza n. 172 del 2022 la Corte costituzionale ha respinto le questioni sul taglio quinquennale delle pensioni di importo elevato introdotto dalla legge di bilancio 2019, dichiarandole in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate.

    Di cosa si tratta

    La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) aveva introdotto, per cinque anni, una riduzione percentuale delle pensioni di importo più alto, il cosiddetto «contributo di solidarietà» sui trattamenti d’oro. Alcuni pensionati titolari di assegni elevati hanno contestato la misura, rivendicando l’integralità del trattamento, e la Corte dei conti del Lazio ha sollevato la questione. Il dubbio principale riguardava la durata: la giurisprudenza costituzionale ha ammesso prelievi di questo tipo a condizione che siano temporanei, e il rimettente riteneva eccessiva la durata di cinque anni rispetto al limite di tre anni emerso in precedenti pronunce. Il tema tocca un equilibrio delicato tra la sostenibilità del sistema previdenziale, la solidarietà e la tutela dell’affidamento dei pensionati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nella parte relativa alla riduzione dei trattamenti pensionistici elevati. La Corte dei conti del Lazio invocava gli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione, lamentando la violazione dei principi di ragionevolezza, affidamento, eguaglianza, adeguatezza del trattamento previdenziale e capacità contributiva, soprattutto per la durata quinquennale del prelievo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni nella parte in cui chiedevano di sostituire la durata di cinque anni con quella di tre anni, e manifestamente infondate le questioni riferite alla riduzione «per la durata di tre anni». Il taglio è quindi rimasto in vigore.

    Il principio

    Il contributo di solidarietà sulle pensioni elevate è legittimo se temporaneo, ragionevole e sorretto da finalità solidaristiche: la Corte non può sostituirsi al legislatore nel rideterminarne la durata, e le censure che chiedevano questo risultato sono inammissibili.

    Domande e risposte

    Il taglio alle pensioni alte è costituzionale?

    Sì, entro certi limiti. La Corte ammette prelievi solidaristici sulle pensioni elevate purché temporanei, ragionevoli e proporzionati. In questo caso le censure sono state respinte e la misura è rimasta valida.

    Che differenza c’è tra «manifesta inammissibilità» e «manifesta infondatezza»?

    La prima riguarda un vizio della questione (ad esempio, si chiedeva alla Corte di compiere una scelta riservata al legislatore). La seconda significa che la questione è palesemente priva di fondamento nel merito. In entrambi i casi la norma resta in vigore.

    Perché chiedere «tre anni invece di cinque» era inammissibile?

    Perché stabilire la durata del prelievo è una scelta discrezionale di politica economica e previdenziale che spetta al legislatore: la Corte non poteva riscrivere la norma fissando una durata diversa.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 173/2022 – Tenuità del fatto e risarcimento alla parte civile

    Con la sentenza n. 173 del 2022 la Corte costituzionale ha stabilito che, quando assolve l’imputato per particolare tenuità del fatto, il giudice penale deve comunque decidere sulla domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte civile.

    Di cosa si tratta

    Chi ha subito un danno da reato può costituirsi «parte civile» nel processo penale, per ottenere il risarcimento direttamente in quella sede. Il codice di procedura penale, però, non prevedeva espressamente che il giudice decidesse sulla domanda risarcitoria quando proscioglie l’imputato per la «particolare tenuità del fatto» (art. 131-bis cod. pen.): una causa di non punibilità che presuppone che il fatto, pur costituendo reato, sia di scarsissima offensività. Il risultato era che la vittima, dopo aver atteso l’intero processo penale, poteva vedersi negato l’esame della sua richiesta di risarcimento ed essere costretta a ricominciare davanti al giudice civile. Il Tribunale militare di Roma ha sollevato la questione. Il tema riguarda l’effettività della tutela della vittima del reato e la ragionevole durata del processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 538 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, il giudice decida sulla domanda di restituzioni e risarcimento della parte civile. Il Tribunale militare di Roma invocava gli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU (diritto a un giusto processo e di accesso a un tribunale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 538 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando proscioglie per particolare tenuità del fatto, decida sulla domanda di restituzioni e risarcimento del danno della parte civile. La pronuncia è additiva e colma la lacuna a tutela della vittima.

    Il principio

    Il proscioglimento per particolare tenuità del fatto non priva la parte civile del diritto a vedere esaminata, nello stesso processo penale, la sua domanda di risarcimento: negarlo lederebbe il diritto di difesa e il giusto processo, costringendo la vittima a un nuovo giudizio.

    Domande e risposte

    Che cos’è la «particolare tenuità del fatto»?

    È una causa di non punibilità (art. 131-bis cod. pen.) che esclude la pena quando il fatto, pur essendo reato, è di offensività minima e non abituale. L’imputato è prosciolto, ma il fatto resta storicamente accertato.

    La vittima poteva restare senza risarcimento?

    Prima della sentenza rischiava di sì: il giudice penale poteva non decidere sulla domanda civile, costringendo la vittima a riproporla davanti al giudice civile, con nuovi tempi e costi. La Corte ha eliminato questo vuoto di tutela.

    Adesso il giudice penale condanna sempre al risarcimento?

    No: deve esaminare e decidere la domanda della parte civile, ma l’esito dipende dalla prova del danno. Il punto è che la richiesta non può più essere ignorata solo perché l’imputato è prosciolto per tenuità.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 174/2022 – Messa alla prova e reati connessi

    Con la sentenza n. 174 del 2022 la Corte costituzionale ha esteso la possibilità di accedere alla messa alla prova: l’imputato può ottenerla anche per reati connessi ad altri per i quali il beneficio sia già stato concesso.

    Di cosa si tratta

    La sospensione del procedimento con messa alla prova è un istituto che consente all’imputato di reati non gravi di estinguere il reato svolgendo lavori di pubblica utilità e seguendo un programma di reinserimento, evitando il processo e la condanna. Il codice penale prevede però che il beneficio non possa essere concesso «più di una volta». Si poneva il problema dei reati «connessi»: fatti legati tra loro che, per ragioni processuali, vengono giudicati separatamente. Può un imputato, che ha già ottenuto la messa alla prova per un reato, accedervi di nuovo per un reato connesso a quello? Il GUP di Bologna ha sollevato la questione, ritenendo irragionevole negare il beneficio in casi che, se fossero stati riuniti in un unico processo, lo avrebbero consentito. Il tema riguarda l’effettività di uno strumento deflattivo e rieducativo importante per la giustizia penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui, vietando di concedere la messa alla prova più di una volta, non prevede che l’imputato possa usufruirne per reati connessi (ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b, cod. proc. pen.) con altri per i quali il beneficio sia già stato concesso. Il GUP di Bologna invocava l’art. 3 della Costituzione, per l’irragionevole disparità di trattamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che l’imputato possa essere ammesso alla messa alla prova quando si proceda per reati connessi con altri per i quali il beneficio sia già stato concesso. La pronuncia è «additiva»: aggiunge alla disposizione la possibilità mancante.

    Il principio

    Il divieto di concedere più di una volta la messa alla prova non si applica ai reati connessi: se i fatti, per la loro connessione, avrebbero potuto essere trattati in un unico procedimento, negare il beneficio solo perché sono giudicati separatamente è irragionevole e viola l’art. 3 Cost.

    Domande e risposte

    Che cos’è la messa alla prova?

    È un istituto che, per i reati meno gravi, sospende il processo affidando all’imputato un programma di trattamento (lavoro di pubblica utilità, condotte riparatorie). Se la prova ha esito positivo, il reato si estingue. Serve a deflazionare i processi e a favorire il reinserimento.

    Perché conta che i reati siano «connessi»?

    Perché reati connessi sono fatti collegati che potrebbero essere giudicati insieme. La Corte ha ritenuto irragionevole che la sorte del beneficio dipenda dal caso processuale di una trattazione separata: se fossero stati riuniti, la messa alla prova sarebbe stata concessa per tutti.

    Significa che si può chiedere la messa alla prova all’infinito?

    No. Il divieto di concederla più di una volta resta per i reati non connessi. La sentenza apre solo all’ipotesi specifica dei reati connessi con altri già ammessi al beneficio.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza: parametro in base al quale è stata corretta l’irragionevole disparità di trattamento.
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  • Corte cost. n. 175/2022 – Omesso versamento delle ritenute ed eccesso di delega

    Con la sentenza n. 175 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, per eccesso di delega, la parte della riforma penale-tributaria del 2015 che aveva esteso il reato di omesso versamento delle ritenute ai casi basati sulla sola dichiarazione del sostituto d’imposta.

    Di cosa si tratta

    Il datore di lavoro e altri soggetti agiscono come «sostituti d’imposta»: trattengono le ritenute fiscali e devono versarle all’Erario. L’omesso versamento, oltre certe soglie, è reato. Originariamente il delitto puniva l’omesso versamento delle ritenute «risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti». Una riforma del 2015 ha aggiunto le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione», estendendo la rilevanza penale anche al mancato versamento di ritenute desumibili dalla sola dichiarazione annuale del sostituto, senza bisogno delle certificazioni. Il Tribunale di Monza, in un processo penale, ha dubitato che questa estensione fosse coperta dalla legge che aveva delegato il Governo a riformare il sistema sanzionatorio. Il tema riguarda un principio cardine del diritto penale: la legge delegata non può ampliare l’area del penalmente rilevante oltre i confini fissati dalla legge di delega del Parlamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 7, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 158 del 2015, che ha modificato l’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o». Il Tribunale di Monza invocava gli artt. 3, 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in particolare per eccesso di delega: l’ampliamento del reato non trovava copertura nella legge delega n. 23 del 2014.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione, limitatamente alle parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o», e in via consequenziale di alcune previsioni collegate. L’estensione del reato di omesso versamento delle ritenute alle somme risultanti dalla sola dichiarazione del sostituto eccedeva i limiti della delega legislativa.

    Il principio

    Il Governo, nell’esercizio di una delega legislativa, non può ampliare l’ambito di un reato oltre i confini tracciati dalla legge di delega: in materia penale ciò viola sia il principio di legalità (art. 25 Cost.) sia i limiti della delega (artt. 76 e 77 Cost.).

    Domande e risposte

    Che cos’è l’«eccesso di delega»?

    Si verifica quando il Governo, nell’adottare un decreto legislativo, va oltre i principi e i criteri direttivi fissati dal Parlamento nella legge di delega. La Costituzione (artt. 76 e 77) impone che il decreto legislativo resti entro quei limiti, pena la sua illegittimità.

    Cosa cambia per chi era imputato di questo reato?

    Caduta la parte di norma dichiarata illegittima, non è più punibile l’omesso versamento di ritenute basato sulla sola dichiarazione del sostituto, in mancanza delle certificazioni. La pronuncia ha effetti anche sui processi in corso e sui fatti pregressi, secondo le regole sulla retroattività della legge penale più favorevole.

    Resta reato l’omesso versamento delle ritenute certificate?

    Sì. La Corte ha colpito solo l’estensione introdotta nel 2015. L’omesso versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti continua a essere penalmente rilevante, alle condizioni di legge.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 208/2022 – Intercettazioni del deputato Ferri e conflitto con la Camera: ammissibilita

    Con l’ordinanza n. 208/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto sollevato dalla sezione disciplinare del CSM contro la Camera dei deputati, che aveva negato l’utilizzo di intercettazioni nei confronti del deputato Cosimo Ferri.

    Di cosa si tratta

    Le comunicazioni dei parlamentari godono di una particolare tutela: l’utilizzo a loro carico di intercettazioni, anche se ottenute nei confronti di altri, richiede di regola l’autorizzazione della Camera di appartenenza. Nel procedimento disciplinare davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura a carico del deputato e magistrato Cosimo Maria Ferri, la Camera dei deputati aveva negato l’autorizzazione all’utilizzo di alcune captazioni informatiche. La sezione disciplinare del CSM ha sollevato un conflitto di attribuzione, ritenendo lesa la propria sfera di competenza. Questa ordinanza riguarda la fase preliminare, in cui la Corte verifica solo se il conflitto sia ammissibile, senza decidere chi abbia ragione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nei confronti della Camera dei deputati, sorto dalla deliberazione con cui la Camera aveva negato l’autorizzazione all’utilizzo di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri nel giudizio disciplinare.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dalla sezione disciplinare del CSM nei confronti della Camera dei deputati, e ha disposto le comunicazioni e notifiche di rito. La decisione riguarda solo l’ammissibilita: il merito sara deciso in una fase successiva.

    Il principio

    Nella fase di ammissibilita del conflitto di attribuzione la Corte verifica soltanto la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per dare ingresso al giudizio; la decisione sulla fondatezza, cioe su chi spettasse il potere, e rinviata alla fase successiva.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte con questa ordinanza?

    Solo che il conflitto e ammissibile e puo proseguire: non ha ancora stabilito se la Camera potesse negare l’utilizzo delle intercettazioni. Quel giudizio avverra nella fase di merito.

    Perche serve l’autorizzazione della Camera?

    Perche le comunicazioni dei parlamentari hanno una tutela rafforzata: l’utilizzo a loro carico di intercettazioni richiede di regola il via libera della Camera di appartenenza.

    Chi ha sollevato il conflitto?

    La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, che riteneva lesa la propria competenza dal diniego della Camera nel procedimento a carico del deputato Ferri.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 212/2022 – Conflitto della deputata Cunial contro il Parlamento: ricorso inammissibile

    Con l’ordinanza n. 212/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri promosso dalla deputata Sara Cunial nei confronti del Parlamento in seduta comune.

    Di cosa si tratta

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e lo strumento con cui un organo costituzionale puo lamentare che un altro potere abbia invaso o menomato le sue attribuzioni. Anche il singolo parlamentare puo, in casi particolari, sollevarlo a tutela delle proprie prerogative. La deputata Sara Cunial aveva promosso un conflitto nei confronti del Parlamento in seduta comune, in relazione a una comunicazione del Presidente della Camera e agli atti connessi. La Corte, nella fase di ammissibilita, ha dovuto verificare se ricorressero i presupposti per dare seguito al conflitto, in particolare la sussistenza di una lesione concreta e attuale delle attribuzioni costituzionali della parlamentare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dalla deputata Sara Cunial nei confronti del Parlamento in seduta comune, sorto a seguito di una comunicazione del Presidente della Camera dei deputati e degli atti connessi. La ricorrente lamentava la lesione delle proprie prerogative parlamentari.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla deputata Sara Cunial nei confronti del Parlamento in seduta comune. Il conflitto non ha superato la fase di ammissibilita.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal singolo parlamentare e ammissibile solo in presenza dei rigorosi presupposti richiesti, tra cui una lesione concreta e attuale delle attribuzioni costituzionali: in difetto, il ricorso e dichiarato inammissibile.

    Domande e risposte

    Cos’e il conflitto di attribuzione tra poteri?

    E il giudizio con cui un organo costituzionale contesta a un altro potere dello Stato l’invasione o la menomazione delle proprie attribuzioni, davanti alla Corte costituzionale.

    Un singolo deputato puo promuoverlo?

    Puo farlo a tutela delle proprie prerogative, ma solo in presenza di rigorosi presupposti. In questo caso il ricorso e stato ritenuto inammissibile.

    Cosa significa la pronuncia di inammissibilita?

    Che la Corte non ha esaminato nel merito il conflitto, ritenendo non integrati i presupposti necessari per darvi seguito.

    Norme collegate

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    Vedi anche

  • Corte cost. n. 232/2022 – Friuli-Venezia Giulia rinuncia al ricorso: processo estinto

    Con l’ordinanza n. 232/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo dopo la rinuncia della Regione Friuli-Venezia Giulia al ricorso contro una norma della legge di bilancio statale 2022.

    Di cosa si tratta

    Anche le Regioni possono impugnare davanti alla Corte costituzionale le leggi dello Stato che ritengano lesive delle proprie competenze. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia aveva impugnato in via principale una disposizione della legge di bilancio statale per il 2022. Quando chi ha promosso il giudizio rinuncia al ricorso e la controparte accetta (o non vi si oppone), il processo costituzionale si estingue: la Corte non decide la questione nel merito, ma chiude il procedimento prendendo atto della rinuncia. Cio accade spesso quando, nel frattempo, le ragioni del contrasto vengono superate, ad esempio per modifiche normative o intese tra le parti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 4, della legge n. 234 del 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022), promosso in via principale dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che lamentava la lesione delle proprie attribuzioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. A seguito della rinuncia della Regione al ricorso, il giudizio si e chiuso senza decisione nel merito sulla questione di legittimita costituzionale.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso da parte della Regione che ha promosso il giudizio in via principale, in assenza di opposizione, comporta l’estinzione del processo costituzionale, senza esame della questione nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa “processo estinto”?

    Significa che il giudizio costituzionale si chiude senza una decisione nel merito, perche chi lo aveva promosso vi ha rinunciato e la rinuncia e stata accettata o non contestata.

    La norma statale e stata giudicata legittima?

    No. La Corte non si e pronunciata sulla legittimita: l’estinzione chiude il procedimento senza valutare il merito della disposizione.

    Perche una Regione rinuncia al ricorso?

    Spesso perche, nel frattempo, le ragioni del contrasto vengono meno, ad esempio per modifiche normative sopravvenute o per intese raggiunte con lo Stato.

    Norme collegate

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