Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 70/2023 – Contributi statali ai Comuni e intesa con le autonomie

    Con la sentenza n. 70/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due disposizioni della legge di bilancio statale per il 2022, tra cui quella che ripartiva un contributo ai Comuni senza la previa intesa in sede di Conferenza unificata, respingendo invece le altre censure della Regione Veneto.

    Di cosa si tratta

    Quando lo Stato distribuisce risorse agli enti locali in materie che toccano competenze regionali, deve coinvolgere le autonomie attraverso strumenti di concertazione come l’intesa in Conferenza unificata, sede in cui Stato, Regioni ed enti locali si confrontano. La Regione Veneto ha impugnato alcune disposizioni della legge di bilancio statale per il 2022 (legge n. 234 del 2021), tra cui quella che affidava a un decreto interministeriale la determinazione di un contributo ai Comuni senza prevedere il previo accordo con le autonomie. La questione tocca un principio cardine dei rapporti tra livelli di governo: il principio di leale collaborazione, che impone allo Stato di non decidere unilateralmente quando incide su ambiti condivisi con Regioni e enti locali. La Corte ha distinto tra le censure fondate, legate al mancato coinvolgimento delle autonomie, e quelle infondate, relative a scelte rientranti nella discrezionalità del legislatore statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto ha impugnato l’art. 1, commi 269, da 534 a 537 e 721, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in riferimento agli artt. 3, 32, 97 e 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, lamentando in particolare la mancata previsione dell’intesa con le autonomie e la lesione delle competenze regionali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 537, della legge n. 234 del 2021, nella parte in cui non prevedeva che il decreto interministeriale di riparto del contributo ai Comuni fosse adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, e dell’art. 1, comma 721, lettera a). Ha invece dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni relative all’art. 1, comma 269, lettera c), promosse in riferimento agli artt. 3, 32, 97 e 117 Cost.

    Il principio

    Quando lo Stato ripartisce risorse incidendo su ambiti di competenza regionale, deve coinvolgere le autonomie attraverso l’intesa in sede di Conferenza unificata. L’omissione di questo passaggio viola il principio di leale collaborazione e rende illegittima la norma.

    Domande e risposte

    Che cos’è la Conferenza unificata?

    È la sede istituzionale in cui Stato, Regioni, Province e Comuni si confrontano e raggiungono intese sulle materie di interesse comune. Serve a garantire la collaborazione tra i diversi livelli di governo.

    Perché l’intesa era necessaria?

    Perché il riparto del contributo incideva su ambiti di competenza regionale: lo Stato non poteva deciderlo unilateralmente, ma doveva coinvolgere le autonomie a tutela del principio di leale collaborazione.

    Cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

    È una pronuncia interpretativa: la Corte respinge la censura, ma solo a condizione che la norma sia intesa nel significato indicato in motivazione, che la rende compatibile con la Costituzione.

    Che cosa deve fare ora lo Stato per il contributo ai Comuni?

    Deve adottare il decreto di riparto solo dopo aver raggiunto l’intesa in Conferenza unificata, integrando così il procedimento dichiarato carente dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 29/2023 – Fondo di solidarietà comunale e ripiano dei disavanzi: questione inammissibile

    Con la sentenza n. 29/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione su una norma della legge di bilancio 2018 relativa alle risorse degli enti locali.

    Di cosa si tratta

    La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), all’art. 1, comma 838, conteneva una disposizione incidente sulle risorse finanziarie destinate agli enti locali, profilo che tocca da vicino l’autonomia finanziaria di Comuni e Regioni garantita dalla Costituzione. Il TAR per il Lazio, davanti al quale pendeva un contenzioso su questi trasferimenti, ha dubitato della legittimità della norma, ritenendola in contrasto con il principio di ragionevolezza, con il buon andamento dell’amministrazione e con l’autonomia finanziaria degli enti territoriali. La Corte, tuttavia, non ha potuto esaminare il merito: ha riscontrato profili che impedivano la decisione, legati al modo in cui la questione era stata sollevata e alla sua rilevanza nel giudizio. Il tema dell’autonomia finanziaria degli enti locali resta comunque centrale, perché definisce le risorse di cui Comuni e Regioni dispongono per erogare i servizi ai cittadini.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento agli artt. 3, 97 e 119, commi primo, terzo e quarto, della Costituzione (ragionevolezza, buon andamento e autonomia finanziaria degli enti territoriali).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Non è entrata nel merito dei dubbi sull’autonomia finanziaria degli enti locali, a causa di vizi nella prospettazione o nella rilevanza della questione: la norma di bilancio resta quindi in vigore.

    Il principio

    L’inammissibilità preclude alla Corte l’esame nel merito: i dubbi sulla compatibilità della norma di bilancio con l’autonomia finanziaria degli enti locali non sono stati decisi per difetto dei presupposti del giudizio.

    Domande e risposte

    Cosa garantisce l’art. 119 della Costituzione?

    Riconosce a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni autonomia finanziaria di entrata e di spesa, con risorse proprie e perequative per finanziare le funzioni loro attribuite.

    La norma di bilancio è stata annullata?

    No. La questione è stata dichiarata inammissibile: la Corte non si è pronunciata nel merito e la disposizione resta efficace.

    Perché l’autonomia finanziaria degli enti locali è importante?

    Perché determina le risorse di cui Comuni e Regioni dispongono per erogare servizi: tagli o vincoli possono incidere sulla loro capacità di funzionare.

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  • Corte cost. n. 30/2023 – Reati ostativi e benefici penitenziari: restituzione degli atti

    Con l’ordinanza n. 30/2023 la Corte costituzionale ha restituito gli atti al Tribunale di sorveglianza di Perugia sulla questione dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, dopo le modifiche sopravvenute in tema di ostatività.

    Di cosa si tratta

    Come per l’ordinanza n. 31 del 2023, anche in questo caso la questione riguardava l’art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, cioè la disciplina dei reati ostativi all’accesso ai benefici penitenziari. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva sollevato il dubbio di costituzionalità della norma. Durante il giudizio costituzionale, il legislatore è intervenuto a riformare proprio quel regime, su sollecitazione della stessa giurisprudenza costituzionale che aveva segnalato l’esigenza di superare gli automatismi più rigidi. Mutato il quadro normativo, la Corte ha preferito non decidere la questione nel testo originario, restituendo gli atti al giudice rimettente affinché valuti se il dubbio sia ancora rilevante e attuale rispetto alla nuova disciplina. La pronuncia conferma il dialogo tra Corte e legislatore su un tema che incide sul senso rieducativo della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di benefici penitenziari per i reati ostativi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Perugia, perché riconsideri la questione alla luce delle modifiche normative sopravvenute sulla disciplina dell’ostatività.

    Il principio

    La sopravvenienza di una riforma legislativa sull’ostatività penitenziaria impone la restituzione degli atti al giudice rimettente per la rivalutazione della rilevanza, senza decisione nel merito.

    Domande e risposte

    Perché due ordinanze simili (30 e 31 del 2023)?

    Perché diversi giudici avevano sollevato la stessa questione sull’art. 4-bis; la riforma sopravvenuta ha indotto la Corte a restituire gli atti in entrambi i casi.

    La pena per i reati ostativi è cambiata?

    La disciplina dell’accesso ai benefici è stata modificata dal legislatore: la Corte non ha deciso nel merito e ha rinviato la valutazione ai giudici rimettenti.

    Cosa c’entra la funzione rieducativa della pena?

    L’art. 27 Cost. impone che la pena tenda alla rieducazione: gli automatismi che precludono i benefici sono stati al centro del confronto tra Corte e legislatore.

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  • Corte cost. n. 31/2023 – Ostatività e benefici penitenziari: restituzione degli atti

    Con l’ordinanza n. 31/2023 la Corte costituzionale ha restituito gli atti al Magistrato di sorveglianza di Avellino sulla questione dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, dopo le modifiche normative sull’ostatività.

    Di cosa si tratta

    L’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 disciplina i cosiddetti reati ostativi, per i quali l’accesso a benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione è precluso o fortemente limitato in assenza di collaborazione con la giustizia. Su questa disciplina la Corte costituzionale era intervenuta più volte, sollecitando il legislatore a una riforma. Il Magistrato di sorveglianza di Avellino aveva sollevato una questione di legittimità della norma; nelle more, però, il legislatore è intervenuto modificando proprio il regime dell’ostatività. Di fronte a questo mutamento, la Corte non ha deciso la questione, ma ha restituito gli atti al giudice perché ne valutasse la perdurante rilevanza alla luce del nuovo testo. È la tipica risposta della Corte quando una riforma sopravvenuta rende necessario riconsiderare il dubbio di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Avellino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di benefici penitenziari per i reati ostativi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché riconsideri la questione alla luce delle sopravvenute modifiche normative sulla disciplina dell’ostatività penitenziaria.

    Il principio

    Le riforme legislative sopravvenute in materia di ostatività penitenziaria impongono al giudice rimettente di rivalutare la rilevanza della questione: la Corte restituisce gli atti senza decidere nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa sono i reati ostativi?

    Sono reati di particolare gravità per i quali l’accesso a benefici penitenziari e misure alternative è precluso o limitato in assenza di collaborazione con la giustizia, secondo l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario.

    La Corte ha cancellato l’ostatività?

    No. Con questa ordinanza non ha deciso nel merito: ha restituito gli atti al giudice per riconsiderare la questione dopo le modifiche normative.

    Perché restituire gli atti invece di decidere?

    Perché il legislatore ha modificato la disciplina nel corso del giudizio: la Corte evita di pronunciarsi su un testo superato e chiede al giudice di rivalutare la rilevanza.

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  • Corte cost. n. 32/2023 – Accreditamento delle strutture sanitarie in Puglia: illegittima la deroga

    Con la sentenza n. 32/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima una norma pugliese sull’accreditamento delle strutture sanitarie, perché in contrasto con i princìpi fondamentali statali in materia di tutela della salute.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Puglia n. 9 del 2017 disciplina l’autorizzazione, l’accreditamento e gli accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private. L’accreditamento è il procedimento con cui una struttura viene riconosciuta idonea a erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario, ed è regolato da princìpi fondamentali che lo Stato fissa per garantire uniformità e qualità su tutto il territorio nazionale. Una disposizione pugliese prevedeva una deroga, consentendo modifiche, ampliamenti e trasformazioni di strutture già accreditate al di fuori dei limiti generali. La Corte ha verificato se questa deroga rispettasse i princìpi statali della materia, di competenza concorrente tra Stato e Regioni: in gioco c’era l’equilibrio tra l’autonomia regionale nell’organizzare la sanità e la cornice unitaria che lo Stato deve assicurare.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione, sollevata in via incidentale, riguardava l’art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, che attribuisce la tutela della salute alla competenza concorrente: spetta allo Stato dettare i princìpi fondamentali, alle Regioni la disciplina di dettaglio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, limitatamente alla parte che introduceva una deroga per modifiche, ampliamenti e trasformazioni di strutture già accreditate. La Regione aveva travalicato i princìpi fondamentali statali in materia di accreditamento sanitario.

    Il principio

    Nella tutela della salute, materia di competenza concorrente, la Regione non può derogare ai princìpi fondamentali fissati dallo Stato in tema di accreditamento delle strutture sanitarie: la disposizione che lo fa è illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per le strutture sanitarie pugliesi?

    Viene meno la deroga che consentiva modifiche e ampliamenti di strutture già accreditate al di fuori dei limiti generali: si torna ad applicare la disciplina ordinaria conforme ai princìpi statali.

    Perché la sanità è materia concorrente?

    Perché la Costituzione, all’art. 117, affida allo Stato i princìpi fondamentali della tutela della salute e alle Regioni la disciplina di dettaglio e l’organizzazione concreta dei servizi.

    Cos’è l’accreditamento di una struttura sanitaria?

    È il riconoscimento che abilita una struttura a erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, subordinato al possesso di requisiti di qualità e organizzazione.

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  • Corte cost. n. 34/2023 – Insindacabilità del parlamentare: ammissibile il conflitto sollevato dal giudice

    Con l’ordinanza n. 34/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile, nella fase preliminare, il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Potenza contro una delibera del Senato sull’insindacabilità di un senatore.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni: è la cosiddetta insindacabilità. Quando una Camera delibera che certe affermazioni di un proprio membro rientrano in questa garanzia, il giudice che procede contro quel parlamentare può non essere d’accordo e sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale. In questo caso, il Tribunale di Potenza contestava la delibera con cui il Senato aveva ritenuto insindacabili i fatti attribuiti a un senatore. La pronuncia in esame riguarda solo la prima fase del conflitto, quella dell’ammissibilità: la Corte verifica se il ricorso provenga da un soggetto legittimato e presenti i requisiti minimi, riservando al successivo giudizio di merito l’esame nel concreto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Potenza, sezione civile, ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, contestando la deliberazione del 16 febbraio 2022 con cui il Senato aveva affermato l’insindacabilità dei fatti ascritti a un senatore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, riconoscendo che il Tribunale è legittimato a sollevare il conflitto, e ha disposto le notifiche al Senato. Si tratta di una decisione che apre la fase di merito: non stabilisce ancora chi abbia ragione, ma consente al conflitto di proseguire.

    Il principio

    Nella fase preliminare del conflitto di attribuzione, la Corte verifica solo la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi: l’ammissibilità del ricorso del giudice contro la delibera di insindacabilità non anticipa l’esito del merito.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare?

    È la garanzia, prevista dall’art. 68 Cost., per cui deputati e senatori non rispondono delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle funzioni.

    La Corte ha dato ragione al giudice o al Senato?

    Né l’uno né l’altro: ha solo dichiarato ammissibile il conflitto, aprendo la successiva fase di merito in cui si deciderà nel concreto.

    Perché il giudice solleva un conflitto contro il Senato?

    Perché ritiene che la delibera di insindacabilità incida sulle proprie attribuzioni, impedendogli di procedere: spetta alla Corte stabilire chi abbia titolo a decidere.

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  • Corte cost. n. 36/2023 – Pensione di reversibilità e personale di polizia: restituzione degli atti

    Con l’ordinanza n. 36/2023 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte dei conti per la Puglia, perché il quadro normativo rilevante per la questione era mutato.

    Di cosa si tratta

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale sull’art. 23, quinto comma, della legge n. 121 del 1981, che disciplina l’ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, in una controversia previdenziale tra un interessato e l’INPS. Nelle more del giudizio costituzionale, però, il contesto normativo o giurisprudenziale di riferimento è cambiato. In questi casi la Corte non decide direttamente la questione, ma restituisce gli atti al giudice che l’ha sollevata, affinché valuti se il dubbio di costituzionalità sia ancora rilevante alla luce della nuova situazione. È uno strumento di leale collaborazione tra la Corte e i giudici comuni, che evita pronunce su norme nel frattempo modificate o su questioni divenute superflue.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione monocratica, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, quinto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, in un giudizio previdenziale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. Spetterà ora alla Corte dei conti rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce delle sopravvenienze, e decidere se riproporla.

    Il principio

    Quando muta il quadro normativo o giurisprudenziale rilevante, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché riconsideri la perdurante rilevanza della questione, senza pronunciarsi nel merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa restituzione degli atti?

    È la decisione con cui la Corte rinvia il fascicolo al giudice che ha sollevato la questione, affinché verifichi se questa sia ancora rilevante dopo un mutamento del quadro normativo o giurisprudenziale.

    La norma sulla pubblica sicurezza è stata annullata?

    No. La Corte non si è pronunciata nel merito: la norma resta in vigore in attesa che il giudice rimettente valuti se riproporre la questione.

    Perché la Corte non decide subito?

    Per evitare di pronunciarsi su un quadro normativo superato: la restituzione consente di adeguare la valutazione alla situazione attuale.

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  • Corte cost. n. 38/2023 – Accoglienza e inclusione in Sicilia: processo estinto

    Con l’ordinanza n. 38/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sull’impugnazione statale della legge della Regione Siciliana sull’accoglienza e l’inclusione, a seguito della rinuncia al ricorso.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato diverse disposizioni della legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 20, dedicata all’accoglienza e all’inclusione delle persone straniere. Secondo il Governo, alcune norme regionali avrebbero invaso ambiti riservati allo Stato, in particolare in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero, che la Costituzione affida alla competenza esclusiva statale. Nel corso del giudizio in via principale, però, è venuto meno l’interesse del Governo a proseguire: lo Stato ha rinunciato al ricorso, tipicamente perché la Regione ha modificato o abrogato le disposizioni contestate. La Corte non ha quindi esaminato il merito delle censure, limitandosi a dichiarare l’estinzione del processo. Questa pronuncia conferma quanto sia frequente, nel contenzioso tra Stato e Regioni, che la soluzione arrivi per via politica e legislativa prima della decisione costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato in via principale questioni di legittimità costituzionale di vari articoli della legge reg. Siciliana n. 20 del 2021, in materia di accoglienza e inclusione, lamentando l’invasione di competenze statali. È intervenuto un atto di rinuncia al ricorso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Non vi è stata alcuna pronuncia sul merito: la legge regionale, nel testo eventualmente modificato, resta in vigore.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso nel giudizio in via principale, in assenza di costituzione della Regione o con la sua accettazione, comporta l’estinzione del processo senza esame del merito.

    Domande e risposte

    La legge siciliana sull’accoglienza è stata bocciata?

    No. La Corte non ha deciso nel merito: ha dichiarato estinto il processo per rinuncia dello Stato al ricorso.

    Perché la materia immigrazione è delicata nel rapporto Stato-Regioni?

    Perché la condizione giuridica dello straniero e l’immigrazione sono di competenza esclusiva statale; le Regioni possono però intervenire su profili sociali e assistenziali, e il confine non è sempre netto.

    Cosa comporta l’estinzione?

    La chiusura del giudizio senza decisione: la norma impugnata non viene esaminata e resta efficace nel testo vigente.

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  • Corte cost. n. 220/2023 – Onere fiscale minimo sulle sigarette e direttiva europea

    Con la sentenza n. 220 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’onere fiscale minimo applicato alle sigarette, sollevate dal TAR Lazio in relazione alla direttiva europea sulle accise.

    Di cosa si tratta

    Le sigarette sono soggette a un’imposizione fiscale particolarmente articolata, che comprende anche un onere fiscale minimo, cioè un livello minimo di tassazione previsto per ciascun prodotto. La disciplina italiana attua, in questo ambito, una direttiva dell’Unione europea sulle accise dei tabacchi lavorati. Nel caso esaminato, alcune imprese avevano impugnato davanti al TAR Lazio le determinazioni con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva aggiornato le tabelle di ripartizione del prezzo di vendita delle sigarette per diversi anni. Il TAR ha ritenuto che queste determinazioni trovassero fondamento in una norma di legge della quale dubitava la legittimità costituzionale, per possibile contrasto con la direttiva europea: ha quindi sollevato la questione, ipotizzando che la disciplina nazionale dell’onere fiscale minimo non fosse conforme ai parametri fissati a livello europeo. La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 39-octies, comma 6, del decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico delle accise), nelle versioni modificate da successive leggi di bilancio, sollevato dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 11, 41 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla direttiva 2011/64/UE sulle accise dei tabacchi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non vi è quindi una pronuncia sul merito: la disciplina dell’onere fiscale minimo sulle sigarette resta in vigore e la Corte non si è espressa sulla sua conformità alla Costituzione e al diritto dell’Unione.

    Il principio

    L’inammissibilità chiude il giudizio per ragioni processuali, senza valutare la fondatezza delle censure: la disciplina fiscale resta applicabile e l’eventuale contrasto con il diritto dell’Unione potrà essere riproposto con un’ordinanza che superi gli ostacoli rilevati.

    Domande e risposte

    La Corte ha confermato la tassazione sulle sigarette?

    No: l’inammissibilità significa che la Corte non ha esaminato il merito, quindi la disciplina non è stata né confermata né dichiarata illegittima.

    Cosa è l’onere fiscale minimo?

    È il livello minimo di tassazione previsto per ciascun prodotto del tabacco, fissato in attuazione di parametri stabiliti dalla direttiva europea sulle accise.

    Perché era coinvolto il diritto dell’Unione europea?

    Perché la disciplina italiana attua una direttiva UE: il giudice ipotizzava un contrasto tra la norma nazionale e i parametri europei, che però la Corte non ha esaminato nel merito.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 215/2023 – Riforma delle Camere di commercio siciliane e omogeneità del decreto-legge

    Con la sentenza n. 215 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma, inserita in sede di conversione di un decreto-legge anti COVID, che riorganizzava le Camere di commercio siciliane, per difetto di omogeneità con il provvedimento d’urgenza.

    Di cosa si tratta

    I decreti-legge sono provvedimenti d’urgenza che devono avere un contenuto omogeneo, coerente con i presupposti di necessità e urgenza che ne giustificano l’adozione. In sede di conversione in legge, il Parlamento non può inserire norme del tutto estranee all’oggetto originario: farlo significa aggirare i limiti costituzionali del decreto-legge. Nel caso esaminato, in sede di conversione di un decreto-legge contenente misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per imprese, lavoro, giovani e salute, era stata inserita una disposizione che istituiva due nuove Camere di commercio in Sicilia e disciplinava una fase transitoria con la nomina di commissari. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha rilevato che questa norma sull’assetto delle Camere di commercio era priva di collegamento con l’oggetto e le finalità del decreto anti COVID, e ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 54-ter, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19), convertito nella legge n. 106 del 2021, sollevato dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 77 e 97 della Costituzione, per difetto di omogeneità della norma inserita in conversione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54-ter, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito. La disposizione sulla riorganizzazione delle Camere di commercio siciliane, estranea all’oggetto e alle finalità del decreto anti COVID, è stata ritenuta in contrasto con i limiti costituzionali del decreto-legge e del relativo procedimento di conversione.

    Il principio

    In sede di conversione di un decreto-legge non possono essere inserite norme prive di omogeneità rispetto all’oggetto e alle finalità del provvedimento d’urgenza: l’innesto di disposizioni eterogenee viola l’art. 77 della Costituzione e il corretto uso della decretazione d’urgenza.

    Domande e risposte

    Perché un decreto-legge deve essere omogeneo?

    Perché è un atto d’urgenza adottato dal Governo: il suo contenuto deve essere coerente con i motivi di necessità e urgenza, e la conversione non può trasformarlo in un contenitore di norme estranee.

    Cosa significa “norma eterogenea” inserita in conversione?

    È una disposizione, aggiunta dal Parlamento in sede di conversione, che non ha alcun collegamento con la materia e le finalità del decreto originario.

    Cosa succede alle Camere di commercio siciliane?

    La norma che ne disponeva la riorganizzazione è caduta: un eventuale riassetto dovrà avvenire con uno strumento normativo idoneo e coerente.

    Norme collegate

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  • Corte cost. n. 211/2022 – Reato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale antimafia

    Con la sentenza n. 211/2022 la Corte costituzionale ha confermato la legittimita del reato che punisce chi viola gli obblighi imposti con la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza prevista dal codice antimafia.

    Di cosa si tratta

    La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e una misura di prevenzione applicata a chi e ritenuto socialmente pericoloso: comporta una serie di obblighi e prescrizioni (ad esempio non allontanarsi dalla dimora, non frequentare determinate persone, rientrare a una certa ora). Il codice antimafia punisce penalmente la violazione di questi obblighi. Si discute pero della determinatezza di alcune prescrizioni, in particolare quelle piu generiche come l’obbligo di “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”, che la giurisprudenza ha progressivamente ridimensionato. La Corte di cassazione e il Tribunale di Ravenna hanno sollevato la questione, dubitando che il reato fosse compatibile con il principio di uguaglianza, con la riserva di legge e determinatezza in materia penale e con la finalita rieducativa della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 73 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia), in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione. I giudici rimettenti dubitavano della determinatezza della fattispecie e della ragionevolezza della sanzione penale per la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011. La punizione della violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, nei limiti chiariti dalla giurisprudenza sulle prescrizioni sufficientemente determinate, non contrasta con i principi costituzionali in materia penale.

    Il principio

    Il reato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale antimafia e compatibile con la Costituzione quando ha ad oggetto prescrizioni sufficientemente determinate: la sanzione penale per la loro inosservanza rispetta il principio di legalita e la finalita rieducativa della pena.

    Domande e risposte

    Cosa rischia chi viola gli obblighi della sorveglianza speciale?

    La violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale e punita penalmente dall’art. 73 del codice antimafia, che la Corte ha ritenuto legittimo.

    Anche le prescrizioni generiche sono penalmente rilevanti?

    La rilevanza penale riguarda le prescrizioni sufficientemente determinate. La giurisprudenza ha gia escluso che obblighi vaghi come “vivere onestamente” possano da soli fondare la condanna.

    La misura e una pena?

    No. La sorveglianza speciale e una misura di prevenzione, non una pena; il reato punisce la successiva violazione dei suoi obblighi.

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  • Corte cost. n. 219/2022 – Dissesto del Comune e immunita dalle azioni esecutive dei creditori

    Con la sentenza n. 219/2022 la Corte costituzionale ha salvato la regola che, in caso di dissesto di un Comune, blocca le azioni esecutive dei creditori sui beni e sulle entrate dell’ente per i debiti pregressi.

    Di cosa si tratta

    Quando un Comune dichiara il dissesto finanziario si apre una procedura ordinata di liquidazione, affidata a un organo straordinario, che ha il compito di rilevare i debiti pregressi e pagarli secondo regole di parita tra i creditori. Per non vanificare questo meccanismo, la legge sugli enti locali stabilisce che, dalla dichiarazione di dissesto, i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni e sulle risorse dell’ente per i debiti rientranti nella massa passiva. Un creditore che si era visto bloccare l’esecuzione contro un Comune in dissesto ha contestato la regola, e il Consiglio di Stato ha sollevato la questione: il blocco potrebbe ledere il diritto di agire in giudizio, la parita di trattamento e gli equilibri tra ente e creditori.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 248, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico enti locali), in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 97, 114 e 118 della Costituzione. Il Consiglio di Stato dubitava che il divieto di azioni esecutive individuali a carico del Comune in dissesto fosse compatibile con i diritti dei creditori e con i principi sull’amministrazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita costituzionale dell’art. 248, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000. Il blocco delle azioni esecutive individuali sui beni e sulle entrate del Comune in dissesto e funzionale alla gestione ordinata e paritaria della massa passiva e non viola i parametri invocati.

    Il principio

    Nel dissesto del Comune il divieto di azioni esecutive individuali dei creditori non e arbitrario: serve a garantire una liquidazione ordinata e la parita di trattamento tra i creditori, salvaguardando al tempo stesso la continuita delle funzioni essenziali dell’ente.

    Domande e risposte

    Un creditore di un Comune in dissesto puo pignorarne i conti?

    No, per i debiti rientranti nella massa passiva del dissesto. Le azioni esecutive individuali sono bloccate e i crediti vanno fatti valere nella procedura gestita dall’organo straordinario di liquidazione.

    Il creditore perde il suo credito?

    No. Il credito non si estingue: viene inserito nella massa passiva e soddisfatto secondo le regole della procedura di liquidazione del dissesto, in condizioni di parita con gli altri creditori.

    Perche e legittimo limitare cosi i creditori?

    Perche la procedura di dissesto persegue una composizione ordinata e paritaria dei debiti e la continuita dei servizi essenziali del Comune; la Corte ha ritenuto questo bilanciamento non irragionevole.

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