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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 29/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione su una norma della legge di bilancio 2018 relativa alle risorse degli enti locali.

Di cosa si tratta

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), all’art. 1, comma 838, conteneva una disposizione incidente sulle risorse finanziarie destinate agli enti locali, profilo che tocca da vicino l’autonomia finanziaria di Comuni e Regioni garantita dalla Costituzione. Il TAR per il Lazio, davanti al quale pendeva un contenzioso su questi trasferimenti, ha dubitato della legittimità della norma, ritenendola in contrasto con il principio di ragionevolezza, con il buon andamento dell’amministrazione e con l’autonomia finanziaria degli enti territoriali. La Corte, tuttavia, non ha potuto esaminare il merito: ha riscontrato profili che impedivano la decisione, legati al modo in cui la questione era stata sollevata e alla sua rilevanza nel giudizio. Il tema dell’autonomia finanziaria degli enti locali resta comunque centrale, perché definisce le risorse di cui Comuni e Regioni dispongono per erogare i servizi ai cittadini.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento agli artt. 3, 97 e 119, commi primo, terzo e quarto, della Costituzione (ragionevolezza, buon andamento e autonomia finanziaria degli enti territoriali).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Non è entrata nel merito dei dubbi sull’autonomia finanziaria degli enti locali, a causa di vizi nella prospettazione o nella rilevanza della questione: la norma di bilancio resta quindi in vigore.

Il principio

L’inammissibilità preclude alla Corte l’esame nel merito: i dubbi sulla compatibilità della norma di bilancio con l’autonomia finanziaria degli enti locali non sono stati decisi per difetto dei presupposti del giudizio.

Domande e risposte

Cosa garantisce l’art. 119 della Costituzione?

Riconosce a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni autonomia finanziaria di entrata e di spesa, con risorse proprie e perequative per finanziare le funzioni loro attribuite.

La norma di bilancio è stata annullata?

No. La questione è stata dichiarata inammissibile: la Corte non si è pronunciata nel merito e la disposizione resta efficace.

Perché l’autonomia finanziaria degli enti locali è importante?

Perché determina le risorse di cui Comuni e Regioni dispongono per erogare servizi: tagli o vincoli possono incidere sulla loro capacità di funzionare.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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