Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 28/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul codice di procedura penale relative al giudizio immediato e all’incompatibilità del giudice.
Di cosa si tratta
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna aveva sollevato dubbi di legittimità su alcune norme del codice di procedura penale che regolano i rapporti tra giudizio immediato, udienza preliminare e incompatibilità del giudice. In particolare erano in gioco l’art. 429, comma 2-bis, in combinato con l’art. 458, e l’art. 34, che disciplina i casi in cui un giudice non può partecipare a una fase del processo se ha già assunto decisioni in fasi precedenti, a tutela della sua imparzialità. Il rimettente lamentava il contrasto con i princìpi del giusto processo, con la soggezione del giudice soltanto alla legge e con gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte, però, non ha potuto esaminare nel merito le questioni, riscontrandone l’inammissibilità in modo evidente: di qui la forma dell’ordinanza di manifesta inammissibilità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 429, comma 2-bis, cod. proc. pen., in combinato disposto con l’art. 458, e dell’art. 34 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 111, secondo e sesto comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni. Non è entrata nel merito dei profili sul giusto processo e sull’imparzialità del giudice, per evidenti carenze nel modo in cui le questioni erano state sollevate: le norme processuali restano in vigore.
Il principio
Le questioni sul giusto processo e sull’incompatibilità del giudice devono essere prospettate in modo rigoroso: in difetto, la Corte le dichiara manifestamente inammissibili senza esaminarle nel merito.
Domande e risposte
Cosa tutela l’art. 34 cod. proc. pen. richiamato?
Disciplina i casi di incompatibilità del giudice, impedendo che chi ha già deciso in una fase del processo ne giudichi un’altra, a garanzia dell’imparzialità.
Le norme del codice di procedura penale sono cambiate?
No. La Corte non si è pronunciata nel merito: le disposizioni restano in vigore.
Cosa significa il richiamo all’art. 6 CEDU?
L’art. 6 della Convenzione europea sancisce il diritto a un processo equo davanti a un giudice imparziale; tramite l’art. 117, primo comma, Cost. diventa parametro nei giudizi costituzionali.
Norme collegate
- Art. 101 della Costituzione – soggezione del giudice soltanto alla legge
- Art. 111 della Costituzione – princìpi del giusto processo
- Art. 117 della Costituzione – vincoli derivanti dalla CEDU
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.