Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 69/2023 la Corte costituzionale ha respinto le censure contro la legge della Regione Lombardia che prevedeva strumenti tecnologici per controllare la circolazione dei veicoli inquinanti, riconducendola alla tutela dell’ambiente e non alla sola sicurezza riservata allo Stato.
Di cosa si tratta
Per migliorare la qualità dell’aria, le Regioni impongono limiti alla circolazione dei veicoli più inquinanti. Per verificare il rispetto di questi limiti servono strumenti di controllo, come i sistemi di lettura delle targhe. La legge della Regione Lombardia 20 maggio 2022, n. 8 prevedeva l’introduzione di ulteriori strumenti tecnologici a questo scopo. Il Presidente del Consiglio dei ministri l’ha impugnata, sostenendo che la circolazione stradale e i controlli relativi rientrassero nella competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza. La questione tocca un confine delicato: gli stessi dispositivi possono servire sia alla sicurezza, materia statale, sia alla tutela dell’ambiente e della salute, dove le Regioni hanno competenza. La Corte ha dovuto stabilire a quale finalità prevalente ricondurre lo strumento contestato, perché da questo dipende quale livello di governo possa disciplinarlo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 3, comma 1, lettere c) e g), e 11, comma 1, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 8 del 2022, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettera h) (ordine pubblico e sicurezza), e comma sesto della Costituzione, ritenendo invasa la competenza statale sulla circolazione stradale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha rilevato che gli strumenti tecnologici previsti dalla legge lombarda non perseguono la prevenzione dei reati, ma l’effettività delle misure regionali a tutela della qualità dell’aria, ricadendo nelle competenze intrecciate di tutela dell’ambiente e della salute, peraltro non evocate dal ricorrente come parametri. La norma, inoltre, prevedeva l’introduzione dei dispositivi previa intesa con i competenti organi statali e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.
Il principio
Gli strumenti tecnologici che controllano il rispetto dei limiti regionali alla circolazione dei veicoli inquinanti non appartengono alla materia della sicurezza riservata allo Stato, ma a quella della tutela dell’ambiente e della salute, di competenza anche regionale, quando la loro funzione prevalente è far rispettare le misure per la qualità dell’aria.
Domande e risposte
Perché lo Stato riteneva invasa la propria competenza?
Perché la circolazione stradale è stata storicamente ricondotta alla sicurezza e all’ordine pubblico, materie esclusive statali. Lo Stato temeva che la Regione avesse legiferato su un ambito che non le compete.
Perché la Corte ha dato ragione alla Regione?
Perché lo scopo prevalente degli strumenti non era prevenire reati, ma garantire l’effettività delle misure ambientali sulla qualità dell’aria, materia in cui la Regione ha competenza.
Conta la finalità della norma per stabilire la competenza?
Sì. La Corte valuta la finalità e gli interessi coinvolti da ciascuna disposizione: lo stesso strumento può ricadere in materie diverse a seconda dell’obiettivo che persegue.
Erano tutelati i dati personali degli automobilisti?
Sì. La norma imponeva l’introduzione dei dispositivi nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e previa intesa con gli organi statali competenti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione – riparto di competenze tra Stato e Regioni, con la sicurezza tra le materie esclusive statali.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.