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Con la sentenza n. 33/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, sollevata in riferimento al principio di uguaglianza.
Di cosa si tratta
La legge n. 395 del 1990 ha riordinato il Corpo di polizia penitenziaria. Una delle sue disposizioni, l’art. 1, comma 4, incide sul trattamento giuridico ed economico del personale e, di riflesso, sul calcolo di alcune prestazioni previdenziali. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, chiamata a decidere una controversia tra un appartenente al Corpo e l’INPS, ha dubitato che la disciplina determinasse una disparità di trattamento ingiustificata rispetto ad altre categorie di personale, in contrasto con il principio di uguaglianza. Il tema riguarda il modo in cui il legislatore può differenziare il trattamento di corpi e categorie con storie e funzioni diverse: la Corte è chiamata a verificare se la distinzione operata dalla legge sia ragionevole oppure arbitraria.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando una disparità di trattamento del personale di polizia penitenziaria.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che la disciplina non violasse il principio di uguaglianza: la differenziazione operata dal legislatore rientra nella sua discrezionalità e non risulta irragionevole. La norma resta quindi pienamente applicabile.
Il principio
Il legislatore può differenziare il trattamento di categorie di personale con caratteristiche diverse senza violare il principio di uguaglianza, purché la distinzione sia ragionevole: la norma sull’ordinamento della polizia penitenziaria supera questo vaglio.
Domande e risposte
Cosa significa che la questione è non fondata?
Significa che la Corte ha esaminato la norma nel merito e l’ha ritenuta conforme alla Costituzione: la disciplina resta in vigore senza modifiche.
Perché non c’è violazione del principio di uguaglianza?
Perché trattare in modo diverso situazioni oggettivamente diverse non è di per sé discriminatorio: lo diventa solo se la distinzione è irragionevole, ipotesi qui esclusa dalla Corte.
La pronuncia cambia il calcolo delle pensioni del Corpo?
No. La norma è confermata: il trattamento previdenziale resta quello previsto dall’ordinamento vigente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – principio di uguaglianza, unico parametro invocato
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.