Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 35/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sull’indennizzo ai danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati, nella parte in cui non collegava la decorrenza del termine anche alla conoscenza dell’indennizzabilità del danno.
Di cosa si tratta
La legge n. 210 del 1992 prevede un indennizzo a favore di chi ha subìto danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazione di emoderivati. Per ottenerlo occorre presentare domanda entro un certo termine, che la legge faceva decorrere dal momento della «conoscenza del danno». La Corte di cassazione, in una causa che vedeva opporsi il Ministero della salute e i genitori di una minore, ha però osservato che conoscere il danno non equivale a sapere di avere diritto all’indennizzo: il danneggiato può accorgersi della malattia molto prima di poter collegare quel danno alla trasfusione o al vaccino e, soprattutto, di comprendere che la legge prevede per quel danno un indennizzo. Far partire il termine dalla sola conoscenza del danno rischiava quindi di privare di tutela proprio le persone più fragili, facendo scadere il diritto prima che esse potessero ragionevolmente esercitarlo.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui faceva decorrere il termine per la domanda di indennizzo dalla sola «conoscenza del danno», senza considerare il momento della conoscenza della sua indennizzabilità.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui, al secondo periodo, dopo le parole «conoscenza del danno» non prevedeva anche «e della sua indennizzabilità». Il termine per chiedere l’indennizzo decorre quindi dal momento in cui il danneggiato è in grado di conoscere non solo il danno, ma anche il diritto a essere indennizzato. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento di un’associazione di malati.
Il principio
Il termine per la domanda di indennizzo da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati non può decorrere prima che il danneggiato sia in condizione di conoscere anche l’indennizzabilità del danno, e non soltanto il danno in sé.
Domande e risposte
Da quando decorre ora il termine per chiedere l’indennizzo?
Dal momento in cui il danneggiato può conoscere il danno e, insieme, la sua indennizzabilità, cioè il fatto di avere diritto all’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992.
Chi può trarre vantaggio da questa sentenza?
Le persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o emoderivati che avrebbero potuto vedersi opporre la decorrenza del termine pur non essendo ancora consapevoli del diritto all’indennizzo.
Perché la conoscenza del solo danno non bastava?
Perché conoscere una malattia non significa sapere che essa dà diritto a un indennizzo: ancorare il termine alla sola conoscenza del danno poteva far scadere il diritto prima che fosse concretamente esercitabile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione – ragionevolezza nel collegare la decorrenza del termine
- Art. 32 della Costituzione – tutela della salute
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.