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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 40/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la sanzione fissa di cinquantamila euro prevista per alcune violazioni in materia di indicazioni geografiche e denominazioni di origine, trasformandola in una sanzione graduabile da diecimila a cinquantamila euro.

Di cosa si tratta

Il decreto legislativo n. 297 del 2004 punisce le violazioni delle regole europee sulla protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine (DOP) dei prodotti agricoli e alimentari. Una di queste norme prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria di importo fisso, pari a cinquantamila euro, identica per qualunque trasgressore e a prescindere dalla gravità in concreto della condotta. La Corte di cassazione, davanti alla quale pendeva una controversia su una sanzione di questo tipo, ha dubitato della legittimità di una pena pecuniaria rigidamente predeterminata: una sanzione fissa, infatti, non consente di graduare la risposta punitiva in base alle circostanze del caso e alle condizioni del responsabile. Il tema riguarda da vicino imprese e operatori del settore agroalimentare, che possono trovarsi a fronteggiare importi non commisurati alla reale gravità dell’illecito.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297, nella parte in cui prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria fissa di cinquantamila euro, per contrasto con l’art. 3 della Costituzione (principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione), oltre che con gli artt. 42 e 117, primo comma, Cost.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 297 del 2004, nella parte in cui prevedeva la sanzione fissa «di euro cinquantamila», anziché una sanzione compresa «da un minimo di diecimila a un massimo di cinquantamila euro». In questo modo la pena pecuniaria non è più rigida, ma può essere graduata dall’autorità tra un minimo e un massimo, in funzione della gravità del fatto.

Il principio

Una sanzione amministrativa pecuniaria fissa, identica per ogni violazione e priva di possibilità di graduazione, contrasta con il principio di proporzionalità: la Corte la sostituisce con una cornice edittale che consente di adeguare l’importo alla concreta gravità della condotta.

Domande e risposte

Qual è oggi l’importo della sanzione?

Non più un valore fisso di cinquantamila euro, ma una somma graduabile da un minimo di diecimila a un massimo di cinquantamila euro, da determinare in base alla gravità della violazione.

Perché le sanzioni fisse sono problematiche?

Perché trattano allo stesso modo situazioni diverse, senza poter tener conto della gravità concreta del fatto e delle condizioni del responsabile: ciò può violare il principio di ragionevolezza dell’art. 3 Cost.

Chi può beneficiare di questa pronuncia?

Gli operatori del settore agroalimentare destinatari della sanzione, che ora possono vedersi applicare un importo proporzionato e non più rigidamente fissato al massimo.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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