Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 5/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla confisca obbligatoria delle armi, anche quando il reato si estingue per oblazione.

Di cosa si tratta

L’art. 6 della legge n. 152 del 1975, a tutela dell’ordine pubblico, impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche nel caso in cui il reato si estingua per oblazione, cioè mediante il pagamento di una somma che chiude il procedimento penale senza condanna. Il Tribunale di Milano, in un processo penale, ha dubitato della legittimità di questo automatismo: si chiedeva se fosse giusto confiscare le armi pur in assenza di un accertamento di colpevolezza, dato che l’oblazione estingue il reato. Il giudice ha invocato la presunzione di non colpevolezza, la tutela della proprietà e i vincoli derivanti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il tema riguarda il bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e ordine pubblico, che giustificano misure sulle armi, e le garanzie individuali del cittadino, in particolare il diritto di proprietà e la presunzione di innocenza.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152, nella parte in cui impone la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione, in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, alcune nei sensi di cui in motivazione. Ha ritenuto che la confisca obbligatoria delle armi, anche in caso di oblazione, non violasse la presunzione di non colpevolezza né la tutela della proprietà: la misura risponde a esigenze di ordine pubblico e sicurezza. La disciplina resta quindi applicabile.

Il principio

La confisca obbligatoria delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione non viola la presunzione di non colpevolezza né la tutela della proprietà: è giustificata dalle esigenze di ordine pubblico e sicurezza.

Domande e risposte

Cos’è l’oblazione?

È una causa di estinzione di alcuni reati minori mediante il pagamento di una somma: chiude il procedimento penale senza una condanna né un accertamento pieno di responsabilità.

Perché le armi vengono confiscate anche senza condanna?

Perché la confisca risponde a esigenze di ordine pubblico e sicurezza, indipendenti dall’accertamento della colpevolezza; la Corte ha ritenuto questo automatismo compatibile con la Costituzione.

La presunzione di non colpevolezza viene violata?

No. La Corte ha escluso il contrasto con l’art. 27 Cost.: la confisca delle armi non è una pena che presuppone la colpevolezza, ma una misura di sicurezza collegata alla pericolosità delle armi.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

📄 PDF ufficiale →Testo integrale con note (Consulta OnLine)

Vedi anche

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.