Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 4/2023 la Corte costituzionale ha restituito gli atti al Tribunale di Firenze sulla questione relativa al regime di procedibilità di alcuni reati, dopo le modifiche introdotte dalla riforma penale.
Di cosa si tratta
La questione riguardava il regime di procedibilità di alcuni reati, cioè la regola che stabilisce se si possa procedere d’ufficio oppure soltanto a seguito di querela della persona offesa. Il Tribunale di Firenze aveva sollevato dubbi di legittimità sull’art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2018 e sull’art. 649-bis del codice penale, in materia di procedibilità per taluni reati, tra cui figure di reato informatico. Nelle more del giudizio costituzionale, però, è intervenuta una riforma del sistema penale che ha modificato proprio il regime di procedibilità di numerosi reati, ampliando i casi di procedibilità a querela. Di fronte a questo mutamento, la Corte non ha deciso la questione nel testo originario, ma ha restituito gli atti al giudice rimettente perché ne valuti la perdurante rilevanza alla luce della nuova disciplina. È la risposta tipica della Corte quando una riforma incide direttamente sulle norme oggetto del dubbio di costituzionalità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, e dell’art. 649-bis del codice penale, in materia di regime di procedibilità di taluni reati.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze, affinché riconsideri la questione alla luce delle modifiche normative sopravvenute sul regime di procedibilità dei reati.
Il principio
La riforma sopravvenuta del regime di procedibilità dei reati impone al giudice rimettente di rivalutare la rilevanza della questione: la Corte restituisce gli atti senza pronunciarsi nel merito.
Domande e risposte
Cosa significa procedibilità a querela?
Significa che il reato può essere perseguito solo se la persona offesa presenta querela; in mancanza, non si procede. Si contrappone alla procedibilità d’ufficio, che prescinde dalla volontà della vittima.
La questione sui reati informatici è stata decisa?
No. La Corte ha restituito gli atti al giudice per riconsiderarla alla luce della riforma penale che ha modificato il regime di procedibilità.
Perché la riforma incide sulla questione?
Perché ha ampliato i casi di procedibilità a querela, modificando proprio le norme oggetto del dubbio: occorre quindi verificare se la questione sia ancora rilevante nel nuovo quadro.
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.